Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 17
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 2953 c.c., secondo cui i diritti per i quali è stabilita una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni. La riscossione di un credito tributario fondato su una sentenza passata in giudicato non soggiace più ai termini di decadenza previsti per l'esecuzione degli atti amministrativi, ma al termine di prescrizione decennale. Non essendo decorsi dieci anni dalla sentenza passata in giudicato il 21.10.2019, il termine prescrizionale decennale non è maturato.

  • Altro
    Compensazione delle spese

    La particolarità del caso e l'errore commesso dal giudice d'appello giustificano la compensazione delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 17
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno
    Numero : 17
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo