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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/06/2025, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/06/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 6924/2024 RGL, promosso da
Pt_1
contro
Controparte_1
alle ore 8.30 è presente l'avv. MARAZZOTTA GIUSEPPINA MARIA ILARIA per nonché la dott.ssa MARIA MARTINA CASCINO ai Controparte_1
fini della pratica forense.
L'avv. MARAZZOTTA conclude riportandosi alle difese di cui ai propri scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa con rigetto dell'opposizione e con distrazione delle spese di lite.
E, pure presente l'avv. Delia Cernigliaro per l' che insiste nell'opposizione. Pt_1
I procuratori chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.00
*********************
Successivamente, alle ore 17.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 6924/2024 R.G.L. promossa
DA
- in persona del legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato Pt_1
in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , Via Pt_1
Laurana n. 59, con l'avv. Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti .
- opponente -
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. MARAZZOTTA Controparte_1
GIUSEPPINA MARIA ILARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo, P.zza Castelnuovo n. 35, giusta procura in atti
- resistente -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo (Fondo di Tesoreria)
All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso confermando il decreto ingiuntivo n. 305/2024 del
22/03/2024.
❖ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto che Pt_1
liquida complessivamente in € 2.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA,
2 disponendone la distrazione in favore dell'avv. MARAZZOTTA
GIUSEPPINA MARIA ILARIA dichiaratasi antistataria.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6 maggio 2024 l'ente previdenziale proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 305/2024, emesso il 22.03.2024, dal Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, dott. Giuseppe Tango,
(notificato il 25.03.2024) con cui gli veniva ingiunto - quale Fondo di Tesoreria - il pagamento, in favore di della somma di euro 17.170,79 oltre Controparte_1
interessi e rivalutazione ed oltre alle spese del procedimento monitorio, liquidate in
€ 750,00 (più accessori).
A sostegno del ricorso deduceva:
1. l'improcedibilità del ricorso monitorio per omesso esperimento del gravame amministrativo;
2. l'insussistenza del diritto dell'opposto all'intervento del Fondo di Tesoreria sotto un duplice profilo:
- sia perché il datore di lavoro ( non aveva versato alcuna Parte_2
somma sul predetto Fondo e non risultava alcun accantonamento;
- sia perché, sulla base di quanto comunicato dall'azienda tramite i flussi
Uniemens, in data 01/08/2012 il lavoratore avrebbe scelto di non destinare il
TFR presso il Fondo di Tesoreria
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1
il quale contestava la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il
[...]
rigetto evidenziando:
- d'aver lavorato, in qualità di lavoratore subordinato a tempo indeterminato, alle dipendenze della con Controparte_2
sede in Belpasso (CT), dall' 01.08.2012 al 18.03.2022;
- d'essere rimasto creditore di somme dovutegli dalla società datrice di lavoro anche a titolo di TFR giacente sul Fondo Tesoreria per l'importo di euro Pt_1
17.170,79;
3 - che la aveva i requisiti dimensionali Controparte_2
tali da essere obbligata a versare le quote del TFR al Fondo di Tesoreria ex L.
296/2006, avendo alle proprie dipendenze oltre 50 addetti;
- d'aver presentato domanda al Fondo di Tesoreria il 13.02.2024.
Rigettata l'istanza cautelare con Ordinanza del 27.6.2024, la causa istruita nel merito solo documentalmente, sulle conclusioni delle parti, viene oggi decisa come da dispositivo in epigrafe mediante deposito nel fascicolo telematico.
Così sinteticamente esposte le difese delle parti, va preliminarmente ricordato
(cfr. ex multis Cass. Civ. Ord del 23 gennaio 2023, n. 1892) «[..] In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. ».
Riguardo alla distribuzione degli oneri probatori, dunque, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il contesto della disciplina generale presuppone che il creditore opposto, il quale abbia agito monitoriamente per il pagamento di un suo credito, sia onerato soltanto della prova del rapporto o del titolo all'origine del proprio diritto, mentre, integrando il pagamento un fatto estintivo dell'obbligazione,
l'onere della prova di tale fatto non può che incombere al debitore che lo eccepisca.
Ciò premesso, deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso monitorio per omesso esperimento del gravame amministrativo giacché, secondo la giurisprudenza più recente della Suprema Corte
(cfr. ex multis Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 23/07/2018, n. 19481), i ricorsi gerarchici interni non costituiscono più un passaggio obbligato per giungere alla tutela giurisdizionale, ma rappresentano, oramai, un sistema di rimedi giuridici collaterali all'azione, a disposizione del cittadino e più a tutela dell'amministrazione che del cittadino stesso, capaci di influire sul processo solo in via di sospensione.
Oltretutto, sia il tempo trascorso dalla presentazione della domanda all' convenuto sia l'opposizione nel merito svolta dall' svuoterebbero di CP_3 Pt_1
4 significato e contenuto un'eventuale sospensione del giudizio per il riesame della domanda.
Nel merito il ricorso va accolto.
