TAR Roma, sez. 5B, sentenza 31/03/2026, n. 5993
TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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Sentenza 31 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione principio libertà d'impresa, concorrenza, vincolatività contratto, equilibrio economico

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato per la razionalizzazione della spesa sanitaria, configurandolo come un contributo solidaristico giustificato dall'esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici in un contesto finanziario critico. La riduzione della somma da pagare tramite il fondo istituito ha ulteriormente mitigato l'impatto.

  • Rigettato
    Violazione principio tutela affidamento e diritti quesiti

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano. Lo ius superveniens del 2022 ha reso operative le procedure senza innovare l'aspetto sostanziale. L'affidamento sul mantenimento del prezzo di vendita è stato escluso poiché l'obbligo di ripiano era noto nei suoi tratti essenziali.

  • Rigettato
    Sproporzione tra recupero lineare e tutela principi

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato. La riduzione della somma da pagare tramite il fondo istituito ha ulteriormente mitigato l'impatto.

  • Rigettato
    Violazione principi UE e costituzionali su equilibrio economico contratti, diritto impresa, concorrenza

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato per la razionalizzazione della spesa sanitaria, configurandolo come un contributo solidaristico. La riduzione della somma da pagare tramite il fondo istituito ha ulteriormente mitigato l'impatto.

  • Rigettato
    Violazione principio di proporzionalità e ragionevolezza

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato. La riduzione della somma da pagare tramite il fondo istituito ha ulteriormente mitigato l'impatto.

  • Rigettato
    Violazione principi tutela affidamento e ragionevolezza nell'imposizione fiscale retroattiva

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano. Lo ius superveniens del 2022 ha reso operative le procedure senza innovare l'aspetto sostanziale. L'affidamento sul mantenimento del prezzo di vendita è stato escluso poiché l'obbligo di ripiano era noto nei suoi tratti essenziali.

  • Rigettato
    Violazione principio di corrispondenza tra capacità contributiva e potere impositivo (mancanza prova contraria)

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la disciplina censurata, in relazione al quadriennio considerato, contiene tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza costituzionale perché possa considerarsi rispettata la riserva di legge ex art. 23 Cost., individuando esplicitamente soggetti, oggetto della prestazione e procedure.

  • Rigettato
    Violazione principio di eguaglianza e proporzionalità (taglio lineare)

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato. La riduzione della somma da pagare tramite il fondo istituito ha ulteriormente mitigato l'impatto.

  • Rigettato
    Irretroattività norme tributarie e principio attualità capacità contributiva

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano. Lo ius superveniens del 2022 ha reso operative le procedure senza innovare l'aspetto sostanziale.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale e europea della mancata previsione di prova contraria sulla capacità contributiva

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la disciplina censurata, in relazione al quadriennio considerato, contiene tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza costituzionale perché possa considerarsi rispettata la riserva di legge ex art. 23 Cost., individuando esplicitamente soggetti, oggetto della prestazione e procedure.

  • Rigettato
    Contrarietà al principio di eguaglianza e progressività degli atti sul payback

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato. La riduzione della somma da pagare tramite il fondo istituito ha ulteriormente mitigato l'impatto.

  • Rigettato
    Richiesta di rinvio in Corte Costituzionale e CGUE

    La Corte Costituzionale si è già pronunciata sulla disciplina del payback con le sentenze n. 139 e 140 del 2024, ritenendo la normativa ragionevole e proporzionata e conforme ai principi costituzionali e UE invocati.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati: fissazione tetti di spesa regionali

    Il tetto di spesa regionale, pur potendo essere diversificato, deve rispettare il tetto nazionale come massimo. Una fissazione inferiore per alcune regioni avrebbe aumentato lo sforamento e la quota di ripiano a carico delle aziende. Pertanto, la fissazione al livello massimo del 4,4% per tutte le regioni non lede l'interesse delle aziende.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati: calcolo erroneo superamento tetto spesa

    La legge (art. 9 ter, comma 8, d.l. n. 78 del 2015) stabilisce che il superamento del tetto va rilevato sulla base del fatturato al lordo dell'IVA. La distinzione tra costo della fornitura e costo dei servizi accessori è chiara nell'impianto normativo e nelle linee guida del modello CE. L'eventuale errata contabilizzazione è imputabile all'azienda.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati: fissazione tetti di spesa retroattiva e lesione affidamento

    Il sistema del payback era noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015. Le quote di ripiano e la misura del concorso delle aziende erano già definite. La fissazione del tetto di spesa nazionale al 4,4% era nota. Le aziende avrebbero dovuto considerare l'alea contrattuale e la possibilità di ripiano. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati: falsificazione procedure di gara

    Il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende ed è estraneo alle procedure di affidamento e ai contratti specifici. Non altera l'esito delle gare né il prezzo del prodotto, ma agisce esternamente sulla sfera patrimoniale. Le imprese erano consapevoli della possibilità di dover partecipare al ripiano.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati: difetto istruttoria e trasparenza decreti ministeriali

    Il decreto del 6 luglio 2022 ha specificato le basi di calcolo (dati di costo dal modello CE voce BA0210). Il decreto del 6 ottobre 2022 ha definito le modalità procedurali di ripiano. La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'art. 9 ter fornisca adeguate indicazioni generali sulla procedura.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati: linee guida scarne, imprecise e laconiche

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'art. 9 ter fornisca adeguate indicazioni generali sulla procedura, fungendo da garanzia per la riserva di legge.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati: fatturato calcolato al lordo dell'IVA

    L'art. 9 ter, comma 8, d.l. n. 78 del 2015, stabilisce che il superamento del tetto va rilevato sulla base del fatturato al lordo dell'IVA, in quanto gli acquirenti sono consumatori finali.

  • Rigettato
    Annullamento PEC provvedimento Regione Emilia Romagna e allegati (motivi aggiunti)

    Le questioni sono analoghe a quelle del ricorso principale e sono state decise nel merito e in rito alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale. Il ricorso è stato respinto.

  • Rigettato
    Risarcimento del danno

    Poiché gli atti impugnati sono stati ritenuti legittimi e il ricorso è stato respinto, la domanda risarcitoria, essendo accessoria, viene anch'essa respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 31/03/2026, n. 5993
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5993
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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