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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2024, n. 5022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5022 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile
❖➢
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Fausto Basile,
all'udienza del 12 marzo 2023, all'esito della discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 18647 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente tra
in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 124, presso lo studio dell'Avv. Juan
Carlos Sànchez Fructuoso che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrente
e
, nata a [...] il [...]; CP_1
, nato a [...] il [...]; CP_2
, nato a [...] il [...]; Controparte_3
1 , nato a [...] il [...]; CP_4
Resistenti contumaci
Oggetto: accertamento della qualità di erede
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: “… 1 accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che i quattro convenuti, eredi legittimi del Sig. , per i motivi indicati nelle premesse, sono Parte_2
eredi puri e semplici del Sig. e/o hanno tacitamente accettato la sua eredità Parte_2
che, salvo altro, comprendeva la proprietà piena dell'appartamento oggetto di esecuzione, sito in Roma – Via Di Settebagni, 314, piano 1, int. 3, censita al NCEU del Comune di Roma al foglio 137, particella 485, subalterno 502, cat. A/3, classe 2, consistenza 6 vani, 122 mq, rendita catastale € 852,15 nonché dell'immobile sito in Roma Via di Settebagni, 314, int 5, censito al NCEU del Comune di Roma al Foglio 137, Particella 485, Subalterno 503, cat.A3, consistenza 7 vani, rendita catastale 994,18 ordinando al competente Conservatore dei
R.R.I.I. di trascrivere l'accettazione tacita dell'eredità con esonero da ogni responsabilità;
Con vittoria delle spese e competenze di lite, oltre Iva e Cpa come per legge”.
FATTO E DIRITTO
Il ha promosso il presente giudizio, con Parte_3
ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 21.03.2023, affinché questo Tribunale accerti in capo ai convenuti , , e la qualità CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
di eredi legittimi del defunto , deceduto in Roma il 13.05.2010, Parte_2
rispettivamente, coniuge della prima e padre degli altri convenuti, al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni relative all'immobile sito in Roma, Via dei Settebagni, 314, piano
I, int. 3, già di proprietà dei de cuius ed oggetto di pignoramento nell'ambito di una
2 procedura esecutiva intrapresa dall'attore a danno degli odierni convenuti in forza di tre decreti ingiuntivi esecutivi.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che i convenuti avrebbero compiuto una pluralità di atti comportanti accettazione tacita dell'eredità loro devoluta (in particolare avrebbero provveduto alla voltura castale dell'immobile in loro favore, avrebbero avuto il possesso dei beni ereditari, avrebbero partecipato alle assemblee de condominio e avrebbero pagato, sebbene sporadicamente, gli oneri condominiali).
, , e , pur se ritualmente CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
citati, sono rimasti contumaci.
Così sinteticamente ricostruito l'oggetto della causa, rileva il giudicante che la domanda attorea è infondata.
Deve innanzitutto osservarsi che la successione per causa di morte può trovare titolo nella legge o nel testamento, ma nella specie l'attore non ha nemmeno allegato se l'asserito acquisto ereditario da parte dei convenuti sia avvenuto in forza di una delazione traente titolo da una disposizione testamentaria o sulla base di successione legittima.
In mancanza di qualsiasi allegazione e prova in ordine all'esistenza di un testamento, può ragionevolmente ritenersi che sia deceduto ab intestato e che la Parte_2
successione sia interamente regolata dalla legge, con la conseguenza che l'eredità del de cuius si sarebbe devoluta in favore dei familiari più prossimi.
È allora evidente che l'accoglimento della domanda presupponga l'accertamento del titolo a succedere di , , e;
titolo CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
che, nel caso di successione legittima, consiste in un rapporto di coniugio ovvero in un rapporto di parentela con il defunto tra quelli contemplati dagli artt. 566 e ss. c.c. e che va necessariamente provato mediante gli atti dello stato civile, rectius, i relativi certificati o
3 estratti per riassunto o per copia integrale, essendo invece inidonee a tal fine le semplici dichiarazione di successione e voltura catastale (cfr. Cass., 29.3.2006, n. 7276; Cass.,
12.7.2005, n. 14605; Cass., 4.5.1999, n. 4414; Cass., 10.2.1995, n. 1484).
