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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/05/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 945/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENT E NZA
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 30.05.2024
da:
nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
Basse n. 92 (c.f. iva ), con i procc. dom.ri Avv.ti CodiceFiscale_1 P.IVA_1
Alessandro Mastrodomenico (C.F. - C.F._2 e Andrea Mastrodomenico Email_1
( - pec: : tel. e fax C.F._3 Email_2
0859061462), per procura allegata alla citazione d'appello,
appellante
contro
:
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bolzano Parte_1
Vicentino (VI) alla Via Chiodo 12e, (C.F. e P.IVA ), con il proc. dom. Avv. Stefano P.IVA_2
De Navasquez (CF: – PEC: C.F._4
in Vicenza (VI), Viale del Lavoro n. 36, per Email_3
procura trasmessa in via telematica,
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova - GOT dott.ssa Maria Federica
Bonazza – n. 882/2024 pubblicata il 30.04.2024 e notificata il 02.05.2024,
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza del 14.04.2025.
CONCLUSIONI:
I procuratori dell'appellante hanno così concluso:
insistendo in via preliminare per la rimessione della causa in istruttoria, affinché vengano espletate le prove orali, per testi ed interrogatorio formale, così come articolate nella propria memoria 183, comma VI, n. 2, c.p.c., erroneamente non ammesse dal giudice del primo grado.
Fermo quanto sopra ed in ossequio al rito, si precisano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione in appello e si insiste per il loro integrale accoglimento, come di seguito ritrascritte: “NEL MERITO, in accoglimento dei motivi di gravame sopra-esposti,
accogliere la domanda di parte opposta in primo grado e come di seguito ritrascritta: “NEL
MERITO, rigettare l'opposizione ex adverso proposta, siccome inammissibile e/o, comunque,
infondata in fatto ed in diritto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 826/2023 del
15.03.2023 emesso dal Tribunale di Padova;
In ogni caso, accertare e dichiarare il credito dell'opposto nei confronti della società opponente per l'importo pari ad € 11.834,00, con valuta al
20.12.2019, oltre interessi maturati e maturandi decorrenti dalla scadenza della fattura n. 4/2019
oggetto d'ingiunzione e sino al soddisfo al tasso legale di mora ex lege 231/2002; IN
SUBORDINE, in caso di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la società opponente pagamento, in favore di parte opposta, delle somme che risulteranno dovute all'esito dell'eventuale espletanda istruttoria ovvero ritenute di giustizia,
maggiorate degli interessi nella misura richiesta in sede monitoria o quanto meno, in via gradata,
degli interessi legali[…]”; 3) IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi direttamente in favore dei deducenti procuratori che si dichiarano antistatari delle stesse, oltre accessori come per legge”.
Il procuratore dell'appellato ha così concluso:
IN VIA PRELIMINARE Rigettare in quanto infondata ed inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza gravata per i motivi di cui in narrativa.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE Rigettarsi l'appello proposto da avverso Controparte_1
la Sentenza del Tribunale di Padova n. 882/2024 (pronunciata a verbale e pubblicata in data
30/04/2024 e notificata il 02/05/2024) e, per l'effetto, confermarne integralmente la Sentenza
appellata.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto, rideterminare, per le ragioni di cui in atti, l'importo eventualmente dovuto da parte di in favore del sig. quale titolare dell'omonima Parte_1 Controparte_1
impresa individuale, nella somma di € 2.800,00 ovvero nella diversa somma, anche minore,
ritenuta di giustizia.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi di lite, incluse spese generali, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate ex adverso per i motivi già esposti in primo grado. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di alcuna delle istanze istruttorie di parte appellante, senza che ciò venga inteso come accettazione dell'inversione dell'onus probandi, la società insiste per l'ammissione Parte_1
delle istanze istruttorie già formulate in primo grado e non ammesse e qui testualmente riportate:
“ordinare alla controparte, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.: 1) l'esibizione in giudizio di tutte le fatture emesse dall'impresa individuale del dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019; 2) Controparte_1
l'esibizione in giudizio del Modello Unico / dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019) del signor
3) l'esibizione in giudizio della Certificazione Unica 2020 (redditi 2019) Controparte_1
emessa dalla società W.S. 4 S.r.l. per i compensi percepiti dal signor Si Controparte_1
chiede sin d'ora, in caso di inottemperanza da parte del convenuto nonché per appurare l'originalità e non alterazione dei documenti eventualmente prodotti/esibiti, che il Giudice voglia estendere l'ordine di esibizione anche ai terzi W.S. 4 S.r.l. e Agenzia delle Entrate in relazione ai suddetti documenti: 4) Modello Unico / dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019) del signor
(ad Agenzia delle Entrate); 5) Certificazione Unica 2020 (redditi 2019) Controparte_1
rilasciata dalla società W.S. 4 S.r.l. al signor (a W.S. 4 S.r.l. e Agenzia delle Controparte_1
Entrate); 6) Registro IVA Acquisti 2019 della società W.S. 4 S.r.l. nonché copia delle fatture emesse dal convenuto opposto alla stessa W.S. 4 S.r.l. L'esibizione di tali documenti, in possesso dei terzi e della stessa controparte, è resa indispensabile al fine di appurare se – come creduto da – il signor ha realmente emesso la “fattura” azionata Parte_1 CP_1 monitoriamente, se la stessa è stata effettivamente registrata nella propria “contabilità”: si rammenta che i contribuenti forfettari non hanno l'obbligo di tenuta del Registro IVA, quindi non è
possibile effettuare un controllo sulla veridicità delle fatture se non confrontando l'ammontare complessivo delle stesse con la dichiarazione dei redditi inviata l'anno seguente”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 882/2024 pubblicata il 30.04.2024, emessa nel procedimento R.G. n.
2899/2023, il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di – di opposizione al decreto n. Parte_1 Controparte_1
826/2023 con il quale lo stesso Tribunale ingiungeva all'opponente il pagamento in favore di titolare dell'omonima impresa individuale, della somma di € 11.834,00 per Controparte_1
la fattura n. 4 del 20.12.2019 relativa a lavori eseguiti presso cantieri di Parte_1
cui l'ingiunta si opponeva contestando l'inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra e l'impresa individuale l'inesistenza del credito Parte_1 Controparte_1
vantato in proprio da nei confronti di la mancanza di Controparte_1 Parte_1
prova del credito portato dalla fattura;
l'avvenuto integrale pagamento di tutto quanto dovuto da alla società W.S. 4 s.r.l., della quale il signor era amministratore Parte_1 CP_1
unico, chiedendo in via subordinata domandava la riduzione del credito ad € 2.800,00
corrispondenti all'importo indicato nel prospetto dei pagamenti per “assistenza Piran”, che poi era stato espunto dalla fattura della società, nella quale si costituiva Controparte_1
contestando gli assunti dell'opponente ed insistendo per il pagamento della somma a lui dovuta per le lavorazioni eseguite e non contestate chiedendo il riconoscimento del proprio credito per le attività indicate in fattura sostenendo di averne scorporato l'importo dal prospetto originario nella fattura intestata alla società di cui era legale rappresentante – accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite.
Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con acquisizioni documentali – ha proposto appello la società censurandola per i Controparte_1
seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., 116 c.p.c., e 115 c.p.c. - omessa o errata valutazione della documentazione prodotta e travisamento del materiale probatorio;
2) errato rigetto delle istanze di prove orali e omessa valutazione del materiale fotografico prodotto.
L'appellata si è costituita con comparsa del 19.11.2024 chiedendo in via Parte_1
principale il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata e in via subordinata la rideterminazione dell'importo eventualmente dovuto da in favore di Parte_1 [...]
quale titolare dell'omonima impresa individuale, nella somma di € 2.800,00, CP_1
ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Depositate le note scritte nei termini assegnati dal G.A. designato con proprio decreto del
03.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado la società proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 826/2023 del 15.03.2023 con il quale il Tribunale di Padova le ingiungeva il pagamento in favore di della somma complessiva di € 11.834,00, con valuta Controparte_1
al 20.12.2019, oltre interessi maturati e maturandi, a titolo di compensi per le lavorazioni di falegnameria eseguite dalla ditta individuale presso i cantieri della società debitrice CP_1
“Malta” e “Al CO”.
Sosteneva di avere affidato per alcuni propri cantieri alla società W.S.4 s.r.l., con sede in Campo
San Martino (PD), via Basse n. 55, la verniciatura e l'installazione di alcuni battiscopa,
complementi d'arredo e serramenti interni ed esterni.
Essendo l'amministratore unico della società W.S.4 s.r.l., Controparte_1 Parte_1
aveva avuto come interlocutore nei rapporti commerciali con la società lo stesso , ma CP_1 sempre con riferimento alla società da lui amministrata e non alla sua impresa individuale.
Rilevava di avere saldato tutto quanto dovuto alla società W.S.4 per le lavorazioni suddette e di nulla dovere ad alcun titolo al signor quale titolare dell'omonima impresa individuale. CP_1
Quest'ultimo consegnava all'opponente, a fine marzo 2020, una copia della fattura oggetto di ingiunzione nella quale le prestazioni asseritamente eseguite erano state genericamente indicate,
che non veniva registrata nella contabilità di e veniva contestata a mezzo Parte_1
legale con raccomandata del 16.04.2020 (cfr. doc. n. 8 primo grado appellata).
Eccepiva la mancanza di valore probatorio della fattura, anche in quanto priva di data certa,
retrodatata, priva di marca da bollo e consegnata brevi manu a oltre Parte_1
quattro mesi dopo la sua emissione (cfr. doc. 8 primo grado appellante), ribadiva l'avvenuto integrale pagamento di tutto quanto dovuto da a W.S. 4 s.r.l. per le Parte_1
lavorazioni svolte presso i cantieri “CO” e “Malta”; contestava la pretesa creditoria dell'impresa individuale il quale prima di consegnare la fattura oggetto di Controparte_1
ingiunzione aveva quantificato il proprio credito personale in € 2.800,00 (cfr. doc. 5 primo grado appellata).
Si costituiva sostenendo che la fattura del 31.01.2020 emessa da W.S. 4 Controparte_1
s.r.l. e pagata da era riferita a merci consegnate alla società opponente Parte_1
sulle quali erano state da lui eseguite, direttamente presso i cantieri, le lavorazioni commissionate da Parte_1
Nella fattura intestata alla società non erano stati indicati i compensi dovuti per Parte_1
l'attività di manodopera di falegnameria da lui svolta, avendo W.S. 4 s.r.l. fornito il materiale e lui eseguito le lavorazioni sullo stesso.
Dopo aver rigettato le istanze istruttorie, con la sentenza impugnata il Tribunale accoglieva l'opposizione rilevando che non aveva provato l'esistenza del contratto posto a CP_1 fondamento della propria pretesa creditoria e non aveva allegato alcunché in ordine alle modalità
di svolgimento del rapporto, né aveva contestato il documento prodotto da Parte_1
quale prova del pagamento dell'importo di cui al conteggio indicato dallo stesso .
[...] CP_1
In difetto di prova di un rapporto giuridico diretto tra la società e la ditta Parte_1
individuale la domanda doveva essere respinta, con conseguente revoca del decreto CP_1
ingiuntivo opposto.
Così inquadrati i fatti, l'appello si profila infondato e non meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe travisato il materiale probatorio,
erroneamente ritenendo non provato il rapporto contrattuale tra la ditta individuale del signor e la società in quanto il rapporto contrattuale intercorso tra le parti non CP_1 Parte_1
necessitava di prova scritta, né ad substantiam né ad probationem, e che la prova del contratto avrebbe potuto desumersi sia a mezzo di presunzioni e di indizi concordati, sia a mezzo di prova testimoniale, che il Tribunale aveva erroneamente escluso.
Sostiene di avere provato l'esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni nei cantieri della società
appellata, presso i quali si era recato personalmente e che la fattura emessa da W.S.4 s.r.l. a riguardante le opere eseguite in tali cantieri era riferita ai materiali acquistati Parte_1
da W.S.4 s.r.l. in conto lavorazione e lavorati da lui personalmente.
Il conteggio del 04.12.2019 contenente la voce di costo “assistenza ”, di cui al documento 4 CP_1
prodotto dall'opponente in primo grado e al proprio documento 1 di primo grado, riportava infatti un prezzo nettamente superiore, pari a € 30.222,00, rispetto al minor importo risultante dalla distinta del bonifico eseguito dalla società opponente (Cfr. doc. 4 e 7 primo grado opponente).
Rileva che non era mai stata da lui accettata la proposta di rinegoziazione di cui ai documenti 5 e
10 prodotti dall'opponente in primo grado, sui quali la stessa aveva arbitrariamente barrato alcune voci di costo e rideterminato unilateralmente gli importi dovuti con scritte a mano di colore rosso.
Precisa che nel corso del rapporto aveva sempre utilizzato la propria e-mail personale per la corrispondenza con , che non aveva accettato alcun accordo di rinegoziazione Parte_1
del compenso a lui dovuto e che l'appellata non aveva mai contestato le opere da lui svolte, né
alcune voci di costi riportate nel conteggio allegato alla fattura oggetto d'ingiunzione.
L'appellata ha ribadito le contestazioni in ordine all'inesistenza di un contratto verbale o scritto intercorso tra il 2019 ed il 2020 tra la stessa e l'appellato, confermando invece l'esistenza di rapporti contrattuali con la società W.S.4 s.r.l. della quale l'appellato risulta essere l'amministratore unico.
Ha sostenuto che l'impresa individuale ha un oggetto sociale incompatibile con le CP_1
prestazioni indicate nella fattura (cfr. doc. 11 primo grado appellata), diversamente dall'oggetto sociale della società W.S.4 (cfr. doc. 2 primo grado appellata) e che, nell'ipotesi in cui CP_1
avesse provato di avere svolto le prestazioni oggetto di causa, avrebbe svolto un'attività in diretta concorrenza con la società da lui amministrata senza provare di essere stato a ciò autorizzato dall'assemblea dei soci della società W.S. 4 s.r.l., in violazione dell'art. 2390 Cod. Civ.
Specifica che in data 03.12.2019 la società richiedeva i conteggi relativi alle lavorazioni svolte sui materiali di sua proprietà da impiegare nei cantieri “Malta” e “CO” e che il signor CP_1
inviava i conteggi alla sola W.S. 4 s.r.l., senza inserire in essi alcuna delle lavorazioni indicate nella fattura da lui successivamente azionata in proprio.
La società W.S. 4 s.r.l. emetteva la fattura n. 4 del 31.01.2020 (cfr. doc. 6 primo grado appellata)
sulla base delle indicazioni contenute nei diversi conteggi e degli accordi intervenuti con CP_1
per i cantieri “Al CO” e “Malta” e l'appellata provvedeva al pagamento della somma di €
18.166,00 oltre IVA (cfr. doc. 5, 6, 7 primo grado appellata), così saldando tutto quando dovuto per le lavorazioni eseguite da per W.S.4 per i cantieri suddetti. CP_1 Tale circostanza era stata contestata da già con la raccomandata del proprio Parte_1
legale in data 16.04.2020 (cfr. doc. n. 8 primo grado appellata).
Così ripercorsi i fatti, alla luce dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado la decisione del
Tribunale si sottrae alle critiche dell'appellante.
Deve osservarsi che il presupposto essenziale dell'esistenza di un contratto d'opera professionale, la cui prestazione sia dedotta dal professionista quale titolo del suo diritto al compenso, è costituito dalla prova dell'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare chiaramente e inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento del compenso stesso.
Ne consegue che, qualora il diritto al compenso sia contestato sotto il profilo della mancata instaurazione del rapporto, grava sul professionista l'onere di provare sia l'avvenuto conferimento dell'incarico, sia l'esecuzione della prestazione (cfr. Cass. Sez. III Civ., Sent. n. 8/2017).
I documenti prodotti dall'appellante devono confermarsi inidonei, sia nel contenuto, sia nella provenienza, ai fini della prova dell'effettivo conferimento dell'incarico da parte della società
appellata al signor quale titolare dell'omonima ditta individuale. CP_1
Il Tribunale ha esattamente evidenziato che l'odierno appellante “nulla ha dedotto né sulle
modalità di svolgimento del rapporto, né ha svolto rilievi sul documento dimesso dall'attore
attestante al contrario il pagamento dell'importo di cui al conteggio indicato dallo stesso ”. CP_1
Deve, pertanto, ritenersi corretta la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di primo grado, essendo risultato documentalmente provato che i materiali erano stati consegnati da a W.S. 4 s.r.l. in conto lavorazione e che la società appellata aveva Parte_1
provveduto a tutti i trasporti (cfr. DDT doc. 9 primo grado appellata).
L'appellante ha invece omesso di produrre i documenti fiscali relativi all'asserito acquisto da parte della sua ditta individuale dei materiali utilizzati per le lavorazioni in loco (ad es. la ), né Parte_2 ha provato l'esecuzione dei progetti, dei rilievi e delle misurazioni da lui asseritamente effettuati e i trasporti eseguiti.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'errato rigetto delle prove orali dedotte in primo grado, che ripropone nel presente, e l'omessa valutazione da parte del Tribunale della documentazione e del materiale fotografico da lui prodotti.
Con riferimento ai capitoli di prova testimoniale, deve confermarsene l'inammissibilità, in quanto nessuno di essi è idoneo a provare il conferimento da parte di dell'incarico di Parte_1
eseguire le lavorazioni oggetto della fattura contestata alla ditta individuale Piran e non alla società W.S.4 s.r.l.
Le circostanze di cui ai capitoli 1), 3), 4), 5), sono oggetto di prova documentale e non sono risultate contestate;
i capitoli 2), 7), 8), 9), 10), 11), 12), non sono idonei a provare che le attività
di progettazione in essi indicate fossero state commissionate dall'appellata alla ditta individuale e non alla società W.S.4 s.r.l., della quale lo stesso era il legale rappresentante e per conto CP_1
della quale è risultato avere prestato la sua opera;
la circostanza di cui ai capitoli 6) e 14) sono suscettibili di prova documentale;
i capitoli 13), 15), 16) vertono su circostanze negative;
i capitoli
17), 18), 19) hanno ad oggetto circostanze non contestate, ovvero smentite dalla documentazione in atti.
Nessuno di detti capitoli, inoltre, è idoneo a smentire il raggiungimento di un accordo tra e in qualità di amministratore unico di W.S.4 s.r.l. su quanto dovuto alla Parte_1 CP_1
società W.S.4 s.r.l. a saldo delle lavorazioni svolte, comprensive dell'attività prestata da . CP_1
Con riferimento al pagamento della somma di € 22.162,52 eseguito dalla società appellata in favore della società W.S.4 s.r.l. (cfr. doc. 6 primo grado appellata) il signor ha sostenuto CP_1
che nella fattura del 31.01.2020 emessa dalla società W.S.4 s.r.l. non erano stati indicati gli importi dovuti da a titolo di compensi per l'attività di manodopera da lui Parte_1 svolta (cfr. doc. 5 primo grado appellata), senza tuttavia allegare né chiedere di provare in base a quale accordo i pagamenti avrebbero dovuto essere eseguiti con fatture di diverso importo intestate a soggetti diversi, la seconda emessa in data apparentemente precedente al pagamento della prima (cfr. doc. 7 primo grado appellante).
Il materiale fotografico prodotto dall'appellante quale prova delle lavorazioni da lui eseguite nei cantieri di Malta e di Al CO – che è stato tempestivamente contestato dalla società
appellata, che ha contestato anche il contenuto degli screen shot dei messaggi (cfr. doc. 8
fascicolo ingiunzione) - deve confermarsi generico, in quanto privo di qualsivoglia indicazione dalla quale possano ricavarsi elementi di conferma di date e dei luoghi raffigurati ed è comunque anch'esso inidoneo a provare il parallelo rapporto che sarebbe intercorso tra la società appellata e la ditta individuale . CP_1
Neppure la presenza del signor presso i cantieri dell'appellata può valutarsi idonea a CP_1
dimostrare l'esecuzione di opere da parte dello stesso per conto della ditta individuale e non della società W.S. 4 s.r.l., della quale egli è legale rappresentante.
L'appellante non ha specificato sotto quali profili l'ammissione delle istanze di prova orale da esso formulate avrebbe consentito di acquisire al giudizio una ricostruzione dei fatti differente da quella valutata dal Tribunale, limitandosi a reiterare le istanze respinte in primo grado, che devono confermarsi inammissibili.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, esclusa la fase istruttoria non tenutasi, e vanno poste a carico dell'appellante in base allo scaglione del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così provvede: 1) conferma la sentenza del Tribunale di Padova n. 882/2024;
2) condanna a rifondere le spese del grado, che Controparte_1 Parte_1
liquida in € 3.966,00 per onorari, oltre CPNA, IVA e rimborso forfetario del 15%.
Si dà atto che sussistono, a carico dall'appellante, i presupposti applicativi dell'art. 13, co. 1
quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della
Legge n. 228/2012 con effetto decorrente dal 30.01.2013.
Così deciso in Venezia, 12 maggio 2025.
La Presidente
Dott. Rita Rigoni
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Pennetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione III Civile
Composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita RIGONI Presidente
Dr.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere
Dr.ssa M. Gabriella PENNETTA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENT E NZA
Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 30.05.2024
da:
nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
Basse n. 92 (c.f. iva ), con i procc. dom.ri Avv.ti CodiceFiscale_1 P.IVA_1
Alessandro Mastrodomenico (C.F. - C.F._2 e Andrea Mastrodomenico Email_1
( - pec: : tel. e fax C.F._3 Email_2
0859061462), per procura allegata alla citazione d'appello,
appellante
contro
:
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bolzano Parte_1
Vicentino (VI) alla Via Chiodo 12e, (C.F. e P.IVA ), con il proc. dom. Avv. Stefano P.IVA_2
De Navasquez (CF: – PEC: C.F._4
in Vicenza (VI), Viale del Lavoro n. 36, per Email_3
procura trasmessa in via telematica,
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova - GOT dott.ssa Maria Federica
Bonazza – n. 882/2024 pubblicata il 30.04.2024 e notificata il 02.05.2024,
in punto: contratti e obbligazioni varie.
Causa trattata all'udienza del 14.04.2025.
CONCLUSIONI:
I procuratori dell'appellante hanno così concluso:
insistendo in via preliminare per la rimessione della causa in istruttoria, affinché vengano espletate le prove orali, per testi ed interrogatorio formale, così come articolate nella propria memoria 183, comma VI, n. 2, c.p.c., erroneamente non ammesse dal giudice del primo grado.
Fermo quanto sopra ed in ossequio al rito, si precisano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione in appello e si insiste per il loro integrale accoglimento, come di seguito ritrascritte: “NEL MERITO, in accoglimento dei motivi di gravame sopra-esposti,
accogliere la domanda di parte opposta in primo grado e come di seguito ritrascritta: “NEL
MERITO, rigettare l'opposizione ex adverso proposta, siccome inammissibile e/o, comunque,
infondata in fatto ed in diritto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 826/2023 del
15.03.2023 emesso dal Tribunale di Padova;
In ogni caso, accertare e dichiarare il credito dell'opposto nei confronti della società opponente per l'importo pari ad € 11.834,00, con valuta al
20.12.2019, oltre interessi maturati e maturandi decorrenti dalla scadenza della fattura n. 4/2019
oggetto d'ingiunzione e sino al soddisfo al tasso legale di mora ex lege 231/2002; IN
SUBORDINE, in caso di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la società opponente pagamento, in favore di parte opposta, delle somme che risulteranno dovute all'esito dell'eventuale espletanda istruttoria ovvero ritenute di giustizia,
maggiorate degli interessi nella misura richiesta in sede monitoria o quanto meno, in via gradata,
degli interessi legali[…]”; 3) IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi direttamente in favore dei deducenti procuratori che si dichiarano antistatari delle stesse, oltre accessori come per legge”.
Il procuratore dell'appellato ha così concluso:
IN VIA PRELIMINARE Rigettare in quanto infondata ed inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza gravata per i motivi di cui in narrativa.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE Rigettarsi l'appello proposto da avverso Controparte_1
la Sentenza del Tribunale di Padova n. 882/2024 (pronunciata a verbale e pubblicata in data
30/04/2024 e notificata il 02/05/2024) e, per l'effetto, confermarne integralmente la Sentenza
appellata.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto, rideterminare, per le ragioni di cui in atti, l'importo eventualmente dovuto da parte di in favore del sig. quale titolare dell'omonima Parte_1 Controparte_1
impresa individuale, nella somma di € 2.800,00 ovvero nella diversa somma, anche minore,
ritenuta di giustizia.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi di lite, incluse spese generali, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate ex adverso per i motivi già esposti in primo grado. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di alcuna delle istanze istruttorie di parte appellante, senza che ciò venga inteso come accettazione dell'inversione dell'onus probandi, la società insiste per l'ammissione Parte_1
delle istanze istruttorie già formulate in primo grado e non ammesse e qui testualmente riportate:
“ordinare alla controparte, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.: 1) l'esibizione in giudizio di tutte le fatture emesse dall'impresa individuale del dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019; 2) Controparte_1
l'esibizione in giudizio del Modello Unico / dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019) del signor
3) l'esibizione in giudizio della Certificazione Unica 2020 (redditi 2019) Controparte_1
emessa dalla società W.S. 4 S.r.l. per i compensi percepiti dal signor Si Controparte_1
chiede sin d'ora, in caso di inottemperanza da parte del convenuto nonché per appurare l'originalità e non alterazione dei documenti eventualmente prodotti/esibiti, che il Giudice voglia estendere l'ordine di esibizione anche ai terzi W.S. 4 S.r.l. e Agenzia delle Entrate in relazione ai suddetti documenti: 4) Modello Unico / dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019) del signor
(ad Agenzia delle Entrate); 5) Certificazione Unica 2020 (redditi 2019) Controparte_1
rilasciata dalla società W.S. 4 S.r.l. al signor (a W.S. 4 S.r.l. e Agenzia delle Controparte_1
Entrate); 6) Registro IVA Acquisti 2019 della società W.S. 4 S.r.l. nonché copia delle fatture emesse dal convenuto opposto alla stessa W.S. 4 S.r.l. L'esibizione di tali documenti, in possesso dei terzi e della stessa controparte, è resa indispensabile al fine di appurare se – come creduto da – il signor ha realmente emesso la “fattura” azionata Parte_1 CP_1 monitoriamente, se la stessa è stata effettivamente registrata nella propria “contabilità”: si rammenta che i contribuenti forfettari non hanno l'obbligo di tenuta del Registro IVA, quindi non è
possibile effettuare un controllo sulla veridicità delle fatture se non confrontando l'ammontare complessivo delle stesse con la dichiarazione dei redditi inviata l'anno seguente”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 882/2024 pubblicata il 30.04.2024, emessa nel procedimento R.G. n.
2899/2023, il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti di – di opposizione al decreto n. Parte_1 Controparte_1
826/2023 con il quale lo stesso Tribunale ingiungeva all'opponente il pagamento in favore di titolare dell'omonima impresa individuale, della somma di € 11.834,00 per Controparte_1
la fattura n. 4 del 20.12.2019 relativa a lavori eseguiti presso cantieri di Parte_1
cui l'ingiunta si opponeva contestando l'inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra e l'impresa individuale l'inesistenza del credito Parte_1 Controparte_1
vantato in proprio da nei confronti di la mancanza di Controparte_1 Parte_1
prova del credito portato dalla fattura;
l'avvenuto integrale pagamento di tutto quanto dovuto da alla società W.S. 4 s.r.l., della quale il signor era amministratore Parte_1 CP_1
unico, chiedendo in via subordinata domandava la riduzione del credito ad € 2.800,00
corrispondenti all'importo indicato nel prospetto dei pagamenti per “assistenza Piran”, che poi era stato espunto dalla fattura della società, nella quale si costituiva Controparte_1
contestando gli assunti dell'opponente ed insistendo per il pagamento della somma a lui dovuta per le lavorazioni eseguite e non contestate chiedendo il riconoscimento del proprio credito per le attività indicate in fattura sostenendo di averne scorporato l'importo dal prospetto originario nella fattura intestata alla società di cui era legale rappresentante – accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite.
Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all'esito di un'istruttoria con acquisizioni documentali – ha proposto appello la società censurandola per i Controparte_1
seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., 116 c.p.c., e 115 c.p.c. - omessa o errata valutazione della documentazione prodotta e travisamento del materiale probatorio;
2) errato rigetto delle istanze di prove orali e omessa valutazione del materiale fotografico prodotto.
L'appellata si è costituita con comparsa del 19.11.2024 chiedendo in via Parte_1
principale il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata e in via subordinata la rideterminazione dell'importo eventualmente dovuto da in favore di Parte_1 [...]
quale titolare dell'omonima impresa individuale, nella somma di € 2.800,00, CP_1
ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Depositate le note scritte nei termini assegnati dal G.A. designato con proprio decreto del
03.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado la società proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 826/2023 del 15.03.2023 con il quale il Tribunale di Padova le ingiungeva il pagamento in favore di della somma complessiva di € 11.834,00, con valuta Controparte_1
al 20.12.2019, oltre interessi maturati e maturandi, a titolo di compensi per le lavorazioni di falegnameria eseguite dalla ditta individuale presso i cantieri della società debitrice CP_1
“Malta” e “Al CO”.
Sosteneva di avere affidato per alcuni propri cantieri alla società W.S.4 s.r.l., con sede in Campo
San Martino (PD), via Basse n. 55, la verniciatura e l'installazione di alcuni battiscopa,
complementi d'arredo e serramenti interni ed esterni.
Essendo l'amministratore unico della società W.S.4 s.r.l., Controparte_1 Parte_1
aveva avuto come interlocutore nei rapporti commerciali con la società lo stesso , ma CP_1 sempre con riferimento alla società da lui amministrata e non alla sua impresa individuale.
Rilevava di avere saldato tutto quanto dovuto alla società W.S.4 per le lavorazioni suddette e di nulla dovere ad alcun titolo al signor quale titolare dell'omonima impresa individuale. CP_1
Quest'ultimo consegnava all'opponente, a fine marzo 2020, una copia della fattura oggetto di ingiunzione nella quale le prestazioni asseritamente eseguite erano state genericamente indicate,
che non veniva registrata nella contabilità di e veniva contestata a mezzo Parte_1
legale con raccomandata del 16.04.2020 (cfr. doc. n. 8 primo grado appellata).
Eccepiva la mancanza di valore probatorio della fattura, anche in quanto priva di data certa,
retrodatata, priva di marca da bollo e consegnata brevi manu a oltre Parte_1
quattro mesi dopo la sua emissione (cfr. doc. 8 primo grado appellante), ribadiva l'avvenuto integrale pagamento di tutto quanto dovuto da a W.S. 4 s.r.l. per le Parte_1
lavorazioni svolte presso i cantieri “CO” e “Malta”; contestava la pretesa creditoria dell'impresa individuale il quale prima di consegnare la fattura oggetto di Controparte_1
ingiunzione aveva quantificato il proprio credito personale in € 2.800,00 (cfr. doc. 5 primo grado appellata).
Si costituiva sostenendo che la fattura del 31.01.2020 emessa da W.S. 4 Controparte_1
s.r.l. e pagata da era riferita a merci consegnate alla società opponente Parte_1
sulle quali erano state da lui eseguite, direttamente presso i cantieri, le lavorazioni commissionate da Parte_1
Nella fattura intestata alla società non erano stati indicati i compensi dovuti per Parte_1
l'attività di manodopera di falegnameria da lui svolta, avendo W.S. 4 s.r.l. fornito il materiale e lui eseguito le lavorazioni sullo stesso.
Dopo aver rigettato le istanze istruttorie, con la sentenza impugnata il Tribunale accoglieva l'opposizione rilevando che non aveva provato l'esistenza del contratto posto a CP_1 fondamento della propria pretesa creditoria e non aveva allegato alcunché in ordine alle modalità
di svolgimento del rapporto, né aveva contestato il documento prodotto da Parte_1
quale prova del pagamento dell'importo di cui al conteggio indicato dallo stesso .
[...] CP_1
In difetto di prova di un rapporto giuridico diretto tra la società e la ditta Parte_1
individuale la domanda doveva essere respinta, con conseguente revoca del decreto CP_1
ingiuntivo opposto.
Così inquadrati i fatti, l'appello si profila infondato e non meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe travisato il materiale probatorio,
erroneamente ritenendo non provato il rapporto contrattuale tra la ditta individuale del signor e la società in quanto il rapporto contrattuale intercorso tra le parti non CP_1 Parte_1
necessitava di prova scritta, né ad substantiam né ad probationem, e che la prova del contratto avrebbe potuto desumersi sia a mezzo di presunzioni e di indizi concordati, sia a mezzo di prova testimoniale, che il Tribunale aveva erroneamente escluso.
Sostiene di avere provato l'esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni nei cantieri della società
appellata, presso i quali si era recato personalmente e che la fattura emessa da W.S.4 s.r.l. a riguardante le opere eseguite in tali cantieri era riferita ai materiali acquistati Parte_1
da W.S.4 s.r.l. in conto lavorazione e lavorati da lui personalmente.
Il conteggio del 04.12.2019 contenente la voce di costo “assistenza ”, di cui al documento 4 CP_1
prodotto dall'opponente in primo grado e al proprio documento 1 di primo grado, riportava infatti un prezzo nettamente superiore, pari a € 30.222,00, rispetto al minor importo risultante dalla distinta del bonifico eseguito dalla società opponente (Cfr. doc. 4 e 7 primo grado opponente).
Rileva che non era mai stata da lui accettata la proposta di rinegoziazione di cui ai documenti 5 e
10 prodotti dall'opponente in primo grado, sui quali la stessa aveva arbitrariamente barrato alcune voci di costo e rideterminato unilateralmente gli importi dovuti con scritte a mano di colore rosso.
Precisa che nel corso del rapporto aveva sempre utilizzato la propria e-mail personale per la corrispondenza con , che non aveva accettato alcun accordo di rinegoziazione Parte_1
del compenso a lui dovuto e che l'appellata non aveva mai contestato le opere da lui svolte, né
alcune voci di costi riportate nel conteggio allegato alla fattura oggetto d'ingiunzione.
L'appellata ha ribadito le contestazioni in ordine all'inesistenza di un contratto verbale o scritto intercorso tra il 2019 ed il 2020 tra la stessa e l'appellato, confermando invece l'esistenza di rapporti contrattuali con la società W.S.4 s.r.l. della quale l'appellato risulta essere l'amministratore unico.
Ha sostenuto che l'impresa individuale ha un oggetto sociale incompatibile con le CP_1
prestazioni indicate nella fattura (cfr. doc. 11 primo grado appellata), diversamente dall'oggetto sociale della società W.S.4 (cfr. doc. 2 primo grado appellata) e che, nell'ipotesi in cui CP_1
avesse provato di avere svolto le prestazioni oggetto di causa, avrebbe svolto un'attività in diretta concorrenza con la società da lui amministrata senza provare di essere stato a ciò autorizzato dall'assemblea dei soci della società W.S. 4 s.r.l., in violazione dell'art. 2390 Cod. Civ.
Specifica che in data 03.12.2019 la società richiedeva i conteggi relativi alle lavorazioni svolte sui materiali di sua proprietà da impiegare nei cantieri “Malta” e “CO” e che il signor CP_1
inviava i conteggi alla sola W.S. 4 s.r.l., senza inserire in essi alcuna delle lavorazioni indicate nella fattura da lui successivamente azionata in proprio.
La società W.S. 4 s.r.l. emetteva la fattura n. 4 del 31.01.2020 (cfr. doc. 6 primo grado appellata)
sulla base delle indicazioni contenute nei diversi conteggi e degli accordi intervenuti con CP_1
per i cantieri “Al CO” e “Malta” e l'appellata provvedeva al pagamento della somma di €
18.166,00 oltre IVA (cfr. doc. 5, 6, 7 primo grado appellata), così saldando tutto quando dovuto per le lavorazioni eseguite da per W.S.4 per i cantieri suddetti. CP_1 Tale circostanza era stata contestata da già con la raccomandata del proprio Parte_1
legale in data 16.04.2020 (cfr. doc. n. 8 primo grado appellata).
Così ripercorsi i fatti, alla luce dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado la decisione del
Tribunale si sottrae alle critiche dell'appellante.
Deve osservarsi che il presupposto essenziale dell'esistenza di un contratto d'opera professionale, la cui prestazione sia dedotta dal professionista quale titolo del suo diritto al compenso, è costituito dalla prova dell'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare chiaramente e inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento del compenso stesso.
Ne consegue che, qualora il diritto al compenso sia contestato sotto il profilo della mancata instaurazione del rapporto, grava sul professionista l'onere di provare sia l'avvenuto conferimento dell'incarico, sia l'esecuzione della prestazione (cfr. Cass. Sez. III Civ., Sent. n. 8/2017).
I documenti prodotti dall'appellante devono confermarsi inidonei, sia nel contenuto, sia nella provenienza, ai fini della prova dell'effettivo conferimento dell'incarico da parte della società
appellata al signor quale titolare dell'omonima ditta individuale. CP_1
Il Tribunale ha esattamente evidenziato che l'odierno appellante “nulla ha dedotto né sulle
modalità di svolgimento del rapporto, né ha svolto rilievi sul documento dimesso dall'attore
attestante al contrario il pagamento dell'importo di cui al conteggio indicato dallo stesso ”. CP_1
Deve, pertanto, ritenersi corretta la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di primo grado, essendo risultato documentalmente provato che i materiali erano stati consegnati da a W.S. 4 s.r.l. in conto lavorazione e che la società appellata aveva Parte_1
provveduto a tutti i trasporti (cfr. DDT doc. 9 primo grado appellata).
L'appellante ha invece omesso di produrre i documenti fiscali relativi all'asserito acquisto da parte della sua ditta individuale dei materiali utilizzati per le lavorazioni in loco (ad es. la ), né Parte_2 ha provato l'esecuzione dei progetti, dei rilievi e delle misurazioni da lui asseritamente effettuati e i trasporti eseguiti.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'errato rigetto delle prove orali dedotte in primo grado, che ripropone nel presente, e l'omessa valutazione da parte del Tribunale della documentazione e del materiale fotografico da lui prodotti.
Con riferimento ai capitoli di prova testimoniale, deve confermarsene l'inammissibilità, in quanto nessuno di essi è idoneo a provare il conferimento da parte di dell'incarico di Parte_1
eseguire le lavorazioni oggetto della fattura contestata alla ditta individuale Piran e non alla società W.S.4 s.r.l.
Le circostanze di cui ai capitoli 1), 3), 4), 5), sono oggetto di prova documentale e non sono risultate contestate;
i capitoli 2), 7), 8), 9), 10), 11), 12), non sono idonei a provare che le attività
di progettazione in essi indicate fossero state commissionate dall'appellata alla ditta individuale e non alla società W.S.4 s.r.l., della quale lo stesso era il legale rappresentante e per conto CP_1
della quale è risultato avere prestato la sua opera;
la circostanza di cui ai capitoli 6) e 14) sono suscettibili di prova documentale;
i capitoli 13), 15), 16) vertono su circostanze negative;
i capitoli
17), 18), 19) hanno ad oggetto circostanze non contestate, ovvero smentite dalla documentazione in atti.
Nessuno di detti capitoli, inoltre, è idoneo a smentire il raggiungimento di un accordo tra e in qualità di amministratore unico di W.S.4 s.r.l. su quanto dovuto alla Parte_1 CP_1
società W.S.4 s.r.l. a saldo delle lavorazioni svolte, comprensive dell'attività prestata da . CP_1
Con riferimento al pagamento della somma di € 22.162,52 eseguito dalla società appellata in favore della società W.S.4 s.r.l. (cfr. doc. 6 primo grado appellata) il signor ha sostenuto CP_1
che nella fattura del 31.01.2020 emessa dalla società W.S.4 s.r.l. non erano stati indicati gli importi dovuti da a titolo di compensi per l'attività di manodopera da lui Parte_1 svolta (cfr. doc. 5 primo grado appellata), senza tuttavia allegare né chiedere di provare in base a quale accordo i pagamenti avrebbero dovuto essere eseguiti con fatture di diverso importo intestate a soggetti diversi, la seconda emessa in data apparentemente precedente al pagamento della prima (cfr. doc. 7 primo grado appellante).
Il materiale fotografico prodotto dall'appellante quale prova delle lavorazioni da lui eseguite nei cantieri di Malta e di Al CO – che è stato tempestivamente contestato dalla società
appellata, che ha contestato anche il contenuto degli screen shot dei messaggi (cfr. doc. 8
fascicolo ingiunzione) - deve confermarsi generico, in quanto privo di qualsivoglia indicazione dalla quale possano ricavarsi elementi di conferma di date e dei luoghi raffigurati ed è comunque anch'esso inidoneo a provare il parallelo rapporto che sarebbe intercorso tra la società appellata e la ditta individuale . CP_1
Neppure la presenza del signor presso i cantieri dell'appellata può valutarsi idonea a CP_1
dimostrare l'esecuzione di opere da parte dello stesso per conto della ditta individuale e non della società W.S. 4 s.r.l., della quale egli è legale rappresentante.
L'appellante non ha specificato sotto quali profili l'ammissione delle istanze di prova orale da esso formulate avrebbe consentito di acquisire al giudizio una ricostruzione dei fatti differente da quella valutata dal Tribunale, limitandosi a reiterare le istanze respinte in primo grado, che devono confermarsi inammissibili.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, esclusa la fase istruttoria non tenutasi, e vanno poste a carico dell'appellante in base allo scaglione del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così provvede: 1) conferma la sentenza del Tribunale di Padova n. 882/2024;
2) condanna a rifondere le spese del grado, che Controparte_1 Parte_1
liquida in € 3.966,00 per onorari, oltre CPNA, IVA e rimborso forfetario del 15%.
Si dà atto che sussistono, a carico dall'appellante, i presupposti applicativi dell'art. 13, co. 1
quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della
Legge n. 228/2012 con effetto decorrente dal 30.01.2013.
Così deciso in Venezia, 12 maggio 2025.
La Presidente
Dott. Rita Rigoni
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Pennetta