Invero, il decreto ingiuntivo oggi opposto è stato emesso per crediti da TFR dovuti dalla ditta e chiesti al Controparte_2
Fondo di Tesoreria con domanda del 12.2.2024 sulla sorta della CU 2023.
Ai fini di una miglior intelligenza della questione controversa, deve richiamarsi la disciplina istitutiva del Fondo di Tesoreria (L. n. 296/2006) che testualmente dispone:
- all'art. 1 comma 755 che «con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., le cui modalità di funzionamento rispondono ai principi della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall' Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore Pt_1
privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal Codice civile medesimo»;
- all'art. 1, comma 756 che «la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al
Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro».
Questo Tribunale in molteplici pronunce (cfr. Sent 4801/21) ha avuto modo di affermare: «(…) recenti pronunzie della (cfr. Corte di Appello di Palermo, Sent. n.
553 del 24.6.2021) sembrano confermare la possibilità e il dovere per il Fondo di
Tesoreria di farsi carico dell'obbligo di pagamento del TFR al di là della propria natura retributiva e del principio di “ripartizione” ed anche, quindi, quando non vi sia stato alcun versamento da parte del datore di lavoro poi dichiarato fallito, in virtù del principio di automaticità delle prestazioni, spesso richiamato dallo stesso
5 Ente previdenziale in circolari e messaggi (la circolare n. 70 del 3.4.2007, al Pt_1 paragrafo 7.1 specifica che “Tenuto conto che al Fondo di Tesoreria affluiscono i contributi e che lo stesso eroga le somme ai lavoratori che ne acquisiscono il diritto, secondo il principio della ripartizione, il Fondo è configurabile come una gestione di natura previdenziale. Pertanto, le prestazioni erogate sono soggette al generale principio di automaticità di cui all'art. 2116 del Codice civile e nel calcolo delle stesse vanno considerati anche eventuali contributi omessi, purché ricompresi nell'ambito del vigente periodo prescrizionale”). Il messaggio Pt_1
n.17020 del 19.10.2012, ancora afferma che: “Va precisato che, in applicazione del principio generale di automaticità di cui all'articolo 2116 c.c., il Fondo interviene anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia omesso, in tutto o in parte il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria”. Principio ribadito dal messaggio n. 413/2020: “Come già precisato con la richiamata circolare n. Pt_1
70/2017, le prestazioni erogate dal sono soggette al generale principio di CP_4
automaticità di cui all'articolo 2116 del Codice civile e, pertanto, nel calcolo delle stesse vanno considerati anche eventuali contributi omessi, purché ricompresi nell'ambito del vigente periodo prescrizionale”. Sul tema appare necessario poi considerare che, seppure dal tenore letterale delle norme istitutive dei due fondi, sembrerebbe evincersi la competenza del Fondo di Garanzia per il pagamento del
TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi al fondo di tesoreria, deve comunque ritenersi che i rapporti e le diverse attribuzioni tra i due fondi siano inopponibili al diritto a percepire il TFR del lavoratore, non potendo tale diritto rimanere pregiudicato dall'incertezza nell'individuazione del Fondo competente (cfr. Trib. Monza Sent. n. 232 del
3.5.2018). E, a ben vedere, se così non fosse, il lavoratore dipendente da un'azienda con 50 dipendenti o più, in caso di insolvenza della parte datoriale vedrebbe pregiudicato il proprio diritto al TFR, con un'evidente - del tutto illegittima - disparità di trattamento rispetto al lavoratore dipendente da un datore di lavoro con 49 dipendenti o meno, in evidente spregio della direttiva 80/987/CEE del 20.10.1980».
6 La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 25305/23 (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. del 22/08/2023, n. 25035) ha effettuato una completa rivisitazione della natura della prestazione erogata dal FONDO TESORERIA DELLO STATO gestito dall' non ritenendo più che essa abbia natura retributiva (con la Pt_1
conseguenza che la materiale erogazione del T.F.R. era affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo) ma natura previdenziale (e quindi unico soggetto legittimato al pagamento è l' , quale Fondo di Tesoreria, mentre Pt_1
il datore di lavoro risponde dell'obbligazione quale adiectus solutionis causa).
Si tratta, dunque, di un meccanismo di anticipazione salvo conguaglio analogo a quello di altre prestazioni previdenziali.
Precisa il Supremo Collegio: «[..] che non si possa attribuire alla disposizione in esame il significato di rendere piuttosto il Fondo adiectus solutionis causa delle quote di TFR liberamente e volontariamente versate dal datore di lavoro si ricava dal meccanismo obbligatorio che presiede alla corresponsione del “contributo” mensilmente dovuto in misura pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c. che non sia stata “destinata alle forme pensionistiche complementari” di cui al D.lgs. n. 252 del 2005 ovvero all'opzione di cui al successivo comma 756 bis: il D.M. n.
