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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/11/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 435/2023 RGC promossa
DA
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Noventa Parte_1
di Piave (VE) alla via Maiorana Z.I. Sud n. 1/3;
CF: ; P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Stefania Mazzarolo del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso al Vicolo Pescatori n. 1;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI in persona del legale rapp.te p.t, con sede in Treia Controparte_1
(MC) alla via dell'Industria n. 4;
CF: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Piergiorgio Parisella e Maurizio Cinelli del
Foro di Macerata, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Macerata
alla Piazza della Libertà n. 25;
(appellata – appellante incidentale)
AVVERSO la sentenza n. 965/2022 del 07.11.2021 del Tribunale di Macerata,
resa in procedimento n. 4142/2013 RGC.
OGGETTO: contratto di agenzia.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 15.05.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da proprie note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata solo Pt_1
parzialmente accolta la domanda dalla medesima avanzata nei confronti di relativa a pagamento di provvigioni, restituzione di Controparte_1
indebito, pagamento indennità sostitutiva del preavviso e indennità di cessazione del rapporto.
pag. 2/15 Si è costituita nel grado la parte appellata per resistere all'impugnazione e proporre altresì appello incidentale nei confronti della parte della sentenza che ha negato la legittimità del recesso per giusta causa della dal Controparte_1
rapporto di agenzia, condannandola al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di cessazione del rapporto.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 15.05.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
L'appellante muove nei confronti della decisione gravata una serie di diffuse censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Con un primo, articolato, motivo di appello, la contesta la sentenza nella Pt_1
parte in cui essa ha escluso il diritto dell'attrice alle provvigioni - dovute per il procacciamento, in favore della dell'affare consistente nella fornitura di CP_1
una serie di cucine per i terremotati dell'Aquila - sulla base di quanto concordato tra le parti in occasione di una controversia conclusasi con verbale di conciliazione del giorno 11.03.2010. Al riguardo l'appellante osserva che le pag. 3/15 pattuizioni relative a detto verbale non possono riguardare diritti di cui, alla firma dello stesso, la non era neppure venuta a conoscenza, mentre il Pt_1
fatto che non sussista sufficiente documentazione dello specifico affare in questione sarebbe da attribuirsi all'atteggiamento ostativo della controparte e alla mancata ammissione, in primo grado, delle istanze istruttorie proposte, tra cui in particolare l'ordine di esibizione documentale nei confronti del cliente cui detto affare si riferiva. Sotto altro profilo, l'appellante torna poi a chiedere l'accertamento del credito, ed il relativo pagamento, di provvigioni maturate successivamente alla chiusura del rapporto e tuttora dovute, oltrechè il pagamento dell'importo portato da una nota di credito emessa in proprio favore da Al proposito l'appellante deduce che il pagamento di tale nota CP_1
di credito non è stato dimostrato da cui incombeva il relativo onere, CP_1
mentre il restante credito per provvigioni non avrebbe potuto essere compensato con il controcredito asserito da per il semplice fatto che lo CP_1
stesso, attenendo ai “contributi” di cui la Fly disconosce la legittimità, era contestato e dunque non compensabile. Il secondo mezzo di gravame, anch'esso esteso ed articolato, la Fly censura la decisione nella parte in cui non ha accolto la domanda di restituzione dell'indebito con riferimento al pagamento,
contestato come privo di giustificazione e causa giuridica, di una serie di
“contributi” pagati dalla medesima alla per il marketing aziendale e i costi CP_1
di allestimento delle mostre. L'appellante evidenzia al riguardo come tali pag. 4/15 contributi non costituissero che una ingiustificata forma di riduzione forzosa delle provvigioni dovute, come tale illegittima, mentre del tutto erroneamente la sentenza di primo grado avrebbe ritenuto giustificati tali esborsi sulla base di un accordo tra le parti volto a porre a carico della Fly una parte delle spese sostenute da per l'allestimento degli stands fieristici. Di tale accordo, CP_1
secondo l'appellante, non vi sarebbe infatti traccia, mentre sarebbe spettato alla dimostrare che la corresponsione dei ripetuti “contributi” avesse una CP_1
qualche giustificazione causale, quel che non sarebbe avvenuto. In ogni caso, ed in via di ulteriore subordine, il consenso al pagamento da parte della Fly non potrebbe comunque riguardare le fatture di importo complessivo pari ad €
79.720,57= eccepite in compensazione da parte di per il sol fatto che le CP_1
stesse non solo non sarebbero state autorizzate, ma anzi espressamente contestate. Circa tale credito, infine – continua l'appellante – non avrebbe alcun rilievo la transazione inter partes del giorno 11.03.2010 perché quest'ultima riguardava esclusivamente il credito provvigionale ed inoltre non era riferibile alla soc. (società poi confluita nell'attuale che aveva Controparte_2 CP_1
emesso gran parte delle fatture pagate a titolo di contributi). Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante contesta invece l'erroneità della quantificazione della indennità sostitutiva del preavviso sostenendo che, in considerazione della durata del rapporto, lo stesso avrebbe dovuto essere quantificato in mesi
Par sei anziché tre. Nel quarto motivo poi la si duole anche della erronea pag. 5/15 quantificazione della indennità di cessazione del rapporto, che andrebbe quantificata, anziché nella misura stabilita in sentenza, in quella massima prevista dalla CTU di primo grado. In conseguenza dell'auspicato accoglimento di tali motivi di impugnazione, infine, l'appellante chiede anche una riconsiderazione delle spese di primo grado alla luce dell'aumentato valore delle domande accolte.
