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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/12/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori
Magistrati:
IU NI Presidente
RI OT Giudice rel.
Andrea Quintavalle Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3494/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Letizia Scardina, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Bagheria in via Paolo Borsellino n. 24, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE nei confronti di
(cf: , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. IU Li Vigni, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Palermo in corso Tukory n. 142, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO avente ad oggetto: separazione giudiziale;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.12.2021 premettendo di aver contratto il Parte_1
13.9.2000 a Bagheria matrimonio concordatario con - trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 170, parte II, serie A dell'anno 2000 - e che dalla loro unione sono nati due figli ( il 3.4.1999 e il 21.2.2005), Per_1 Per_2 domandava al Tribunale di pronunciare la separazione personale, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con domicilio prevalente presso il Per_2 padre e regolamentazione del diritto di visita della madre, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle la somma mensile di € 300,00 a titolo di assegno di mantenimento.
Secondo la prospettazione della ricorrente, la crisi coniugale era riconducibile alle forti incomprensioni insorte fra i coniugi, principalmente a causa dell'atteggiamento aggressivo e poco affettuoso del marito nei propri confronti, che li aveva portati a separarsi, di fatto, già nel 2012.
Precisava che, durante i primi anni successivi alla separazione, entrambi i figli avevano vissuto con lei e che successivamente , ormai maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, si era trasferito a Genova con la propria compagna, mentre il figlio minore si era trasferito dal padre in Francia, a Saint Julien En Genevois, ove frequentava Per_2
l'istituto alberghiero.
Quanto alla propria situazione economica, deduceva di essere disoccupata e di percepire una pensione di invalidità pari ad € 286,00 mensili, allegando la difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro a causa della depressione da cui era affetta, a differenza del marito, chef affermato ormai da diversi anni, che lavorando in importanti ristoranti in Francia e a
Ginevra, percepiva uno stipendio mensile di circa € 3.000,00.
Nella memoria di costituzione depositata in data 24.10.2022, si Controparte_1 associava alla domanda di separazione personale dei coniugi, chiedendo tuttavia l'addebito a carico della ricorrente.
A tale riguardo, deduceva che la crisi coniugale era imputabile esclusivamente al comportamento della moglie “assolutamente non rispettosa dei doveri nascenti dal matrimonio, anche nell'accudimento dei figli e della casa”, avendolo peraltro in passato tradito in più occasioni.
Il resistente contestava, per il resto, le deduzioni avversarie domandando l'affidamento esclusivo del figlio minore , ormai quasi maggiorenne, allegando che, in Per_2 considerazione della totale assenza della figura materna, negli ultimi anni si era occupato in via esclusiva del suo accudimento, soddisfacendo fra l'altro tutte le esigenze connesse alle condizioni di salute precarie del figlio, affetto da malattia di Crohn.
Chiedeva, infine, il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, invocando, da un lato, l'addebito della separazione alla stessa e rilevando, dall'altro, che in passato aveva svolto attività lavorativa non essendo verosimile che Parte_1 negli ultimi 10 anni trascorsi – nei quali i coniugi avevano di fatto vissuto separatamente – non aveva percepito alcuna fonte di reddito, essendo avvezza a spendere cifre consistenti in abiti, borse e altro. Con ordinanza del 9.11.2022, il Presidente del Tribunale, in considerazione dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto, disponendo l'affidamento esclusivo del figlio minore Per_2 al padre, regolamentando il diritto di visita della madre e ponendo a suo carico l'obbligo di versare al resistente un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento dello stesso, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza n. 1156/2023, pubblicata il 26.10.2023, è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi e con ordinanza di pari data, ritenuta la necessità di proseguire il giudizio per istruire le restanti domande, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore.
Con ordinanza del 30.6.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata assunta in decisione assegnando alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
*****
Così delineato l'oggetto del contendere, preso atto della sentenza non definitiva con cui è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi, occorre in questa sede soffermarsi sulle restanti domande avanzate nell'ambito del presente giudizio.
Sulla domanda di addebito
Deve darsi atto a tale riguardo che , nelle note di trattazione scritta Controparte_1 depositate il 5.6.2025, ha rinunciato alla domanda di addebito formulata nella comparsa di costituzione, non dovendosi emettere alcuna pronuncia.
Sulla domanda di mantenimento in favore del coniuge
Sul punto, va rilevato che anche nelle note di trattazione scritta depositate Parte_1 in data 11.6.2025, ha rinunciato alla domanda volta ad ottenere l'assegno di mantenimento da parte del coniuge.
Sull'affidamento e sul mantenimento del figlio (maggiorenne) Persona_3
Nulla deve disporsi sull'affidamento di , divenuto maggiorenne in Persona_3 corso di causa.
Quanto al mantenimento, va richiamato l'art. 337 ter, co. 4, c.c., che pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti in misura proporzionale al proprio reddito.
Ebbene, considerato che è ormai maggiorenne, viene in rilievo l'art. 337 septies Per_2
c.c., secondo cui “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Il dato normativo non esonera, d'altra parte, il Tribunale dalla “valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi”, che va effettuata “dal giudice del merito caso per caso”, dovendo il relativo accertamento “ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830) […]” [così da ultimo
Cass., n. 17183/2020; Cass., n. 10207/2017].
Ad avviso della Corte di Cassazione, “l'obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta
(cfr. Cass., n. 1830/2011; Cass., n. 1773/2012; Cass., n. 38366/2021; Cass., 23381/2021; Cass.,
n. 32727/2022).
La giurisprudenza ha chiarito, in punto di prova del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, come nulla osta al ricorso alla prova presuntiva: “la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità […]”
(Cass., n. 17183/2020).
Ora, nel caso di specie, il resistente ha chiesto di confermare l'obbligo – previsto nell'ordinanza presidenziale – a carico di di contribuire al mantenimento Parte_1 del figlio maggiorenne, deducendo che lo stesso non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica, evidenziando fra l'altro le precarie condizioni di salute del figlio, affetto da morbo di Crohn.
A tale riguardo, nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 3, cpc, depositata il 10.1.2024, ha precisato che il ragazzo ha frequentato “un corso di formazione (doc. 1) con un contratto di apprendistato (doc. 2) della durata di due anni (dal 23/04/2023 al 30/03/2025) e che tale corso prevede anche un percorso formativo professionale nel periodo dal 01/09/2023 al 30/06/2025” ed un rimborso spese di € 900,00 mensili.
Ha inoltre specificato che l'attività connessa al corso di apprendistato si è svolta presso l'Ecole Hotelier Savon Leman, con sede nel comune di Thonon Les Bains, diverso da quello dove abita col padre (Saint Julien en Genevois), essendosi reso necessario Per_2 prendere in locazione un appartamento in condivisione, per un canone mensile complessivo di € 900,00 (cfr. doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, cpc).
ha poi allegato che il reperimento di un lavoro stabile da parte del Controparte_1 figlio è fortemente ostacolato dalle condizione di salute del ragazzo, atteso che la Per_2 patologia da cui è affetto gli arreca continui disturbi, essendo stato ricoverato presso la struttura ospedaliera CH Annecy Genevois dal 26 marzo al 3 aprile 2025 (cfr. relazione di ricovero depositata il 5.6.2025).
Ebbene, ad avviso del Tribunale, il fatto che – divenuto maggiorenne nelle more Per_2 del presente giudizio – abbia svolto attività lavorativa con un contratto di apprendistato biennale non può indurre a ritenere che abbia raggiunto l'indipendenza economica, dovendosi tenere conto della connotazione formativa del contratto in questione, con il quale, a fronte della formazione professionale che l'impresa offre all'apprendista, questi deve ancora completare il proprio percorso di inserimento lavorativo.
