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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/12/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1398/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato ex art. 281 sexies c. 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1398/2024 promossa da:
(C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Paolo Fralassi;
Parte_1 C.F._1
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandro Controparte_1 C.F._2
Bartolozzi;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 16.12.2025, fissata per la discussione finale ex art. 281 sexies c.p.c., nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
, chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità ex art. 2052 c.c. del Controparte_1 convenuto in relazione ad sinistro occorso in data 5 ottobre 2020 verso le ore 18.30, circa, allorquando l'attrice, in compagnia del suo cane, sarebbe stata violentemente investita da un altro cane di grossa taglia, di proprietà del convenuto, riportando lesioni;
per l'effetto ha chiesto condannarsi quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti, quantificati nella somma di Euro 35.000,00, ovvero nella somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal momento del sinistro al giorno del pagamento effettivo;
il tutto con vittoria di spese.
pagina 1 di 7 A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto: (i) che in data 5 ottobre 2020 verso le ore 18.30, circa, mentre stava rientrando in compagnia del suo cane presso la sua abitazione di Via Podgora, giunta all'altezza di Via Monterosa civico 122 sarebbe stata violentemente investita da un cane di grossa taglia, che lasciato libero e privo di guinzaglio la avrebbe fatta cadere rovinosamente a terra, cane di proprietà dello e/o comunque lasciato da lui incustodito al momento dell'accaduto; (ii) che, a CP_1 seguito della caduta, l'attrice avrebbe riportato gravi lesioni, tanto da essere trasportata a mezzo dell'ambulanza del 118 presso l'Ospedale Misericordia di Grosseto per le cure del caso;
(iii) che per i fatti esposti sarebbe pendente dinnanzi al Giudice di Pace di Grosseto il Procedimento Penale a carico del Sig. per il reato di cui all'art 590 cp e rubricato al RGNR n. 21/252; (iv) che la Controparte_1 responsabilità di quanto accaduto sarebbe da attribuirsi a negligenza del proprietario e/o detentore del cane, odierno convenuto.
Con comparsa depositata in data 3.02.2025 si è costituito il convenuto non Controparte_1 contestando il fatto storico del sinistro ma deducendo una diversa dinamica dell'incidente, segnatamente contestando che l'urto con l'animale sia stato così violento come descritto nell'atto di citazione;
ha comunque riconosciuto che l'odierna attrice abbia subito un danno dalla caduta, evidenziando tuttavia l'infondatezza della domanda dalla in punto di quantum, chiedendo Pt_1 ammettersi CTU medico-legale al fine di determinare l'esatta entità delle lesioni sofferte, con distinzione delle percentuali delle stesse imputabili alla caduta rispetto a quelle imputabili a trattamenti medici “post-factum” eventualmente non adeguati. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'avversa domanda perché infondata e comunque non provata, eventualmente liquidando nella misura ritenuta di giustizia, all'esito di CTU, il danno biologico effettivamente sofferto dalla ridetta nella Parte_1 percentuale addebitabile al convenuto;
il tutto con compensazione delle spese in caso di adesione dell'attrice alle suddette conclusioni, e condanna di quest'ultima alla refusione delle spese di lite in caso contrario.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali, all'esito delle quali è stata disposta CTU medico legale sulla persona dell'attrice.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 16.09.2025 è stata sottoposta alle parti una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c.; successivamente, constatata la mancata conciliazione, la causa è stata rinviata per la discussione finale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.12.2025 ed ivi trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'odierna azione va qualificata (cfr. sul potere qualificatorio del Giudice di merito,
Cass. Ordinanza 11 luglio 2022 n. 21865) come azione di responsabilità per danni cagionati da animali pagina 2 di 7 disciplinata dall'art. 2052 cod. civ., trattandosi di sinistro, per quanto emerso in questa sede, causato da un animale domestico di proprietà ed in uso al convenuto.
Ciò posto, l'art. 2052 cod. civ. prevede che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito;
trattasi di una forma di responsabilità latu sensu oggettiva cui si applica una disciplina in parte derogatoria rispetto a quella prevista dall'articolo
2043 c.c. e che postula un collegamento causale tra il fatto dell'animale e il danno, unitamente al rapporto di proprietà o di utenza dell'animale.
Quanto all'onere probatorio, per quello che qui rileva, va condiviso l'indirizzo secondo cui “spetta all'attore provare l'esistenza del nesso eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non giù di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale” (cfr. Cass.
7260/2013). Di recente, è stato anche affermato che l'imprevedibilità dell'animale non costituisce un caso fortuito che esonera dalla responsabilità il proprietario, atteso che l'imprevedibilità costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio (cfr. Cass. 7903/2015).
Venendo dunque al caso di specie, dall'istruttoria è emerso quanto segue.
Risulta innanzitutto comprovato il fatto storico del sinistro, confermato espressamente dallo stesso convenuto. Non è, in particolare, contestato che in data 5 ottobre 2020 verso le ore 18.30, circa,
l'attrice in compagnia del suo cane, mentre stava rientrando presso la sua abitazione di Via Pt_1
Podgora, giunta all'altezza di Via Monterosa civico 122 veniva investita da un cane di grossa taglia di proprietà del convenuto, che lasciato libero e privo di guinzaglio la faceva cadere a terra.
Nemmeno è stato contestato che fu proprio lo che, subito dopo l'accaduto, chiamò subito il CP_1
118, né che lo stesso nell'immediatezza di fatti riferì spontaneamente alla presenza della CP_1
Sig.ra residente in [...] che la responsabilità di quanto verificatosi Controparte_2 era da attribuirsi esclusivamente al suo cane, che, libero e senza guinzaglio, aveva investito, o comunque creato una turbativa, alla facendola cadere a terra. Trattasi di circostanze che Pt_1 emergono anche dalla documentazione in atti, segnatamente le testimonianze rese in sede di sommarie informazioni da (cfr. doc. 7 citazione) e (cfr. doc. 8 citazione). Tes_1 Parte_2
Vi è dunque ampia prova circa il fatto storico del sinistro, così come la proprietà dell'animale in capo al convenuto CP_1
Quanto al nesso causale tra il fatto dell'animale e lo specifico danno lamentato (frattura vertebrale),
l'accertamento peritale disposto in corso di giudizio (cfr. perizia medico a legale a firma del dott.
[...]
– deposito del 26.07.2025) ha confermato un nesso di causa tra incidente, così come emerso Per_1
pagina 3 di 7 all'esito dell'istruttoria, e lesione patita, espresso in termini di giudizio medico-legale in tema di causalità materiale, a cominciare dal criterio di possibilità scientifica (cfr. perizia pag. 15-16).
Deve sul punto osservarsi che le contestazioni del convenuto si sono concentrate, soprattutto, sulla ritenuta insussistenza di nesso causale tra la caduta del 5/10/2020 e la frattura vertebrale diagnosticata all'attrice, posto che, secondo lo una lesione di tale entità, se realmente originata da un CP_1 trauma come quello descritto dall'attrice nel proprio atto introduttivo, avrebbe dovuto emergere già nell'immediatezza del fatto, oppure della stessa si sarebbe dovuto presentare un qualche indizio prodromico. Ciò risulterebbe avvalorato dalla circostanza per cui soltanto in data 5/11/2020, un mese
[... dopo il fatto, il Dr. – sulla base di un esame RX del 4/11/2020 eseguito dalla dott.ssa CP_3
, avrebbe accertato l'esistenza di un “cedimento a cuneo” della vertebra D12, il tutto dopo due Per_2 esami radiologici cui l'attrice veniva sottoposta nell'arco di oltre due settimane, che non rilevavano alcuna frattura vertebrale. Ne deriverebbe, secondo il convenuto, che la lesione in questione ben potrebbe essere ascritta ad altre cause, ovvero ad eventi traumatici successivi all'incidente per cui è lite.
