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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 842/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249003456560000 VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047200600003476413000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047200600003476413000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047200600003476413000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047200600003476413000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047200600003476413000 IRAP 2001 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720060038810345000 RITENUTE IRPEF 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720060038810345000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720060038810345000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720060038810345000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720060038810345000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720060038810345000 IRAP 2003
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720070003679069000 RITENUTE IRPEF 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720070003679069000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720070003679069000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720070003679069000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720070003679069000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720070003679069000 IRAP 2002
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720070033034119000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180003567064000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 191/2025 depositato il
17/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con annullamento dell'intimazione impugnata.
Resistente: rigetto del ricorso di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n.04720249003456560000 attraverso la quale l'ente impositore ha intimato il pagamento della complessiva somma di euro 362.000,00, alla luce del mancato pagamento di tributi di cui ad una serie di cartelle di pagamento ed avvisi di addebito presupposti.
La parte ha impugnato in particolare quelle pretese oggetto di competenza di questa Corte di cui alle cartelle sottese nn. 04720060003476413000, n. 04720060038810345000, n. 04720070003679069000, n.
04720070033034119000 e n. 04720180003567064000, per un imposto pari ad € 90.551,75, oltre sanzioni ed interessi.
Ha eccepito il Ricorrente_1 l'omessa notifica delle suddette cartelle sostenendo l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
ha dedotto la prescrizione della pretesa e/o la decadenza dal potere accertativo;
infine ha lamentato l'omessa motivazione dell'atto in materia di calcolo degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Frosinone la quale, in relazione alle cartelle impugnate di sua spettanza ha prodotto documentazione attestante la regolarità delle notificazioni;
ha quindi controdedotto su tutte le eccezioni di parte ritenendole infondate ed ha concluso con una richiesta di rigetto del ricorso.
Il ricorrente, a sua volta, ha depositato un'ulteriore memoria con la quale ha ribadito le sue doglianze ed ha insistito per l'accoglimento della sua impugnazione.
Il processo è stato discusso all'udienza del 16.06.2025 in presenza delle parti che hanno insistito nei motivi già articolati nei rispettivi atti e nelle relative conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del sig.Ricorrente_1 può essere accolto parzialmente.
In particolare, questa Corte osserva, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, che per le cartelle di pagamento nn.04720060003476413, asseritamente notificata il 09.09.2006, relativa all'IRAP IRPEF IVA
2001, n.04720060038810345, asseritamente notificata il 14.06.2007, relativa all'IRPEF, IVA 2003, e 04720070003679069, asseritamente notificata il 14.06.2007, per IRPEF e IVA del 2002, non vi è prova della loro corretta notifica alla parte.
L'Agenzia resistente ha sostenuto che in relazione a queste esse furono notificate ai sensi dell'articolo di legge allora vigente, ossia l'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, che, nel testo applicabile ratione temporis stabiliva che “Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione (della cartella di pagamento) si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.”
Questa Corte ritiene però che il procedimento di corretta notificazione, per essere completo, avrebbe dovuto ricomprendere l'invio di un'ulteriore raccomandata semplice, la cosiddetta raccomandata informativa.
Come sostenuto più volte dalla giurisprudenza dalla Corte di Cassazione con orientamento granitico (da ultimo con ordinanza del 27 maggio 2025, n. 14089), nel caso di notifica ad irreperibile “relativo”, il procedimento di notifica deve ricomprendere necessariamente l'invio di una raccomandata con la quale il destinatario dell'atto viene ad esser portato a conoscenza dell'avvenuto deposito di copia nella casa del comune, nonché dell'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario.
Ebbene, nel caso delle tre cartelle sopra menzionate, non vi è traccia alcuna della spedizione della successiva raccomandata informativa (nè tantomeno della sua conoscibilità), di talchè non può che accogliersi l'eccezione di parte ricorrente ed annullare l'intimazione impugnata limitatamente ad esse.
Quanto, invece alle cartelle di pagamento n. 04720070033034119, notificata il 16.10.2008, relativa all' IVA per l'anno di imposta 2004, e n. 04720180003567064, notificata il 27.04.2018, per l' IRPEF del 2014, vi è non solo prova della loro notifica al ricorrente ma altresì prova della notifica di successive intimazioni di pagamento, su tutte quella n.04720169000005301, che già di per sé è idonea ad interrompere il successivo decorso dei termini prescrizione.
Il ricorso, per queste ulteriori due cartelle di pagamento non è pertanto fondato e, per l'effetto, è respinto.
