Sentenza breve 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 04/03/2026, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00438/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00375/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 375 del 2026, proposto da:
SC TO in proprio e Nella Qualità di Titolare della Ditta “Bar Diamante di TO SC”, Antonio della Corte Nella Qualità di Curatore Speciale dei Proprietari (Minori Antonio TO ed BE TO), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pagani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Virginia Galasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a – dell’ordinanza n. 151 del 01.12.2025, successivamente notificata, con la quale il Comune di Pagani ha disposto la demolizione di alcune opere realizzate alla Via Prolungamento Taurano (ex Via Mazzini) n. 100;
b – del verbale di sopralluogo 242/25/P.G. del 22.10.2025;
c – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pagani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa AN EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti in epigrafe sono comproprietari di un immobile sito nel Comune di Pagani, nell’ambito del quale è in esercizio l’attività di somministrazione denominata “Bar Diamante di TO SC”.
L’area era ricompresa nell’ambito della “zona contestata” tra il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (che la gestiva amministrativamente) ed il Comune di Pagani.
Il 29.12.2017, depositava la s.c.i.a., ex art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, ai fini della sanatoria di alcune imprecisioni riportate nei grafici allegati alla concessione edilizia n. 14/1996.
Il 4.03.2019, presentava l’istanza di accertamento di conformità, ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, ai fini della sanatoria delle opere di cui al p.d.c. 11/2018, successivamente annullato dalla P.A., e di ulteriori minime opere.
Il 26.1.2022, depositava istanza ai fini della revoca dell’annullamento del p.d.c. n. 11/2018, in esecuzione della sentenza di codesto Ecc.mo T.A.R. n. 2679/2021.
Le istanze, non evase, erano depositate al Comune di Sant’Egidio del Monte Albino.
Con la sentenza del Consiglio di Stato, n. 7855/2023, era chiarita la competenza del Comune di Pagani.
Con l’ordinanza, n. 151 del 01.12.2025, il Comune intimava la demolizione di una serie di opere abusive.
Avverso l’atto de quo insorgono i ricorrenti epigrafati, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso.
Resiste in giudizio il Comune di Pagani.
Nell’udienza camerale del 4 marzo 2026, la causa è introitata per la decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
Il ricorso è infondato.
La materia del contendere verte sulla legittimità o meno del gravato ordine demolitorio.
Ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, il provvedimento si appalesa al Collegio legittimo, in ragione della rigorosa osservanza della normativa vigente in materia.
Vanno disattese tutte le censure di illegittimità, profilate nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
Anzitutto, vanno disattesi tutti i rilievi di illegittimità di carattere formale, quali il difetto motivazionale nonché l’omessa comunicazione di avvio procedimentale.
E’, sul punto, d’obbligo una premessa ricostruttiva.
La giurisprudenza è, infatti, chiara nello scandire la natura giuridica dell’ordinanza demolitoria.
Si ritiene, in linea di principio, che, nel sistema delineato dalla normativa urbanistica, l'esercizio del potere repressivo di un abuso edilizio costituisca un atto dovuto privo di discrezionalità e autonomo rispetto ad altri poteri repressivi rimessi ad altre autorità.
In quanto atto dovuto e rigorosamente vincolato, essa rimane affrancata dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco della res, dove l'interesse pubblico risiede in re ipsa nella riparazione (tramite ripristino dello stato dei luoghi) dell'illecito edilizio e, stante il carattere permanente di quest'ultimo, non viene meno per il mero decorso del tempo, insuscettibile di ingenerare affidamenti nel soggetto trasgressore. L'ordinanza di demolizione può ritenersi dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive (morfologica, costruttiva, dimensionale, oltre che ubicativa, mediante puntuale indicazione degli estremi di localizzazione geografica) e l'individuazione delle violazioni accertate (Consiglio di Stato, sez. VII, 17/07/2025, n.6301).
Ai fini dell'adozione di un'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo non è necessaria una esplicita motivazione in merito alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino della legalità violata (T.A.R. Napoli, sez. VIII, 04/03/2024, n.1463).
Vale, altresì soggiungere, poi che l'ordinanza di demolizione, quale atto dovuto a contenuto rigorosamente vincolato, non necessita di una preventiva comunicazione di avvio del procedimento, non ravvisandosi spazi per utili apporti partecipativi da parte del destinatario, atteso che la partecipazione del privato al procedimento ex art. 7, l. n. 241/1990 comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 21-octies, comma 2, prima linea, della medesima legge (T.A.R. Roma, sez. II, 10/12/2024, n.22347).
Non si ravvisa, altresì, alcun difetto istruttorio in cui sarebbe incorso l’Ente intimato, in ragione della lamentata pendenza delle istanze di sanatoria, presentate tra il 2017 ed il 2019, al Comune di Sant’Egidio del Monte Albino. Non si ravvisa, altresì, alcun difetto istruttorio in cui sarebbe incorso l’Ente intimato, in ragione della lamentata pendenza delle istanze di sanatoria, presentate tra il 2017 ed il 2019, al Comune di Sant’Egidio del Monte Albino e precisamente:
- s.c.i.a., ex art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, depositata in data 29.12.2017, ai fini della sanatoria di alcune imprecisioni riportate nei grafici allegati alla concessione edilizia n. 14/1996;
- istanza di accertamento di conformità, ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, depositata in data 04.03.2019, ai fini della sanatoria delle opere di cui al p.d.c. 11/2018, successivamente annullato dalla P.A., e di ulteriori minime opere.
Come emerge dalla documentazione in atti, le richieste de quibus inerivano opere abusive vertenti su un’area contesa tra i due Comuni e, in quel momento, attribuita con atti amministrativi al Comune di Sant’Egidio.
Nel 2023, interviene a dissipare qualsivoglia dubbio interpretativo la sentenza del Consiglio di Stato, n. 7855, che chiarisce la competenza del Comune di Pagani.
Ne discende che il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, da quel momento, era tenuto a trasferire per competenza le pratiche pendenti al Comune di Pagani.
Non essendo ciò avvenuto nel caso di specie, il Comune di Pagani ha emesso l’ordinanza di demolizione ignorando l’esistenza delle medesime.
L’ordinanza di demolizione è senza dubbio corretta con riferimento alle opere indicate, rispetto alle quali i ricorrenti, ben consapevoli della loro illegittimità, hanno presentato ben due istanze di sanatoria, sia pure nei confronti di un ente successivamente dichiarato incompetente.
Nondimeno, ritiene il collegio che il Comune di Pagani debba ugualmente valutare le dette istanze, richiedendole al Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, ovvero alla parte ricorrente, sospendendo nelle more l’esecuzione dell’ordinanza impugnata.
Stanti tutte queste premesse, il gravame è rigettato nei termini anzidetti.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
AN EN, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EN | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO