Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 441/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 441/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed elettivamente domiciliata in
Avezzano, Via G. Amendola n.52, presso lo studio dell'avv. Valentina Calvarese che la rappresenta, assiste e difende, giusta delega in calce al ricorso congiunto nonché
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Tagliacozzo
(AQ) Viale Aldo Moro n.21, presso lo Studio dell'avv. Alessandro Fanelli che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso congiunto.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: domanda di divorzio congiunto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
CONDIZIONI
“a) Sull'affidamento i figli minori restano affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in Tagliacozzo (AQ) Fraz. Villa S. Sebastiano, via M. Bonifaci n.
58/A con diritto di visita e rapporti continuativi anche con il padre. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli.”
b) Sul diritto di visita quanto alla frequentazione con i figli le parti, concordi nelle scelte scolastiche, ludiche, sportive e formative, compatibilmente con le esigenze scolastiche, ricreative e di salute degli stessi, predispongono il seguente piano genitoriale:
i figli durante il periodo scolastico trascorreranno con il padre: il lunedì dalle ore 13:00 alle 15:30; il mercoledì dalle ore 13:00 alle 15:30; il venerdì dalle ore 13:00 alle 15:30;
i fine settimana alternati con inizio dal sabato dalle ore 13:00 sino alla domenica alle ore 20,00 con pernottamento. Il tutto prelevandoli all'uscita di scuola ed al termine accompagnandoli dalla madre.
Durante il periodo estivo i figli trascorreranno con il padre: il lunedì dalle ore 10:00 alle 20:30; il mercoledì dalle ore 10:00 alle 20:30; il venerdì dalle ore 10:00 alle 20:30;
i fine settimana alternati con inizio dal sabato dalle ore 09:00 sino alla domenica alle ore 21,00 con pernottamento. Tali turni di visita vengono stabiliti tenuto conto del fatto che il Sig. Pt_2
attualmente risulta disoccupato;
per l'ipotesi in cui, invece, il Sig.
[...] Parte_2
2 riuscisse a trovare un'attività lavorativa, i turni di visita sopra stabiliti per il periodo scolastico resteranno fermi mentre quelli previsti per il periodo estivo seguiranno la seguente rotazione: il lunedì dalle ore 14:00 alle 21:00; il mercoledì dalle ore 14:00 alle 21:00; il venerdì dalle ore 14:00 alle 21:00;
i fine settimana alternati con inizio dal sabato dalle ore 09:00 sino alla domenica alle ore 21,00 con pernottamento.
VACANZE quanto alla gestione dei giorni e dei periodi di vacanza, si dirà che i figli trascorreranno, ad anni alterni ed alternativamente con ciascun genitore, i relativi tempi come segue:
Vacanze natalizie: il giorno della Vigilia di Natale con uno dei genitori e quello di Natale con l'altro; il giorno 31 Dicembre con l'uno e il 1° gennaio con l'altro; cinque giorni consecutivi, con pernottamento, con l'uno (dal 26 al 30 dicembre); cinque giorni consecutivi, con pernottamento, con l'altro (dal 2 al 6 gennaio);
Vacanze pasquali: il giorno di Pasqua ed il giorno precedente, con pernottamento, con un genitore;
ed il giorno di
Lunedì dell'AN (Pasquetta) ed il giorno successivo, con pernottamento, con l'altro genitore;
COMPLEANNI E FESTE DEDICATE. il giorno del loro compleanno, ad anni alterni ed alternativamente tra i genitori, ed Per_1 trascorreranno la giornata con ciascun genitore, suddividendone con l'uno il pranzo e Per_2 con l'altro la cena;
i figli trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della madre come pure la Festa della Mamma;
gli stessi trascorreranno con il padre il giorno del compleanno del padre e la
Festa del Papà; tale regola varrà pur se i giorni coincideranno con quelli di affidamento all'altro genitore;
VACANZE ESTIVE.
i figli trascorreranno n. 15 giorni di vacanze, anche non consecutivi, con ciascun genitore il quale, entro la chiusura della scuola, comunicherà all'altro il periodo e la località scelti;
in detto periodo, ciascuno si asterrà da ingerenze nel tempo dedicato all'altro genitore;
Pt_3
3 in ogni caso, nel reciproco rispetto, i genitori potranno concordare le modifiche a detto prospetto di frequentazione con i figli, sempre e comunque rispettando le loro esigenze e volontà e adottando eventuali modifiche nel loro miglior interesse.
c) Condizioni patrimoniali
Il Sig. dovrà corrispondere mensilmente la somma di euro 200,00 (Euro 100,00 Parte_2 per ogni figlio) a titolo di mantenimento mensile dei figli minori, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT.
La casa coniugale (di proprietà del padre del Sig. il Sig. , sita in Pt_2 Parte_4
Tagliacozzo (AQ) Via Antonio Russo nr.72, rimarrà di uso esclusivo del Sig. Pt_2 unitamente ai beni mobili acquistati in costanza di matrimonio, ad eccezione degli utensili
(piatti-bicchieri- posate – friggitrice ad aria) senza alcuna obiezione della Sig.ra Parte_1
[...]
È previsto un obbligo di contribuzione del 50% ciascuno per le ulteriori spese (c.d. spese straordinarie) mediche, extrascolastiche, attività ludico - sportive, apparecchi per la salute, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, mensa scolastica ed altre eventuali, tutte documentabili, nelle forme e modalità di scelta e pagamento di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Avezzano (AQ).
L'assegno unico familiare verrà percepito dalla Sig. ra per entrambi i figli. Parte_1
I coniugi si rilasceranno reciproco consenso e nulla-osta per il rilascio dei rispettivi passaporti e loro rinnovi o documenti equipollenti;
Gli ulteriori eventi al momento imprevedibili e non espressamente contemplati da detto accordo dovranno essere disciplinati e governati dal reciproco buonsenso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 giugno 2024 E Parte_1 Pt_2
hanno adìto il Tribunale per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti
[...] civili del matrimonio contratto in data 09.09.2007 a Tagliacozzo (AQ) dal quale sono nati due figli, il 11.03.2009 e il 02.09.2011. Persona_3 Persona_4
I coniugi hanno ottenuto provvedimento di separazione emesso dal Tribunale di
Avezzano in data 25.02.2016.
4 Le parti hanno, dunque, insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
All'udienza del 16 ottobre 2024, dinanzi al giudice istruttore, le parti hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui alla separazione con una parziale modifica, come sopra riportata e sottoscritta da entrambe le parti. La causa è stata rinviata al 15 gennaio 2025 in attesa di conoscere l'esatta determinazione dell'assegno unico per i figli.
Il giudice istruttore ha, poi, rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale n. 1664/2015, emesso da questo Tribunale in data 18/02/2016, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle stesse innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative né contrarie al superiore interesse dei figli e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
5 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
, nata a [...] il [...] e , nato a [...]
[...] Parte_2
il 02.09.1976 celebrato il 09.09.2007 a Tagliacozzo (AQ), trascritto presso il comune di
Tagliacozzo al n. 25, parte II, Serie A, anno 2007, alle condizioni sopra riprodotte, da ritenersi integralmente richiamate, come precisate nel ricorso introduttivo.
OMOLOGA le condizioni previste nel ricorso come sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate nella presente sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tagliacozzo (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano, il 16 gennaio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
6