Costituendosi in appello, la ha dettagliatamente contestato i Controparte_1
motivi di impugnazione avversi, proponendo altresì appello incidentale nei confronti della sentenza di primo grado quanto al mancato riconoscimento della giusta causa del recesso dal rapporto dalla medesima esercitato. Sul punto l'appellante incidentale torna ad evidenziare la gravità del complesso di condotte che avrebbero legittimato la decisione di recesso per giusta causa, e la conseguente esclusione delle indennità riconosciute dalla decisione di primo grado.
E' certamente infondato il primo motivo di appello principale, che come tale deve essere rigettato. Non può essere negato, infatti, pieno valore di impegno contrattuale agli accordi transattivi sottoscritti tra le parti con i verbali di conciliazione del giorno 11 Marzo 2010; essi difatti, concernenti (come si ricava dalle premesse e dal contenuto dispositivo degli stessi) proprio la quantificazione delle pretese provvigionali dell'agenzia, stabiliscono lapidariamente, tra l'altro, che: “L'agente dichiara di non avere più nulla a pag. 6/15 pretendere, e comunque di rinunciare espressamente nei confronti della mandante e delle società sue danti causa e/o connesse, ad ogni ulteriore pretesa provvigionale, anche non espressamente nominata nel presente atto, che trovi direttamente o indirettamente titolo nel pregresso rapporto di agenzia”. La
portata abdicativa di tale statuizione non può non riguardare tutte le pretese a titolo di provvigione comunque fondate su rapporti e affari conclusi prima della data di stipula delle richiamate transazioni;
e laddove si consideri che l'affare delle cucine non poteva non essere a conoscenza Parte_2
dell'agenzia già alla data del 23.11.2009 (allorchè la stessa comunicava via mail la conclusione dell'affare alla mandante – cfr. doc. 88 fascicolo parte appellante in primo grado), non può dubitarsi del fatto che anch'esso debba rientrare nella portata dispositiva degli atti di transazione in questione, dacchè al contrario –
se l'agenzia avesse inteso escludere tale specifico affare – avrebbe necessariamente dovuto prevederlo espressamente e specificamente. Ciò a maggior ragione per il fatto che i più recenti contratti di agenzia tra le parti
(aventi vigore appunto dal 01.01.2010) escludevano chiaramente – come risulta dagli atti ed è pure pacifico tra le parti – dal novero della clientela seguita dall'agente il cliente con cui era stato stipulato l'affare : posto cioè Parte_2
che nessuna provvigione avrebbe più potuto pretendere l'agenzia, per quel cliente, già dal 01.01.2010, non vi è dubbio che se la stessa avesse avuto da reclamare provvigioni antecedenti per quel medesimo cliente (e l'affare, come pag. 7/15 s'è detto, non poteva non essere precedente), avrebbe dovuto formalizzare ben diversi accordi con la mandante.
Per motivi di coerenza logica è poi necessario passare all'esame del terzo motivo di appello, dacchè il secondo presuppone una decisione circa la questione della restituzione delle somme pagate dall'agenzia a titolo di
“contributi”. Anche il motivo in esame è infondato. A prescindere da ogni considerazione circa lo specifico corrispettivo della dazione di tali somme da parte dell'agente, il punto centrale della questione è costituito dal fatto che,
palesemente, non solo il pagamento delle medesime è stato volontariamente e consapevolmente effettuato dalla ma il medesimo ha altresì costituito Pt_1
oggetto di uno specifico accordo negoziale tra le parti. Ciò si desume chiaramente non solo, appunto, dall'avvenuto pacifico e ripetuto pagamento delle fatture relative a tali contribuzioni da parte della Fly (e/o delle società sue danti causa), come pure dalla palese accettazione, da parte della stessa della nota di credito (n. 2 del 28.02.2011 - cfr. doc. 77 fascicolo parte appellante in primo grado) sempre a tal titolo emessa in suo favore dalla ma anche CP_1
dalla sostanziale accettazione per iscritto (con la nota del 13.09.2004 - cfr. doc. 23
fascicolo di parte appellante in primo grado), da parte dell'agente, del particolare meccanismo contrattuale di cui si tratta. Meccanismo contrattuale che peraltro è apparso anche ampiamente riscontrato dalle dichiarazioni del teste , udito all'udienza del giorno 11.09.2017. Se dunque, come è Tes_1
pag. 8/15 chiaro, tali contribuzioni costituivano oggetto di uno specifico patto tra le parti
– in assenza di una diversa specifica allegazione di nullità di tale patto, che appunto non si riscontra nella prospettazione dell'attore appellante – non è
possibile qui ragionare della eventuale mancanza di un corrispettivo specifico delle stesse, essendo appunto quel patto parte integrante del più ampio e complesso accordo commerciale conseguito tra le parti, accordo che anche l'agente, nell'esercizio della propria libertà di iniziativa economica e di contrattazione, ha deciso di concludere accettandone inevitabilmente gli aspetti svantaggiosi assieme a quelli vantaggiosi (evidentemente ritenuti prevalenti).
La motivazione sul punto resa dalla sentenza impugnata deve pertanto ritenersi soddisfacente e la doglianza non può essere accolta.
Chiarito quanto precede, può procedersi all'esame anche del secondo motivo di appello.
Al riguardo deve essere preliminarmente evidenziato che parte attrice in primo grado, dopo aver richiesto in atto di citazione il pagamento di provvigioni maturate successivamente all'interruzione del rapporto in ragione delle proprie fatture nn. 31/2012; 3/2013; 11/2013; 26/2013 (per complessivi € 116.652,57=),
ha poi modificato la domanda, nelle proprie memorie ex art. 183, VI co., n. 1)
cpc, escludendo del tutto la fattura n. 31/2012 (che la aveva dimostrato CP_1
interamente pagata) e aggiungendo invece la fattura n. 4/2014. Sempre solo con le memorie richiamate, per la prima volta, l'attrice formulava anche la richiesta pag. 9/15 di pagamento della nota di credito n. 02/2011 (cfr. doc. 77 fascicolo di CP_1
parte attrice appellante in primo grado). Al riguardo, va innanzitutto premesso che le precisazioni effettuate in tale sede possono essere ritenute rituali ed
Par ammissibili perché con le stesse la non ha introdotto nuovi temi di lite ma si
è limitata a precisare il proprio credito su argomenti di confronto già presenti in giudizio: sia il pagamento delle fatture che quello relativo alla nota di credito si riferiscono difatti il primo alla domanda di pagamento delle provvigioni postume non corrisposte, ed il secondo a quella di restituzione degli importi corrisposti dall'agenzia a titolo di contributi. Ebbene, posto che dalle fatture richiamate debbono essere detratti gli importi di € 1.518,05= (per espressa ammissione dell'attrice) e di € 34.000,00= (importo pacificamente pagato dalla in acconto della fattura n. 3/2013), si avrà che il credito reclamato dalla CP_1
Fly a tal titolo ammonta a complessivi € 94.357,02=. A fronte di tale credito, la ha eccepito in compensazione l'importo di € 79.270,57= relativo a CP_1
controcredito derivante dai ripetuti “contributi” (contestato dalla Fly e tuttavia per quanto sopra già spiegato, da riconoscersi dovuto), di modo che risulta oggettivamente scoperto l'importo di € 15.086,45= che non solo la non ha CP_1
dimostrato di aver pagato, ma nei confronti del quale non ha sollevato apprezzabili e documentate ragioni di contestazione. A tale somma deve effettivamente essere aggiunto l'importo di € 10.012,80= di cui alla nota di credito n. 2/2011 che del pari la ha sì eccepito di aver pagato, senza CP_1
pag. 10/15 tuttavia documentarlo. Complessivamente, pertanto, in parziale accoglimento del motivo in esame, la va effettivamente condannata a corrispondere alla CP_1
Fly la complessiva somma di € 25.099,25= oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.
Chiarito quanto precede, è ora necessario muovere alla delibazione dell'appello incidentale proposto dalla che si pone ovviamente come pregiudiziale CP_1
rispetto agli ulteriori motivi di gravame avanzati dalla Fly. Esso appare invero infondato e meritevole di rigetto anche alla luce della sollecitata valutazione complessiva degli inadempimenti contestati. Premesso, difatti, che la CP_1
deduce ma non prova che il trattenimento da parte della Fly di incassi da parte di clienti (per circa € 6.000,00=) sia avvenuto di seguito ad un reciproco riscontro delle poste dovute (in modo tale da escludere l'ipotesi di una mera svista colposa, ovviamente invece sostenuta dalla Fly), il fatto che, dinanzi alla richiesta di restituzione, l'agente abbia prontamente provveduto alla medesima scusandosi dell'accaduto, assieme al dato oggettivo per cui si è indubbiamente trattato di un episodio isolato e di scarsa entità rispetto all'importanza economica del rapporto, deve far presumere proprio per l'ipotesi della svista,
con conseguente assoluta impossibilità di valutare l'episodio ai fini che qui occupano. Altrettanto deve dirsi per la contestata trattazione di affari in concorrenza sleale con la mandate;
e ciò non solo per il fatto che, in ogni caso,
detti affari non sarebbero comunque stati trattati dalla società titolare del pag. 11/15 rapporto di agenzia (ma dal suo amministratore, a titolo personale e diretto),
quanto soprattutto per il fatto che l'accordo commerciale tra il BR e la società concorrente risalirebbe ad epoca remota (addirittura l'anno 2000), di modo che non è credibile che la si sia solo da ultimo avveduta di tale CP_1
circostanza, ed è anzi ben più plausibile che la stessa, pur conoscendola da tempo, la abbia certamente tollerata. Fermo quanto precede, dal costituto probatorio agli atti è sì possibile dedurre un comportamento complessivamente inadempiente da parte della società titolare del rapporto di agenzia (la quale aveva colposamente lasciato interrompere – a causa di sue ingiustificate inadempienze – il rapporto con i subagenti che costituivano comunque parte integrante della rete commerciale della e del pari allentato la sua CP_1
presenza sul territorio, diradando le proprie visiti presso i clienti, omettendo di riferire tempestivamente ed esaustivamente alla mandante della situazione della zona commessale, curando con negligenza i rapporti con i possibili futuri clienti), e tuttavia non è possibile ricavare dal medesimo una situazione di inadempienza di tale gravità da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto e da imporre, piuttosto, la necessità di scioglierlo in tronco. Quel che la non deduce e non prova sul punto, difatti – come già correttamente CP_1
osservato dalla sentenza gravata – è la gravità delle conseguenze della condotta inadempiente attribuita dalla Fly, così come il verificarsi di circostanze pag. 12/15 specifiche che abbiano determinato appunto la necessità di recedere in tronco da una situazione insoddisfacente che si protraeva comunque da tempo.
Confermata così l'assenza di una giusta causa ex art. 2119 c.c. nell'operato recesso, va ribadito il diritto dell'agente a conseguire l'indennità da mancato preavviso come pure le altre indennità (di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela) già riconosciute in primo grado.
Le ulteriori censure sul punto promosse dall'appello principale, peraltro,
devono a loro volta essere rigettate. Quanto alla prima, concernente l'entità del preavviso, è corretta l'individuazione della decorrenza della durata del rapporto dal 01.01.2010 come operata dal Tribunale di Macerata, posto che il già
rilevato effetto abdicativo delle transazioni del 01.03.2010 coinvolge e comprende all'evidenza qualsiasi pretesa dell'agente relativa al periodo precedente, con la sola espressa esclusione dell'indennità di clientela. Quanto
alla seconda, concernente invece l'entità di detta indennità, va osservato come l'ammontare complessivo della medesima, così come determinato dalla sentenza impugnata, avuto riguardo anche al riconoscimento della indennità
suppletiva di clientela, appaia senz'altro idoneo a compensare, in maniera significativa e comunque equa, l'opera svolta dall'agente nel tempo, e ciò anche tenendo in considerazione il comportamento sostanzialmente inadempiente riscontrato a carico dell'agente nell'ultimo periodo del rapporto.
pag. 13/15 Conclusivamente, pertanto, in parziale accoglimento dell'appello principale,
ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata, la va ulteriormente CP_1
condannata al pagamento del complessivo importo di € 25.099,25= come sopra determinato.
La limitata modifica dell'importo di condanna previsto in primo grado non determina la necessità della invocata riconsiderazione delle spese di primo grado, la cui regolazione appare corretta.
