Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01056/2026REG.PROV.COLL.
N. 07373/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7373 del 2025, proposto dalla AR De PP S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Diego Perifano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il dottor GI BA NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Gherardo Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Regione CA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Poli n. 29;
della Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, l’Ordine dei Farmacisti di Napoli, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la CA (Sezione Prima) n. 05492/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del dottor GI BA NI, della Regione CA e del Comune di Marano di Napoli;
Visto il ricorso incidentale del dottor GI BA NI.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. TO MA RR e sentiti i difensori delle parti in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’originario ricorrente, odierno appellato, è titolare della AR “Torre Caracciolo dott. GI BA NI”, ubicata nel Comune di Marano di Napoli alla via Marano Pianura 227, identificata, nell’interno del territorio comunale, come sede farmaceutica n. 14.
1.1. Lo stesso ha esposto, in punto di fatto, nel primo grado di giudizio: i.) di aver informalmente appreso che i dottori LL VA, NA AR SS e CA SS -vincitori del concorso straordinario indetto dalla Regione CA con decreto n. 29 del 23 maggio 2013-, sono risultati assegnatari della sede n. 17, confinante con la n. 14 di pertinenza del ricorrente, sebbene nei 180 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell’avvenuta assegnazione della sede, non si era ancora provveduto all’apertura della sede farmaceutica; ii.) di aver, altresì, appreso, sempre in via informale, che il Comune di Marano di Napoli, nel mese di febbraio 2025, aveva deliberato di modificare la pianta organica delle farmacie del Comune, revisionando i confini della citata zona 17; iii) che, con nota n. 285966/2025, la Regione nel dare riscontro all’istanza di accesso del 20 maggio 2025, ha osteso “gli atti di proroga del termine per l’apertura della “AR De PP”; iv) che, con delibera giuntale n. 11/2025, il Comune di Marano di Napoli, su istanza degli anzidetti vincitori della sede n.17, ha revisionato la pianta organica delle farmacie, modificando la perimetrazione della sede farmaceutica n. 14 e n. 17, per consentire l’apertura della nuova farmacia nei locali collocati, su un lato della strada E. De PP, già di pertinenza della zona n. 14.
1.2. L’originaria ricorrente, ha soggiunto, che anteriormente alla modifica di detta pianta organica, l’ente regionale ha accordato un’ ulteriore proroga del termine, per l’apertura della nuova sede farmaceutica.
2. Con il ricorso avanti al TAR CA, la AR “Torre Caracciolo dott. GI BA NI” ha impugnato la deliberazione n. 11/2025 della Giunta Comunale del Comune di Marano di Napoli di “Revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Marano di Napoli”, nonché dei provvedimenti, con i quali la Regione CA ha accolto le istanze di proroga del termine per l’apertura della nuova AR De PP S.r.l, odierna appellante. Nel dedurre, anzitutto, la sussistenza dell’interesse ad agire, ha contestato l’illegittimità: a) delle due proroghe concesse oltre il prescritto termine di 180 gg., per violazione dell’art. 12 del bando di concorso pubblico straordinario, approvato con decreto regionale n. 29/2013; b) dei gravati atti comunali, per difetto d’istruttoria e di motivazione, perché non l’autorità comunale non avrebbe verificato l’effettiva impossibilità per i controinteressati di reperire locali idonei, “limitandosi ad accertare che la modifica proposta non altera la dotazione minima di 3.300 abitanti per le sedi farmaceutiche interessate”.
3. Il TAR CA, con la sentenza semplificata n. 3886 dell’8 luglio 2025, ha accolto il ricorso e ha condannato le parti resistenti costituite a rifondere le spese di lite in favore della AR GI BA NI.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello la AR De PP, articolando tre motivi di ricorso, e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.
Con il ricorso incidentale, depositato il 13 ottobre 2025, l’odierna appellata, ha riproposto il motivo di censura, respinto dal TAR ( rectius : senza pronunziarsi nel merito), limitandosi il primo giudice che a ravvisare l’insussistenza di un interesse qualificato, in capo all’originario ricorrente, alla formulazione delle censure avverso i provvedimenti regionali di proroga.
