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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di ConIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2445/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. Parte_1
FALZONE BIAGIO ALESSANDRO);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. PAGANO CP_1
GIUSEPPE );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.07.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 7.07.2025. Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta con udienza cartolare del
5.03.2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1577/2024, del 12.03.24, depositata in cancelleria in data 13/03/2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Palermo, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile di Palermo, atto
n. 135, Parte II^, Serie A, Anno 2017; volume 2660, ordinando l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Palermo.
2. Affidare la figlia minorenne della coppia, ad entrambi i genitori, Per_1 con prevalente domiciliazione e residenza anagrafica nella casa di Via Falcone
e Borsellino n. 3 in Torretta (PA). Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
3. Regolare i tempi di frequentazione tra padre e figlia come di seguito: due giorni a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 16:30 alle ore 20:00, e nei weekend ogni due settimane dalle ore 16:30 del sabato fino alle ore 23:00 della domenica. Per due settimane consecutive durante il periodo feriale estivo
(una settimana a luglio e l'altra ad agosto) con obbligo, quantomeno per una
- 2 - settimana, di pernottamento, da concordare tra le parti, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della minore e di fare comunicare la figlia con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
per quattro giorni consecutivi con obbligo di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, ovvero dal
30 dicembre al 2 gennaio, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della minore e di fare comunicare la figlia con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono. E così anche per le altre feste, secondo il criterio dell'alternanza: Pasqua con un genitore e QU con l'altro; il giorno 25 aprile con un genitore ed il giorno 1 maggio con l'altro. Eventuali variazioni al regime consensualmente stabilito può essere chiesto con congruo preavviso rimanendo inteso, comunque, che i genitori, di comune accordo, possono apportare modifiche al suddetto regime di permanenza, ove eIGenze sopravvenute dovessero renderlo necessario e purché queste garantiscano il benessere psico-fisico della figlia.
4. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore, in via indiretta, mediante versamento alla IG.ra , dell'importo di € Pt_1
200,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
5. Disporre che il padre provveda, entro e non oltre giorni 15 dalla richiesta, al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della figlia. A tal fine le parti si riportano al Protocollo di intesa del Tribunale di Palermo.
6. L'assegno unico, oggi integralmente percepito dalla IG.ra , dal Pt_1 mese di agosto 2025 sarà diviso al 50% ciascuno.
7. Nulla disporre in ordine al mantenimento dei coniugi”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico, a norme imperative di legge né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
- 3 -
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 08/09/2017, da Parte_1
, nata a [...] il [...] e da , nato a
[...] CP_1
PALERMO il 22/11/1987, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 135, parte II, serie A, dell'anno 2017, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17.07.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di ConIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2445/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. Parte_1
FALZONE BIAGIO ALESSANDRO);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. PAGANO CP_1
GIUSEPPE );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.07.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 7.07.2025. Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta con udienza cartolare del
5.03.2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1577/2024, del 12.03.24, depositata in cancelleria in data 13/03/2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Palermo, regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile di Palermo, atto
n. 135, Parte II^, Serie A, Anno 2017; volume 2660, ordinando l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Palermo.
2. Affidare la figlia minorenne della coppia, ad entrambi i genitori, Per_1 con prevalente domiciliazione e residenza anagrafica nella casa di Via Falcone
e Borsellino n. 3 in Torretta (PA). Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
3. Regolare i tempi di frequentazione tra padre e figlia come di seguito: due giorni a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 16:30 alle ore 20:00, e nei weekend ogni due settimane dalle ore 16:30 del sabato fino alle ore 23:00 della domenica. Per due settimane consecutive durante il periodo feriale estivo
(una settimana a luglio e l'altra ad agosto) con obbligo, quantomeno per una
- 2 - settimana, di pernottamento, da concordare tra le parti, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della minore e di fare comunicare la figlia con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
per quattro giorni consecutivi con obbligo di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, ovvero dal
30 dicembre al 2 gennaio, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della minore e di fare comunicare la figlia con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono. E così anche per le altre feste, secondo il criterio dell'alternanza: Pasqua con un genitore e QU con l'altro; il giorno 25 aprile con un genitore ed il giorno 1 maggio con l'altro. Eventuali variazioni al regime consensualmente stabilito può essere chiesto con congruo preavviso rimanendo inteso, comunque, che i genitori, di comune accordo, possono apportare modifiche al suddetto regime di permanenza, ove eIGenze sopravvenute dovessero renderlo necessario e purché queste garantiscano il benessere psico-fisico della figlia.
4. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore, in via indiretta, mediante versamento alla IG.ra , dell'importo di € Pt_1
200,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
5. Disporre che il padre provveda, entro e non oltre giorni 15 dalla richiesta, al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della figlia. A tal fine le parti si riportano al Protocollo di intesa del Tribunale di Palermo.
6. L'assegno unico, oggi integralmente percepito dalla IG.ra , dal Pt_1 mese di agosto 2025 sarà diviso al 50% ciascuno.
7. Nulla disporre in ordine al mantenimento dei coniugi”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico, a norme imperative di legge né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
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P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 08/09/2017, da Parte_1
, nata a [...] il [...] e da , nato a
[...] CP_1
PALERMO il 22/11/1987, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 135, parte II, serie A, dell'anno 2017, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17.07.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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