Orbene, l'attore non ha provveduto alla prova ad esso richiesta, non avendo prodotto documenti dai quali possa evincersi se effettivamente vi siano i suddetti rapporti familiari (di coniugio e di filiazione) tra i convenuti e il de cuius; rapporti invero soltanto allegati.
Non potrebbe certo soccorrere quell'indirizzo interpretativo secondo il quale, in mancanza di contestazioni da parte del convenuto, il vincolo familiare che fonda la chiamata all'eredità per legge dovrebbe ritenersi positivamente accertato, giacché – anche a prescindere dalla fondatezza di siffatto indirizzo – la non contestazione che esonera dalla prova ai sensi dell'art. 115, comma 1, ult. parte, c.p.c. presuppone la costituzione della parte non contestante, mentre nella specie i convenuti sono rimasti contumaci.
Alla luce delle superiori considerazioni è dunque irrilevante stabilire se i convenuti abbiano o meno posto in essere atti qualificabili quali accettazione tacita dell'eredità del de cuius (art. 476 c.c.), ovvero se sussistano ipotesi di acquisto ipso iure dell'eredità medesima
(art. 485, co. 2 e 3 c.c.): manca invero la prova che essi avessero titolo per l'accettazione, ovverosia fossero legati ai defunti da un rapporto di parentela che ne consentisse la vocazione all'eredità e attribuisse loro la qualità di chiamati. Qualità in mancanza della quale qualsiasi atto di accettazione dell'eredità sarebbe privo di effetto.
Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese di lite stante la contumacia della parte convenuta.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta dal in Roma;
Parte_4
4 2) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Roma, 13 marzo 2024
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile
❖➢
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Fausto Basile,
all'udienza del 12 marzo 2023, all'esito della discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 18647 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente tra
in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 124, presso lo studio dell'Avv. Juan
Carlos Sànchez Fructuoso che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrente
e
, nata a [...] il [...]; CP_1
, nato a [...] il [...]; CP_2
, nato a [...] il [...]; Controparte_3
1 , nato a [...] il [...]; CP_4
Resistenti contumaci
Oggetto: accertamento della qualità di erede
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: “… 1 accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che i quattro convenuti, eredi legittimi del Sig. , per i motivi indicati nelle premesse, sono Parte_2
eredi puri e semplici del Sig. e/o hanno tacitamente accettato la sua eredità Parte_2
che, salvo altro, comprendeva la proprietà piena dell'appartamento oggetto di esecuzione, sito in Roma – Via Di Settebagni, 314, piano 1, int. 3, censita al NCEU del Comune di Roma al foglio 137, particella 485, subalterno 502, cat. A/3, classe 2, consistenza 6 vani, 122 mq, rendita catastale € 852,15 nonché dell'immobile sito in Roma Via di Settebagni, 314, int 5, censito al NCEU del Comune di Roma al Foglio 137, Particella 485, Subalterno 503, cat.A3, consistenza 7 vani, rendita catastale 994,18 ordinando al competente Conservatore dei
R.R.I.I. di trascrivere l'accettazione tacita dell'eredità con esonero da ogni responsabilità;
Con vittoria delle spese e competenze di lite, oltre Iva e Cpa come per legge”.
FATTO E DIRITTO
Il ha promosso il presente giudizio, con Parte_3
ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 21.03.2023, affinché questo Tribunale accerti in capo ai convenuti , , e la qualità CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
di eredi legittimi del defunto , deceduto in Roma il 13.05.2010, Parte_2
rispettivamente, coniuge della prima e padre degli altri convenuti, al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni relative all'immobile sito in Roma, Via dei Settebagni, 314, piano
I, int. 3, già di proprietà dei de cuius ed oggetto di pignoramento nell'ambito di una
2 procedura esecutiva intrapresa dall'attore a danno degli odierni convenuti in forza di tre decreti ingiuntivi esecutivi.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che i convenuti avrebbero compiuto una pluralità di atti comportanti accettazione tacita dell'eredità loro devoluta (in particolare avrebbero provveduto alla voltura castale dell'immobile in loro favore, avrebbero avuto il possesso dei beni ereditari, avrebbero partecipato alle assemblee de condominio e avrebbero pagato, sebbene sporadicamente, gli oneri condominiali).
, , e , pur se ritualmente CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
citati, sono rimasti contumaci.
Così sinteticamente ricostruito l'oggetto della causa, rileva il giudicante che la domanda attorea è infondata.
Deve innanzitutto osservarsi che la successione per causa di morte può trovare titolo nella legge o nel testamento, ma nella specie l'attore non ha nemmeno allegato se l'asserito acquisto ereditario da parte dei convenuti sia avvenuto in forza di una delazione traente titolo da una disposizione testamentaria o sulla base di successione legittima.
In mancanza di qualsiasi allegazione e prova in ordine all'esistenza di un testamento, può ragionevolmente ritenersi che sia deceduto ab intestato e che la Parte_2
successione sia interamente regolata dalla legge, con la conseguenza che l'eredità del de cuius si sarebbe devoluta in favore dei familiari più prossimi.
È allora evidente che l'accoglimento della domanda presupponga l'accertamento del titolo a succedere di , , e;
titolo CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
che, nel caso di successione legittima, consiste in un rapporto di coniugio ovvero in un rapporto di parentela con il defunto tra quelli contemplati dagli artt. 566 e ss. c.c. e che va necessariamente provato mediante gli atti dello stato civile, rectius, i relativi certificati o
3 estratti per riassunto o per copia integrale, essendo invece inidonee a tal fine le semplici dichiarazione di successione e voltura catastale (cfr. Cass., 29.3.2006, n. 7276; Cass.,
12.7.2005, n. 14605; Cass., 4.5.1999, n. 4414; Cass., 10.2.1995, n. 1484).
Orbene, l'attore non ha provveduto alla prova ad esso richiesta, non avendo prodotto documenti dai quali possa evincersi se effettivamente vi siano i suddetti rapporti familiari (di coniugio e di filiazione) tra i convenuti e il de cuius; rapporti invero soltanto allegati.
Non potrebbe certo soccorrere quell'indirizzo interpretativo secondo il quale, in mancanza di contestazioni da parte del convenuto, il vincolo familiare che fonda la chiamata all'eredità per legge dovrebbe ritenersi positivamente accertato, giacché – anche a prescindere dalla fondatezza di siffatto indirizzo – la non contestazione che esonera dalla prova ai sensi dell'art. 115, comma 1, ult. parte, c.p.c. presuppone la costituzione della parte non contestante, mentre nella specie i convenuti sono rimasti contumaci.
Alla luce delle superiori considerazioni è dunque irrilevante stabilire se i convenuti abbiano o meno posto in essere atti qualificabili quali accettazione tacita dell'eredità del de cuius (art. 476 c.c.), ovvero se sussistano ipotesi di acquisto ipso iure dell'eredità medesima
(art. 485, co. 2 e 3 c.c.): manca invero la prova che essi avessero titolo per l'accettazione, ovverosia fossero legati ai defunti da un rapporto di parentela che ne consentisse la vocazione all'eredità e attribuisse loro la qualità di chiamati. Qualità in mancanza della quale qualsiasi atto di accettazione dell'eredità sarebbe privo di effetto.
Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese di lite stante la contumacia della parte convenuta.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta dal in Roma;
Parte_4
4 2) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Roma, 13 marzo 2024
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
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