Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/01/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Procedimento RG 5799 / 2023
Tribunale Ordinario di Salerno
Prima Sezione Civile
IL GOP Dott.ssa Loredana Palcera, nella causa civile iscritta al n. 5799/2023 R.G.,
Promossa da : rapp.ta e difesa dall'avv. Aniello Natale ed elett.te dom.ta come in Parte_1
atti,
Attrice-Opponente
Nei confronti di : , rapp.to e difeso dall'avv. Roberta Spinelli ed elett.te e dom.to CP_1
come in atti,
Convenuto-Opposto
Avente ad oggetto : Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 1173/2023 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 05.06.2023 e notificato in data 09.06.2023,
Conclusioni : come in atti,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'instante opponeva il decreto ingiuntivo di cui in oggetto, reso nell'ammontare di € 13.520,00 oltre interessi e spese, in favore dell'opposto in qualità di ex coniuge al fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite dall'attuale
1350/2019.
A motivo dell'opposizione l'attrice deduceva preliminarmente l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Salerno a rendere il provvedimento monitorio alla luce dei possibili fori alternativi di cui all'art. 18 e 20 cpc, considerata la residenza della opposta, in Futani (Sa) con derivata competenza territoriale del Tribunale di Vallo della Lucania ai sensi dell'art. 18 cpc;
improcedibilità della domanda per mancato esperimento di negoziazione assistita, nonchè intervenuta prescrizione del credito o di parte di esso, ritenuto in ogni caso, indimostrato il versamento delle somme richieste in monitorio e dunque la sussistenza del preteso credito.
In via riconvenzionale spiegava domanda al fine di ottenere la restituzione del 50% delle spese straordinarie per la figlia , sostenute per l'intero ed in via esclusiva da essa opponente per CP_2
un ammontare complessivo pari ad € 24.980,00, con quota parte di spettanza di esso opposto pari ad
€ 12.490,00. Concludeva pertanto per la revoca del DI opposto e l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Con propria comparsa si costituiva l'opposto che chiedeva il rigetto dell'opposizione per sua infondatezza in fatto ed in diritto, eccependo a difesa, quanto alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno, che l'obbligazione economica fissata nella sentenza di divorzio a suo carico e a favore della opponente “…per il periodo successivo all'agosto 2010, cioè dal settembre 2010 (…) era passata in capo all'Amministrazione del Ministero dei Trasporti, in particolare all'Ufficio di Tesoreria di Salerno (…) Infatti il sig. domicilia per ragioni CP_1 del proprio lavoro, presso la Direzione Provinciale del P.R.A. di Salerno…” , secondo la documentazione versata in atti che, pertanto, dava conto anche dell'effettiva ricezione delle somme da parte della opponente;
instava altresì per il rigetto della riconvenzionale ex adverso spiegata, attesa la mancata previsione di spese straordinarie a suo carico.
Successivamente alla udienza di comparizione parti, rigettata la richiesta di prova orale articolata in atti dalla opponente, la causa passava in decisone previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'opposizione è infondata.
Deve rigettarsi, in limine, l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, atteso che, in merito alla risoluzione di controversie riguardanti il foro competente in tema di obbligazioni aventi
Co per oggetto una somma di denaro, la a SS. UU. - sentenza n. 17989 depositata il 13 settembre
2016 -, limitandosi a valutare il campo di applicazione dell'art. 1182 comma 3 cc, ha risolto il contrasto giurisprudenziale in materia di competenza territoriale nelle fattispecie di obbligazioni pecuniarie, statuendo che la competenza spetti al giudice del domicilio del creditore soltanto per le obbligazioni liquide, ossia quelle per le quali il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare margine alcuno di scelta discrezionale.
In base a quanto stabilito dalle Suprema Corte si può dunque ritenere che la competenza territoriale si possa radicare presso il foro del domicilio del creditore, ai sensi combinato disposto degli artt.
1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco, come nel caso di specie.
Circa l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, deve osservarsi che la declaratoria di improcedibilità della domanda si impone nei soli casi in cui tale fase sia obbligatoria, rimanendo esclusa nei procedimenti di ingiunzione di pagamento e nei successivi giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, come nel caso di specie (art. 3 comma 3 lett. A) Dl n.
132/2014), con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata.
In ordine agli ulteriori motivi di opposizione deve innanzitutto rilevarsi che a norma dell'art. 5 comma
10 L. n. 898/1970, “L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”; in dette ipotesi dunque, è la stessa legge a prevedere la perdita del diritto al versamento dell'assegno divorzile, non occorrendo a tal fine un provvedimento del
Tribunale che ne decreti la cessazione;
la decadenza dal diritto a ricevere l'assegno divorzile opera dunque automaticamente, in ragione del tenore letterale della norma e della funzione assistenziale e compensativa dell'assegno divorzile, che cessa di essere tale nel momento in cui, contraendo il beneficiario nuovo matrimonio, i doveri di solidarietà morale ed economica si trasferiscono in capo al nuovo coniuge.
È noto inoltre, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudicante non deve solo stabilire la legittima emissione dell'ingiunzione - in relazione alla ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio - ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, valutando in tal modo sia l'an che il quantum della stessa.
In ragione di tanto, l'opposto, benchè parte processualmente convenuta, riveste il ruolo di attore, avendo egli instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio, laddove l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento sommario, si trova nella posizione sostanziale di convenuto, con la conseguente incombenza dell'assolvimento dell'onere della prova dei fatti, ovvero delle ragioni del credito in capo all'opposto e non all'opponente. La struttura del giudizio di opposizione dunque, è tale per cui non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e in senso sostanziale, in quanto, formalmente l'opposizione è proposta dal debitore ingiunto che, dunque, è l'attore in senso formale, contro il creditore ingiungente che è convenuto.
Ne consegue che deve essere l'opposto, che in sede di decreto ingiuntivo, in virtù degli artt. 633 e seguenti cpc ha un onere probatorio attenuato, a provare le proprie pretese nel processo di merito che ha, quindi, presupposti diversi rispetto a quelli richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo, atteso che, quand'anche il decreto ingiuntivo sia stato concesso in presenza dei requisiti di cui agli artt.
633-634 cpc, dando essi luogo ad una prova attenuata - sufficiente per la concessione del provvedimento nella fase sommaria - l'ingiungente dovrà provare nella fase di merito il proprio diritto con l'applicazione delle normali regole sull'onere probatorio ex art. 2697 cc.
Ciò posto, le risultanze probatorie in atti danno conto della fondatezza della domanda monitoria risultando documentalmente provata la corresponsione delle somme versate dall'opposto a titolo di assegno divorzile e pari ad € 130,00 (€ 280,00 - € 150,00 riconosciuti unicamente per la figlia in sentenza di divorzio) nel periodo dal settembre 2010 fino ad aprile del 2019, pur essendo l'opponente, passata a nuove nozze in data 28.08.2010.
Ugualmente non accoglibile, deve ritenersi la domanda riconvenzionale spiegata in atti dalla opponente, atteso che la stessa, pur avendo dedotto di avere sostenuto esclusivamente il carico economico delle spese straordinarie per la figlia , poste a carico anche dell'opposto in CP_2 ragione del 50%, nulla ha documentato sul punto, non assolvendo l'onere probatorio di cui all' art. 2697 cc.
In merito infatti all'asserito pagamento delle spese per la “Scuola Professionale di Estetica Italiana”,
l'opponente ha prodotto unicamente una dichiarazione di pagamento senza pur tuttavia fornire prova degli esborsi effettuati, così come risultano privi di riscontro probatorio gli ulteriori esborsi asseritamente effettuati (cfr. pag 6 citazione).
Consegue il rigetto dell'opposizione in uno alla domanda riconvenzionale, con conferma del DI opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il GOP, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede: CP_1 - Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n. 1173/2023 emesso dal
Tribunale di Salerno;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di causa che si liquidano, in favore del difensore di parte opposta, in complessivi € 1.293,00, oltre il 15% rimborso spese generali sul compenso, IVA
e CpA come per legge .
Salerno, lì 28.01.2025.
IL GOP
Dott.ssa Loredana Palcera