Il parziale accoglimento dei motivi del ricorrente comporta la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte annulla l'intimazione impugnata con riguardo alle cartelle con numero finale ** 6413, **0345 e
**9069 respinge nel resto il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 842/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249003456560000 VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047200600003476413000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047200600003476413000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047200600003476413000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047200600003476413000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047200600003476413000 IRAP 2001 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720060038810345000 RITENUTE IRPEF 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720060038810345000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720060038810345000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720060038810345000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720060038810345000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720060038810345000 IRAP 2003
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720070003679069000 RITENUTE IRPEF 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720070003679069000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720070003679069000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720070003679069000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720070003679069000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720070003679069000 IRAP 2002
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720070033034119000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180003567064000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 191/2025 depositato il
17/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con annullamento dell'intimazione impugnata.
Resistente: rigetto del ricorso di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n.04720249003456560000 attraverso la quale l'ente impositore ha intimato il pagamento della complessiva somma di euro 362.000,00, alla luce del mancato pagamento di tributi di cui ad una serie di cartelle di pagamento ed avvisi di addebito presupposti.
La parte ha impugnato in particolare quelle pretese oggetto di competenza di questa Corte di cui alle cartelle sottese nn. 04720060003476413000, n. 04720060038810345000, n. 04720070003679069000, n.
04720070033034119000 e n. 04720180003567064000, per un imposto pari ad € 90.551,75, oltre sanzioni ed interessi.
Ha eccepito il Ricorrente_1 l'omessa notifica delle suddette cartelle sostenendo l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
ha dedotto la prescrizione della pretesa e/o la decadenza dal potere accertativo;
infine ha lamentato l'omessa motivazione dell'atto in materia di calcolo degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Frosinone la quale, in relazione alle cartelle impugnate di sua spettanza ha prodotto documentazione attestante la regolarità delle notificazioni;
ha quindi controdedotto su tutte le eccezioni di parte ritenendole infondate ed ha concluso con una richiesta di rigetto del ricorso.
Il ricorrente, a sua volta, ha depositato un'ulteriore memoria con la quale ha ribadito le sue doglianze ed ha insistito per l'accoglimento della sua impugnazione.
Il processo è stato discusso all'udienza del 16.06.2025 in presenza delle parti che hanno insistito nei motivi già articolati nei rispettivi atti e nelle relative conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del sig.Ricorrente_1 può essere accolto parzialmente.
In particolare, questa Corte osserva, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, che per le cartelle di pagamento nn.04720060003476413, asseritamente notificata il 09.09.2006, relativa all'IRAP IRPEF IVA
2001, n.04720060038810345, asseritamente notificata il 14.06.2007, relativa all'IRPEF, IVA 2003, e 04720070003679069, asseritamente notificata il 14.06.2007, per IRPEF e IVA del 2002, non vi è prova della loro corretta notifica alla parte.
L'Agenzia resistente ha sostenuto che in relazione a queste esse furono notificate ai sensi dell'articolo di legge allora vigente, ossia l'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, che, nel testo applicabile ratione temporis stabiliva che “Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione (della cartella di pagamento) si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.”
Questa Corte ritiene però che il procedimento di corretta notificazione, per essere completo, avrebbe dovuto ricomprendere l'invio di un'ulteriore raccomandata semplice, la cosiddetta raccomandata informativa.
Come sostenuto più volte dalla giurisprudenza dalla Corte di Cassazione con orientamento granitico (da ultimo con ordinanza del 27 maggio 2025, n. 14089), nel caso di notifica ad irreperibile “relativo”, il procedimento di notifica deve ricomprendere necessariamente l'invio di una raccomandata con la quale il destinatario dell'atto viene ad esser portato a conoscenza dell'avvenuto deposito di copia nella casa del comune, nonché dell'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario.
Ebbene, nel caso delle tre cartelle sopra menzionate, non vi è traccia alcuna della spedizione della successiva raccomandata informativa (nè tantomeno della sua conoscibilità), di talchè non può che accogliersi l'eccezione di parte ricorrente ed annullare l'intimazione impugnata limitatamente ad esse.
Quanto, invece alle cartelle di pagamento n. 04720070033034119, notificata il 16.10.2008, relativa all' IVA per l'anno di imposta 2004, e n. 04720180003567064, notificata il 27.04.2018, per l' IRPEF del 2014, vi è non solo prova della loro notifica al ricorrente ma altresì prova della notifica di successive intimazioni di pagamento, su tutte quella n.04720169000005301, che già di per sé è idonea ad interrompere il successivo decorso dei termini prescrizione.
Il ricorso, per queste ulteriori due cartelle di pagamento non è pertanto fondato e, per l'effetto, è respinto.
Il parziale accoglimento dei motivi del ricorrente comporta la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte annulla l'intimazione impugnata con riguardo alle cartelle con numero finale ** 6413, **0345 e
**9069 respinge nel resto il ricorso. Spese compensate.