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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/10/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6018 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con sede in Cagliari, Via Stamira n. 10, Parte_1 C.F._1 partita IVA , in persona del suo amministratore in carica e legale rappresentante P.IVA_1 pro-tempore , nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
); con il patrocinio dell'avv. Stefanino CASTI (c.f. C.F._2
), con studio in Cagliari, Viale Bonaria n. 96; elettivamente C.F._1 domiciliata presso il difensore;
parte attrice-opponente contro
(c.f. ); con sede legale in Cagliari Via Francesco Ciusa Controparte_2 P.IVA_2
n. 101, in persona del legale rappresentante dottor (C.F. ), CP_3 C.F._3 nato a [...] il [...]; col patrocinio dell'avv. Francesca ORFANOTTI
( ) e dell'avv. Tamara BOI ( ), con studio in C.F._4 C.F._5
Piazza Repubblica n. 22, 09125, Cagliari;
elettivamente domiciliata presso i difensori;
parte convenuta-opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato nella cancelleria di questo Tribunale, ha Controparte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dell'importo Parte_1 di € 29.968,81, oltre agli interessi moratori dalle singole scadenze e sino al saldo ai sensi del D.Lgs 231/2002, e spese, esponendo quanto segue:
− AJ EN RL operava nel settore della fornitura e della distribuzione del gas e dell'energia elettrica;
− il 29/04/2021 e il 05/05/2021 le parti stipularono tre distinti contratti di somministrazione di energia elettrica relativa alle utenze a a , situate CP_4 rispettivamente:
o nella Via Leonardo Da Vinci snc di Quartu Sant'Elena (POD n.
IT001E99829248);
o nel Lungomare Poetto di Cagliari Postazione 15 (POD n. IT001E98042829);
o nella Via Molise n. 12b di Cagliari (POD n. IT001E98676769);
− con riferimento alle due utenze site in Quartu Sant'Elena, era morosa nel CP_4 pagamento di corrispettivi per € 30.776,24 (doc. 2), oggetto delle seguenti fatture:
o EEA220175316, del 10/09/2022, di € 6.038,72;
o EEA220175317, del 10/09/2022, di € 12.312,63;
o EEA220198103, del 10/10/2022, di € 3.256,20;
o EEA220198104, del 10/10/2022, di € 4.217,94;
o EEA220221262, del 10/11/2022, di € 206,48;
o EEA220221263, del 10/11/2022, di € 4.597,27;
o EEA220243464, del 10/12/2022, di € 20,00;
o EEA220243465, del 10/12/2022, di € 87,00;
o EEA230004741, dell'11/01/2023, di € 20,00;
o EEA230022740, dell'11/02/2023, di € 20,00;
− con raccomandata del 20/02/2023, ricevuta il 06/03/2023, i difensori dell'attrice diffidarono al pagamento della somma, comprensiva di interessi CP_4 moratori, di € 31.812,98 (doc. 3);
− successivamente, con riferimento alla fattura EEA220175316 del 10/09/2022, la ricorrente emise una nota di credito di € 807,43 (doc. n. 4);
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 − restava debitrice di € 29.968,81 per capitale, oltre interessi moratori CP_4 dalla data delle singole scadenze al saldo.
2. La domanda monitoria è stata accolta con decreto ingiuntivo n. 1098/2023 del 29/06/2023 emesso nel procedimento n. 4431/2023 RAC, nel quale le spese di lite sono state così liquidate:
- € 1.370,00 per compenso di avvocato;
- € 27,00 per spese di iscrizione;
- € 259,00 per contributo unificato;
- € 1.656,00 complessivi, oltre spese generali 15%, IVA 22% e CPA 4%
3. Ricorso a decreto ingiuntivo sono stati notificati a il 04/07/2023. CP_4
4. ha proposito tempestiva opposizione, a mezzo atto di citazione notificato CP_4 regolarmente ad , col quale: Controparte_5
4.1 ha contestato di avere consumato le quantità di energia indicate nelle fatture poste a base della domanda monitoria;
4.2 ha eccepito che AJ EN S.R.L. aveva “illegittimamente applicato nelle fatture azionate costi e corrispettivi difformi dalle condizioni economiche concordate tra le parti”, in quanto aveva non aveva tenuto conto del fatto che, il 21/04/2022 le parti avevano concordato “un nuovo listino contenente una offerta migliorativa delle tariffe riservate alla secondo il prospetto di condizioni tecnico economiche che si CP_4 deposita in atti”, che prevedevano “la vendita di energia secondo una media aritmetica mensile delle quotazioni orarie del PUN (Prezzo Unico Nazionale) che viene pubblicato sul sito del GME (Gestore Mercato Elettrico) maggiorato di uno spread di 0,0060 per
kWh.”
4.2.1 I prezzi del PUN (pubblicati nel sito del GME) riferiti al 2022 per i mesi relativi alle fatture oggetto della presente causa erano:
− agosto: valore medio del PUN per KWh € 0,543
− settembre. valore medio del PUN per KWh € 0,429
− Ottobre: valore medio del PUN per KWh € 0,211
Gli importi pretesi da AJ EN S.R.L. erano invece stati “arbitrariamente ed
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 illegittimamente quantificati in misura maggiore di quella contrattualizzata ed, in particolare:
4.2.2 quanto alla fattura n. EEA220175316 (mese di agosto):
“Consumo in fattura 7521 kWh.
Componente solo energia (esclusi tutti gli altri oneri) € 4.595,77.
Su queste basi il Kwh è stato quantificato da Ajò Energia S.r.l. in € 0,611.
Sulla base del contratto il valore per kWh sarebbe dovuto essere il PUN medio più lo spread di € 0,0060 (0,543+0,0060) e quindi € 0,549.
Quindi, dai dati sopra riportati si evince invece che (7521 kWh x 0,549) la fattura dovrebbe essere di € 4.129,029 con una differenza a favore di di € 466,741.”; CP_4
4.2.3 quanto alla fattura n. EEA220175317 (mese di agosto):
“Consumo in fattura 15.438 kWh. Componente solo energia (esclusi tutti gli altri oneri) € 8.906,81.
Su queste basi il Kwh è stato quantificato da Ajò Energia S.r.l. in € 0,576. Sulla base del contratto il valore per kWh sarebbe dovuto essere il PUN medio più lo spread di €
0,0060 (0,543+0,0060) e quindi € 0,549.
Quindi, dai dati sopra riportati si evince invece che (15438 kWh x 0,549) la fattura dovrebbe essere di € 8.475,462 con una differenza a favore di di € 431,348.”; Pt_1
4.2.4 quanto alla fattura n. EEA220198103 (mese di settembre):
“Consumo in fattura 4870 kWh. Componente solo energia (esclusi tutti gli altri oneri)
€ 2372,10.
Su queste basi il Kwh è stato quantificato da Ajò Energia S.r.l. in € 0,487.
Sulla base del contratto il valore per kWh sarebbe dovuto essere il PUN medio più lo spread di € 0,0060 (0,429+0,0060) e quindi €0,435.
Quindi, dai dati sopra riportati si evince invece che (4870 kWh x 0,4359) la fattura dovrebbe essere di € 2.118,45 con una differenza a favore di di € 253,65.”; CP_4
4.2.5 quanto alla fattura n. EEA220198104 (mese di settembre):
“Consumo in fattura 5803 kWh. Componente solo energia (esclusi tutti gli altri oneri)
€ 2.806,22.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 Su queste basi il Kwh è stato quantificato da Ajò Energia S.r.l. in € 0,483.
Sulla base del contratto il valore per kWh sarebbe dovuto essere il PUN medio più lo spread di € 0,0060 (0,429+0,0060) e quindi € 0,435.
Quindi, dai dati sopra riportati si evince invece che (5803 kWh x 0,435) la fattura dovrebbe essere di € 2.524,30 con una differenza a favore di di € 281,92.”; CP_4
4.2.6 quanto alla fattura n. EEA220221263 (mese di ottobre):
“Consumo in fattura 5566 kWh. Componente solo energia (esclusi tutti gli altri oneri)
€ 1.353,00.