Tale dato non consente di considerare economicamente indipendente. Persona_3
Tale assunto è aderente al principio di diritto affermato di recente dalla Corte di
Cassazione in un caso analogo a quello sub iudice in cui, dopo aver precisato che "Il mantenimento del figlio resta a carico dei genitori fino a che non si sia esaurita, in congruo termine, la fase di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro” e che nel caso del contratto di apprendistato "tale progressione, ancora in corso non si è del tutto completata”, ha ritenuto corretta le decisione del giudice di merito che si era limitato a ridurre, senza escluderlo, il mantenimento in favore della figlia (Cfr. Cass., n. 35494/2023).
Per altro verso, è stato ribadito che “L'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio che - pur lavorando - non dispone delle garanzie di un contratto a tempo indeterminato, cessa nell'ipotesi in cui – sebbene la precarietà dei contratti a tempo determinato o di apprendistato – possa vantare una prospettiva concreta di continuità (cfr. Tribunale Treviso sez. I, n. 407/2024), prospettiva non configurabile nel caso di specie.
Alla luce dei principi passati in rassegna, tenuto conto dell'età del figlio (20 anni) e dell'impegno dello stesso nel conseguire una formazione professionale volta all'inserimento nel mono del lavoro – anche attraverso il contratto di apprendistato, scaduto il quale (il 30.6.2025) non ha ancora trovato un impiego –, va confermato l'obbligo di di contribuire al mantenimento di , riducendo d'altra parte Parte_1 Per_2
l'importo di € 200,00 previsto nell'ordinanza presidenziale ad € 150,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo tra il Tribunale di Termini Imerese e il
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Termini Imerese, cui si rinvia), in considerazione della condizione reddituale delle parti.
Sulle spese di lite L'accoglimento parziale delle domande, la natura del procedimento e l'ammissione della ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato fa sì che le spese di lite vadano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, dopo la sentenza che ha pronunciato la separazione personale e preso atto delle rinunce alle domande di mantenimento e di addebito rispettivamente formulate dalla ricorrente e dal resistente:
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , entro e Parte_1 Controparte_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 150,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie;
- dispone che le spese di lite siano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate;
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
RI OT IU NI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, inconformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori
Magistrati:
IU NI Presidente
RI OT Giudice rel.
Andrea Quintavalle Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3494/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Letizia Scardina, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Bagheria in via Paolo Borsellino n. 24, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE nei confronti di
(cf: , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. IU Li Vigni, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Palermo in corso Tukory n. 142, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO avente ad oggetto: separazione giudiziale;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.12.2021 premettendo di aver contratto il Parte_1
13.9.2000 a Bagheria matrimonio concordatario con - trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 170, parte II, serie A dell'anno 2000 - e che dalla loro unione sono nati due figli ( il 3.4.1999 e il 21.2.2005), Per_1 Per_2 domandava al Tribunale di pronunciare la separazione personale, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con domicilio prevalente presso il Per_2 padre e regolamentazione del diritto di visita della madre, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle la somma mensile di € 300,00 a titolo di assegno di mantenimento.
Secondo la prospettazione della ricorrente, la crisi coniugale era riconducibile alle forti incomprensioni insorte fra i coniugi, principalmente a causa dell'atteggiamento aggressivo e poco affettuoso del marito nei propri confronti, che li aveva portati a separarsi, di fatto, già nel 2012.
Precisava che, durante i primi anni successivi alla separazione, entrambi i figli avevano vissuto con lei e che successivamente , ormai maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, si era trasferito a Genova con la propria compagna, mentre il figlio minore si era trasferito dal padre in Francia, a Saint Julien En Genevois, ove frequentava Per_2
l'istituto alberghiero.
Quanto alla propria situazione economica, deduceva di essere disoccupata e di percepire una pensione di invalidità pari ad € 286,00 mensili, allegando la difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro a causa della depressione da cui era affetta, a differenza del marito, chef affermato ormai da diversi anni, che lavorando in importanti ristoranti in Francia e a
Ginevra, percepiva uno stipendio mensile di circa € 3.000,00.
Nella memoria di costituzione depositata in data 24.10.2022, si Controparte_1 associava alla domanda di separazione personale dei coniugi, chiedendo tuttavia l'addebito a carico della ricorrente.