30.1.2007, art. 1, oltre ad affermare al comma 5 che i datori di lavoro indicati nella
l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, “sono obbligati al versamento del contributo”, stabilisce al comma 3 che “ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo previsto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma
756, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva”. E, diversamente da quanto ritenuto nella sua requisitoria dal Pubblico ministero, pare al Collegio che l' insieme di tali previsioni si spieghi solo con l' intenzione del legislatore di attribuire al contributo de quo la stessa natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori. Ma la conferma più decisiva della natura previdenziale della prestazione corrisposta dal Fondo di tesoreria si ricava, a ben vedere, dalla previsione della l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui il
Fondo stesso “garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota
7 corrispondente ai versamenti di cui al comma 756”: se infatti pochi dubbi possono sussistere circa il fatto che l' impiego del verbo “garantisce” lascia trasparire
l'intento del legislatore di sottrarre la corresponsione del TFR alle alterne fortune cui essa può andare incontro allorché l'unica sua garanzia sia costituita dalla responsabilità patrimoniale del datore di lavoro di cui all'art. 2740 c.c. (ed eventualmente dal Fondo di garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982), non è meno vero che l'unico modo in cui il legislatore può sottrarre un interesse reputato meritevole di tutela al destino precario cui è inevitabilmente soggetto sulla base del mercato concorrenziale è di attrarlo nell'orbita della regolamentazione pubblica;
e se è vero che già sulla base del rapporto di lavoro privato il TFR costituisce retribuzione differita con funzione previdenziale, è evidente che non si può garantire pubblicamente la meritevolezza di tale funzione se non per tramite dell'istituzione di una forma di previdenza obbligatoria, solo quest'ultima essendo assistita dalla previsione di cui all'art. 2116, comma 1, c.c., secondo cui “le prestazioni (...) sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”».
La natura previdenziale della prestazione de qua comporta come conseguenze che:
1. alla prestazione si applica il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione;
2. il Fondo Tesoreria è obbligato alla corresponsione delle quote di T.F.R., anche in mancanza di prova del versamento dei contributi, in applicazione del principio di automaticità ex art. 2116 c.c. ;
3. il lavoratore non è creditore del datore di lavoro per il T.F.R. maturato, le cui quote non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondo, il quale rimane obbligato alla corresponsione della prestazione, dovendo recuperare esso stesso i contributi omessi.
Ciò posto, va ancora osservato che già il messaggio n.17020 del Pt_1
19.10.2012 afferma che: «Va precisato che, in applicazione del principio generale di automaticità di cui all'articolo 2116 c.c., il Fondo interviene anche nel caso in
8 cui il datore di lavoro abbia omesso, in tutto o parte il versamento del contributo al
Fondo di Tesoreria».
E tale principio è stato ulteriormente ribadito sia dal messaggio n. Pt_1
413/2020 (cfr. punto 1: «[..]Tale contributo, per effetto delle previsioni della norma in esame, assume la natura di contribuzione previdenziale con conseguente applicazione delle disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva. Come già precisato con la richiamata circolare n.
70/2017, le prestazioni erogate dal sono soggette al generale principio di CP_4
automaticità di cui all'articolo 2116 del codice civile e, pertanto, nel calcolo delle stesse vanno considerati anche eventuali contributi omessi, purché ricompresi nell'ambito del vigente periodo prescrizionale[..]») sia dalla stessa Circolare n. 70 del 3.4.2007 richiamata in ricorso dall'ente previdenziale a sostegno delle proprie ragioni (cfr. par.7.1 :«[..]Tenuto conto che al Fondo di Tesoreria affluiscono i contributi e che lo stesso eroga le somme ai lavoratori che ne acquisiscono il diritto, secondo il principio della ripartizione, il Fondo è configurabile come una gestione di natura previdenziale. Pertanto, le prestazioni erogate sono soggette al generale principio di automaticità di cui all'art. 2116 del Codice Civile e nel calcolo delle stesse vanno considerati anche eventuali contributi omessi, purché ricompresi nell'ambito del vigente periodo prescrizionale»).
Né può accogliersi l'eccezione dell' di destinazione da parte dell'opposto Pt_1
del TFR ad un fondo di previdenza complementare (“Da controlli effettuati sui flussi Uniemens trasmessi dal datore di lavoro, [..] emerge la mancata scelta di destinazione del TFR al Fondo di Tesoreria avvalorata dall'assenza di quote accantonate al Fondo”) non essendo sufficiente, da un lato, la mera schermata interna allegata e non potendo, dall'altro, fornire parte opposta la prova negativa in quanto va ricordato che, se il lavoratore non effettua una scelta esplicita sulla destinazione del TFR entro sei mesi dall'assunzione, il TFR viene automaticamente versato al fondo pensione di settore o, in caso di più fondi, a quello a cui sono iscritti più dipendenti.
9 Conseguentemente detta eccezione, in quanto priva di alcun riscontro o prova, si risolve in una mera eccezione di stile.
In termini conclusivi, dunque, ritenuta sufficiente ed esaustiva la documentazione inerente il credito dell'opposto e, viceversa, ritenuti insufficienti i motivi di ricorso addotti dall'opponente, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo disponendone la distrazione nei confronti del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere compenso alcuno.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 11 giugno 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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