Su queste basi il Kwh è stato quantificato da Ajò Energia Srl in € 0,243.
Sulla base del contratto il valore per kWh sarebbe dovuto essere il PUN medio più lo spread di €0,0060 (0,211+0,0060) e quindi € 0,217.
Quindi, dai dati sopra riportati si evince invece che (5566 kWh x 0,217) la fattura dovrebbe essere di € 1.207,82 con una differenza a favore di di € 145,18.”; Pt_1
Contr
4.2.7 quanto alle fatture di agosto e settembre 2022 ha eccepito che “il calcolato/indicato da Ajò Energia S.r.l. cambia da una fattura e l'altra nello stesso Contr mese mentre il doveva, ovviamente, essere sempre lo stesso indipendentemente dal punto di fornitura.”;
4.3 ha rassegnato le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- Dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cagliari n. 1098/2023 del 29.06.2023 R.G. n. 4431/2023, notificato in forma semplice in data 04.07.2023, dichiarando che la non è tenuta al pagamento delle CP_4 somme in esso ingiunte, mandandola assolta da ogni ulteriore avversa pretesa e/o accertando le minori somme dalla stessa effettivamente dovute.
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
5. AJ EN RL si è costituita in giudizio a mezzo comparsa depositata il
02/02/2024, con la quale:
5.1 ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art.
2.1 del TICO (Testo Integrato
Conciliazione), che obbliga gli utenti che intendono risolvere problemi e controversie
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 afferenti alla fornitura di energia elettrica ad espletare preliminarmente il tentativo di conciliazione presso l'ARERA quale condizione di procedibilità per l'insaturazione del giudizio, “il cui onere spetta, per espressa previsione normativa, all'utente finale”;
5.2 ha ammesso di avere formulato in data 21/04/2022, un'offerta migliorativa delle tariffe rispetto a quelle precedentemente applicate, che avrebbe dovuto tenere conto, in luogo di un prezzo fisso per kWh, di una media aritmetica mensile delle quotazioni orarie del PUN maggiorato di uno spread di 0,0060 per kWh;
5.3 ha però sostenuto che l'opponente fosse incorsa in errore nel calcolare quanto dovuto, poiché aveva utilizzato il PUN medio della tariffa monoraria, anziché quello previsto per le fasce orarie F1, F2 e F3 (doc. 3), come stabilito dal contratto;
ed infatti, ferme le condizioni di cui ai contratti sottoscritti da in data 29/04/2021 e 05/05/ 2021, che CP_4 prevedevano che il costo dell'energia fosse calcolato in base alle fasce orarie F1, F2 e F3, il nuovo accordo aveva modificato unicamente il prezzo per kWh per ciascuna delle singole fasce orarie di cui sopra (doc. 2);
5.4 a conferma della correttezza dei conteggi effettuati, ha richiamato, a titolo esemplificativo, la fattura n. EEA220198103 del 10 ottobre 2022, riferita al periodo di fatturazione del mese di settembre 2022 (doc. 4), nella quale:
- il totale dei kWh consumati nelle tre fasce orarie era stato pari a 4870, di cui 1898
kWh in fascia F1, 1306 kWh in fascia F2 e 1666 kWh in fascia F3;
- il PUN del mese di settembre 2022 era pari in F1 a 0,460243, in F2 a 0,471340 ed in
F3 a 0,382074, al quale andava aggiunto lo spread, pari ad € 0,0060, come da condizioni tecnico economiche dell'offerta migliorativa accordata alla in CP_4 data 21 aprile 2022 da AJ EN;
con riferimento al periodo in esame, il costo per i kWh consumati dalla società opponente in fascia F1 era stato complessivamente di € 884,92 – ovvero kWh consumati 1898 x
0,466243 (PUN in F1 0,460243 + spread 0,0060), in fascia F2 € 623,40 – ovvero kWh consumati 1306 x 0,47734 (PUN in F2 0,471341 + spread 0,0060) ed in fascia F3 €
646,53 – ovvero kWh consumati 1666 x 0,388074 (PUN in F3 0,382074 + spread 0,0060) per un totale di € 2.154,85, al quale aggiungere le perdite di rete, pari al 10,4% dei
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 consumi di ciascuna fascia, moltiplicati anch'essi per il relativo PUN, ma senza lo spread;
in particolare, in F1 le perdite erano state pari ad € 89,29 (194 kWh x PUN fascia F1 ovvero 0,460243); in F2 erano state pari ad € 62,69 (133 kWh x PUN fascia F2, ovvero
0,471341); in F3 erano state pari ad € 64,95 (170 kWh x PUN fascia F3, ovvero 0,382074) per un importo complessivo di € 216,93; correttamente, dunque, il dettaglio della fattura in esame riportava l'importo di € 2.372,10 per la materia energia (con un arrotondamento in eccesso di € 0,32), oltre oneri, accessori e IVA, per complessivi € 3.256,20;
l'opponente, invece, nell'effettuare il calcolo del dovuto per il periodo di fatturazione in esame, utilizzava erroneamente il PUN della tariffa monoraria di settembre 2022, pari a
0,429 che moltiplicava, dopo aver aggiunto lo spread di 0,0060, per il consumo di 4.870
kWh, 0,4350 (0,429 + 0,0060) x 4.870 ovvero € 2.118,45 lamentando, quindi, una differenza di € 253,65 rispetto a quanto calcolato dall'opposta;
5.5 ha osservato come, a fronte di una pretesa creditoria di € 29.968,81, l'opponente affermasse non essere dovuto soltanto l'importo di € 1.578,93 riconoscendo quindi implicitamente come dovuti i restanti € 28.389,98;
5.6 ha lamentato la condotta assunta prima dell'inizio dell'a causa, circa la quale ha esposto e sostenuto:
5.6.1 che il 28/03/2023 per il tramite del proprio difensore, aveva CP_4 contestato l'ammontare del credito vantato da AJ EN con la diffida del 20 febbraio 2023 e, lamentando genericamente un'errata applicazione delle tariffe contrattualmente concordate;
5.6.2 che il 12/04/2023, tramite dei suoi i difensori, AJ EN srl, aveva invitato controparte a specificare quali fossero le lamentate difformità in fattura rispetto alle condizioni contrattuali, al fine di poter così effettuare le opportune verifiche;
5.6.3 che aveva disatteso l'invito, con la conseguenza che la società AJ CP_4
EN RL aveva dovuto procedere giudizialmente per il recupero del credito;
5.6.4 solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, AJ EN RL aveva finalmente potuto conoscere nello specifico in cosa consistessero le lamentate
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 difformità delle fatture rispetto alle condizioni contrattuali concordate;
5.6.5 che all'esito di quanto sopra rappresentato, tenuto conto delle motivazioni addotte a fondamento dell'opposizione nonché dell'irrisorietà dell'importo contestato rispetto al credito vantato, appariva evidente come la vertenza in oggetto ben avrebbe potuto e dovuto essere definita in fase stragiudiziale, in un'ottica di reciproca collaborazione e di economia processuale;
5.6.6 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “[…] l'Ill.mo Tribunale adito Voglia:
In via pregiudiziale e/o preliminare:
1) accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio di opposizione per omesso esperimento del tentativo di conciliazione da parte dell'opponente ai sensi dell'art.
2.1 e ss del TICO e, per l'effetto,
2) confermare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo.