Sul punto, il CTP di parte convenuta, in sede di osservazioni alla bozza di CTU, ha anche evidenziato la necessità di considerare la componente di danno potenzialmente riconducibile all'operato dei medici, segnatamente in relazione alla mancata diagnosi della frattura lombare e quindi del conseguente trattamento, ciò che potenzialmente avrebbe cagionato l'aggravamento del quadro sia radiografico che funzionale della Da tanto, deriverebbe che il 12% di danno biologico individuato dal CTU Pt_1 presenterebbe al suo interno una componente dovuta alla caduta ed una componente dovuta all'errore medico.
Circa le suddette questioni, oggetto di specifiche osservazioni del CTP di parte convenuta, il perito ha innanzitutto chiarito come sia ben possibile che una frattura in osso trabecolare possa non essere visibile ai primi RX e rendersi evidente solo nel tempo.
Ha in particolare evidenziato come, in un osso trabecolare come la vertebra, “è plausibile e frequente che il trauma determini una frattura spongiosa non evidente ad un primo esame radiografico (ma solo eventualmente ad un esame di II° livello come una RMN)” non realizzandosi il cedimento strutturale
“immediato” delle trabecole;
inoltre, “l'evidenza di frattura in una vertebra (a parte appunto un esame rmn, raramente eseguito al PS) si estrinseca con il cedimento del muro anteriore o posteriore che frequentemente si realizza più compiutamente in ortostatismo nei movimenti di flessione e rotazione sviluppandosi nel tempo” (cfr. perizia pag. 26).
Il perito ha quindi rilevato come sia proprio questo il caso della paziente che a fronte di un Pt_1 primo esame rx all'ingresso al PS negativo per frattura vertebrale, “si ritrova al controllo a 30 gg con un cedimento del muro anteriore di due terzi”, laddove “in un solo mese tale cedimento è plausibile pagina 4 di 7 appunto perché non è stata cautelata da un busto ortopedico che impedisse le rotazioni e flessioni del tronco. Non è plausibile per traumi più recenti, magari di 7/15 gg, in quanto il crollo della trabecolatura del soma vertebrale avviene in modo progressivo nell'arco di diverse settimane” (cfr. perizia pag. 26).
Trattasi di fenomeno, evidenzia il CTU, ben documentato in letteratura, come evidenzia un'analisi di recente pubblicazione (2022), secondo cui le fratture vertebrali occulte possono non essere rilevate alla radiografia iniziale, rendendo necessario il ricorso a esami di secondo livello, in particolare la risonanza magnetica nucleare (RMN), per l'identificazione precoce di edema osseo e microfratture trabecolari
(cfr. perizia pag. 26).
Il perito ha anche chiarito come “studi di biomeccanica vertebrale confermano che il cedimento del muro anteriore del soma vertebrale può avvenire progressivamente, soprattutto in assenza di immobilizzazione (es. busto ortopedico), e che tale evoluzione è compatibile con un trauma non recentissimo, ma non adeguatamente trattato. Pertanto, la comparsa di un cedimento vertebrale significativo (es. >2/3 del muro anteriore) a distanza di 30 giorni da un trauma inizialmente non evidenziato radiologicamente, è coerente con l'evoluzione naturale di una frattura trabecolare non stabilizzata, e non necessariamente indicativa di un nuovo evento traumatico” (cfr. perizia pag. 27).
Ciò posto, il perito ha stimato una percentuale di invalidità permanente, quale diretta conseguenza dei fatti di causa, pari al 12%; cui si aggiunge una percentuale di inabilità temporanea pari a giorni 60 di
ITT e 60 giorni di ITP al 50%; il tutto senza spese mediche documentate agli atti e senza incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa della danneggiata (cfr. perizia pag. 18-20).
