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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 7934/2023, avente ad oggetto “separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e rimessa al Collegio per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CAPODIFERRO VINCENZO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. , con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. CAPODIFERRO VINCENZO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine sopra citato le parti hanno concluso come
1 da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito questo Parte_1
Tribunale riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio religioso celebrato in data 10/07/2012. Ha precisato che dalla loro unione è nata una figlie, . Per_1
Ha domandato un provvedimento giudiziale di separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il
24/06/2023).
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente P_
, che non si opposta alla decisione sullo status ma ha
[...]
contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio domandando
2 l'accoglimento del ricorso.
La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) pronuncia di separazione consensuale, giusta sentenza del
Tribunale di Bari n. 4294/2024 del 15/10/2024, passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente, avvenuta all'udienza del 15/11/2023;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e prodotta su PCT.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu
3 trascritto.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7934/2023 introdotto con ricorso del 24/06/2023 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così Controparte_1
provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in GIOIA DEL COLLE in data 10/07/2012 tra
ARI (BA), 06/08/1988) e Parte_1
(BARI (BA), 24/10/1981) e Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune di GIOIA DEL COLLE al n. 31, parte II, serie A, anno
2012;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 30/07/2024;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli
4 adempimenti di competenza;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 06/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 7934/2023, avente ad oggetto “separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e rimessa al Collegio per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CAPODIFERRO VINCENZO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. , con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. CAPODIFERRO VINCENZO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine sopra citato le parti hanno concluso come
1 da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito questo Parte_1
Tribunale riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio religioso celebrato in data 10/07/2012. Ha precisato che dalla loro unione è nata una figlie, . Per_1
Ha domandato un provvedimento giudiziale di separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il
24/06/2023).
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente P_
, che non si opposta alla decisione sullo status ma ha
[...]
contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio domandando
2 l'accoglimento del ricorso.
La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) pronuncia di separazione consensuale, giusta sentenza del
Tribunale di Bari n. 4294/2024 del 15/10/2024, passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente, avvenuta all'udienza del 15/11/2023;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e prodotta su PCT.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu
3 trascritto.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7934/2023 introdotto con ricorso del 24/06/2023 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così Controparte_1
provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in GIOIA DEL COLLE in data 10/07/2012 tra
ARI (BA), 06/08/1988) e Parte_1
(BARI (BA), 24/10/1981) e Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune di GIOIA DEL COLLE al n. 31, parte II, serie A, anno
2012;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 30/07/2024;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli
4 adempimenti di competenza;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 06/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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