A tale riguardo, deduceva che la crisi coniugale era imputabile esclusivamente al comportamento della moglie “assolutamente non rispettosa dei doveri nascenti dal matrimonio, anche nell'accudimento dei figli e della casa”, avendolo peraltro in passato tradito in più occasioni.
Il resistente contestava, per il resto, le deduzioni avversarie domandando l'affidamento esclusivo del figlio minore , ormai quasi maggiorenne, allegando che, in Per_2 considerazione della totale assenza della figura materna, negli ultimi anni si era occupato in via esclusiva del suo accudimento, soddisfacendo fra l'altro tutte le esigenze connesse alle condizioni di salute precarie del figlio, affetto da malattia di Crohn.
Chiedeva, infine, il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, invocando, da un lato, l'addebito della separazione alla stessa e rilevando, dall'altro, che in passato aveva svolto attività lavorativa non essendo verosimile che Parte_1 negli ultimi 10 anni trascorsi – nei quali i coniugi avevano di fatto vissuto separatamente – non aveva percepito alcuna fonte di reddito, essendo avvezza a spendere cifre consistenti in abiti, borse e altro. Con ordinanza del 9.11.2022, il Presidente del Tribunale, in considerazione dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto, disponendo l'affidamento esclusivo del figlio minore Per_2 al padre, regolamentando il diritto di visita della madre e ponendo a suo carico l'obbligo di versare al resistente un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento dello stesso, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza n. 1156/2023, pubblicata il 26.10.2023, è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi e con ordinanza di pari data, ritenuta la necessità di proseguire il giudizio per istruire le restanti domande, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore.
Con ordinanza del 30.6.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata assunta in decisione assegnando alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
*****
Così delineato l'oggetto del contendere, preso atto della sentenza non definitiva con cui è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi, occorre in questa sede soffermarsi sulle restanti domande avanzate nell'ambito del presente giudizio.
Sulla domanda di addebito
Deve darsi atto a tale riguardo che , nelle note di trattazione scritta Controparte_1 depositate il 5.6.2025, ha rinunciato alla domanda di addebito formulata nella comparsa di costituzione, non dovendosi emettere alcuna pronuncia.
Sulla domanda di mantenimento in favore del coniuge
Sul punto, va rilevato che anche nelle note di trattazione scritta depositate Parte_1 in data 11.6.2025, ha rinunciato alla domanda volta ad ottenere l'assegno di mantenimento da parte del coniuge.
Sull'affidamento e sul mantenimento del figlio (maggiorenne) Persona_3
Nulla deve disporsi sull'affidamento di , divenuto maggiorenne in Persona_3 corso di causa.
Quanto al mantenimento, va richiamato l'art. 337 ter, co. 4, c.c., che pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti in misura proporzionale al proprio reddito.
Ebbene, considerato che è ormai maggiorenne, viene in rilievo l'art. 337 septies Per_2
c.c., secondo cui “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Il dato normativo non esonera, d'altra parte, il Tribunale dalla “valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi”, che va effettuata “dal giudice del merito caso per caso”, dovendo il relativo accertamento “ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830) […]” [così da ultimo
Cass., n. 17183/2020; Cass., n. 10207/2017].
Ad avviso della Corte di Cassazione, “l'obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta
(cfr. Cass., n. 1830/2011; Cass., n. 1773/2012; Cass., n. 38366/2021; Cass., 23381/2021; Cass.,
n. 32727/2022).
La giurisprudenza ha chiarito, in punto di prova del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, come nulla osta al ricorso alla prova presuntiva: “la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità […]”
(Cass., n. 17183/2020).
Ora, nel caso di specie, il resistente ha chiesto di confermare l'obbligo – previsto nell'ordinanza presidenziale – a carico di di contribuire al mantenimento Parte_1 del figlio maggiorenne, deducendo che lo stesso non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica, evidenziando fra l'altro le precarie condizioni di salute del figlio, affetto da morbo di Crohn.
A tale riguardo, nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 3, cpc, depositata il 10.1.2024, ha precisato che il ragazzo ha frequentato “un corso di formazione (doc. 1) con un contratto di apprendistato (doc. 2) della durata di due anni (dal 23/04/2023 al 30/03/2025) e che tale corso prevede anche un percorso formativo professionale nel periodo dal 01/09/2023 al 30/06/2025” ed un rimborso spese di € 900,00 mensili.
Ha inoltre specificato che l'attività connessa al corso di apprendistato si è svolta presso l'Ecole Hotelier Savon Leman, con sede nel comune di Thonon Les Bains, diverso da quello dove abita col padre (Saint Julien en Genevois), essendosi reso necessario Per_2 prendere in locazione un appartamento in condivisione, per un canone mensile complessivo di € 900,00 (cfr. doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, cpc).
ha poi allegato che il reperimento di un lavoro stabile da parte del Controparte_1 figlio è fortemente ostacolato dalle condizione di salute del ragazzo, atteso che la Per_2 patologia da cui è affetto gli arreca continui disturbi, essendo stato ricoverato presso la struttura ospedaliera CH Annecy Genevois dal 26 marzo al 3 aprile 2025 (cfr. relazione di ricovero depositata il 5.6.2025).
Ebbene, ad avviso del Tribunale, il fatto che – divenuto maggiorenne nelle more Per_2 del presente giudizio – abbia svolto attività lavorativa con un contratto di apprendistato biennale non può indurre a ritenere che abbia raggiunto l'indipendenza economica, dovendosi tenere conto della connotazione formativa del contratto in questione, con il quale, a fronte della formazione professionale che l'impresa offre all'apprendista, questi deve ancora completare il proprio percorso di inserimento lavorativo.
Tale dato non consente di considerare economicamente indipendente. Persona_3
Tale assunto è aderente al principio di diritto affermato di recente dalla Corte di
Cassazione in un caso analogo a quello sub iudice in cui, dopo aver precisato che "Il mantenimento del figlio resta a carico dei genitori fino a che non si sia esaurita, in congruo termine, la fase di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro” e che nel caso del contratto di apprendistato "tale progressione, ancora in corso non si è del tutto completata”, ha ritenuto corretta le decisione del giudice di merito che si era limitato a ridurre, senza escluderlo, il mantenimento in favore della figlia (Cfr. Cass., n. 35494/2023).
Per altro verso, è stato ribadito che “L'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio che - pur lavorando - non dispone delle garanzie di un contratto a tempo indeterminato, cessa nell'ipotesi in cui – sebbene la precarietà dei contratti a tempo determinato o di apprendistato – possa vantare una prospettiva concreta di continuità (cfr. Tribunale Treviso sez. I, n. 407/2024), prospettiva non configurabile nel caso di specie.
Alla luce dei principi passati in rassegna, tenuto conto dell'età del figlio (20 anni) e dell'impegno dello stesso nel conseguire una formazione professionale volta all'inserimento nel mono del lavoro – anche attraverso il contratto di apprendistato, scaduto il quale (il 30.6.2025) non ha ancora trovato un impiego –, va confermato l'obbligo di di contribuire al mantenimento di , riducendo d'altra parte Parte_1 Per_2
l'importo di € 200,00 previsto nell'ordinanza presidenziale ad € 150,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo tra il Tribunale di Termini Imerese e il
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Termini Imerese, cui si rinvia), in considerazione della condizione reddituale delle parti.
Sulle spese di lite L'accoglimento parziale delle domande, la natura del procedimento e l'ammissione della ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato fa sì che le spese di lite vadano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, dopo la sentenza che ha pronunciato la separazione personale e preso atto delle rinunce alle domande di mantenimento e di addebito rispettivamente formulate dalla ricorrente e dal resistente:
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , entro e Parte_1 Controparte_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 150,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie;
- dispone che le spese di lite siano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate;
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
RI OT IU NI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, inconformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto