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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 362/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NN CARLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4026/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006063085000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150022711691000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata il 27.8.2025, relativamente alla sola cartella di pagamento per tasse auto 2012 quale atto presupposto.
Deduceva: la prescrizione della pretesa;
la violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per omessa allegazione della cartella all'atto impugnato con relativa notifica.
Allegava l'atto impugnato. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo: l'inammissibilità del ricorso per tardività non impugnata la cartella presupposta dell'intimazione; la notifica di più atti interruttivi della prescrizione dal che questa non ricorrere;
la sospensione dei termini prescrizionali per effetto della disciplina emergenziale post covid;
non attribuibile al Concessionario l'eventuale prescrizione e/o decadenza riferibile all'Ente creditore;
essere l'atto impugnato motivato;
non necessitare l'allegazione della cartella all'atto impugnato.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva la Regione Emilia Romagna deducendo: l'inammissibilità del ricorso per regolare notifica della cartella;
essere stati notificati atti interruttivi della prescrizione;
il proprio difetto di legittimazione passiva quanto agli atti del Concessionario.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 19.01.2026, presenti le parti di cui al processo verbale, il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per l'assorbente motivo dell'intervenuta prescrizione.
Il Concessionario nel costituirsi deposita la relata di notifica della cartella per tasse auto quale presupposto dell'atto impugnato.
La notificata risulta effettuata a mezzo messo con consegna in data 3.11.2015 a familiare, debitamente compilata, e con successivo inoltro della raccomandata informativa in data 6.11.2015.
Tale notifica è regolare non occorrendo altra formalità (Cass. n. 20736/2021).
Versa ancora il Concessionario istanza di definizione agevolata della ricorrente (rottamazione ter) del
14.2.2019 relativa a tale cartella.
Tale atto è interruttivo della prescrizione costituendo dichiarazione di debito.
Versa ancora il Concessionario in giudizio l'intimazione di pagamento n. 02820189000216550/000 riferita a tale cartella notificata a mezzo messo in data 24.5.2019 con consegna a familiare convivente ed inoltro della successiva raccomandata informativa in data 10.7.2019. Tale notifica è regolare non occorrendo altra formalità (Cass. n. 20736/2021).
Quest'ultimo atto, che contiene la cartella impugnata, determina la cristallizzazione della pretesa come per pacifica costante giurisprudenza del giudice di legittimità (ex multis Cass. n. 24476/25).
La prescrizione della tassa auto è pacificamente triennale e riprende a decorrere per tale periodo a seguito dell'interruzione (Cass., sezione tributaria, sentenza n. 14312 depositata il 22 maggio 2024).
Rispetto a tale ultima intimazione, quindi, la prescrizione andava a scadere il 24.5.2022
Per effetto dell'art. 68 del D.L. 18/20 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché art. 12 del D.L.vo
159/2015, secondo comma, come richiamato, i termini per cui è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si è verificata la sospensione sono prorogati, in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, di giorni 542.
Aggiungendo detti 542 alla data del 24.5.2022 l'intimazione risulta notificata tardivamente dal che si è verificata l'invocata prescrizione con riferimento alla pretesa portata dall'atto impugnato a titolo di tassa auto.
Difatti effettuando gli opportuni calcoli il concessionario aveva tempo per notificare l'atto opposto fino al
18.1.2024.
Essendo stato l'atto impugnato notificato oltre tale ultima data si è verificata la dedotta prescrizione.
Va, pertanto, il ricorso accolto per intervenuta prescrizione e l'atto impugnato annullato nei limiti della sottesa pretesa relativa a tasse auto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo nei confronti del solo
Concessionario cui il carico tributario era stato affidato nel lontano 2015.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato relativamente alla cartella per tasse auto. Dichiara prescritta la pretesa. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 250,00 di cui euro 30,00 per esborsi oltre accessori di legge per spese forfettizzate, IVA e CPA, se dovuti con attribuzione al procuratore costituito. Nulla per spese tra la Regione ed il ricorrente. Caserta li 19.01.2026 Il Giudice Monocratico Dott. Carlo Zannini
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NN CARLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4026/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006063085000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150022711691000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata il 27.8.2025, relativamente alla sola cartella di pagamento per tasse auto 2012 quale atto presupposto.
Deduceva: la prescrizione della pretesa;
la violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per omessa allegazione della cartella all'atto impugnato con relativa notifica.
Allegava l'atto impugnato. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo: l'inammissibilità del ricorso per tardività non impugnata la cartella presupposta dell'intimazione; la notifica di più atti interruttivi della prescrizione dal che questa non ricorrere;
la sospensione dei termini prescrizionali per effetto della disciplina emergenziale post covid;
non attribuibile al Concessionario l'eventuale prescrizione e/o decadenza riferibile all'Ente creditore;
essere l'atto impugnato motivato;
non necessitare l'allegazione della cartella all'atto impugnato.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva la Regione Emilia Romagna deducendo: l'inammissibilità del ricorso per regolare notifica della cartella;
essere stati notificati atti interruttivi della prescrizione;
il proprio difetto di legittimazione passiva quanto agli atti del Concessionario.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 19.01.2026, presenti le parti di cui al processo verbale, il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per l'assorbente motivo dell'intervenuta prescrizione.
Il Concessionario nel costituirsi deposita la relata di notifica della cartella per tasse auto quale presupposto dell'atto impugnato.
La notificata risulta effettuata a mezzo messo con consegna in data 3.11.2015 a familiare, debitamente compilata, e con successivo inoltro della raccomandata informativa in data 6.11.2015.
Tale notifica è regolare non occorrendo altra formalità (Cass. n. 20736/2021).
Versa ancora il Concessionario istanza di definizione agevolata della ricorrente (rottamazione ter) del
14.2.2019 relativa a tale cartella.
Tale atto è interruttivo della prescrizione costituendo dichiarazione di debito.
Versa ancora il Concessionario in giudizio l'intimazione di pagamento n. 02820189000216550/000 riferita a tale cartella notificata a mezzo messo in data 24.5.2019 con consegna a familiare convivente ed inoltro della successiva raccomandata informativa in data 10.7.2019. Tale notifica è regolare non occorrendo altra formalità (Cass. n. 20736/2021).
Quest'ultimo atto, che contiene la cartella impugnata, determina la cristallizzazione della pretesa come per pacifica costante giurisprudenza del giudice di legittimità (ex multis Cass. n. 24476/25).
La prescrizione della tassa auto è pacificamente triennale e riprende a decorrere per tale periodo a seguito dell'interruzione (Cass., sezione tributaria, sentenza n. 14312 depositata il 22 maggio 2024).
Rispetto a tale ultima intimazione, quindi, la prescrizione andava a scadere il 24.5.2022
Per effetto dell'art. 68 del D.L. 18/20 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché art. 12 del D.L.vo
159/2015, secondo comma, come richiamato, i termini per cui è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si è verificata la sospensione sono prorogati, in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, di giorni 542.
Aggiungendo detti 542 alla data del 24.5.2022 l'intimazione risulta notificata tardivamente dal che si è verificata l'invocata prescrizione con riferimento alla pretesa portata dall'atto impugnato a titolo di tassa auto.
Difatti effettuando gli opportuni calcoli il concessionario aveva tempo per notificare l'atto opposto fino al
18.1.2024.
Essendo stato l'atto impugnato notificato oltre tale ultima data si è verificata la dedotta prescrizione.
Va, pertanto, il ricorso accolto per intervenuta prescrizione e l'atto impugnato annullato nei limiti della sottesa pretesa relativa a tasse auto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo nei confronti del solo
Concessionario cui il carico tributario era stato affidato nel lontano 2015.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato relativamente alla cartella per tasse auto. Dichiara prescritta la pretesa. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 250,00 di cui euro 30,00 per esborsi oltre accessori di legge per spese forfettizzate, IVA e CPA, se dovuti con attribuzione al procuratore costituito. Nulla per spese tra la Regione ed il ricorrente. Caserta li 19.01.2026 Il Giudice Monocratico Dott. Carlo Zannini