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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/11/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO la giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito udienza cartolare del 17.10.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6712/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dalle avv.te Maria Michela Cammarino e Lucia Raffaele Parte_1
- ricorrente -
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Valerio Cordella e Dora Antonia Vuolo
- resistente -
OGGETTO: differenze retributive - condanna generica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.7.2023, parte ricorrente – premesso di prestare attività lavorativa alle dipendenze di a decorrere dall'1.11.2007, con mansioni e qualifica di Capo treno/Capo Controparte_1 servizi treno (livello B1 del C.C.N.L. di settore) presso la sede di Foggia – ha adito l'intestato
Tribunale del Lavoro esponendo di aver percepito, durante i periodi di ferie, unicamente la retribuzione base prevista dal Contratto Collettivo Nazionale ed Aziendale, senza vedersi corrispondere gli elementi variabili percepiti durante il normale svolgimento della sua prestazione lavorativa.
Richiamata la giurisprudenza (anche Eurounitaria) formatasi in subiecta materia, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di: “a- accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità al ricorrente, dell'art. 77, punto 2, CCNL 16.12.2016, nonché degli artt. 77.2.1 77.2.4. CCNL Mobilità,
Area Attività Ferroviarie 2012 e art. 77, punto 2.1 del CCNL 2003, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 31.
Punti 4 e 5, Tabella B, CA FS del16.12. 2016, nonché dell'art. 34.8. 2003 e dell'art. 31.4., CA CP_2
pagina 1 di 10 FS 2012, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50; dell'art. 32 CA FS 2012 e 2016, dell'art. 35.1. CA FS del 16.4.2003, dell'art. 36.5 CA FS del 2012-2016, nelle parti in cui escludono la spettanza in favore del ricorrente, durante le giornate di ferie, di una retribuzione comprensiva dell'indennità scorta vettura eccedenti e delle Provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno;
dell'art. 30.6. del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2016 e dell'art. 31.6 del CCNL
Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 nella parte in cui limitano il computo della retribuzione spettante nei giorni di ferie ai soli elementi indicati nelle citate norme, per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/c.c. e per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
b- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione corrisposta nei giorni di ferie dell'indennità per assenza dalla residenza prevista dall'art. 77, punto 2, CCNL
16.12.2016, nonché dagli artt. 77.2.1 77.2.4. CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e art. 77, punto 2.1 del CCNL 2003, dell'indennità di utilizzazione professionale prevista dall'art. 31. Punti 4 e
5, Tabella B, CA FS del16.12. 2016, nonché dall'art. 34.8. e dall'art. 31.4., CA FS 2012, CP_3 dell'indennità scorta vettura eccedenti prevista dall'art. 35.1. CA FS del 16.4.2003 e dall'art. 32 CA
FS 2012 e 2016 e delle Provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno previste dall'art. 36.5 CA FS del 2012-2016 calcolate sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute (o nel diverso periodo che dovesse risultare accertato in corso di causa), a far data dal 1.11.2007 (o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa), detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
c- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate a detto titolo a decorrere dal l.11.2007 (o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa), detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto, da quantificarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
d- per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente le Controparte_1 differenze retributive maturate e maturande a detto titolo a far data dal 1.11.2007 (o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa), da quantificarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”. Vinte le spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita resistendo al ricorso e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
Acquisite le note di trattazione scritta delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
pagina 2 di 10 * * *
Il ricorso è fondato e va accolto, per i motivi espressi in numerosi precedenti della Suprema Corte e di questo Tribunale, cui si rinvia, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (tra le molte pronunce, sent.
N. 380/2025 dell'11.2.2025, est. dott. Cass. nn. 15604, 13321, 11760, 11758, 2963, 2682, Per_1
2680, 2431, 1141 del 2024; Cass. nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160 del
2023, richiamate, in motivazione, da Cass. Sez. Lav. 19 luglio 2024, n. 19991).
“12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria
(cfr. Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C385/17, ). 14. In questo Parte_2 senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20,
DS c. . 15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di Per_2 godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021). 16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale pagina 3 di 10 navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n.
20216/2022). 17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di
Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr.
Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). 18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021). 19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza,
l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità. 20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società OR (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.35578, 33803,33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile. 23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci pagina 4 di 10 retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione. 24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. 25. La giurisprudenza
UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. 26. È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE
Williams cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); che Parte_2 il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni pagina 5 di 10 economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit., §
23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41). 27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. 28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n.
37589/2021). 29. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi
(indennità di scorte vetture eccedenti - art. 32 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; premio scoperta irregolarità - art. 36 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera -art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016), calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto) connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile>> (cfr. Cass. 20 maggio 2024, n. 13932).
Anche nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, non v'è dubbio che l'omessa inclusione nella retribuzione relativa al periodo feriale delle indennità sopra indicate, abbia avuto un'effettiva potenzialità dissuasiva, come può facilmente desumersi dalla più volte rimarcata continuità della loro erogazione in busta-paga e dalla loro stretta correlazione alla natura e tipologia dell'attività prestata dalla ricorrente.
pagina 6 di 10 A questo può aggiungersi che l'omessa predisposizione di conteggi analitici da parte di parte ricorrente
(invero solo richiamati nel ricorso introduttivo, ma non depositati nel fascicolo, né menzionati nell'indice) non scalfisce la valutazione appena compiuta, in quanto la domanda attorea è stata formulata in termini di mera condanna generica e, dunque, correttamente prescindendo dall'allegazione di dati contabili che rileveranno, se del caso, solo in sede quantificatoria (così, App. Bari-Sez. Lav. n.
1174/2024).
* * *
Obietta, ancora, che “…un eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe la CP_1 dichiarazione della nullità dei CCNL nella parte in cui limitano alla indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nei giorni di ferie al solo importo fisso di € 12,80 (per il personale di macchina) o di € 4,50 (per il personale di bordo) e di inapplicabilità degli stessi nonché dell'Accordo aziendale 20.10.2003 nella parte in cui escludono le indennità di che trattasi dal calcolo della retribuzione spettante nei periodi di ferie (così come si legge nella prima parte delle conclusioni di cui al ricorso), e ciò in forza della clausola di inscindibilità presente nel CCNL di settore, secondo cui “le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate, inscindibili ed esigibili”, con la conseguenza che l'eventuale nullità delle clausole contrattuali appena indicate determinerebbe “l'inevitabile caducazione delle previsioni contrattuali che tali indennità disciplinano e che fanno parte del medesimo istituto”(pag. 60 della memoria).
L'obiezione non coglie nel segno.
Difatti, come puntualizzato dalla Suprema Corte in una fattispecie perfettamente identica e sovrapponibile a quella in esame, “non sono stati offerti dalla società resistente elementi sul fatto che effettivamente l'accertamento della nullità delle clausole in questione sia idoneo a travolgere l'intero accordo intervenuto tra le parti sociali, operando il diverso principio interpretativo di conservazione del contratto, limite immanente al codice civile rispetto all'invocata estensione all'intero contratto degli effetti della nullità di singola clausola” (Cass. Sez. Lav. n. 19991/2024 cit.).
* * *
Quanto all'eccezione di illegittimità costituzionale proposta da , si richiamano, invece, le CP_1 condivisibili motivazioni di Cass. Sez. Lav. n. 20216 del 20 giugno 2022, che nei seguenti termini si è espressa: “32. Parte ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 66 del
2003, art. 10 e del D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/88/CE, ove interpretati nel senso che includerebbero l'indennità di volo pagina 7 di 10 integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, e specificamente con gli artt. 1, 2, 3, 18,
36, 39 e 41, con particolare lesione dei principi fondamentali della certezza del diritto e dell'autonomia negoziale delle parti sociali e della iniziativa economica privata;
in relazione al primo aspetto, sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento, principio fondamentale, insuperabile dal diritto Euro-unitario; quanto al secondo, in relazione al profilo che l'ordinamento italiano riconosce che le parti sociali regolino tramite le proprie rappresentanze e mediante la contrattazione collettiva le condizioni essenziali del contratto di lavoro;
con riguardo al terzo aspetto, perché
l'interpretazione adottata dal Tribunale avrebbe leso la libertà di impresa costituzionalmente riconosciuta. 33. Entrambe le questioni sono, a parere del Collegio, manifestamente infondate. 34.
Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni Europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. 35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello Euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate”.
* * *
Da ultimo, destituita di fondamento s'appalesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente.
Come ripetutamente affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie,
pagina 8 di 10 non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18.7.2012), il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022; conf. Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n.
30957/2022, n. 30958/2022).
Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.
Nella specie, la parte ricorrente – il cui rapporto di lavoro è pacificamente ancora in corso – ha rivendicato le differenze retributive maturate “a far data dal novembre 2007” (cfr., in tal senso, le conclusioni rassegnate in atto introduttivo).
Ne consegue che, quanto alle differenze maturate a decorrere dall'1.11.2007, alcuna prescrizione è in concreto configurabile.
Ne discende il diritto di all'inclusione, nella base di calcolo della retribuzione goduta Parte_1 nei periodi di ferie, dell'indennità di assenza dalla residenza, dell'indennità di utilizzazione professionale, dell'indennità scorta vettura eccedenti e delle provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno, da calcolarsi sulla media dei compensi percepiti, a tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto, con conseguente condanna di al pagamento delle differenze retributive maturate a far data Controparte_1 dall'1.11.2007, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da quantificarsi in separato giudizio.
Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00; compensi minimi, stante la marcata serialità del presente contenzioso) – seguono la soccombenza della parte resistente e vengono distratte in favore delle avv.te Maria Michela Cammarino e Lucia Raffaele, per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto all'inclusione, nella base di calcolo della retribuzione goduta nei Parte_1 periodi di ferie, dell'indennità di assenza dalla residenza, dell'indennità di utilizzazione professionale, dell'indennità scorta vettura eccedenti e delle provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno, da calcolarsi sulla media dei compensi percepiti, a tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto;
- per l'effetto, condanna al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze Controparte_1 retributive maturate a far data dall'1.11.2007, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da quantificarsi in separato giudizio;
- condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in €.2.695,00, oltre contributo Controparte_1 unificato in misura di €.118,50, nonché i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Maria Michela Cammarino e Lucia Raffaele.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO la giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito udienza cartolare del 17.10.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6712/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dalle avv.te Maria Michela Cammarino e Lucia Raffaele Parte_1
- ricorrente -
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Valerio Cordella e Dora Antonia Vuolo
- resistente -
OGGETTO: differenze retributive - condanna generica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.7.2023, parte ricorrente – premesso di prestare attività lavorativa alle dipendenze di a decorrere dall'1.11.2007, con mansioni e qualifica di Capo treno/Capo Controparte_1 servizi treno (livello B1 del C.C.N.L. di settore) presso la sede di Foggia – ha adito l'intestato
Tribunale del Lavoro esponendo di aver percepito, durante i periodi di ferie, unicamente la retribuzione base prevista dal Contratto Collettivo Nazionale ed Aziendale, senza vedersi corrispondere gli elementi variabili percepiti durante il normale svolgimento della sua prestazione lavorativa.
Richiamata la giurisprudenza (anche Eurounitaria) formatasi in subiecta materia, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di: “a- accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità al ricorrente, dell'art. 77, punto 2, CCNL 16.12.2016, nonché degli artt. 77.2.1 77.2.4. CCNL Mobilità,
Area Attività Ferroviarie 2012 e art. 77, punto 2.1 del CCNL 2003, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 31.
Punti 4 e 5, Tabella B, CA FS del16.12. 2016, nonché dell'art. 34.8. 2003 e dell'art. 31.4., CA CP_2
pagina 1 di 10 FS 2012, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50; dell'art. 32 CA FS 2012 e 2016, dell'art. 35.1. CA FS del 16.4.2003, dell'art. 36.5 CA FS del 2012-2016, nelle parti in cui escludono la spettanza in favore del ricorrente, durante le giornate di ferie, di una retribuzione comprensiva dell'indennità scorta vettura eccedenti e delle Provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno;
dell'art. 30.6. del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2016 e dell'art. 31.6 del CCNL
Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 nella parte in cui limitano il computo della retribuzione spettante nei giorni di ferie ai soli elementi indicati nelle citate norme, per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/c.c. e per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
b- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione corrisposta nei giorni di ferie dell'indennità per assenza dalla residenza prevista dall'art. 77, punto 2, CCNL
16.12.2016, nonché dagli artt. 77.2.1 77.2.4. CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e art. 77, punto 2.1 del CCNL 2003, dell'indennità di utilizzazione professionale prevista dall'art. 31. Punti 4 e
5, Tabella B, CA FS del16.12. 2016, nonché dall'art. 34.8. e dall'art. 31.4., CA FS 2012, CP_3 dell'indennità scorta vettura eccedenti prevista dall'art. 35.1. CA FS del 16.4.2003 e dall'art. 32 CA
FS 2012 e 2016 e delle Provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno previste dall'art. 36.5 CA FS del 2012-2016 calcolate sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute (o nel diverso periodo che dovesse risultare accertato in corso di causa), a far data dal 1.11.2007 (o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa), detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
c- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate a detto titolo a decorrere dal l.11.2007 (o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa), detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto, da quantificarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
d- per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente le Controparte_1 differenze retributive maturate e maturande a detto titolo a far data dal 1.11.2007 (o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa), da quantificarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”. Vinte le spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita resistendo al ricorso e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
Acquisite le note di trattazione scritta delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
pagina 2 di 10 * * *
Il ricorso è fondato e va accolto, per i motivi espressi in numerosi precedenti della Suprema Corte e di questo Tribunale, cui si rinvia, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (tra le molte pronunce, sent.
N. 380/2025 dell'11.2.2025, est. dott. Cass. nn. 15604, 13321, 11760, 11758, 2963, 2682, Per_1
2680, 2431, 1141 del 2024; Cass. nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160 del
2023, richiamate, in motivazione, da Cass. Sez. Lav. 19 luglio 2024, n. 19991).
“12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria
(cfr. Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C385/17, ). 14. In questo Parte_2 senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20,
DS c. . 15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di Per_2 godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021). 16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale pagina 3 di 10 navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n.
20216/2022). 17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di
Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr.
Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). 18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021). 19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza,
l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità. 20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società OR (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.35578, 33803,33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile. 23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci pagina 4 di 10 retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione. 24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. 25. La giurisprudenza
UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. 26. È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE
Williams cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); che Parte_2 il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni pagina 5 di 10 economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit., §
23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41). 27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. 28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n.
37589/2021). 29. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi
(indennità di scorte vetture eccedenti - art. 32 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; premio scoperta irregolarità - art. 36 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera -art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016), calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto) connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile>> (cfr. Cass. 20 maggio 2024, n. 13932).
Anche nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, non v'è dubbio che l'omessa inclusione nella retribuzione relativa al periodo feriale delle indennità sopra indicate, abbia avuto un'effettiva potenzialità dissuasiva, come può facilmente desumersi dalla più volte rimarcata continuità della loro erogazione in busta-paga e dalla loro stretta correlazione alla natura e tipologia dell'attività prestata dalla ricorrente.
pagina 6 di 10 A questo può aggiungersi che l'omessa predisposizione di conteggi analitici da parte di parte ricorrente
(invero solo richiamati nel ricorso introduttivo, ma non depositati nel fascicolo, né menzionati nell'indice) non scalfisce la valutazione appena compiuta, in quanto la domanda attorea è stata formulata in termini di mera condanna generica e, dunque, correttamente prescindendo dall'allegazione di dati contabili che rileveranno, se del caso, solo in sede quantificatoria (così, App. Bari-Sez. Lav. n.
1174/2024).
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Obietta, ancora, che “…un eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe la CP_1 dichiarazione della nullità dei CCNL nella parte in cui limitano alla indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nei giorni di ferie al solo importo fisso di € 12,80 (per il personale di macchina) o di € 4,50 (per il personale di bordo) e di inapplicabilità degli stessi nonché dell'Accordo aziendale 20.10.2003 nella parte in cui escludono le indennità di che trattasi dal calcolo della retribuzione spettante nei periodi di ferie (così come si legge nella prima parte delle conclusioni di cui al ricorso), e ciò in forza della clausola di inscindibilità presente nel CCNL di settore, secondo cui “le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate, inscindibili ed esigibili”, con la conseguenza che l'eventuale nullità delle clausole contrattuali appena indicate determinerebbe “l'inevitabile caducazione delle previsioni contrattuali che tali indennità disciplinano e che fanno parte del medesimo istituto”(pag. 60 della memoria).
L'obiezione non coglie nel segno.
Difatti, come puntualizzato dalla Suprema Corte in una fattispecie perfettamente identica e sovrapponibile a quella in esame, “non sono stati offerti dalla società resistente elementi sul fatto che effettivamente l'accertamento della nullità delle clausole in questione sia idoneo a travolgere l'intero accordo intervenuto tra le parti sociali, operando il diverso principio interpretativo di conservazione del contratto, limite immanente al codice civile rispetto all'invocata estensione all'intero contratto degli effetti della nullità di singola clausola” (Cass. Sez. Lav. n. 19991/2024 cit.).
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Quanto all'eccezione di illegittimità costituzionale proposta da , si richiamano, invece, le CP_1 condivisibili motivazioni di Cass. Sez. Lav. n. 20216 del 20 giugno 2022, che nei seguenti termini si è espressa: “32. Parte ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 66 del
2003, art. 10 e del D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/88/CE, ove interpretati nel senso che includerebbero l'indennità di volo pagina 7 di 10 integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, e specificamente con gli artt. 1, 2, 3, 18,
36, 39 e 41, con particolare lesione dei principi fondamentali della certezza del diritto e dell'autonomia negoziale delle parti sociali e della iniziativa economica privata;
in relazione al primo aspetto, sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento, principio fondamentale, insuperabile dal diritto Euro-unitario; quanto al secondo, in relazione al profilo che l'ordinamento italiano riconosce che le parti sociali regolino tramite le proprie rappresentanze e mediante la contrattazione collettiva le condizioni essenziali del contratto di lavoro;
con riguardo al terzo aspetto, perché
l'interpretazione adottata dal Tribunale avrebbe leso la libertà di impresa costituzionalmente riconosciuta. 33. Entrambe le questioni sono, a parere del Collegio, manifestamente infondate. 34.
Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni Europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. 35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello Euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate”.
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Da ultimo, destituita di fondamento s'appalesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente.
Come ripetutamente affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie,
pagina 8 di 10 non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18.7.2012), il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022; conf. Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n.
30957/2022, n. 30958/2022).
Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.
Nella specie, la parte ricorrente – il cui rapporto di lavoro è pacificamente ancora in corso – ha rivendicato le differenze retributive maturate “a far data dal novembre 2007” (cfr., in tal senso, le conclusioni rassegnate in atto introduttivo).
Ne consegue che, quanto alle differenze maturate a decorrere dall'1.11.2007, alcuna prescrizione è in concreto configurabile.
Ne discende il diritto di all'inclusione, nella base di calcolo della retribuzione goduta Parte_1 nei periodi di ferie, dell'indennità di assenza dalla residenza, dell'indennità di utilizzazione professionale, dell'indennità scorta vettura eccedenti e delle provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno, da calcolarsi sulla media dei compensi percepiti, a tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto, con conseguente condanna di al pagamento delle differenze retributive maturate a far data Controparte_1 dall'1.11.2007, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da quantificarsi in separato giudizio.
Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00; compensi minimi, stante la marcata serialità del presente contenzioso) – seguono la soccombenza della parte resistente e vengono distratte in favore delle avv.te Maria Michela Cammarino e Lucia Raffaele, per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
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P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto all'inclusione, nella base di calcolo della retribuzione goduta nei Parte_1 periodi di ferie, dell'indennità di assenza dalla residenza, dell'indennità di utilizzazione professionale, dell'indennità scorta vettura eccedenti e delle provvigioni vendita titoli di viaggio a bordo treno, da calcolarsi sulla media dei compensi percepiti, a tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto;
- per l'effetto, condanna al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze Controparte_1 retributive maturate a far data dall'1.11.2007, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da quantificarsi in separato giudizio;
- condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in €.2.695,00, oltre contributo Controparte_1 unificato in misura di €.118,50, nonché i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Maria Michela Cammarino e Lucia Raffaele.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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