4.1. Soggiunge l’appellante incidentale, di avere interesse a censurare le plurime proroghe, concesse dalla Regione CA; giacché, l’annullamento delle stesse, comporterebbe la decadenza dall’assegnazione della sede n. 17 e, a cascata, l’annullamento del provvedimento comunale di modifica della perimetrazione della zona 17, in quanto tale modifica è stata espressamente richiesta dalle appellanti.
5. Si sono costituite la Regione CA e la AR De PP per chiedere la reiezione dell’appello.
6. Nell’udienza pubblica del 22 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
6.1. Come brevemente suesposto in fatto, la odierna parte appellante, AR De PP -originaria resistente nel primo grado di giudizio-, dopo aver vinto il concorso straordinario del giugno 2024, ha fruito di più proroghe per l’avvio dell’attività; che tali proroghe avrebbero tratto giustificazione, proprio in ragione dell’aver scelto un immobile, originariamente posto al di fuori della zona di pertinenza (sede 14); in modo da chiedere, come già ricordato, al Comune intimato una revisione della relativa perimetrazione. Le appellanti, insistono ora con forza, sulla necessità di avviare immediatamente l’attività farmaceutica presso la sede n. 17.
6.2. L’appello è infondato; mentre quello incidentale, proposto dal dottor BA NI deve essere dichiarato improcedibile.
6.3. Anzitutto risulta inammissibile l’eccezione di tardività dell’impugnazione, riproposta dalla Regione CA nella propria memoria di costituzione, in quanto detta eccezione è stata motivatamente respinta dal T.A.R. nella sentenza appellata, e -pertanto- per riproporla in appello sarebbe stato necessario impugnare in via incidentale la sentenza in parte qua (cosa che la Regione non ha fatto). Anche l’istanza istruttoria (di verificazione sulla disponibilità di altri immobili etc.), formulata dalla AR De PP appellante, deve essere respinta, dovendosi confermare le conclusioni del primo giudice, circa le non lievi carenze istruttorie che hanno connotato l’impugnato provvedimento di modifica della pianta organica. Ne consegue che tali carenze non possono certamente essere supplite da un’istruttoria condotta in questa sede giudiziale, dovendo semmai essere rinnovata l’attività istruttoria dal Comune in esecuzione dell’annullamento della delibera gravata.
6.4. Quanto, poi, all’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla parte appellata, in relazione al deposito, nel presente giudizio di appello, di una ulteriore perizia tecnica asseverata, comprovante l’indisponibilità di locali idonei all’apertura della farmacia nella circoscrizione territoriale della sede n. 17 di competenza della appellante, sostiene l’appellante che l’elaborato peritale di parte non va qualificato come mezzo di prova soggetto alle preclusioni di cui all’art. 345 c.p.c., bensì come atto difensivo a contenuto tecnico. Con detta perizia la AR De PP, si sarebbe limitata a dar conferma che quanto affermato, sebbene dalla stessa perizia non viene -per la verità- escluso che l’ immobile de quo non risulta inidoneo ad ospitare una farmacia: non solo l’appellata trascura il rilievo che l’immobile non sarebbe di proprietà, né nella disponibilità delle appellanti; inoltre, per l’immobile su cui si deve aprire la farmacia dell’appellante non risulta avviato alcun procedimento per il rilascio di permesso di costruire in deroga, e che, in ogni caso, l’esito di tale procedimento non è affatto scontato né automatico. Del resto, la verifica e la prova, in ordine alla indisponibilità di locali non potevano che essere fornite nel corso del procedimento; ed avrebbero dovuto precedere l’adozione del provvedimento di modifica, non potendosi invero integrare in sede giudiziale, quanto è stato in illo tempore omesso, in sede di procedimento.
7. Tanto premesso, l’oggetto del ricorso riguarda la legittimità o meno della delibera n. 11/2025, con cui il Comune di Marano di Napoli, pur lasciando inalterata la vigente pianta organica delle farmacie presenti sul territorio comunale, ne ha modificato i confini della zona 14 e della zona 17: trasferendo “la via E. De PP, lato destro, fino alla via Panoramica dalla zona 14 alla zona 17, al dichiarato fine di consentire alla controinteressata l’apertura della nuova farmacia nei locali individuati e collocati entro il perimetro della sede n. 17.
7.1. Oggetto della controversia ruota, ruota sulla legittimità della modifica del perimetro della sede n. 14, di cui è titolare l’appellato; e se, in particolare, tale variazione possa configurarsi meramente sia marginale , come rimarca la difesa regionale.
8. Con il primo motivo, anzitutto, l’odierna appellante denuncia l’erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, disatteso i principi affermati dalla giurisprudenza, riguardo al pubblico interesse al potenziamento del servizio farmaceutico sul territorio comunale; principi che, in ogni caso, prevalgono anche nelle ipotesi -come nel caso che qui occupa- in cui il Comune di Marano abbia inteso apportare una modifica asseritamente marginale alla programmazione delle farmacie, mediante l’inclusione, nel lato destro della via E. De PP, della sede n. 17.
8.1. Ad avviso della prospettazione dell’appellante, cui si associa la difesa regionale, insomma, la sentenza impugnata ha errato, là dove non solo ha omesso di dare il giusto peso al potere discrezionale -alquanto ampio-ai comuni; senza considerare poi la asserita marginalità dell modifica apportata.
6.2. Il motivo è destituito di fondamento.
6.3. Il Tribunale ha, anzitutto, e opportunamente, ricordato-facendo espresso richiamo alla recente giurisprudenza di questa Sezione - che, ai fini della riperimetrazione dei confini delle zone n. 17 e n. 14, l’acquisizione, dei preventivi pareri dell’Ordine dei Farmacisti e della competente Asl, espressione di attività consultiva: “non può considerarsi ininfluente in sede di riperimetrazione” (in termini, Consiglio di Stato Sez. III, 19 luglio 2024, n.6495 e Consiglio di Stato Sez. III, 28 novembre 2017, n.5581).
6.4. Nel caso di specie, la delibera giuntale risulta in effetti poco motivata limitandosi sul punto ad affermare essenzialmente che “i legali rappresentanti della farmacia De PP dopo lunga ricerca della loro collocazione hanno individuato l’immobile sito in Marano alla via De PP 2”. E, invero, non risulta in essa alcun riferimento alla modifica della pianta organica, né della perimetrazione, che seppure lieve, non risulta smentita dallo stesso appellante; né, infine, in ordine alla allegata inutilizzabilità dei locali, che insistono all’interno della zona in contestazione; così pure, che la disposta modifica, avrebbe risposto alle asserite esigenze della collettività.
6.5. L’assenza, poi, della valutazione dell’interesse pubblico e la conseguente, non evidenziata ragionevolezza della scelta operata dal Comune, si deduce anche dal fatto che la motivazione della delibera giuntale risulta- come detto-, lacunosa, non dando prova di quali siano le ragioni di carattere pubblico sottese alla contestata modifica. La delibera risulta altresì oscura, non consentendo, infatti, di comprendere quali siano gli esatti confini tra le due zone, la cui perimetrazione è stata come detto variata sulla scorta di un procedimento anch’esso lacunoso.
6.6. E’ vero, come ricorda lo stesso appellante, che sussiste “ampia discrezionalità, così come ridotta portata precettiva”, che assume la relativa pianta organica e perimetrazione , il cui criterio ispiratore è essenzialmente quello della massima accessibilità/equa distribuzione territoriale; è, pur vero, tuttavia che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire sul punto specifico che, in sede di pianificazione comunale …”si rende -comunque- necessaria l’indicazione dell località e/o della zona in cui andrà localizzata la farmacia e, pur non essendo prevista più la pianta organica, il comune ha- in ogni caso- la necessità di perimetrare le zone per offrire un servizio ben distribuito con la conseguenza che il farmacista ha l’obbligo di reperire la sede della farmaci all’interno del perimetro individuato” (cfr. Cons. Stato sentenza n. 3665/2023). Le censure dedotte, dunque, non riescono a mettere in discussione la sentenza appellata. Tanto più, se si considera che la sentenza risulta coerente con gli orientamenti della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato.
7. In conclusione, l’appello principale deve essere respinto; mentre quello incidentale va dichiarato improcedibile.
8. La peculiarità della vicenda e delle questioni analizzate, giustifica la compensazione delle spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.
Dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto dal dottor GI BA NI.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AD, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
TO MA RR, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO MA RR | EL AD |
IL SEGRETARIO