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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 07/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
RUSSO MASSIMO, RE
NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1816/2025 spedito il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620169011799787000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: insiste come in atti
Resistente:insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione n. 29620169011799787000, notificato in data 3 agosto 2016, deducendo l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari sottesi derivanti da quindici cartelle di pagamento concernenti tributi erariali e locali relativi agli anni d'imposta compresi tra il 1994 e il 2011 e notificate tra il 12 gennaio 2001 e il 5 ottobre 2012
La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sezione 8ª, con sentenza n. 1130/17, ha accolto il ricorso.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione, limitando la propria doglianza alla dedotta nullità della sentenza per omesso esperimento del tentativo di mediazione, ai sensi dell'art. 17- bis del D.Lgs. n. 546/1992.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 5572/12/2019, ha accolto l'appello, annullato la sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio e disposto la rimessione degli atti al giudice di primo grado per la prosecuzione del processo.
Con ordinanza interlocutoria n. 1567/2025, questa Corte ha disposto la fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito, ordinando alla segreteria di darne avviso alle parti.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con controdeduzioni depositate tardivamente.
In prossimità dell'udienza, parte resistente ha altresì prodotto documentazione depositata appena tre giorni prima della trattazione.
Nelle controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha eccepito la tardività del ricorso introduttivo, assumendo la definitività delle cartelle poste a fondamento dell'intimazione impugnata.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione in violazione dell'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992, trattandosi di produzione effettuata a soli tre giorni dall'udienza, senza che sia stato garantito il pieno dispiegarsi del contraddittorio assicurato dal termine previsto dalla suddetta norma.
Deve altresì essere dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla parte resistente. La questione, infatti, risulta già scrutinata e superata nel precedente grado di giudizio, come emerge dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 5572/12/2019, che ha annullato la decisione di primo grado esclusivamente per un vizio di rito, disponendo la rimessione della causa al giudice di prime cure. Ne consegue che sulle questioni preliminari inerenti alla ritualità del ricorso si è formato giudicato interno, che preclude la riproposizione delle medesime doglianze nel presente giudizio di rinvio.
Il ricorso è fondato in parte.
L'avviso di intimazione impugnato, notificato in data 3 agosto 2016, si fonda su quindici cartelle esattoriali, riferite a tributi locali e statali Tale produzione documentale deve ritenersi inutilizzabile in quanto effettuata in violazione dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, che impone il deposito dei documenti almeno venti giorni liberi prima dell'udienza, a tutela del principio del contraddittorio.
Ai fini dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, trovano applicazione i termini prescrizionali propri di ciascun tributo: quinquennale per i tributi locali, le sanzioni e gli interessi ai sensi dell'art. 2948, n.
4, c.c.; decennale per i tributi erariali ai sensi dell'art. 2946 c.c.
Il termine va calcolato dalla data di notifica della singola cartella fino alla data di notifica dell'intimazione
(03/08/2016). Il periodo successivo nel caso in esame non rileva in quanto la prescrizione è stata interrotta dalla notifica del ricorso, rimanendo sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio ai sensi degli art. 2942 e 2945, comma 2, c.c.
In base a tale principio:
· sono certamente prescritte le cartelle relative a tributi locali (TARSU, ICI), in quanto tutte notificate oltre il quinquennio;
· tra le cartelle relative a tributi erariali, per le quali si applica la prescrizione decennale, risultano integralmente prescritte (oltre 10 anni):
o cartella n. 29620010127088536000 – IRPEF anno 1994 – notifica 12/10/2001;
o cartella n. 29620050023025912000 – IRPEF/IVA anno 2001 – notifica 14/09/2005.
Risultano invece prescritti limitatamente ai debiti per sanzioni e interessi (5 anni):
o cartella n. 29620070157128032000 – IRPEF/IVA anno 2004 – notificata il 13/11/2007;
o cartella n. 29620110013941419000 – IRPEF/IRAP/IVA anno 2007 – notificata il 16/06/2011;
Le somme dovute per i diritti camerali 2009–2010 non risultano prescritti in quanto la relativa carrella n.
29620110054882039000 è stata notificata il 12/11/2011 mentre l'intimazione impugnata è stata notificata entro il 3.8.16 e dunque entro il termine quinquennale di prescrizione.
Conseguentemente, l'avviso di intimazione deve essere annullato integralmente in relazione alle cartelle relative a tributi locali (TARSU, ICI), e alle cartelle n. 29620010127088536000 e n. 29620050023025912000,
e parzialmente, limitatamente alle sanzioni e agli interessi in relazione alle cartelle nn.
29620070157128032000, 29620110013941419000.
Stante la reciproca soccombenza le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso con riferimento ai tributi comunali (TARSU, ICI) contenuti nelle cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione impugnato e per l'effetto lo annulla nella parte relativa alle seguenti cartelle:
o n. 29620000058075475000 (TARSU 1999)
o n. 29620010172061013000 (TARSU 2000)
o n. 29620020085718172000 (TARSU 2001)
o n. 29620030106754452000 (TARSU 2002)
o n. 29620040055640322000 (TARSU 2003)
o n. 29620040132001208000 (TARSU 1999–2000)
o n. 29620070013672090000 (ICI 1998–2002)
o n. 29620080022508891000 (TARSU 2006)
o n. 29620100115662008000 (TARSU 2009)
o n. 29620120035813378000 (TARSU 2011)
nonché con riferimento alle seguenti cartelle:
o n. 29620010127088536000 (IRPEF 1994)
o n. 29620050023025912000 (IRPEF/IVA 2001)
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione impugnata limitatatmente alla parte relativa a sanzioni e interessi per le seguenti cartelle contenenti tributi erariali:
o n. 29620070157128032000 (IRPEF/IVA 2004)
o n. 29620110013941419000 (IRPEF/IRAP/IVA 2007)
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa integralmente le spese di lite;
Cosi deciso in Palermo nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott. Giuseppe La Greca
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
RUSSO MASSIMO, RE
NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1816/2025 spedito il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620169011799787000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: insiste come in atti
Resistente:insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione n. 29620169011799787000, notificato in data 3 agosto 2016, deducendo l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari sottesi derivanti da quindici cartelle di pagamento concernenti tributi erariali e locali relativi agli anni d'imposta compresi tra il 1994 e il 2011 e notificate tra il 12 gennaio 2001 e il 5 ottobre 2012
La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sezione 8ª, con sentenza n. 1130/17, ha accolto il ricorso.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione, limitando la propria doglianza alla dedotta nullità della sentenza per omesso esperimento del tentativo di mediazione, ai sensi dell'art. 17- bis del D.Lgs. n. 546/1992.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 5572/12/2019, ha accolto l'appello, annullato la sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio e disposto la rimessione degli atti al giudice di primo grado per la prosecuzione del processo.
Con ordinanza interlocutoria n. 1567/2025, questa Corte ha disposto la fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito, ordinando alla segreteria di darne avviso alle parti.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con controdeduzioni depositate tardivamente.
In prossimità dell'udienza, parte resistente ha altresì prodotto documentazione depositata appena tre giorni prima della trattazione.
Nelle controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha eccepito la tardività del ricorso introduttivo, assumendo la definitività delle cartelle poste a fondamento dell'intimazione impugnata.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione in violazione dell'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992, trattandosi di produzione effettuata a soli tre giorni dall'udienza, senza che sia stato garantito il pieno dispiegarsi del contraddittorio assicurato dal termine previsto dalla suddetta norma.
Deve altresì essere dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla parte resistente. La questione, infatti, risulta già scrutinata e superata nel precedente grado di giudizio, come emerge dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 5572/12/2019, che ha annullato la decisione di primo grado esclusivamente per un vizio di rito, disponendo la rimessione della causa al giudice di prime cure. Ne consegue che sulle questioni preliminari inerenti alla ritualità del ricorso si è formato giudicato interno, che preclude la riproposizione delle medesime doglianze nel presente giudizio di rinvio.