Avuto riguardo all'esito complessivo dell'impugnazione e alla reciproca soccombenza, le spese di lite del grado debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale, e in rigetto dell'appello incidentale, così
provvede:
• Condanna a corrispondere a gli importi di € Controparte_1 Pt_1
15.086,45= per provvigioni successive alla risoluzione del rapporto ed €
10.012,80= per restituzione su nota di credito n. 2/2011, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
• Conferma nel resto;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado;
pag. 14/15 • Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, di ulteriore importo a titolo di C.U.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 435/2023 RGC promossa
DA
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Noventa Parte_1
di Piave (VE) alla via Maiorana Z.I. Sud n. 1/3;
CF: ; P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Stefania Mazzarolo del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso al Vicolo Pescatori n. 1;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI in persona del legale rapp.te p.t, con sede in Treia Controparte_1
(MC) alla via dell'Industria n. 4;
CF: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Piergiorgio Parisella e Maurizio Cinelli del
Foro di Macerata, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Macerata
alla Piazza della Libertà n. 25;
(appellata – appellante incidentale)
AVVERSO la sentenza n. 965/2022 del 07.11.2021 del Tribunale di Macerata,
resa in procedimento n. 4142/2013 RGC.
OGGETTO: contratto di agenzia.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 15.05.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da proprie note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata solo Pt_1
parzialmente accolta la domanda dalla medesima avanzata nei confronti di relativa a pagamento di provvigioni, restituzione di Controparte_1
indebito, pagamento indennità sostitutiva del preavviso e indennità di cessazione del rapporto.
pag. 2/15 Si è costituita nel grado la parte appellata per resistere all'impugnazione e proporre altresì appello incidentale nei confronti della parte della sentenza che ha negato la legittimità del recesso per giusta causa della dal Controparte_1
rapporto di agenzia, condannandola al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di cessazione del rapporto.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 15.05.2025.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
L'appellante muove nei confronti della decisione gravata una serie di diffuse censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Con un primo, articolato, motivo di appello, la contesta la sentenza nella Pt_1
parte in cui essa ha escluso il diritto dell'attrice alle provvigioni - dovute per il procacciamento, in favore della dell'affare consistente nella fornitura di CP_1
una serie di cucine per i terremotati dell'Aquila - sulla base di quanto concordato tra le parti in occasione di una controversia conclusasi con verbale di conciliazione del giorno 11.03.2010. Al riguardo l'appellante osserva che le pag. 3/15 pattuizioni relative a detto verbale non possono riguardare diritti di cui, alla firma dello stesso, la non era neppure venuta a conoscenza, mentre il Pt_1
fatto che non sussista sufficiente documentazione dello specifico affare in questione sarebbe da attribuirsi all'atteggiamento ostativo della controparte e alla mancata ammissione, in primo grado, delle istanze istruttorie proposte, tra cui in particolare l'ordine di esibizione documentale nei confronti del cliente cui detto affare si riferiva. Sotto altro profilo, l'appellante torna poi a chiedere l'accertamento del credito, ed il relativo pagamento, di provvigioni maturate successivamente alla chiusura del rapporto e tuttora dovute, oltrechè il pagamento dell'importo portato da una nota di credito emessa in proprio favore da Al proposito l'appellante deduce che il pagamento di tale nota CP_1
di credito non è stato dimostrato da cui incombeva il relativo onere, CP_1
mentre il restante credito per provvigioni non avrebbe potuto essere compensato con il controcredito asserito da per il semplice fatto che lo CP_1
stesso, attenendo ai “contributi” di cui la Fly disconosce la legittimità, era contestato e dunque non compensabile. Il secondo mezzo di gravame, anch'esso esteso ed articolato, la Fly censura la decisione nella parte in cui non ha accolto la domanda di restituzione dell'indebito con riferimento al pagamento,
contestato come privo di giustificazione e causa giuridica, di una serie di
“contributi” pagati dalla medesima alla per il marketing aziendale e i costi CP_1
di allestimento delle mostre. L'appellante evidenzia al riguardo come tali pag. 4/15 contributi non costituissero che una ingiustificata forma di riduzione forzosa delle provvigioni dovute, come tale illegittima, mentre del tutto erroneamente la sentenza di primo grado avrebbe ritenuto giustificati tali esborsi sulla base di un accordo tra le parti volto a porre a carico della Fly una parte delle spese sostenute da per l'allestimento degli stands fieristici. Di tale accordo, CP_1
secondo l'appellante, non vi sarebbe infatti traccia, mentre sarebbe spettato alla dimostrare che la corresponsione dei ripetuti “contributi” avesse una CP_1
qualche giustificazione causale, quel che non sarebbe avvenuto. In ogni caso, ed in via di ulteriore subordine, il consenso al pagamento da parte della Fly non potrebbe comunque riguardare le fatture di importo complessivo pari ad €
79.720,57= eccepite in compensazione da parte di per il sol fatto che le CP_1
stesse non solo non sarebbero state autorizzate, ma anzi espressamente contestate. Circa tale credito, infine – continua l'appellante – non avrebbe alcun rilievo la transazione inter partes del giorno 11.03.2010 perché quest'ultima riguardava esclusivamente il credito provvigionale ed inoltre non era riferibile alla soc. (società poi confluita nell'attuale che aveva Controparte_2 CP_1
emesso gran parte delle fatture pagate a titolo di contributi). Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante contesta invece l'erroneità della quantificazione della indennità sostitutiva del preavviso sostenendo che, in considerazione della durata del rapporto, lo stesso avrebbe dovuto essere quantificato in mesi
Par sei anziché tre. Nel quarto motivo poi la si duole anche della erronea pag. 5/15 quantificazione della indennità di cessazione del rapporto, che andrebbe quantificata, anziché nella misura stabilita in sentenza, in quella massima prevista dalla CTU di primo grado. In conseguenza dell'auspicato accoglimento di tali motivi di impugnazione, infine, l'appellante chiede anche una riconsiderazione delle spese di primo grado alla luce dell'aumentato valore delle domande accolte.
Costituendosi in appello, la ha dettagliatamente contestato i Controparte_1
motivi di impugnazione avversi, proponendo altresì appello incidentale nei confronti della sentenza di primo grado quanto al mancato riconoscimento della giusta causa del recesso dal rapporto dalla medesima esercitato. Sul punto l'appellante incidentale torna ad evidenziare la gravità del complesso di condotte che avrebbero legittimato la decisione di recesso per giusta causa, e la conseguente esclusione delle indennità riconosciute dalla decisione di primo grado.
E' certamente infondato il primo motivo di appello principale, che come tale deve essere rigettato. Non può essere negato, infatti, pieno valore di impegno contrattuale agli accordi transattivi sottoscritti tra le parti con i verbali di conciliazione del giorno 11 Marzo 2010; essi difatti, concernenti (come si ricava dalle premesse e dal contenuto dispositivo degli stessi) proprio la quantificazione delle pretese provvigionali dell'agenzia, stabiliscono lapidariamente, tra l'altro, che: “L'agente dichiara di non avere più nulla a pag. 6/15 pretendere, e comunque di rinunciare espressamente nei confronti della mandante e delle società sue danti causa e/o connesse, ad ogni ulteriore pretesa provvigionale, anche non espressamente nominata nel presente atto, che trovi direttamente o indirettamente titolo nel pregresso rapporto di agenzia”. La
portata abdicativa di tale statuizione non può non riguardare tutte le pretese a titolo di provvigione comunque fondate su rapporti e affari conclusi prima della data di stipula delle richiamate transazioni;
e laddove si consideri che l'affare delle cucine non poteva non essere a conoscenza Parte_2
dell'agenzia già alla data del 23.11.2009 (allorchè la stessa comunicava via mail la conclusione dell'affare alla mandante – cfr. doc. 88 fascicolo parte appellante in primo grado), non può dubitarsi del fatto che anch'esso debba rientrare nella portata dispositiva degli atti di transazione in questione, dacchè al contrario –
se l'agenzia avesse inteso escludere tale specifico affare – avrebbe necessariamente dovuto prevederlo espressamente e specificamente. Ciò a maggior ragione per il fatto che i più recenti contratti di agenzia tra le parti
(aventi vigore appunto dal 01.01.2010) escludevano chiaramente – come risulta dagli atti ed è pure pacifico tra le parti – dal novero della clientela seguita dall'agente il cliente con cui era stato stipulato l'affare : posto cioè Parte_2
che nessuna provvigione avrebbe più potuto pretendere l'agenzia, per quel cliente, già dal 01.01.2010, non vi è dubbio che se la stessa avesse avuto da reclamare provvigioni antecedenti per quel medesimo cliente (e l'affare, come pag. 7/15 s'è detto, non poteva non essere precedente), avrebbe dovuto formalizzare ben diversi accordi con la mandante.
Per motivi di coerenza logica è poi necessario passare all'esame del terzo motivo di appello, dacchè il secondo presuppone una decisione circa la questione della restituzione delle somme pagate dall'agenzia a titolo di
“contributi”. Anche il motivo in esame è infondato. A prescindere da ogni considerazione circa lo specifico corrispettivo della dazione di tali somme da parte dell'agente, il punto centrale della questione è costituito dal fatto che,
palesemente, non solo il pagamento delle medesime è stato volontariamente e consapevolmente effettuato dalla ma il medesimo ha altresì costituito Pt_1
oggetto di uno specifico accordo negoziale tra le parti. Ciò si desume chiaramente non solo, appunto, dall'avvenuto pacifico e ripetuto pagamento delle fatture relative a tali contribuzioni da parte della Fly (e/o delle società sue danti causa), come pure dalla palese accettazione, da parte della stessa della nota di credito (n. 2 del 28.02.2011 - cfr. doc. 77 fascicolo parte appellante in primo grado) sempre a tal titolo emessa in suo favore dalla ma anche CP_1
dalla sostanziale accettazione per iscritto (con la nota del 13.09.2004 - cfr. doc. 23
fascicolo di parte appellante in primo grado), da parte dell'agente, del particolare meccanismo contrattuale di cui si tratta. Meccanismo contrattuale che peraltro è apparso anche ampiamente riscontrato dalle dichiarazioni del teste , udito all'udienza del giorno 11.09.2017. Se dunque, come è Tes_1
pag. 8/15 chiaro, tali contribuzioni costituivano oggetto di uno specifico patto tra le parti
– in assenza di una diversa specifica allegazione di nullità di tale patto, che appunto non si riscontra nella prospettazione dell'attore appellante – non è
possibile qui ragionare della eventuale mancanza di un corrispettivo specifico delle stesse, essendo appunto quel patto parte integrante del più ampio e complesso accordo commerciale conseguito tra le parti, accordo che anche l'agente, nell'esercizio della propria libertà di iniziativa economica e di contrattazione, ha deciso di concludere accettandone inevitabilmente gli aspetti svantaggiosi assieme a quelli vantaggiosi (evidentemente ritenuti prevalenti).
La motivazione sul punto resa dalla sentenza impugnata deve pertanto ritenersi soddisfacente e la doglianza non può essere accolta.
Chiarito quanto precede, può procedersi all'esame anche del secondo motivo di appello.
Al riguardo deve essere preliminarmente evidenziato che parte attrice in primo grado, dopo aver richiesto in atto di citazione il pagamento di provvigioni maturate successivamente all'interruzione del rapporto in ragione delle proprie fatture nn. 31/2012; 3/2013; 11/2013; 26/2013 (per complessivi € 116.652,57=),
ha poi modificato la domanda, nelle proprie memorie ex art. 183, VI co., n. 1)
cpc, escludendo del tutto la fattura n. 31/2012 (che la aveva dimostrato CP_1
interamente pagata) e aggiungendo invece la fattura n. 4/2014. Sempre solo con le memorie richiamate, per la prima volta, l'attrice formulava anche la richiesta pag. 9/15 di pagamento della nota di credito n. 02/2011 (cfr. doc. 77 fascicolo di CP_1
parte attrice appellante in primo grado). Al riguardo, va innanzitutto premesso che le precisazioni effettuate in tale sede possono essere ritenute rituali ed
Par ammissibili perché con le stesse la non ha introdotto nuovi temi di lite ma si
è limitata a precisare il proprio credito su argomenti di confronto già presenti in giudizio: sia il pagamento delle fatture che quello relativo alla nota di credito si riferiscono difatti il primo alla domanda di pagamento delle provvigioni postume non corrisposte, ed il secondo a quella di restituzione degli importi corrisposti dall'agenzia a titolo di contributi. Ebbene, posto che dalle fatture richiamate debbono essere detratti gli importi di € 1.518,05= (per espressa ammissione dell'attrice) e di € 34.000,00= (importo pacificamente pagato dalla in acconto della fattura n. 3/2013), si avrà che il credito reclamato dalla CP_1
Fly a tal titolo ammonta a complessivi € 94.357,02=. A fronte di tale credito, la ha eccepito in compensazione l'importo di € 79.270,57= relativo a CP_1
controcredito derivante dai ripetuti “contributi” (contestato dalla Fly e tuttavia per quanto sopra già spiegato, da riconoscersi dovuto), di modo che risulta oggettivamente scoperto l'importo di € 15.086,45= che non solo la non ha CP_1
dimostrato di aver pagato, ma nei confronti del quale non ha sollevato apprezzabili e documentate ragioni di contestazione. A tale somma deve effettivamente essere aggiunto l'importo di € 10.012,80= di cui alla nota di credito n. 2/2011 che del pari la ha sì eccepito di aver pagato, senza CP_1
pag. 10/15 tuttavia documentarlo. Complessivamente, pertanto, in parziale accoglimento del motivo in esame, la va effettivamente condannata a corrispondere alla CP_1
Fly la complessiva somma di € 25.099,25= oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.
Chiarito quanto precede, è ora necessario muovere alla delibazione dell'appello incidentale proposto dalla che si pone ovviamente come pregiudiziale CP_1
rispetto agli ulteriori motivi di gravame avanzati dalla Fly. Esso appare invero infondato e meritevole di rigetto anche alla luce della sollecitata valutazione complessiva degli inadempimenti contestati. Premesso, difatti, che la CP_1
deduce ma non prova che il trattenimento da parte della Fly di incassi da parte di clienti (per circa € 6.000,00=) sia avvenuto di seguito ad un reciproco riscontro delle poste dovute (in modo tale da escludere l'ipotesi di una mera svista colposa, ovviamente invece sostenuta dalla Fly), il fatto che, dinanzi alla richiesta di restituzione, l'agente abbia prontamente provveduto alla medesima scusandosi dell'accaduto, assieme al dato oggettivo per cui si è indubbiamente trattato di un episodio isolato e di scarsa entità rispetto all'importanza economica del rapporto, deve far presumere proprio per l'ipotesi della svista,
con conseguente assoluta impossibilità di valutare l'episodio ai fini che qui occupano. Altrettanto deve dirsi per la contestata trattazione di affari in concorrenza sleale con la mandate;
e ciò non solo per il fatto che, in ogni caso,
detti affari non sarebbero comunque stati trattati dalla società titolare del pag. 11/15 rapporto di agenzia (ma dal suo amministratore, a titolo personale e diretto),
quanto soprattutto per il fatto che l'accordo commerciale tra il BR e la società concorrente risalirebbe ad epoca remota (addirittura l'anno 2000), di modo che non è credibile che la si sia solo da ultimo avveduta di tale CP_1
circostanza, ed è anzi ben più plausibile che la stessa, pur conoscendola da tempo, la abbia certamente tollerata. Fermo quanto precede, dal costituto probatorio agli atti è sì possibile dedurre un comportamento complessivamente inadempiente da parte della società titolare del rapporto di agenzia (la quale aveva colposamente lasciato interrompere – a causa di sue ingiustificate inadempienze – il rapporto con i subagenti che costituivano comunque parte integrante della rete commerciale della e del pari allentato la sua CP_1
presenza sul territorio, diradando le proprie visiti presso i clienti, omettendo di riferire tempestivamente ed esaustivamente alla mandante della situazione della zona commessale, curando con negligenza i rapporti con i possibili futuri clienti), e tuttavia non è possibile ricavare dal medesimo una situazione di inadempienza di tale gravità da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto e da imporre, piuttosto, la necessità di scioglierlo in tronco. Quel che la non deduce e non prova sul punto, difatti – come già correttamente CP_1
osservato dalla sentenza gravata – è la gravità delle conseguenze della condotta inadempiente attribuita dalla Fly, così come il verificarsi di circostanze pag. 12/15 specifiche che abbiano determinato appunto la necessità di recedere in tronco da una situazione insoddisfacente che si protraeva comunque da tempo.
Confermata così l'assenza di una giusta causa ex art. 2119 c.c. nell'operato recesso, va ribadito il diritto dell'agente a conseguire l'indennità da mancato preavviso come pure le altre indennità (di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela) già riconosciute in primo grado.
Le ulteriori censure sul punto promosse dall'appello principale, peraltro,
devono a loro volta essere rigettate. Quanto alla prima, concernente l'entità del preavviso, è corretta l'individuazione della decorrenza della durata del rapporto dal 01.01.2010 come operata dal Tribunale di Macerata, posto che il già
rilevato effetto abdicativo delle transazioni del 01.03.2010 coinvolge e comprende all'evidenza qualsiasi pretesa dell'agente relativa al periodo precedente, con la sola espressa esclusione dell'indennità di clientela. Quanto
alla seconda, concernente invece l'entità di detta indennità, va osservato come l'ammontare complessivo della medesima, così come determinato dalla sentenza impugnata, avuto riguardo anche al riconoscimento della indennità
suppletiva di clientela, appaia senz'altro idoneo a compensare, in maniera significativa e comunque equa, l'opera svolta dall'agente nel tempo, e ciò anche tenendo in considerazione il comportamento sostanzialmente inadempiente riscontrato a carico dell'agente nell'ultimo periodo del rapporto.
pag. 13/15 Conclusivamente, pertanto, in parziale accoglimento dell'appello principale,
ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata, la va ulteriormente CP_1
condannata al pagamento del complessivo importo di € 25.099,25= come sopra determinato.
La limitata modifica dell'importo di condanna previsto in primo grado non determina la necessità della invocata riconsiderazione delle spese di primo grado, la cui regolazione appare corretta.
Avuto riguardo all'esito complessivo dell'impugnazione e alla reciproca soccombenza, le spese di lite del grado debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale, e in rigetto dell'appello incidentale, così
provvede:
• Condanna a corrispondere a gli importi di € Controparte_1 Pt_1
15.086,45= per provvigioni successive alla risoluzione del rapporto ed €
10.012,80= per restituzione su nota di credito n. 2/2011, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
• Conferma nel resto;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado;
pag. 14/15 • Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, di ulteriore importo a titolo di C.U.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
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