In subordine, in via preliminare:
3) nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non ritenesse improcedibile il giudizio di opposizione per le ragioni di cui al superiore punto 1), concedere preliminarmente la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. poiché l'opposizione è manifestamente infondata e non supportata da valida prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito in via principale:
4) accertare e dichiarare infondata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1098/2023
e, per l'effetto,
5) confermare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo, condannando la società al pagamento della somma di € 29.968,81 oltre interessi e spese CP_4 come da decreto, ovvero di quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
6. Con ordinanza del 27/02/2024, il giudice:
a. nell'ambito delle verifiche preliminari previste dall'articolo 171-bis cpc, ha invitato le parti a trattare la questione se la normativa in materia di procedure di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente
(ARERA) fosse applicabile nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e se l'eccezione di improcedibilità potesse essere sollevata dall'opposta, considerato che è attrice sostanziale nel procedimento di opposizione e che, nel chiedere che venga autorizzata la provvisoria esecuzione, mostra interesse a procedere senza attendere i tempi del tentativo di conciliazione;
b. ha formulato proposta conciliativa, ai sensi dell'articolo 185-bis cpc, che prevedeva la rinuncia da parte dell'attrice all'opposizione e il pagamento in favore dell'opposta dell'importo del decreto ingiuntivo, con gli interessi e spese con esso liquidate, nonché il rimborso delle spese del presente giudizio di opposizione, da liquidarsi applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto Ministeriale numero
55 del 2014, per le fasi di studio e introduttiva, qualora non fosse stato necessario depositare memoria ex articolo 171-ter cpc, ed anche quelle della fase istruttoria in caso contrario.
7. Con la prima memoria prevista dall'art. 171-ter cpc, depositata il 24/04/2024, l'opposta:
a. ha insistito nell'eccezione di improcedibilità, argomentando in favore della tesi secondo cui l'onere di attivare la procedura di conciliazione prevista dall'art. 2 del
TICO gravasse sull'opponente e dovesse essere assolto da quest'ultimo prima dell'inizio della causa;
b. ha dichiarato l'adesione alla proposta conciliativa del giudice;
c. per il caso in cui non avesse aderito anche l'opponente, ha insistito nelle precedenti conclusioni.
8. Con la prima memoria depositata il 26/04/2024, l'opponente:
a. ha esposto di avere raggiunto un accordo con il nuovo fornitore di energia, in merito al pagamento delle somme azionate con il decreto Parte_2 ingiuntivo opposto e divenute Corrispettivo CMOR, richiesto dal nuovo fornitore e di avere pagato a quest'ultimo le seguenti somme:
o € 5.000,00 in acconto su fatture scadute con bonifico in data 22.02.2024;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 9 o € 3.000,00 in acconto su fatture scadute con bonifico in data 22.02.2024;
o € 2.000,00 in acconto su fatture scadute con bonifico in data 06.03.2024
Il residuo debito era stato invece rateizzato mediante ulteriori 6 rate da € 3.649,00 ciascuna, con decorrenza dal 15.05.2024.
b. ha prodotto i seguenti documenti:
1) Copia bonifico di € 5.000,00 del 22.02.2024.
2) Copia bonifico di € 3.000,00 del 22.02.2024.
3) Copia bonifico di € 2.000,00 del 06.03.2024.
4) Copia richiesta di rateizzo Parte_2
c. esposto rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi esposti in punto di fatto e diritto:
- Dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Cagliari n. 1098/2023 del 29.06.2023 R.G. n. 4431/2023, notificato in forma semplice in data 04.07.2023, dichiarando che la non è CP_4 tenuta al pagamento delle somme in esso ingiunte, mandandola assolta da ogni ulteriore avversa pretesa e/o accertando le minori somme dalla stessa effettivamente dovute.
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
9. Con la seconda memoria prevista dall'articolo 171-ter cpc, l'opposta:
9.1 ha esposto e sostenuto quanto segue:
9.1.1 il CMOR (Corrispettivo di Morosità) è un istituto introdotto dall'AAEG (ora ARERA) al fine di tutelare i fornitori di energia elettrica e gas i quali, entro 12 mesi dal passaggio al nuovo fornitore, possono presentare al Gestore del Sistema Indennitario
(GRSI) richiesta di indennizzo (CMOR) nei confronti del cliente moroso;
il nuovo fornitore provvederà, dunque, all'addebito in bolletta di un importo forfettizzato calcolato su stime di consumo al fine, così, di contrastare il fenomeno del c.d.
“turismo energetico” consistente nella migrazione da un gestore all'altro lasciando degli insoluti;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 10 9.1.2 contrariamente a quanto asserito dall'opponete, la medesima non sarebbe stata, dunque, animata da nessuna volontà conciliativa, atteso che l'indennizzo le sarebbe stato imposto in bolletta dal nuovo fornitore in seguito alla segnalazione effettuata agli organismi competenti da AJ EN S.R.L. in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
9.1.3 non era vero che, come sosteneva l'opponente, oggetto dell'accordo di cui sopra fossero le “somme azionate con il decreto ingiuntivo opposto, divenute corrispettivo
CMOR” perché ciò sarebbe stato contrario al dettato normativo il quale, nel definire il
CMOR, lo qualifica come un corrispettivo dovuto a titolo di indennizzo calcolato forfettariamente su stime di consumo che, in quanto tale, non può mai coincidere esattamente con il valore della morosità maturata dal cliente finale prima del recesso dal contratto;
9.1.4 la giurisprudenza sul punto sarebbe concorde nel ritenere che, per detto credito, il precedente fornitore sia legittimato ad agire in giudizio e ciò indipendentemente dal fatto che sia stata attivata la procedura di indennizzo CMOR, avendo i due strumenti
(indennizzo e recupero crediti) natura diversa;
9.1.5 con il passaggio al nuovo fornitore, lasciò un insoluto pari a Parte_1 complessivi € 29.968,81;
9.1.6 nonostante i numerosi solleciti, la società omise di pagare quanto Parte_1 dovuto, con la conseguenza che, in data 19 giugno 2023, la società AJ EN
S.R.L. si vide costretta ad agire giudizialmente per il recupero delle somme alla medesima dovute;
9.1.7 il 12/09/2023 ropose opposizione al decreto ingiuntivo;
Parte_1
9.1.8 nelle more del giudizio, AJ EN S.R.L., stante l'approssimarsi della scadenza del termine massimo di 12 mesi dal passaggio al nuovo gestore previsto per la segnalazione all'Autorità competente, in data 27/10/2023 presentò richiesta di indennizzo (CMOR);
9.1.9 in data 02/02/2024 AJ EN S.R.L. si costituì nel presente giudizio di opposizione ed il successivo 27/02/2024 il giudice formulò la proposta conciliativa;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 11 9.1.10 con e-mail del 09/04/2024 i difensori dell'opposta chiesero quali fossero le determinazioni della n merito alla proposta conciliativa;
Parte_1
9.1.11 in assenza di riscontro, in data 24/04/2024, i difensori depositarono note ex art. 171-ter
n. 1 c.p.c. e soltanto il successivo 26/04/2024, contestualmente al deposito delle sue note ex art. 171-ter c.p.c., il difensore di ette riscontro alla suddetta Parte_1
e-mail., informando el fatto: CP_2
- che veva ricevuto da le fatture n. V01235074423 e Parte_1 Parte_2
n. V01235074421, con scadenza 29/09/2023, contenenti gli importi oggetto di indennizzo;
- che in data 22/02/2024 la medesima aveva pagato una € 8.000,00;
- che in data 06/03/2024 aveva, altresì, formulato istanza di rateizzo per una residua somma di € 23.894,00;
9.1.12 pertanto, AJ EN S.R.L. venne a conoscenza di quanto sopra solo con l'e-mail del difensore della del 26/04/2024, atteso che, in seguito alla Parte_1 segnalazione del CMOR, la procedura esula dal controllo del creditore, venendo demandata ad una autorità terza;
9.1.13 AJ EN S.R.L. alla data della redazione della memoria non aveva ricevuto alcun indennizzo CMOR;
9.1.14 non vi era alcuna certezza o garanzia che avrebbe pagato tutte rate del Parte_1 piano di dilazione del CMOR concordato col nuovo gestore, la cui ultima rata era prevista per il 15/10/2024;
9.2 ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta e chiesto “che il Giudice adito Voglia valutare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il comportamento tenuto dalla controparte e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni”;
10. Nell'udienza del 05/06/2024, il giudice ha integrato la proposta conciliativa, suggerendo alle parti di prevedere anche la cessione a del credito che Parte_1 [...]
vantava a titolo di indennizzo CMOR oppure la detrazione dall'importo CP_2 da pagare ad di quanto già pagato a titolo CMOR. Controparte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 12 11. Nell'udienza del 14/11/2024:
11.1 il difensore di , ha dichiarato che la sua assistita, in esecuzione di un Parte_1 accordo conciliativo stipulato col nuovo gestore , ha pagato a quest'ultimo Pt_2
31.894,00 euro, importo che aveva estinto l'intero debito CMOR;
11.2 il difensore di , ha dichiarato che il credito di Controparte_2 CP_2
verso per sorte capitale ammontava a 29.968,81 euro e che
[...] CP_4
, dopo avere incassato le somme pagate dalla opponente, aveva versato a Pt_2
29.600,26 euro, cosicché quest'ultima restava debitrice nei Controparte_2 confronti di di 368,55 euro per sorte capitale, oltre agli interessi e alle CP_7 spese del procedimento per decreto ingiuntivo;
11.3 i difensori hanno chiesto rinvio per consentire a di verificare quale Parte_1 fosse l'importo ancora dovuto per sanare l'intera posizione debitoria di Parte_1 nei confronti di;
Controparte_2
11.4 il giudice ha formulato la seguente nuova proposta conciliativa, ai sensi dell'articolo
185-bis cpc:
“a. paga a 368,55 euro per capitale, oltre interessi CP_4 Controparte_2 di mora e spese come da decreto ingiuntivo;
b. l'opponente rinuncia all'opposizione;
c. l'opponente rimborsa all'opposta le spese del presente giudizio di opposizione, da liquidarsi applicando gli importi tabellari previsti dal decreto ministeriale numero 55 del
2014 per le fasi di studio e introduttiva, non avendo le parti depositato memorie ex articolo 171-ter cpc.”.
12. Nella successiva udienza:
− il difensore di , ha dichiarato che la propria assistita non aderiva alla Parte_1 proposta conciliativa del giudice, perché l'importo degli interessi legali e delle spese processuali era troppo elevato rispetto alle sue condizioni economiche e ha propone di pagare il minor importo di 4.000 euro, comprensivo di residuo capitale, interessi e spese di lite:
− i difensori di hanno dichiarato di non aderire alla Controparte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 13 controproposta conciliativa formulata dall'opponente.
12. Nell'ultima udienza, fissata per gli incombenti previsti dall'art. 281-sexies cpc, le parti si sono riportate ai rispettivi atti, senza avvalersi della facoltà di svolgere la discussione orale.
PER QUESTI MOTIVI
13. L'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dall'opposta, è infondata per le ragioni che seguono:
13.1 l'art. 5, comma 1 del D.lvo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal D. LGS
149/2022 e in vigore a decorrere dal 30.06.2023, prevede che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo”.
L'art. 5 comma 2, modificato come sopra, che precede che “Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
L'art. 5, comma 3), che individua procedure alternative alla mediazione prevede che
“Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:
a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) dall'articolo
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 14 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.”
L'art. 5, comma 6), che stabilisce i casi in cui non opera la condizione di procedibilità, prevede che “Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del Codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del Codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del Codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;
h) nell'azione inibitoria di cui ((agli articoli 37 e 140-octies)) del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.”.
13.2 In base alla normativa che precede – la quale si applica alla presente causa perché ha ad oggetto la materia della somministrazione – la condizione di procedibilità non opera
“fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
13.3 Nel presente processo, il giudice non si è mai pronunciato sulla istanza con cui l'opposta (punto 3 delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta) ha chiesto al giudice di “concedere preliminarmente la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. poiché l'opposizione è manifestamente infondata e non supportata da valida prova scritta o di pronta soluzione”.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 15 13.4 l'art. 5, comma 1 del D.lvo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal D. LGS
149/2022 e in vigore a decorrere dal 30.06.2023, prevede che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo”.
14. L'opposizione è infondata perché:
- come ha giustamente osservato nella comparsa di costituzione Controparte_2 in risposta, la nuova tariffa concordata dalle parti ed invocata dall'opponente non aveva modificato la precedente previsione contrattuale relativa alle tre fasce orarie di consumo, cosicché doveva essere applicata esattamente come la somministrante ha fatto nelle fatture posti a base dell'ingiunzione;
- la correttezza del criterio di calcolo esposto analiticamente nella comparsa di costruzione e risposta non è stata contestata e deve pertanto ritenersi pacifica, anche alla luce del comportamento successivo di , la quale ha infatti pagato Parte_1
l'importo CMOR chiestole dal gestore entrante.
15. La materia del contendere è parzialmente cessata in corso di causa, allorquando l'opposta ha ricevuto da l'importo di 29.600,26 euro a titolo di indennizzo per la Parte_2 morosità di , nell'ambito della procedura CMOR, restando creditrice Parte_1 dell'importo capitale di 368,55 euro e degli interessi, come da decreto ingiuntivo, e pertanto, applicando i tassi previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.
231:
- sull'importo capitale originario di 29.968,81 euro, decorrenti dalle scadenze indicate nelle fatture poste a base del ricorso monitorio e capitalizzati alla data della notifica del decreto ingiuntivo (04/07/2023), fino al pagamento da parte di Parte_2 in favore di AJ EN SPA dell'indennizzo di 29.600,26 euro, da imputarsi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 16 prima a interessi e poi a capitale ex art. 1194 cpc;
- sull'importo capitale residuo di 368,55 euro, dal pagamento al saldo;
16. La parziale cessazione della materia del contendere comporta la necessità di revocare il decreto ingiuntivo.
17. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il criterio della soccombenza, non ricorrendo alcuna delle ragioni previste dall'articolo 91 del codice di rito che giustificano la compensazione anche solo parziale tra le parti.
La somministrante ha infatti promosso la presente causa nell'esercizio del suo pieno diritto di agire in giudizio a tutela dei propri crediti, rispetto al quale l'avvio della procedura
CMOR non ha alcun effetto, che si produce solo nel caso di pagamento dell'indennizzo da essa prevista, il quale comporta la cessazione totale o parziale della materia del contendere nella misura in cui soddisfa in tutto o in parte le ragioni del creditore.
18. Per quanto attiene alle spese del procedimento monitorio, va confermata la liquidazione contenuta nel decreto ingiuntivo eseguita correttamente nel rispetto dei criteri tabellari previsti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni per cause di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro.
19. Per quanto attiene le spese del presente procedimento, la liquidazione va fatta sempre applicando i criteri tabellari medi citati, considerato il livello ordinario di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
La liquidazione deve riguardare anche la fase di trattazione, che si è svolta attraverso il deposito di diverse memorie e la partecipazione a diverse udienze, nonché della fase decisionale. Per quest'ultima fase però applicare la riduzione del 50%, perché le parti si sono limitate a confermare le rispettive conclusioni, senza svolgere discussione né orale né scritta.
PER QUESTI MOTIVI
20. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di pagamento dell'importo 29.600,26 euro;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 17 b. revoca il decreto ingiuntivo n. 1098/2023, del 29/06/2023, emesso nel procedimento n. 4431/2023 RAC di questo Tribunale;
c. condanna l'opponente a pagare all'opposta l'importo di 368,55 euro, oltre agli interessi calcolati secondo i criteri esposti al punto 14 che precede;
d. condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese del procedimento per decreto ingiuntivo n. 4431/2023 RAC di questo Tribunale, così liquidate:
€ 1.370,00 per compenso di avvocato;
€ 27,00 per spese di iscrizione;
€ 259,00 per contributo unificato;
€ 1.656,00 complessivi, oltre spese generali 15%, IVA 22% e CPA 4%;
19.1 condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese del presente procedimento di opposizione, così liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.806,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.453,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 6.164,00 complessivi, oltre spese generali 15% IVA e CPA di legge.
Cagliari, 10/10/2025
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6018 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con sede in Cagliari, Via Stamira n. 10, Parte_1 C.F._1 partita IVA , in persona del suo amministratore in carica e legale rappresentante P.IVA_1 pro-tempore , nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
); con il patrocinio dell'avv. Stefanino CASTI (c.f. C.F._2
), con studio in Cagliari, Viale Bonaria n. 96; elettivamente C.F._1 domiciliata presso il difensore;
parte attrice-opponente contro
(c.f. ); con sede legale in Cagliari Via Francesco Ciusa Controparte_2 P.IVA_2
n. 101, in persona del legale rappresentante dottor (C.F. ), CP_3 C.F._3 nato a [...] il [...]; col patrocinio dell'avv. Francesca ORFANOTTI
( ) e dell'avv. Tamara BOI ( ), con studio in C.F._4 C.F._5
Piazza Repubblica n. 22, 09125, Cagliari;
elettivamente domiciliata presso i difensori;
parte convenuta-opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato nella cancelleria di questo Tribunale, ha Controparte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dell'importo Parte_1 di € 29.968,81, oltre agli interessi moratori dalle singole scadenze e sino al saldo ai sensi del D.Lgs 231/2002, e spese, esponendo quanto segue:
− AJ EN RL operava nel settore della fornitura e della distribuzione del gas e dell'energia elettrica;
− il 29/04/2021 e il 05/05/2021 le parti stipularono tre distinti contratti di somministrazione di energia elettrica relativa alle utenze a a , situate CP_4 rispettivamente:
o nella Via Leonardo Da Vinci snc di Quartu Sant'Elena (POD n.
IT001E99829248);
o nel Lungomare Poetto di Cagliari Postazione 15 (POD n. IT001E98042829);
o nella Via Molise n. 12b di Cagliari (POD n. IT001E98676769);
− con riferimento alle due utenze site in Quartu Sant'Elena, era morosa nel CP_4 pagamento di corrispettivi per € 30.776,24 (doc. 2), oggetto delle seguenti fatture:
o EEA220175316, del 10/09/2022, di € 6.038,72;
o EEA220175317, del 10/09/2022, di € 12.312,63;
o EEA220198103, del 10/10/2022, di € 3.256,20;
o EEA220198104, del 10/10/2022, di € 4.217,94;
o EEA220221262, del 10/11/2022, di € 206,48;
o EEA220221263, del 10/11/2022, di € 4.597,27;
o EEA220243464, del 10/12/2022, di € 20,00;
o EEA220243465, del 10/12/2022, di € 87,00;
o EEA230004741, dell'11/01/2023, di € 20,00;
o EEA230022740, dell'11/02/2023, di € 20,00;
− con raccomandata del 20/02/2023, ricevuta il 06/03/2023, i difensori dell'attrice diffidarono al pagamento della somma, comprensiva di interessi CP_4 moratori, di € 31.812,98 (doc. 3);
− successivamente, con riferimento alla fattura EEA220175316 del 10/09/2022, la ricorrente emise una nota di credito di € 807,43 (doc. n. 4);
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 − restava debitrice di € 29.968,81 per capitale, oltre interessi moratori CP_4 dalla data delle singole scadenze al saldo.
2. La domanda monitoria è stata accolta con decreto ingiuntivo n. 1098/2023 del 29/06/2023 emesso nel procedimento n. 4431/2023 RAC, nel quale le spese di lite sono state così liquidate:
- € 1.370,00 per compenso di avvocato;
- € 27,00 per spese di iscrizione;
- € 259,00 per contributo unificato;
- € 1.656,00 complessivi, oltre spese generali 15%, IVA 22% e CPA 4%
3. Ricorso a decreto ingiuntivo sono stati notificati a il 04/07/2023. CP_4
4. ha proposito tempestiva opposizione, a mezzo atto di citazione notificato CP_4 regolarmente ad , col quale: Controparte_5
4.1 ha contestato di avere consumato le quantità di energia indicate nelle fatture poste a base della domanda monitoria;
4.2 ha eccepito che AJ EN S.R.L. aveva “illegittimamente applicato nelle fatture azionate costi e corrispettivi difformi dalle condizioni economiche concordate tra le parti”, in quanto aveva non aveva tenuto conto del fatto che, il 21/04/2022 le parti avevano concordato “un nuovo listino contenente una offerta migliorativa delle tariffe riservate alla secondo il prospetto di condizioni tecnico economiche che si CP_4 deposita in atti”, che prevedevano “la vendita di energia secondo una media aritmetica mensile delle quotazioni orarie del PUN (Prezzo Unico Nazionale) che viene pubblicato sul sito del GME (Gestore Mercato Elettrico) maggiorato di uno spread di 0,0060 per
kWh.”
4.2.1 I prezzi del PUN (pubblicati nel sito del GME) riferiti al 2022 per i mesi relativi alle fatture oggetto della presente causa erano:
− agosto: valore medio del PUN per KWh € 0,543
− settembre. valore medio del PUN per KWh € 0,429
− Ottobre: valore medio del PUN per KWh € 0,211
Gli importi pretesi da AJ EN S.R.L. erano invece stati “arbitrariamente ed
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 illegittimamente quantificati in misura maggiore di quella contrattualizzata ed, in particolare:
4.2.2 quanto alla fattura n. EEA220175316 (mese di agosto):
“Consumo in fattura 7521 kWh.
Componente solo energia (esclusi tutti gli altri oneri) € 4.595,77.
Su queste basi il Kwh è stato quantificato da Ajò Energia S.r.l. in € 0,611.
Sulla base del contratto il valore per kWh sarebbe dovuto essere il PUN medio più lo spread di € 0,0060 (0,543+0,0060) e quindi € 0,549.
Quindi, dai dati sopra riportati si evince invece che (7521 kWh x 0,549) la fattura dovrebbe essere di € 4.129,029 con una differenza a favore di di € 466,741.”; CP_4
4.2.3 quanto alla fattura n. EEA220175317 (mese di agosto):
“Consumo in fattura 15.438 kWh. Componente solo energia (esclusi tutti gli altri oneri) € 8.906,81.
Su queste basi il Kwh è stato quantificato da Ajò Energia S.r.l. in € 0,576. Sulla base del contratto il valore per kWh sarebbe dovuto essere il PUN medio più lo spread di €
0,0060 (0,543+0,0060) e quindi € 0,549.
Quindi, dai dati sopra riportati si evince invece che (15438 kWh x 0,549) la fattura dovrebbe essere di € 8.475,462 con una differenza a favore di di € 431,348.”; Pt_1
4.2.4 quanto alla fattura n. EEA220198103 (mese di settembre):
“Consumo in fattura 4870 kWh. Componente solo energia (esclusi tutti gli altri oneri)
€ 2372,10.
Su queste basi il Kwh è stato quantificato da Ajò Energia S.r.l. in € 0,487.
Sulla base del contratto il valore per kWh sarebbe dovuto essere il PUN medio più lo spread di € 0,0060 (0,429+0,0060) e quindi €0,435.
Quindi, dai dati sopra riportati si evince invece che (4870 kWh x 0,4359) la fattura dovrebbe essere di € 2.118,45 con una differenza a favore di di € 253,65.”; CP_4
4.2.5 quanto alla fattura n. EEA220198104 (mese di settembre):
“Consumo in fattura 5803 kWh. Componente solo energia (esclusi tutti gli altri oneri)
€ 2.806,22.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 Su queste basi il Kwh è stato quantificato da Ajò Energia S.r.l. in € 0,483.
Sulla base del contratto il valore per kWh sarebbe dovuto essere il PUN medio più lo spread di € 0,0060 (0,429+0,0060) e quindi € 0,435.
Quindi, dai dati sopra riportati si evince invece che (5803 kWh x 0,435) la fattura dovrebbe essere di € 2.524,30 con una differenza a favore di di € 281,92.”; CP_4
4.2.6 quanto alla fattura n. EEA220221263 (mese di ottobre):
“Consumo in fattura 5566 kWh. Componente solo energia (esclusi tutti gli altri oneri)
€ 1.353,00.
Su queste basi il Kwh è stato quantificato da Ajò Energia Srl in € 0,243.
Sulla base del contratto il valore per kWh sarebbe dovuto essere il PUN medio più lo spread di €0,0060 (0,211+0,0060) e quindi € 0,217.
Quindi, dai dati sopra riportati si evince invece che (5566 kWh x 0,217) la fattura dovrebbe essere di € 1.207,82 con una differenza a favore di di € 145,18.”; Pt_1
Contr
4.2.7 quanto alle fatture di agosto e settembre 2022 ha eccepito che “il calcolato/indicato da Ajò Energia S.r.l. cambia da una fattura e l'altra nello stesso Contr mese mentre il doveva, ovviamente, essere sempre lo stesso indipendentemente dal punto di fornitura.”;
4.3 ha rassegnato le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- Dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cagliari n. 1098/2023 del 29.06.2023 R.G. n. 4431/2023, notificato in forma semplice in data 04.07.2023, dichiarando che la non è tenuta al pagamento delle CP_4 somme in esso ingiunte, mandandola assolta da ogni ulteriore avversa pretesa e/o accertando le minori somme dalla stessa effettivamente dovute.
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
5. AJ EN RL si è costituita in giudizio a mezzo comparsa depositata il
02/02/2024, con la quale:
5.1 ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art.
2.1 del TICO (Testo Integrato
Conciliazione), che obbliga gli utenti che intendono risolvere problemi e controversie
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 afferenti alla fornitura di energia elettrica ad espletare preliminarmente il tentativo di conciliazione presso l'ARERA quale condizione di procedibilità per l'insaturazione del giudizio, “il cui onere spetta, per espressa previsione normativa, all'utente finale”;
5.2 ha ammesso di avere formulato in data 21/04/2022, un'offerta migliorativa delle tariffe rispetto a quelle precedentemente applicate, che avrebbe dovuto tenere conto, in luogo di un prezzo fisso per kWh, di una media aritmetica mensile delle quotazioni orarie del PUN maggiorato di uno spread di 0,0060 per kWh;
5.3 ha però sostenuto che l'opponente fosse incorsa in errore nel calcolare quanto dovuto, poiché aveva utilizzato il PUN medio della tariffa monoraria, anziché quello previsto per le fasce orarie F1, F2 e F3 (doc. 3), come stabilito dal contratto;
ed infatti, ferme le condizioni di cui ai contratti sottoscritti da in data 29/04/2021 e 05/05/ 2021, che CP_4 prevedevano che il costo dell'energia fosse calcolato in base alle fasce orarie F1, F2 e F3, il nuovo accordo aveva modificato unicamente il prezzo per kWh per ciascuna delle singole fasce orarie di cui sopra (doc. 2);
5.4 a conferma della correttezza dei conteggi effettuati, ha richiamato, a titolo esemplificativo, la fattura n. EEA220198103 del 10 ottobre 2022, riferita al periodo di fatturazione del mese di settembre 2022 (doc. 4), nella quale:
- il totale dei kWh consumati nelle tre fasce orarie era stato pari a 4870, di cui 1898
kWh in fascia F1, 1306 kWh in fascia F2 e 1666 kWh in fascia F3;
- il PUN del mese di settembre 2022 era pari in F1 a 0,460243, in F2 a 0,471340 ed in
F3 a 0,382074, al quale andava aggiunto lo spread, pari ad € 0,0060, come da condizioni tecnico economiche dell'offerta migliorativa accordata alla in CP_4 data 21 aprile 2022 da AJ EN;
con riferimento al periodo in esame, il costo per i kWh consumati dalla società opponente in fascia F1 era stato complessivamente di € 884,92 – ovvero kWh consumati 1898 x
0,466243 (PUN in F1 0,460243 + spread 0,0060), in fascia F2 € 623,40 – ovvero kWh consumati 1306 x 0,47734 (PUN in F2 0,471341 + spread 0,0060) ed in fascia F3 €
646,53 – ovvero kWh consumati 1666 x 0,388074 (PUN in F3 0,382074 + spread 0,0060) per un totale di € 2.154,85, al quale aggiungere le perdite di rete, pari al 10,4% dei
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 consumi di ciascuna fascia, moltiplicati anch'essi per il relativo PUN, ma senza lo spread;
in particolare, in F1 le perdite erano state pari ad € 89,29 (194 kWh x PUN fascia F1 ovvero 0,460243); in F2 erano state pari ad € 62,69 (133 kWh x PUN fascia F2, ovvero
0,471341); in F3 erano state pari ad € 64,95 (170 kWh x PUN fascia F3, ovvero 0,382074) per un importo complessivo di € 216,93; correttamente, dunque, il dettaglio della fattura in esame riportava l'importo di € 2.372,10 per la materia energia (con un arrotondamento in eccesso di € 0,32), oltre oneri, accessori e IVA, per complessivi € 3.256,20;
l'opponente, invece, nell'effettuare il calcolo del dovuto per il periodo di fatturazione in esame, utilizzava erroneamente il PUN della tariffa monoraria di settembre 2022, pari a
0,429 che moltiplicava, dopo aver aggiunto lo spread di 0,0060, per il consumo di 4.870
kWh, 0,4350 (0,429 + 0,0060) x 4.870 ovvero € 2.118,45 lamentando, quindi, una differenza di € 253,65 rispetto a quanto calcolato dall'opposta;
5.5 ha osservato come, a fronte di una pretesa creditoria di € 29.968,81, l'opponente affermasse non essere dovuto soltanto l'importo di € 1.578,93 riconoscendo quindi implicitamente come dovuti i restanti € 28.389,98;
5.6 ha lamentato la condotta assunta prima dell'inizio dell'a causa, circa la quale ha esposto e sostenuto:
5.6.1 che il 28/03/2023 per il tramite del proprio difensore, aveva CP_4 contestato l'ammontare del credito vantato da AJ EN con la diffida del 20 febbraio 2023 e, lamentando genericamente un'errata applicazione delle tariffe contrattualmente concordate;
5.6.2 che il 12/04/2023, tramite dei suoi i difensori, AJ EN srl, aveva invitato controparte a specificare quali fossero le lamentate difformità in fattura rispetto alle condizioni contrattuali, al fine di poter così effettuare le opportune verifiche;
5.6.3 che aveva disatteso l'invito, con la conseguenza che la società AJ CP_4
EN RL aveva dovuto procedere giudizialmente per il recupero del credito;
5.6.4 solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, AJ EN RL aveva finalmente potuto conoscere nello specifico in cosa consistessero le lamentate
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 difformità delle fatture rispetto alle condizioni contrattuali concordate;
5.6.5 che all'esito di quanto sopra rappresentato, tenuto conto delle motivazioni addotte a fondamento dell'opposizione nonché dell'irrisorietà dell'importo contestato rispetto al credito vantato, appariva evidente come la vertenza in oggetto ben avrebbe potuto e dovuto essere definita in fase stragiudiziale, in un'ottica di reciproca collaborazione e di economia processuale;
5.6.6 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “[…] l'Ill.mo Tribunale adito Voglia:
In via pregiudiziale e/o preliminare:
1) accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio di opposizione per omesso esperimento del tentativo di conciliazione da parte dell'opponente ai sensi dell'art.
2.1 e ss del TICO e, per l'effetto,
2) confermare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo.
In subordine, in via preliminare:
3) nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non ritenesse improcedibile il giudizio di opposizione per le ragioni di cui al superiore punto 1), concedere preliminarmente la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. poiché l'opposizione è manifestamente infondata e non supportata da valida prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito in via principale:
4) accertare e dichiarare infondata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1098/2023
e, per l'effetto,
5) confermare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo, condannando la società al pagamento della somma di € 29.968,81 oltre interessi e spese CP_4 come da decreto, ovvero di quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
6. Con ordinanza del 27/02/2024, il giudice:
a. nell'ambito delle verifiche preliminari previste dall'articolo 171-bis cpc, ha invitato le parti a trattare la questione se la normativa in materia di procedure di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente
(ARERA) fosse applicabile nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e se l'eccezione di improcedibilità potesse essere sollevata dall'opposta, considerato che è attrice sostanziale nel procedimento di opposizione e che, nel chiedere che venga autorizzata la provvisoria esecuzione, mostra interesse a procedere senza attendere i tempi del tentativo di conciliazione;
b. ha formulato proposta conciliativa, ai sensi dell'articolo 185-bis cpc, che prevedeva la rinuncia da parte dell'attrice all'opposizione e il pagamento in favore dell'opposta dell'importo del decreto ingiuntivo, con gli interessi e spese con esso liquidate, nonché il rimborso delle spese del presente giudizio di opposizione, da liquidarsi applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto Ministeriale numero
55 del 2014, per le fasi di studio e introduttiva, qualora non fosse stato necessario depositare memoria ex articolo 171-ter cpc, ed anche quelle della fase istruttoria in caso contrario.
7. Con la prima memoria prevista dall'art. 171-ter cpc, depositata il 24/04/2024, l'opposta:
a. ha insistito nell'eccezione di improcedibilità, argomentando in favore della tesi secondo cui l'onere di attivare la procedura di conciliazione prevista dall'art. 2 del
TICO gravasse sull'opponente e dovesse essere assolto da quest'ultimo prima dell'inizio della causa;
b. ha dichiarato l'adesione alla proposta conciliativa del giudice;
c. per il caso in cui non avesse aderito anche l'opponente, ha insistito nelle precedenti conclusioni.
8. Con la prima memoria depositata il 26/04/2024, l'opponente:
a. ha esposto di avere raggiunto un accordo con il nuovo fornitore di energia, in merito al pagamento delle somme azionate con il decreto Parte_2 ingiuntivo opposto e divenute Corrispettivo CMOR, richiesto dal nuovo fornitore e di avere pagato a quest'ultimo le seguenti somme:
o € 5.000,00 in acconto su fatture scadute con bonifico in data 22.02.2024;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 9 o € 3.000,00 in acconto su fatture scadute con bonifico in data 22.02.2024;
o € 2.000,00 in acconto su fatture scadute con bonifico in data 06.03.2024
Il residuo debito era stato invece rateizzato mediante ulteriori 6 rate da € 3.649,00 ciascuna, con decorrenza dal 15.05.2024.
b. ha prodotto i seguenti documenti:
1) Copia bonifico di € 5.000,00 del 22.02.2024.
2) Copia bonifico di € 3.000,00 del 22.02.2024.
3) Copia bonifico di € 2.000,00 del 06.03.2024.
4) Copia richiesta di rateizzo Parte_2
c. esposto rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi esposti in punto di fatto e diritto:
- Dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Cagliari n. 1098/2023 del 29.06.2023 R.G. n. 4431/2023, notificato in forma semplice in data 04.07.2023, dichiarando che la non è CP_4 tenuta al pagamento delle somme in esso ingiunte, mandandola assolta da ogni ulteriore avversa pretesa e/o accertando le minori somme dalla stessa effettivamente dovute.
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
9. Con la seconda memoria prevista dall'articolo 171-ter cpc, l'opposta:
9.1 ha esposto e sostenuto quanto segue:
9.1.1 il CMOR (Corrispettivo di Morosità) è un istituto introdotto dall'AAEG (ora ARERA) al fine di tutelare i fornitori di energia elettrica e gas i quali, entro 12 mesi dal passaggio al nuovo fornitore, possono presentare al Gestore del Sistema Indennitario
(GRSI) richiesta di indennizzo (CMOR) nei confronti del cliente moroso;
il nuovo fornitore provvederà, dunque, all'addebito in bolletta di un importo forfettizzato calcolato su stime di consumo al fine, così, di contrastare il fenomeno del c.d.
“turismo energetico” consistente nella migrazione da un gestore all'altro lasciando degli insoluti;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 10 9.1.2 contrariamente a quanto asserito dall'opponete, la medesima non sarebbe stata, dunque, animata da nessuna volontà conciliativa, atteso che l'indennizzo le sarebbe stato imposto in bolletta dal nuovo fornitore in seguito alla segnalazione effettuata agli organismi competenti da AJ EN S.R.L. in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
9.1.3 non era vero che, come sosteneva l'opponente, oggetto dell'accordo di cui sopra fossero le “somme azionate con il decreto ingiuntivo opposto, divenute corrispettivo
CMOR” perché ciò sarebbe stato contrario al dettato normativo il quale, nel definire il
CMOR, lo qualifica come un corrispettivo dovuto a titolo di indennizzo calcolato forfettariamente su stime di consumo che, in quanto tale, non può mai coincidere esattamente con il valore della morosità maturata dal cliente finale prima del recesso dal contratto;
9.1.4 la giurisprudenza sul punto sarebbe concorde nel ritenere che, per detto credito, il precedente fornitore sia legittimato ad agire in giudizio e ciò indipendentemente dal fatto che sia stata attivata la procedura di indennizzo CMOR, avendo i due strumenti
(indennizzo e recupero crediti) natura diversa;
9.1.5 con il passaggio al nuovo fornitore, lasciò un insoluto pari a Parte_1 complessivi € 29.968,81;
9.1.6 nonostante i numerosi solleciti, la società omise di pagare quanto Parte_1 dovuto, con la conseguenza che, in data 19 giugno 2023, la società AJ EN
S.R.L. si vide costretta ad agire giudizialmente per il recupero delle somme alla medesima dovute;
9.1.7 il 12/09/2023 ropose opposizione al decreto ingiuntivo;
Parte_1
9.1.8 nelle more del giudizio, AJ EN S.R.L., stante l'approssimarsi della scadenza del termine massimo di 12 mesi dal passaggio al nuovo gestore previsto per la segnalazione all'Autorità competente, in data 27/10/2023 presentò richiesta di indennizzo (CMOR);
9.1.9 in data 02/02/2024 AJ EN S.R.L. si costituì nel presente giudizio di opposizione ed il successivo 27/02/2024 il giudice formulò la proposta conciliativa;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 11 9.1.10 con e-mail del 09/04/2024 i difensori dell'opposta chiesero quali fossero le determinazioni della n merito alla proposta conciliativa;
Parte_1
9.1.11 in assenza di riscontro, in data 24/04/2024, i difensori depositarono note ex art. 171-ter
n. 1 c.p.c. e soltanto il successivo 26/04/2024, contestualmente al deposito delle sue note ex art. 171-ter c.p.c., il difensore di ette riscontro alla suddetta Parte_1
e-mail., informando el fatto: CP_2
- che veva ricevuto da le fatture n. V01235074423 e Parte_1 Parte_2
n. V01235074421, con scadenza 29/09/2023, contenenti gli importi oggetto di indennizzo;
- che in data 22/02/2024 la medesima aveva pagato una € 8.000,00;
- che in data 06/03/2024 aveva, altresì, formulato istanza di rateizzo per una residua somma di € 23.894,00;
9.1.12 pertanto, AJ EN S.R.L. venne a conoscenza di quanto sopra solo con l'e-mail del difensore della del 26/04/2024, atteso che, in seguito alla Parte_1 segnalazione del CMOR, la procedura esula dal controllo del creditore, venendo demandata ad una autorità terza;
9.1.13 AJ EN S.R.L. alla data della redazione della memoria non aveva ricevuto alcun indennizzo CMOR;
9.1.14 non vi era alcuna certezza o garanzia che avrebbe pagato tutte rate del Parte_1 piano di dilazione del CMOR concordato col nuovo gestore, la cui ultima rata era prevista per il 15/10/2024;
9.2 ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta e chiesto “che il Giudice adito Voglia valutare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il comportamento tenuto dalla controparte e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni”;
10. Nell'udienza del 05/06/2024, il giudice ha integrato la proposta conciliativa, suggerendo alle parti di prevedere anche la cessione a del credito che Parte_1 [...]
vantava a titolo di indennizzo CMOR oppure la detrazione dall'importo CP_2 da pagare ad di quanto già pagato a titolo CMOR. Controparte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 12 11. Nell'udienza del 14/11/2024:
11.1 il difensore di , ha dichiarato che la sua assistita, in esecuzione di un Parte_1 accordo conciliativo stipulato col nuovo gestore , ha pagato a quest'ultimo Pt_2
31.894,00 euro, importo che aveva estinto l'intero debito CMOR;
11.2 il difensore di , ha dichiarato che il credito di Controparte_2 CP_2
verso per sorte capitale ammontava a 29.968,81 euro e che
[...] CP_4
, dopo avere incassato le somme pagate dalla opponente, aveva versato a Pt_2
29.600,26 euro, cosicché quest'ultima restava debitrice nei Controparte_2 confronti di di 368,55 euro per sorte capitale, oltre agli interessi e alle CP_7 spese del procedimento per decreto ingiuntivo;
11.3 i difensori hanno chiesto rinvio per consentire a di verificare quale Parte_1 fosse l'importo ancora dovuto per sanare l'intera posizione debitoria di Parte_1 nei confronti di;
Controparte_2
11.4 il giudice ha formulato la seguente nuova proposta conciliativa, ai sensi dell'articolo
185-bis cpc:
“a. paga a 368,55 euro per capitale, oltre interessi CP_4 Controparte_2 di mora e spese come da decreto ingiuntivo;
b. l'opponente rinuncia all'opposizione;
c. l'opponente rimborsa all'opposta le spese del presente giudizio di opposizione, da liquidarsi applicando gli importi tabellari previsti dal decreto ministeriale numero 55 del
2014 per le fasi di studio e introduttiva, non avendo le parti depositato memorie ex articolo 171-ter cpc.”.
12. Nella successiva udienza:
− il difensore di , ha dichiarato che la propria assistita non aderiva alla Parte_1 proposta conciliativa del giudice, perché l'importo degli interessi legali e delle spese processuali era troppo elevato rispetto alle sue condizioni economiche e ha propone di pagare il minor importo di 4.000 euro, comprensivo di residuo capitale, interessi e spese di lite:
− i difensori di hanno dichiarato di non aderire alla Controparte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 13 controproposta conciliativa formulata dall'opponente.
12. Nell'ultima udienza, fissata per gli incombenti previsti dall'art. 281-sexies cpc, le parti si sono riportate ai rispettivi atti, senza avvalersi della facoltà di svolgere la discussione orale.
PER QUESTI MOTIVI
13. L'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dall'opposta, è infondata per le ragioni che seguono:
13.1 l'art. 5, comma 1 del D.lvo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal D. LGS
149/2022 e in vigore a decorrere dal 30.06.2023, prevede che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo”.
L'art. 5 comma 2, modificato come sopra, che precede che “Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
L'art. 5, comma 3), che individua procedure alternative alla mediazione prevede che
“Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:
a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) dall'articolo
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 14 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.”
L'art. 5, comma 6), che stabilisce i casi in cui non opera la condizione di procedibilità, prevede che “Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del Codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del Codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del Codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;
h) nell'azione inibitoria di cui ((agli articoli 37 e 140-octies)) del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.”.
13.2 In base alla normativa che precede – la quale si applica alla presente causa perché ha ad oggetto la materia della somministrazione – la condizione di procedibilità non opera
“fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
13.3 Nel presente processo, il giudice non si è mai pronunciato sulla istanza con cui l'opposta (punto 3 delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta) ha chiesto al giudice di “concedere preliminarmente la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. poiché l'opposizione è manifestamente infondata e non supportata da valida prova scritta o di pronta soluzione”.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 15 13.4 l'art. 5, comma 1 del D.lvo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal D. LGS
149/2022 e in vigore a decorrere dal 30.06.2023, prevede che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo”.
14. L'opposizione è infondata perché:
- come ha giustamente osservato nella comparsa di costituzione Controparte_2 in risposta, la nuova tariffa concordata dalle parti ed invocata dall'opponente non aveva modificato la precedente previsione contrattuale relativa alle tre fasce orarie di consumo, cosicché doveva essere applicata esattamente come la somministrante ha fatto nelle fatture posti a base dell'ingiunzione;
- la correttezza del criterio di calcolo esposto analiticamente nella comparsa di costruzione e risposta non è stata contestata e deve pertanto ritenersi pacifica, anche alla luce del comportamento successivo di , la quale ha infatti pagato Parte_1
l'importo CMOR chiestole dal gestore entrante.
15. La materia del contendere è parzialmente cessata in corso di causa, allorquando l'opposta ha ricevuto da l'importo di 29.600,26 euro a titolo di indennizzo per la Parte_2 morosità di , nell'ambito della procedura CMOR, restando creditrice Parte_1 dell'importo capitale di 368,55 euro e degli interessi, come da decreto ingiuntivo, e pertanto, applicando i tassi previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.
231:
- sull'importo capitale originario di 29.968,81 euro, decorrenti dalle scadenze indicate nelle fatture poste a base del ricorso monitorio e capitalizzati alla data della notifica del decreto ingiuntivo (04/07/2023), fino al pagamento da parte di Parte_2 in favore di AJ EN SPA dell'indennizzo di 29.600,26 euro, da imputarsi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 16 prima a interessi e poi a capitale ex art. 1194 cpc;
- sull'importo capitale residuo di 368,55 euro, dal pagamento al saldo;
16. La parziale cessazione della materia del contendere comporta la necessità di revocare il decreto ingiuntivo.
17. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il criterio della soccombenza, non ricorrendo alcuna delle ragioni previste dall'articolo 91 del codice di rito che giustificano la compensazione anche solo parziale tra le parti.
La somministrante ha infatti promosso la presente causa nell'esercizio del suo pieno diritto di agire in giudizio a tutela dei propri crediti, rispetto al quale l'avvio della procedura
CMOR non ha alcun effetto, che si produce solo nel caso di pagamento dell'indennizzo da essa prevista, il quale comporta la cessazione totale o parziale della materia del contendere nella misura in cui soddisfa in tutto o in parte le ragioni del creditore.
18. Per quanto attiene alle spese del procedimento monitorio, va confermata la liquidazione contenuta nel decreto ingiuntivo eseguita correttamente nel rispetto dei criteri tabellari previsti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni per cause di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro.
19. Per quanto attiene le spese del presente procedimento, la liquidazione va fatta sempre applicando i criteri tabellari medi citati, considerato il livello ordinario di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
La liquidazione deve riguardare anche la fase di trattazione, che si è svolta attraverso il deposito di diverse memorie e la partecipazione a diverse udienze, nonché della fase decisionale. Per quest'ultima fase però applicare la riduzione del 50%, perché le parti si sono limitate a confermare le rispettive conclusioni, senza svolgere discussione né orale né scritta.
PER QUESTI MOTIVI
20. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di pagamento dell'importo 29.600,26 euro;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 17 b. revoca il decreto ingiuntivo n. 1098/2023, del 29/06/2023, emesso nel procedimento n. 4431/2023 RAC di questo Tribunale;
c. condanna l'opponente a pagare all'opposta l'importo di 368,55 euro, oltre agli interessi calcolati secondo i criteri esposti al punto 14 che precede;
d. condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese del procedimento per decreto ingiuntivo n. 4431/2023 RAC di questo Tribunale, così liquidate:
€ 1.370,00 per compenso di avvocato;
€ 27,00 per spese di iscrizione;
€ 259,00 per contributo unificato;
€ 1.656,00 complessivi, oltre spese generali 15%, IVA 22% e CPA 4%;
19.1 condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese del presente procedimento di opposizione, così liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.806,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.453,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 6.164,00 complessivi, oltre spese generali 15% IVA e CPA di legge.
Cagliari, 10/10/2025
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6018/2023R.A.C. Verbale udienza - pagina 18