Sussistono dunque tutti gli elementi previsti dall'art. 2052 c.c. per ascrivere l'accaduto al predetto animale domestico di proprietà del convenuto, e - dunque - per l'addebito di responsabilità
, quale proprietario dell'animale, essendosi in questa sede accertato il Controparte_1 collegamento causale tra il fatto dell'animale e il danno, unitamente al rapporto di proprietà o di utenza dell'animale.
Non pare infatti potersi individuare un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno, trattandosi, come dimostrato anche per testimoni, di condotta improvvisa ed imprevedibile tenuta da un animale domestico, in collegamento causale con il danno residuato, dovendosi in questa sede comunque considerare che l'imprevedibilità costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio, circostanza che esclude anche il caso fortuito esimente (cfr. Cass. 7903/2015).
Nemmeno appare possibile riconoscere una componente di danno riconducibile all'operato dei medici, segnatamente in relazione alla mancata diagnosi della frattura lombare e quindi del conseguente trattamento, posto che, come evidenziato da perito, le fratture vertebrali occulte possono non essere rilevate alla radiografia iniziale, rendendo necessario il ricorso a esami di secondo livello, in particolare pagina 5 di 7 la risonanza magnetica nucleare (RMN), per l'identificazione precoce di edema osseo e microfratture trabecolari (cfr. perizia pag. 26); sul punto, tenuto anche conto delle caratteristiche della lesione, non vi
è alcuna prova in atti circa la esigibilità di tali approfondimenti diagnostici nel caso di specie, né risulta dedotta una specifica responsabilità dei sanitari che ebbero in cura l'attrice immediatamente dopo il fatto, così come non risulta svolta nei loro confronti alcuna chiamata in causa. Ne deriva che non può riconoscersi, in questa sede, efficacia causale alcuna al loro operato in relazione al mancato trattamento della lesione (indicato dal CTU come un busto ortopedico che impedisse le rotazioni e flessioni del tronco), nemmeno in relazione all'aggravamento, non provato, del quadro sia radiografico che funzionale della Pt_1
Da tanto, deriva che il 12% di danno biologico individuato dal CTU, nella sua interezza, in applicazione del criterio di causalità civilistica (cfr. tra le altre Cass. Civ., Sez. III, 26/09/2024, n.
25805; Cass. n. 12906/2020), deve essere ricondotto causalmente all'evento per cui è causa.
Ne deriva che spetta all'attrice, in applicazione delle vigenti Tabelle di Milano per il risarcimento del danno biologico, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (84 anni), la somma complessiva di Euro 30.370,00, su cui non si ritiene possa essere operata alcuna personalizzazione, stante l'assenza di elementi che possano fondare un riconoscimento ulteriore rispetto ai valori tabellari medi. Da tutto quanto sopra esposto, deriva che il convenuto dovrà essere condannato a corrispondere all'attrice la somma complessiva di Euro 30.370,00. Trattandosi di debito di valore liquidato unitariamente in conseguenza di illecito extracontrattuale (cfr. Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995), tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del fatto (5 ottobre 2020) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici
ISTAT sino alla Sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Quanto alle spese di CTU espletata in corso di causa, queste devono essere poste definitivamente, stante l'esito delle operazioni peritali, a carico della parte soccombente.
In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, calcolando la fase istruttoria ai minimi in quanto consistita unicamente nell'espletamento di una CTU medico legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea, condanna a corrispondere in Controparte_1 favore di la somma di Euro 30.370,00, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria sulla somma da prima devalutata alla data del fatto (5 ottobre 2020) e poi rivalutata pagina 6 di 7 anno per anno secondo gli indici Istat sino alla data della sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla Sentenza al saldo;
2) condanna a corrispondere in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 550,00 per spese vive;
nonché complessivamente Euro 6.713,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Controparte_1
Così deciso in Grosseto il 22.12.2025
Si comunichi. Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato ex art. 281 sexies c. 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1398/2024 promossa da:
(C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Paolo Fralassi;
Parte_1 C.F._1
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandro Controparte_1 C.F._2
Bartolozzi;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 16.12.2025, fissata per la discussione finale ex art. 281 sexies c.p.c., nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
, chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità ex art. 2052 c.c. del Controparte_1 convenuto in relazione ad sinistro occorso in data 5 ottobre 2020 verso le ore 18.30, circa, allorquando l'attrice, in compagnia del suo cane, sarebbe stata violentemente investita da un altro cane di grossa taglia, di proprietà del convenuto, riportando lesioni;
per l'effetto ha chiesto condannarsi quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti, quantificati nella somma di Euro 35.000,00, ovvero nella somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal momento del sinistro al giorno del pagamento effettivo;
il tutto con vittoria di spese.
pagina 1 di 7 A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto: (i) che in data 5 ottobre 2020 verso le ore 18.30, circa, mentre stava rientrando in compagnia del suo cane presso la sua abitazione di Via Podgora, giunta all'altezza di Via Monterosa civico 122 sarebbe stata violentemente investita da un cane di grossa taglia, che lasciato libero e privo di guinzaglio la avrebbe fatta cadere rovinosamente a terra, cane di proprietà dello e/o comunque lasciato da lui incustodito al momento dell'accaduto; (ii) che, a CP_1 seguito della caduta, l'attrice avrebbe riportato gravi lesioni, tanto da essere trasportata a mezzo dell'ambulanza del 118 presso l'Ospedale Misericordia di Grosseto per le cure del caso;
(iii) che per i fatti esposti sarebbe pendente dinnanzi al Giudice di Pace di Grosseto il Procedimento Penale a carico del Sig. per il reato di cui all'art 590 cp e rubricato al RGNR n. 21/252; (iv) che la Controparte_1 responsabilità di quanto accaduto sarebbe da attribuirsi a negligenza del proprietario e/o detentore del cane, odierno convenuto.
Con comparsa depositata in data 3.02.2025 si è costituito il convenuto non Controparte_1 contestando il fatto storico del sinistro ma deducendo una diversa dinamica dell'incidente, segnatamente contestando che l'urto con l'animale sia stato così violento come descritto nell'atto di citazione;
ha comunque riconosciuto che l'odierna attrice abbia subito un danno dalla caduta, evidenziando tuttavia l'infondatezza della domanda dalla in punto di quantum, chiedendo Pt_1 ammettersi CTU medico-legale al fine di determinare l'esatta entità delle lesioni sofferte, con distinzione delle percentuali delle stesse imputabili alla caduta rispetto a quelle imputabili a trattamenti medici “post-factum” eventualmente non adeguati. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'avversa domanda perché infondata e comunque non provata, eventualmente liquidando nella misura ritenuta di giustizia, all'esito di CTU, il danno biologico effettivamente sofferto dalla ridetta nella Parte_1 percentuale addebitabile al convenuto;
il tutto con compensazione delle spese in caso di adesione dell'attrice alle suddette conclusioni, e condanna di quest'ultima alla refusione delle spese di lite in caso contrario.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali, all'esito delle quali è stata disposta CTU medico legale sulla persona dell'attrice.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 16.09.2025 è stata sottoposta alle parti una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c.; successivamente, constatata la mancata conciliazione, la causa è stata rinviata per la discussione finale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.12.2025 ed ivi trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'odierna azione va qualificata (cfr. sul potere qualificatorio del Giudice di merito,
Cass. Ordinanza 11 luglio 2022 n. 21865) come azione di responsabilità per danni cagionati da animali pagina 2 di 7 disciplinata dall'art. 2052 cod. civ., trattandosi di sinistro, per quanto emerso in questa sede, causato da un animale domestico di proprietà ed in uso al convenuto.
Ciò posto, l'art. 2052 cod. civ. prevede che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito;
trattasi di una forma di responsabilità latu sensu oggettiva cui si applica una disciplina in parte derogatoria rispetto a quella prevista dall'articolo
2043 c.c. e che postula un collegamento causale tra il fatto dell'animale e il danno, unitamente al rapporto di proprietà o di utenza dell'animale.
Quanto all'onere probatorio, per quello che qui rileva, va condiviso l'indirizzo secondo cui “spetta all'attore provare l'esistenza del nesso eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non giù di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale” (cfr. Cass.
7260/2013). Di recente, è stato anche affermato che l'imprevedibilità dell'animale non costituisce un caso fortuito che esonera dalla responsabilità il proprietario, atteso che l'imprevedibilità costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio (cfr. Cass. 7903/2015).
Venendo dunque al caso di specie, dall'istruttoria è emerso quanto segue.
Risulta innanzitutto comprovato il fatto storico del sinistro, confermato espressamente dallo stesso convenuto. Non è, in particolare, contestato che in data 5 ottobre 2020 verso le ore 18.30, circa,
l'attrice in compagnia del suo cane, mentre stava rientrando presso la sua abitazione di Via Pt_1
Podgora, giunta all'altezza di Via Monterosa civico 122 veniva investita da un cane di grossa taglia di proprietà del convenuto, che lasciato libero e privo di guinzaglio la faceva cadere a terra.
Nemmeno è stato contestato che fu proprio lo che, subito dopo l'accaduto, chiamò subito il CP_1
118, né che lo stesso nell'immediatezza di fatti riferì spontaneamente alla presenza della CP_1
Sig.ra residente in [...] che la responsabilità di quanto verificatosi Controparte_2 era da attribuirsi esclusivamente al suo cane, che, libero e senza guinzaglio, aveva investito, o comunque creato una turbativa, alla facendola cadere a terra. Trattasi di circostanze che Pt_1 emergono anche dalla documentazione in atti, segnatamente le testimonianze rese in sede di sommarie informazioni da (cfr. doc. 7 citazione) e (cfr. doc. 8 citazione). Tes_1 Parte_2
Vi è dunque ampia prova circa il fatto storico del sinistro, così come la proprietà dell'animale in capo al convenuto CP_1
Quanto al nesso causale tra il fatto dell'animale e lo specifico danno lamentato (frattura vertebrale),
l'accertamento peritale disposto in corso di giudizio (cfr. perizia medico a legale a firma del dott.
[...]
– deposito del 26.07.2025) ha confermato un nesso di causa tra incidente, così come emerso Per_1
pagina 3 di 7 all'esito dell'istruttoria, e lesione patita, espresso in termini di giudizio medico-legale in tema di causalità materiale, a cominciare dal criterio di possibilità scientifica (cfr. perizia pag. 15-16).
Deve sul punto osservarsi che le contestazioni del convenuto si sono concentrate, soprattutto, sulla ritenuta insussistenza di nesso causale tra la caduta del 5/10/2020 e la frattura vertebrale diagnosticata all'attrice, posto che, secondo lo una lesione di tale entità, se realmente originata da un CP_1 trauma come quello descritto dall'attrice nel proprio atto introduttivo, avrebbe dovuto emergere già nell'immediatezza del fatto, oppure della stessa si sarebbe dovuto presentare un qualche indizio prodromico. Ciò risulterebbe avvalorato dalla circostanza per cui soltanto in data 5/11/2020, un mese
[... dopo il fatto, il Dr. – sulla base di un esame RX del 4/11/2020 eseguito dalla dott.ssa CP_3
, avrebbe accertato l'esistenza di un “cedimento a cuneo” della vertebra D12, il tutto dopo due Per_2 esami radiologici cui l'attrice veniva sottoposta nell'arco di oltre due settimane, che non rilevavano alcuna frattura vertebrale. Ne deriverebbe, secondo il convenuto, che la lesione in questione ben potrebbe essere ascritta ad altre cause, ovvero ad eventi traumatici successivi all'incidente per cui è lite.
Sul punto, il CTP di parte convenuta, in sede di osservazioni alla bozza di CTU, ha anche evidenziato la necessità di considerare la componente di danno potenzialmente riconducibile all'operato dei medici, segnatamente in relazione alla mancata diagnosi della frattura lombare e quindi del conseguente trattamento, ciò che potenzialmente avrebbe cagionato l'aggravamento del quadro sia radiografico che funzionale della Da tanto, deriverebbe che il 12% di danno biologico individuato dal CTU Pt_1 presenterebbe al suo interno una componente dovuta alla caduta ed una componente dovuta all'errore medico.
Circa le suddette questioni, oggetto di specifiche osservazioni del CTP di parte convenuta, il perito ha innanzitutto chiarito come sia ben possibile che una frattura in osso trabecolare possa non essere visibile ai primi RX e rendersi evidente solo nel tempo.
Ha in particolare evidenziato come, in un osso trabecolare come la vertebra, “è plausibile e frequente che il trauma determini una frattura spongiosa non evidente ad un primo esame radiografico (ma solo eventualmente ad un esame di II° livello come una RMN)” non realizzandosi il cedimento strutturale
“immediato” delle trabecole;
inoltre, “l'evidenza di frattura in una vertebra (a parte appunto un esame rmn, raramente eseguito al PS) si estrinseca con il cedimento del muro anteriore o posteriore che frequentemente si realizza più compiutamente in ortostatismo nei movimenti di flessione e rotazione sviluppandosi nel tempo” (cfr. perizia pag. 26).
Il perito ha quindi rilevato come sia proprio questo il caso della paziente che a fronte di un Pt_1 primo esame rx all'ingresso al PS negativo per frattura vertebrale, “si ritrova al controllo a 30 gg con un cedimento del muro anteriore di due terzi”, laddove “in un solo mese tale cedimento è plausibile pagina 4 di 7 appunto perché non è stata cautelata da un busto ortopedico che impedisse le rotazioni e flessioni del tronco. Non è plausibile per traumi più recenti, magari di 7/15 gg, in quanto il crollo della trabecolatura del soma vertebrale avviene in modo progressivo nell'arco di diverse settimane” (cfr. perizia pag. 26).
Trattasi di fenomeno, evidenzia il CTU, ben documentato in letteratura, come evidenzia un'analisi di recente pubblicazione (2022), secondo cui le fratture vertebrali occulte possono non essere rilevate alla radiografia iniziale, rendendo necessario il ricorso a esami di secondo livello, in particolare la risonanza magnetica nucleare (RMN), per l'identificazione precoce di edema osseo e microfratture trabecolari
(cfr. perizia pag. 26).
Il perito ha anche chiarito come “studi di biomeccanica vertebrale confermano che il cedimento del muro anteriore del soma vertebrale può avvenire progressivamente, soprattutto in assenza di immobilizzazione (es. busto ortopedico), e che tale evoluzione è compatibile con un trauma non recentissimo, ma non adeguatamente trattato. Pertanto, la comparsa di un cedimento vertebrale significativo (es. >2/3 del muro anteriore) a distanza di 30 giorni da un trauma inizialmente non evidenziato radiologicamente, è coerente con l'evoluzione naturale di una frattura trabecolare non stabilizzata, e non necessariamente indicativa di un nuovo evento traumatico” (cfr. perizia pag. 27).
Ciò posto, il perito ha stimato una percentuale di invalidità permanente, quale diretta conseguenza dei fatti di causa, pari al 12%; cui si aggiunge una percentuale di inabilità temporanea pari a giorni 60 di
ITT e 60 giorni di ITP al 50%; il tutto senza spese mediche documentate agli atti e senza incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa della danneggiata (cfr. perizia pag. 18-20).
Sussistono dunque tutti gli elementi previsti dall'art. 2052 c.c. per ascrivere l'accaduto al predetto animale domestico di proprietà del convenuto, e - dunque - per l'addebito di responsabilità
, quale proprietario dell'animale, essendosi in questa sede accertato il Controparte_1 collegamento causale tra il fatto dell'animale e il danno, unitamente al rapporto di proprietà o di utenza dell'animale.
Non pare infatti potersi individuare un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno, trattandosi, come dimostrato anche per testimoni, di condotta improvvisa ed imprevedibile tenuta da un animale domestico, in collegamento causale con il danno residuato, dovendosi in questa sede comunque considerare che l'imprevedibilità costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio, circostanza che esclude anche il caso fortuito esimente (cfr. Cass. 7903/2015).
Nemmeno appare possibile riconoscere una componente di danno riconducibile all'operato dei medici, segnatamente in relazione alla mancata diagnosi della frattura lombare e quindi del conseguente trattamento, posto che, come evidenziato da perito, le fratture vertebrali occulte possono non essere rilevate alla radiografia iniziale, rendendo necessario il ricorso a esami di secondo livello, in particolare pagina 5 di 7 la risonanza magnetica nucleare (RMN), per l'identificazione precoce di edema osseo e microfratture trabecolari (cfr. perizia pag. 26); sul punto, tenuto anche conto delle caratteristiche della lesione, non vi
è alcuna prova in atti circa la esigibilità di tali approfondimenti diagnostici nel caso di specie, né risulta dedotta una specifica responsabilità dei sanitari che ebbero in cura l'attrice immediatamente dopo il fatto, così come non risulta svolta nei loro confronti alcuna chiamata in causa. Ne deriva che non può riconoscersi, in questa sede, efficacia causale alcuna al loro operato in relazione al mancato trattamento della lesione (indicato dal CTU come un busto ortopedico che impedisse le rotazioni e flessioni del tronco), nemmeno in relazione all'aggravamento, non provato, del quadro sia radiografico che funzionale della Pt_1
Da tanto, deriva che il 12% di danno biologico individuato dal CTU, nella sua interezza, in applicazione del criterio di causalità civilistica (cfr. tra le altre Cass. Civ., Sez. III, 26/09/2024, n.
25805; Cass. n. 12906/2020), deve essere ricondotto causalmente all'evento per cui è causa.
Ne deriva che spetta all'attrice, in applicazione delle vigenti Tabelle di Milano per il risarcimento del danno biologico, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (84 anni), la somma complessiva di Euro 30.370,00, su cui non si ritiene possa essere operata alcuna personalizzazione, stante l'assenza di elementi che possano fondare un riconoscimento ulteriore rispetto ai valori tabellari medi. Da tutto quanto sopra esposto, deriva che il convenuto dovrà essere condannato a corrispondere all'attrice la somma complessiva di Euro 30.370,00. Trattandosi di debito di valore liquidato unitariamente in conseguenza di illecito extracontrattuale (cfr. Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995), tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del fatto (5 ottobre 2020) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici
ISTAT sino alla Sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Quanto alle spese di CTU espletata in corso di causa, queste devono essere poste definitivamente, stante l'esito delle operazioni peritali, a carico della parte soccombente.
In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, calcolando la fase istruttoria ai minimi in quanto consistita unicamente nell'espletamento di una CTU medico legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea, condanna a corrispondere in Controparte_1 favore di la somma di Euro 30.370,00, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria sulla somma da prima devalutata alla data del fatto (5 ottobre 2020) e poi rivalutata pagina 6 di 7 anno per anno secondo gli indici Istat sino alla data della sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla Sentenza al saldo;
2) condanna a corrispondere in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 550,00 per spese vive;
nonché complessivamente Euro 6.713,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Controparte_1
Così deciso in Grosseto il 22.12.2025
Si comunichi. Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
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