Il ricorso è fondato in parte.
L'avviso di intimazione impugnato, notificato in data 3 agosto 2016, si fonda su quindici cartelle esattoriali, riferite a tributi locali e statali Tale produzione documentale deve ritenersi inutilizzabile in quanto effettuata in violazione dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, che impone il deposito dei documenti almeno venti giorni liberi prima dell'udienza, a tutela del principio del contraddittorio.
Ai fini dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, trovano applicazione i termini prescrizionali propri di ciascun tributo: quinquennale per i tributi locali, le sanzioni e gli interessi ai sensi dell'art. 2948, n.
4, c.c.; decennale per i tributi erariali ai sensi dell'art. 2946 c.c.
Il termine va calcolato dalla data di notifica della singola cartella fino alla data di notifica dell'intimazione
(03/08/2016). Il periodo successivo nel caso in esame non rileva in quanto la prescrizione è stata interrotta dalla notifica del ricorso, rimanendo sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio ai sensi degli art. 2942 e 2945, comma 2, c.c.
In base a tale principio:
· sono certamente prescritte le cartelle relative a tributi locali (TARSU, ICI), in quanto tutte notificate oltre il quinquennio;
· tra le cartelle relative a tributi erariali, per le quali si applica la prescrizione decennale, risultano integralmente prescritte (oltre 10 anni):
o cartella n. 29620010127088536000 – IRPEF anno 1994 – notifica 12/10/2001;
o cartella n. 29620050023025912000 – IRPEF/IVA anno 2001 – notifica 14/09/2005.
Risultano invece prescritti limitatamente ai debiti per sanzioni e interessi (5 anni):
o cartella n. 29620070157128032000 – IRPEF/IVA anno 2004 – notificata il 13/11/2007;
o cartella n. 29620110013941419000 – IRPEF/IRAP/IVA anno 2007 – notificata il 16/06/2011;
Le somme dovute per i diritti camerali 2009–2010 non risultano prescritti in quanto la relativa carrella n.
29620110054882039000 è stata notificata il 12/11/2011 mentre l'intimazione impugnata è stata notificata entro il 3.8.16 e dunque entro il termine quinquennale di prescrizione.
Conseguentemente, l'avviso di intimazione deve essere annullato integralmente in relazione alle cartelle relative a tributi locali (TARSU, ICI), e alle cartelle n. 29620010127088536000 e n. 29620050023025912000,
e parzialmente, limitatamente alle sanzioni e agli interessi in relazione alle cartelle nn.
29620070157128032000, 29620110013941419000.
Stante la reciproca soccombenza le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso con riferimento ai tributi comunali (TARSU, ICI) contenuti nelle cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione impugnato e per l'effetto lo annulla nella parte relativa alle seguenti cartelle:
o n. 29620000058075475000 (TARSU 1999)
o n. 29620010172061013000 (TARSU 2000)
o n. 29620020085718172000 (TARSU 2001)
o n. 29620030106754452000 (TARSU 2002)
o n. 29620040055640322000 (TARSU 2003)
o n. 29620040132001208000 (TARSU 1999–2000)
o n. 29620070013672090000 (ICI 1998–2002)
o n. 29620080022508891000 (TARSU 2006)
o n. 29620100115662008000 (TARSU 2009)
o n. 29620120035813378000 (TARSU 2011)
nonché con riferimento alle seguenti cartelle:
o n. 29620010127088536000 (IRPEF 1994)
o n. 29620050023025912000 (IRPEF/IVA 2001)
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione impugnata limitatatmente alla parte relativa a sanzioni e interessi per le seguenti cartelle contenenti tributi erariali:
o n. 29620070157128032000 (IRPEF/IVA 2004)
o n. 29620110013941419000 (IRPEF/IRAP/IVA 2007)
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa integralmente le spese di lite;
Cosi deciso in Palermo nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott. Giuseppe La Greca