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Sentenza 30 novembre 2024
Sentenza 30 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/11/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2309/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Ilaria Bradamante,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2309/2023 promossa da:
nato a [...] il giorno 23.12.1982, CF: Parte_1
, in giudizio ex art. 86 c.p.c., domiciliato presso il proprio Studio sito in Sassari C.F._1
Via Nizza n. 19,
ricorrente
CONTRO
, nato in [...]il giorno 05.05.1961, C.F.: , CP_1 C.F._2
irreperibile;
resistente contumace
CONCLUSIONI: il ricorrente ha concluso come da ricorso del 11.9.2023 e come da note di trattazione scritta del 5.11.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso l'avv. nominato difensore d'ufficio di nell'ambito del procedimento Pt_1 CP_1
penale n. 2570/20250 RGNR Mod. 21, definito con sentenza dell'intestato Tribunale n. 1371/2023,
pagina 1 di 3 chiedeva la liquidazione degli onorari calcolati in complessivi €. 3.617,90, al lordo degli accessori di legge, oltre la somma €. 8,50 per invio
[...]
, risultato irreperibile, non si costituiva in giudizio, restando pertanto contumace. In CP_2
particolare, emerge dagli atti che sarebbe stato cancellato quale residente del Comune di Annone
Veneto dalla data del 30.8.2023. Non risultano atti ulteriori o notifiche da cui sia possibile trarre una diversa residenza effettiva. Pertanto, non potendo essere applicata la regola di competenza del Foro del consumatore (Cassazione civile sez. II, 05/02/2024, n. 32419), deve ritenersi competente l'intestato
Tribunale, quale Ufficio che ha emesso l'ultimo provvedimento (Cassazione civile, sez. II, 05/02/2024,
n. 3241 secondo cui “nel procedimento per la liquidazione delle spese , degli onorari e dei diritti
di avvocato di cui all' articolo 28 della legge 794/1942, come sostituito dall' articolo 34, comma 16,
lettera a), del Dlgs 150/2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto
legislativo, chieda la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o
gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la
causa”).
L'avv. esponeva nel ricorso di aver partecipato a tre udienze dibattimentali e chiedeva fosse Pt_1
riconosciuta la fase di studio, la fase istruttoria e la fase decisoria.
Sulla base degli atti prodotti, risulta, tuttavia, che l'avv. sia stato presente a una prima udienza Pt_1
di rinvio, a una sola udienza istruttoria e non sia stato presente all'udienza di discussione del processo,
per cui tale ultima attività non può essere riconosciuta.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e che, applicando i parametri minimi, vista la semplicità
del processo, con esclusione della fase introduttiva e della fase decisoria, questo Tribunale ritiene di liquidare al difensore il compenso di €. 804,00, oltre accessori di legge.
Spese compensate, stante la soccombenza parziale.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta
1) in accoglimento del ricorso determina in €. 804,00, oltre rimborso spese vive e accessori nella misura di legge, la somma dovuta all'avvocato per l'attività svolta in favore Parte_1
di nel procedimento penale n. 2570/20250 RGNR Mod. 21; CP_1
2) Spese compensate.
Sassari 30.11.2024
Il Giudice
Ilaria Bradamante
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Ilaria Bradamante,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2309/2023 promossa da:
nato a [...] il giorno 23.12.1982, CF: Parte_1
, in giudizio ex art. 86 c.p.c., domiciliato presso il proprio Studio sito in Sassari C.F._1
Via Nizza n. 19,
ricorrente
CONTRO
, nato in [...]il giorno 05.05.1961, C.F.: , CP_1 C.F._2
irreperibile;
resistente contumace
CONCLUSIONI: il ricorrente ha concluso come da ricorso del 11.9.2023 e come da note di trattazione scritta del 5.11.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso l'avv. nominato difensore d'ufficio di nell'ambito del procedimento Pt_1 CP_1
penale n. 2570/20250 RGNR Mod. 21, definito con sentenza dell'intestato Tribunale n. 1371/2023,
pagina 1 di 3 chiedeva la liquidazione degli onorari calcolati in complessivi €. 3.617,90, al lordo degli accessori di legge, oltre la somma €. 8,50 per invio
[...]
, risultato irreperibile, non si costituiva in giudizio, restando pertanto contumace. In CP_2
particolare, emerge dagli atti che sarebbe stato cancellato quale residente del Comune di Annone
Veneto dalla data del 30.8.2023. Non risultano atti ulteriori o notifiche da cui sia possibile trarre una diversa residenza effettiva. Pertanto, non potendo essere applicata la regola di competenza del Foro del consumatore (Cassazione civile sez. II, 05/02/2024, n. 32419), deve ritenersi competente l'intestato
Tribunale, quale Ufficio che ha emesso l'ultimo provvedimento (Cassazione civile, sez. II, 05/02/2024,
n. 3241 secondo cui “nel procedimento per la liquidazione delle spese , degli onorari e dei diritti
di avvocato di cui all' articolo 28 della legge 794/1942, come sostituito dall' articolo 34, comma 16,
lettera a), del Dlgs 150/2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto
legislativo, chieda la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o
gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la
causa”).
L'avv. esponeva nel ricorso di aver partecipato a tre udienze dibattimentali e chiedeva fosse Pt_1
riconosciuta la fase di studio, la fase istruttoria e la fase decisoria.
Sulla base degli atti prodotti, risulta, tuttavia, che l'avv. sia stato presente a una prima udienza Pt_1
di rinvio, a una sola udienza istruttoria e non sia stato presente all'udienza di discussione del processo,
per cui tale ultima attività non può essere riconosciuta.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e che, applicando i parametri minimi, vista la semplicità
del processo, con esclusione della fase introduttiva e della fase decisoria, questo Tribunale ritiene di liquidare al difensore il compenso di €. 804,00, oltre accessori di legge.
Spese compensate, stante la soccombenza parziale.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta
1) in accoglimento del ricorso determina in €. 804,00, oltre rimborso spese vive e accessori nella misura di legge, la somma dovuta all'avvocato per l'attività svolta in favore Parte_1
di nel procedimento penale n. 2570/20250 RGNR Mod. 21; CP_1
2) Spese compensate.
Sassari 30.11.2024
Il Giudice
Ilaria Bradamante
pagina 3 di 3