Art. 9. (Riconoscimento dei periodi di servizio prestati
posteriormente al 31 dicembre 1946 con iscrizione
alla Cassa nazionale gente dell'aria per il personale
cessato dal servizio nel periodo compreso fra il
1 luglio 1962 e la data di entrata in vigore della
legge 13 luglio 1965, n. 859).
Il riconoscimento dei servizi previsto dall' articolo 48 della legge 13 luglio 1965, n. 859 , puo' essere chiesto, alle stesse condizioni e modalita' e nei limiti stabiliti dalla citata disposizione, purche' gli interessati presentino la relativa domanda entro il termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La pensione spettante a coloro che ottengano il riconoscimento ai sensi del precedente comma e' liquidata in base alle disposizioni di cui all'articolo 49 della citata legge n. 859, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, purche' siano osservate le condizioni previste dal primo comma dello stesso articolo.
Qualora il versamento del contributo richiesto per il riconoscimento previsto dal presente articolo sia effettuato trascorsi sei mesi dalla data in cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale ne ha comunicato l'importo, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il versamento sia pervenuto all'Istituto.
Per i titolari di pensione a carico del Fondo, il riconoscimento comporta la ricostituzione del trattamento in essere, osservando le stesse norme di cui al secondo e al terzo comma del presente articolo.
I periodi riconosciuti ai sensi del presente articolo sono equiparati, a tutti gli effetti, ai periodi di contribuzione obbligatoria al Fondo.
posteriormente al 31 dicembre 1946 con iscrizione
alla Cassa nazionale gente dell'aria per il personale
cessato dal servizio nel periodo compreso fra il
1 luglio 1962 e la data di entrata in vigore della
legge 13 luglio 1965, n. 859).
Il riconoscimento dei servizi previsto dall' articolo 48 della legge 13 luglio 1965, n. 859 , puo' essere chiesto, alle stesse condizioni e modalita' e nei limiti stabiliti dalla citata disposizione, purche' gli interessati presentino la relativa domanda entro il termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La pensione spettante a coloro che ottengano il riconoscimento ai sensi del precedente comma e' liquidata in base alle disposizioni di cui all'articolo 49 della citata legge n. 859, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, purche' siano osservate le condizioni previste dal primo comma dello stesso articolo.
Qualora il versamento del contributo richiesto per il riconoscimento previsto dal presente articolo sia effettuato trascorsi sei mesi dalla data in cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale ne ha comunicato l'importo, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il versamento sia pervenuto all'Istituto.
Per i titolari di pensione a carico del Fondo, il riconoscimento comporta la ricostituzione del trattamento in essere, osservando le stesse norme di cui al secondo e al terzo comma del presente articolo.
I periodi riconosciuti ai sensi del presente articolo sono equiparati, a tutti gli effetti, ai periodi di contribuzione obbligatoria al Fondo.