Articolo 1 della Legge 18 maggio 1959, n. 341
Articolo 2
Versione
25 giugno 1959
Art. 1.
Allo scopo di agevolare la adozione di indirizzi tecnici ed economici suscettibili di determinare sensibili riduzioni dei costi di produzione nonche' quelli diretti a conseguire le necessarie trasformazioni colturali, in rapporto alle mutate esigenze dei consumi e ai nuovi compiti che l'agricoltura italiana e' chiamata a svolgere nel campo della cooperazione internazionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad indire concorsi a premi e a promuovere iniziative a carattere dimostrativo e divulgativo interessanti la produttivita' agricola.
Entrata in vigore il 25 giugno 1959