Art. 6.
Il trasferimento all'Universita' dei padiglioni ospedalieri avra' inizio entro due anni dalla data di concessione del mutuo e dovra' essere concluso entro quattro anni dalla data medesima.
Sino alla data del totale trasferimento all'Universita', la gestione del complesso ed il suo funzionamento saranno disciplinati in via provvisoria dalle norme che regolano attualmente i rapporti fra l'Universita' e il Pio Istituto, salvo accordi che intercorreranno tra i due Enti per la graduale sostituzione dei servizi.
Il trasferimento all'Universita' dei padiglioni ospedalieri avra' inizio entro due anni dalla data di concessione del mutuo e dovra' essere concluso entro quattro anni dalla data medesima.
Sino alla data del totale trasferimento all'Universita', la gestione del complesso ed il suo funzionamento saranno disciplinati in via provvisoria dalle norme che regolano attualmente i rapporti fra l'Universita' e il Pio Istituto, salvo accordi che intercorreranno tra i due Enti per la graduale sostituzione dei servizi.