CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CIRIOTTO EDOARDO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 83/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Belluno - Via Vittorio Veneto 167 32100 Belluno BL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 01620259000841386000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso;
dichiarare prescritti sia la cartella di pagamento che ne occupa che il credito indebitamente vantato dalla Regione Veneto;
condannare l'agenzia delle Entrate Riscossione ela Regione veneto in solido al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio cui è stato costretto questo ricorrente e sua moglie per la tutela dei propri diritti in 14 anni di ricorsi, compresi i CC.UU.TT.aggravati dalla lite temeraria
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con vittoria di spese e competenze professionali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 01620160001849403000, oggetto di sollecito, sul presupposto che dal 21.10.2019, allorchè era passata in giudicato la sentenza della Commissione della Giustizia tributaria di II grado del Veneto – che aveva dichiarato inammissibili il ricorso per revocazione della sentenza n.892/2017 della Commissione Giustizia
Tributaria di secondo grado del Veneto, che a propria volta aveva confermato la sentenza n.908/2016 della commissione giustizia tributaria di Venezia di rigetto del ricorso presentato dal contribuente contro l'avviso di accertamento 024844852013/TA sotteso alla cartella di pagamento - sarebbe decorso, rispetto alla ricezione del sollecito di pagamento, il termine triennale di prescrizione del credito azionato.
Si è costituito l'Ufficio , chiedendo la reiezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la cartella di pagamento n. 01620160001849403000, notificata il 27.5.2016, di complessive euro 416,80, oggetto di impugnazione, deriva dal ruolo 000566/2016 della Regione Veneto e fa seguito all'avviso di accertamento n.024844852013/TA per omesso pagamento della tassa automobilistica dell'anno
2011, pertinente al veicolo tg Targa_1; che essa è stata sospesa dalla Regione Veneto per il periodo dal 17.6.2016 al 30.9.2020 e poi per disposizione di legge fino al 31.8.2021 in forza della normativa in materia di covid (cfr. documentazione in atti prodotta dall'Ufficio); che l'avviso di accertamento prodromico all'emissione della cartella è stato impugnato dal ricorrente;
che il ricorso è stato respinto con sentenza n.908 del 20.12.2016 della CGT di Venezia, confermata con sentenza della CGT II del Veneto, con sentenza
892 del 12.9.2017 e che è stata dichiarata inammissibile la revocazione di quest'ultima sentenza con sentenza della CGT II grado del Veneto passata in giudicato per l'appunto il 21.10.2019; tutto ciò premesso,
l'assunto e le conclusioni del contribuente, secondo cui la pretesa tributaria sarebbe prescritta per il decorso del termine triennale intercorrente tra il 21.10.2019 e il sollecito di pagamento, non sono condivisibili. Infatti, nella specie trova applicazione il disposto dell'art.2953 del c.c. che recita “ i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
La riscossione di un credito tributario fondato su una sentenza passata in giudicato non soggiace più, a dispetto di quanto ritenuto dal ricorrente, ai termini di decadenza previsti per l'esecuzione degli atti amministrativi, ma al termine di prescrizione decennale di cui all'art.2953 c.c. in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto e diventa la sentenza che, pronunciandosi sul rapporto, ne ha valutato la legittimità e la fondatezza. Di tal che , secondo quanto dichiarato e documentato dallo stesso ricorrente, non è maturato il termine prescrizionale decennale, atteso che non sono decorsi dieci anni dalla sentenza
(passata in giudicato il 21.10.2019 ) che ha dichiarato inammissibile il ricorso per la revocazione della sentenza che aveva rigettato l'appello del contribuente e il sollecito di pagamento di poco antecedente l'instaurazione del presente giudizio. Il ricorso va quindi rigettato.
Non sussistono i presupposti per l'integrazione del contraddittorio in quanto non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario e l'unico contraddittore passivo legittimato è la Agenzia delle entrate- riscossione.
La particolarità de caso, come si evince dalla lettura degli atti, e l'errore commesso dal giudice d'appello, cui peraltro il contribuente poteva porre rimedio con ricorso per Cassazione, giustificano non di meno la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CIRIOTTO EDOARDO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 83/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Belluno - Via Vittorio Veneto 167 32100 Belluno BL
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 01620259000841386000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso;
dichiarare prescritti sia la cartella di pagamento che ne occupa che il credito indebitamente vantato dalla Regione Veneto;
condannare l'agenzia delle Entrate Riscossione ela Regione veneto in solido al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio cui è stato costretto questo ricorrente e sua moglie per la tutela dei propri diritti in 14 anni di ricorsi, compresi i CC.UU.TT.aggravati dalla lite temeraria
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con vittoria di spese e competenze professionali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 01620160001849403000, oggetto di sollecito, sul presupposto che dal 21.10.2019, allorchè era passata in giudicato la sentenza della Commissione della Giustizia tributaria di II grado del Veneto – che aveva dichiarato inammissibili il ricorso per revocazione della sentenza n.892/2017 della Commissione Giustizia
Tributaria di secondo grado del Veneto, che a propria volta aveva confermato la sentenza n.908/2016 della commissione giustizia tributaria di Venezia di rigetto del ricorso presentato dal contribuente contro l'avviso di accertamento 024844852013/TA sotteso alla cartella di pagamento - sarebbe decorso, rispetto alla ricezione del sollecito di pagamento, il termine triennale di prescrizione del credito azionato.
Si è costituito l'Ufficio , chiedendo la reiezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la cartella di pagamento n. 01620160001849403000, notificata il 27.5.2016, di complessive euro 416,80, oggetto di impugnazione, deriva dal ruolo 000566/2016 della Regione Veneto e fa seguito all'avviso di accertamento n.024844852013/TA per omesso pagamento della tassa automobilistica dell'anno
2011, pertinente al veicolo tg Targa_1; che essa è stata sospesa dalla Regione Veneto per il periodo dal 17.6.2016 al 30.9.2020 e poi per disposizione di legge fino al 31.8.2021 in forza della normativa in materia di covid (cfr. documentazione in atti prodotta dall'Ufficio); che l'avviso di accertamento prodromico all'emissione della cartella è stato impugnato dal ricorrente;
che il ricorso è stato respinto con sentenza n.908 del 20.12.2016 della CGT di Venezia, confermata con sentenza della CGT II del Veneto, con sentenza
892 del 12.9.2017 e che è stata dichiarata inammissibile la revocazione di quest'ultima sentenza con sentenza della CGT II grado del Veneto passata in giudicato per l'appunto il 21.10.2019; tutto ciò premesso,
l'assunto e le conclusioni del contribuente, secondo cui la pretesa tributaria sarebbe prescritta per il decorso del termine triennale intercorrente tra il 21.10.2019 e il sollecito di pagamento, non sono condivisibili. Infatti, nella specie trova applicazione il disposto dell'art.2953 del c.c. che recita “ i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
La riscossione di un credito tributario fondato su una sentenza passata in giudicato non soggiace più, a dispetto di quanto ritenuto dal ricorrente, ai termini di decadenza previsti per l'esecuzione degli atti amministrativi, ma al termine di prescrizione decennale di cui all'art.2953 c.c. in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto e diventa la sentenza che, pronunciandosi sul rapporto, ne ha valutato la legittimità e la fondatezza. Di tal che , secondo quanto dichiarato e documentato dallo stesso ricorrente, non è maturato il termine prescrizionale decennale, atteso che non sono decorsi dieci anni dalla sentenza
(passata in giudicato il 21.10.2019 ) che ha dichiarato inammissibile il ricorso per la revocazione della sentenza che aveva rigettato l'appello del contribuente e il sollecito di pagamento di poco antecedente l'instaurazione del presente giudizio. Il ricorso va quindi rigettato.
Non sussistono i presupposti per l'integrazione del contraddittorio in quanto non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario e l'unico contraddittore passivo legittimato è la Agenzia delle entrate- riscossione.
La particolarità de caso, come si evince dalla lettura degli atti, e l'errore commesso dal giudice d'appello, cui peraltro il contribuente poteva porre rimedio con ricorso per Cassazione, giustificano non di meno la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese