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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6532/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6532/2014 promossa da:
, , in qualità di genitori esercenti Controparte_1 Controparte_2
la potestà sul figlio , con il patrocinio dell'avv.to DE LEONARDIS ON
URBANO, giusta procura in atti;
ATTORI contro
in persona del legale rappresentante pt, con il Controparte_3 patrocinio dell'avv.to LEO EDGARDO FRANCESCO, giusta procura in atti;
nonche' contro
, in persona del Sindaco pt, con il patrocinio degli avv.ti Controparte_4
ANTONACCI MARIA CHIARA e CAMBIERI CLAUDIO PAOLO, giusta procura in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: lesione personale;
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e Controparte_1 CP_2
nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore ,
[...] ON esponevano quanto segue: - in data 29.06.2011, tra le ore 17:00 e le 17:30, il loro figlio
(nato il [...]) si trovava sul “Cisternone” dell'abitato di , sito nell'ambito Per_1 CP_4 della villa comunale nei pressi della cisterna dell'AQP, alla quale si accedeva attraverso due scalinate, all'epoca di libero accesso;
- in particolare si trovava alla sommità del muretto laterale di una delle scalinate in compagnia di un cuginetto;
- all'improvviso, forse a causa di un dissesto della copertura in pietra del muretto laterale alla predetta scalinata, priva di un passamano, di parapetto e di qualsiasi accessorio di protezione o dispositivo di sicurezza, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente in piedi, da un'altezza di circa quattro metri, andando ad impattare sul marciapiede sottostante alla scalinata;
- veniva soccorso dai gestori del chiosco del parco giochi della villa comunale, posto nei pressi, e da altri passanti e trasportato al Pronto Soccorso degli OO. RR. di Foggia dall'ambulanza del 118 intervenuta;
- successivamente, veniva ricoverato, curato ed operato presso l'Ospedale “Cardarelli” di
Campobasso, subendo diversi interventi e controlli chirurgici.
Tutto ciò premesso, chiedevano riconoscersi la responsabilità dell'incidente in capo all' e al in qualità di proprietari e custodi dell'area ove Controparte_3 Controparte_4
era avvenuto l'evento dannnoso, rassegnando le seguenti conclusioni:
“I – dichiarare entrambi gli enti convenuti responsabili, per quanto di loro competenza e spettanza, per quanto a vario titolo configurabile, del sinistro avvenuto al piccolo
[...]
in data 29/6/2011, come descritto in narrativa e per le ragioni ivi esposte;
Per_1
II – conseguentemente condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori, in proprio e nella qualità, così come determinati dal dott. Per_2
nella relazione medica esibita agli atti e quantificati specificamente in narrativa,
[...] nell'importo complessivo di € 302.657,29; o comunque in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito dell'istruttoria e della consulenza medica di ufficio, che sin d'ora si richiede;
il tutto con l'aggiunta degli interessi e della rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
III – condannare, in ogni caso, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi di causa”.
Si costituiva l' , eccependo la nullità della citazione ex art. 163, n. 4 Controparte_3
c.p.c., l'inammissibilità della domanda formulata dai genitori in proprio, il difetto della propria legittimazione passiva e contestando nel merito l'avversa domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
Si costituiva altresì il eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_4
e, nel merito, l'infondatezza dell'an e del quantum debeatur. Con ordinanza del 11.06.2015, il Giudice rigettava l'eccezione di nullità della citazione sollevata dall' e concedeva i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. Controparte_3
Con ordinanza del 17.10.2017, il Got assegnatario non ammetteva i mezzi di prova articolati dalle parti assumendone l'inconferenza, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni.
In seguito a tale provvedimento, gli attori proponevano istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria e, all'esito di un'udienza in contraddittorio tra le parti, con ordinanza del 4.5.2019, il Giudice modificava la precedente ordinanza e ammetteva le prove orali richieste dalle parti nei limiti precisati e la consulenza medica di ufficio.
Espletate le prove orali ammesse e la CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi riservata in decisione all'udienza del 9.12.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
***
1. La domanda risarcitoria proposta nel presente procedimento si fonda sulla dedotta responsabilità del e dell' per l'incidente occorso a CP_4 Controparte_3 [...]
nei pressi del c.d. “Cisternone” sito nella villa comunale di , quali proprietari Per_1 CP_4
e addetti alla custodia del bene ex art. 2051 c.c.
Dato atto delle rispettive posizioni delle parti deve essere previamente esaminata e disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da entrambi gli enti convenuti nel presente giudizio.
Invero, come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine ad un rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso. Pertanto, legittimato attivo o passivo ad causam è colui che si attribuisce o nei cui confronti è attribuita la soggettività del rapporto giuridico controverso secondo la prospettazione operata dall'attore.
Tale profilo va distinto dall'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, il quale attiene invece al merito della causa investendo i requisiti di accoglibilità della domanda e della sua fondatezza.
Nel caso di specie, ancorché entrambi i convenuti abbiano negato la propria “legittimazione passiva” rispetto alla pretesa avversaria, non è stata sollevata una vera questione di difetto di legittimazione ad causam. Piuttosto e contestando di essere CP_3 CP_4
rispettivamente proprietari del bene la cui dinamica intrinseca avrebbe cagionato l'evento lesivo, hanno contestato nel merito la pretesa risarcitoria avanzata dagli attori negando la sussistenza di uno dei fatti costitutivi della pretesa azionata, che presupporrebbe la prova, da parte di colui che agisce, della proprietà del bene in capo all'uno o all'altro dei soggetti in causa.
Oltretutto deve considerarsi che la manutenzione dell'area della villa comunale e del cisternone al suo interno rientrano l'uno nella manutenzione ordinaria delle pubbliche strade,
l'altro nella manutenzione ordinaria della rete fognaria, affidati, per l'appunto, al e CP_4
alla società convenuta.
Il conseguente rapporto di custodia intercorrente fra questi ultimi, la cisterna e l'area circostante all'interno della villa comunale comporta inevitabilmente l'applicabilità di quella forma di responsabilità oggettiva prevista e disciplinata dall'art. 2051 c.c., potendo configurarsi una ipotesi di responsabilità concorrente.
A ciò si aggiunga, poi, che ove si ammettesse il contrario, “si finirebbe per eludere l'effettiva funzione della disciplina della responsabilità per i danni causati dalle cose, come delineata dall'art. 2051 c.c., disciplina che consente l'esonero del custode dalla responsabilità per i danni causati dalla cosa solo laddove egli provi il caso fortuito (ancora Cass., sez. III, sent.
28 settembre 2018 n. 23442); diversamente si verrebbe invece a configurare nella sostanza una ulteriore causa di esonero dalla indicata responsabilità oggettiva, molto meno rigorosa dell'unica ipotesi espressamente prevista dalla legge (e cioè il caso fortuito), così elidendo artificiosamente il rigore della regola normativa.
2. Ciò premesso, sussiste nel caso che ci occupa la responsabilità degli enti convenuti ex art. 2051 c.c.: l'istruttoria ha evidenziato in modo inequivoco il rapporto di causalità fra il bene posto all'interno della villa comunale, per come si presentava al momento dell'incidente
(evincibile dalla documentazione fotografica allegata agli atti di causa e dalle prove orali espletate) e la rovinosa caduta del , invocata a fondamento della domanda Per_1
risarcitoria.
Com'è noto, l'art. 2051 c.c. prevede che ciascuno è responsabile dei danni cagionati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Presupposti di tale responsabilità sono rappresentati, quindi, dal rapporto di custodia, da intendersi come potere di fatto in concreto esercitabile, ed dal nesso causale tra il danno e la cosa.
Al contrario, privo di qualsiasi rilevanza appare l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, stante la natura palesemente oggettiva della responsabilità in parola. Ne consegue, pertanto, che all'attore spetta esclusivamente provare il danno e la circostanza che esso trovi la sua origine nella cosa, mentre il convenuto può liberarsi dall'obbligazione risarcitoria solo dimostrando il caso fortuito.
A tal fine, tuttavia, non rilevano solo i fattori del tutto imprevedibili ed eccezionali ma anche la stessa condotta negligente o imprudente del danneggiato, almeno laddove essa sia tale da interrompere il nesso causale (v. ex multis Cass., sez. III, ord. 13 marzo 2018 n. 6034).
Peraltro, occorre osservare che non può più dubitarsi della applicabilità del regime previsto dall'art. 2051 c.c. anche alla pubblica amministrazione, posto che ormai la giurisprudenza è pacifica nell'affermazione che la demanialità del bene e l'utilizzo di esso da parte della collettività non escludono in radice la possibilità di esercitare la custodia (v. da ultimo Cass., sez. III, ord. 19 gennaio 2018 n. 1257).
Applicando i principi che precedono al caso oggetto di esame, occorre riconoscere come parte attrice ha provato l'esistenza del nesso causale fra le condizioni della cisterna e dell'area circostante ed il danno.
Le circostanze di luogo e di tempo sono acclarate dalle emergenze di causa e, precisamente, sia dal referto di pronto soccorso dal quale si evince che il riferiva di essere caduto Per_1
da un'altezza di circa 2,5 metri mentre era in villa in data 28.06.2011, sia dalle dichiarazioni rese dal in sede di interrogatorio libero e dai testi di parte attrice in corso di causa, Per_1
della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, avendo reso dichiarazioni coerenti tra di loro e supportate dagli allegati rilievi fotografici rappresentanti lo stato dei luoghi al momento del sinistro.
Il cedimento improvviso della pavimentazione della cisterna, lo sprofondamento della copertura in pietra del muretto della scalinata e le circostanze per cui la stessa non risultava recintata né messa in sicurezza, né vi fosse alcuna segnalazione di pericolo all'interno dell'area, nonché la dinamica dell'occorso, evidenziano chiaramente la presenza dell'insidia.
Va però valutata la possibile sussistenza di un concorso del danneggiato nella produzione del danno.
In proposito, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa
- dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino
a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
(Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018 nonché Cass. Civ., Sez. VI-III,
Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019).
Esiste, quindi, un dovere di cautela in capo a chiunque entri in contatto con la cosa, sussistendo in capo a ciascuno un dovere di “autoresponsabilità” nel momento in cui si relaziona alla realtà circostante e dunque il dovere di adottare le opportune cautele ed osservare le regole di comune prudenza al fine di evitare il verificarsi dell'evento dannoso
(vedi Cass. n. 5807/2017).
Nel caso in esame, alla luce delle emergenze istruttorie, sebbene sia provato il nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso, deve ritenersi altresì che il danneggiato non abbia posto in essere sufficienti cautele nel camminare su di un piano lastricato e nel salire su di un muretto di 2,5 metri, azioni che avrebbero richiesto maggior cautela nel transito, essendo peraltro l'evento verificatosi in tardo pomeriggio d'estate, e dunque allorquando vi era abbondante luce solare.
E' evidente, nel caso de quo, che la condotta assunta dal minore e, al contempo,
l'inosservanza degli obblighi di custodia e di vigilanza da parte dei genitori, soggetti a ciò preposti, abbiano concorso nella determinazione dell'evento lesivo.
Pur non essendo il comportamento posto in essere dal danneggiato idoneo ad interrompere tale nesso causale, pare opportuno riconoscere che l'imprudente condotta del e Per_1
l'assenza di vigilanza da parte dei genitori abbiano comunque contribuito all'evento nella misura del 50%.
Ricorrono, dunque, gli estremi per ritenere sussistente il concorso di colpa in capo a e, per esso, ai suoi genitori. ON
Orbene, ciò posto in punto di an, deve ritenersi certamente sussistente anche il nesso di causalità fra l'incidente oggetto di causa e i danni fisici riportati dal a seguito dello Per_1
stesso, in considerazione della prossimità temporale fra il trauma e il ricorso alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso, ove venivano diagnosticati i traumi riportati. Anche la consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze possono essere fatte proprie dal giudicante, essendo la stessa priva di vizi logici, ha confermato la compatibilità fra i danni lamentati e la caduta denunciata.
Occorre, a questo punto, determinare il quantum del risarcimento dovuto.
Quanto alla concreta determinazione dei danni, appare opportuno svolgere preliminarmente alcune considerazioni sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale che verranno adottati.
All'uopo occorre far riferimento ai principi enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione
(S.U., 11.11.2008, n. 26972) la quale ha riconosciuto la natura unitaria del danno non patrimoniale, precisando altresì che le varie denominazioni di danno biologico, danno morale, danno esistenziale etc. rispondono semplicemente ad esigenze descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte voci di danno.
Al riguardo si è chiarito che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli. Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, deve procedersi, secondo la prudente discrezionalità del giudice, all'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, anche attraverso la cd. 'personalizzazione', onde consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento (Cass., Sez. Un., n. 26972/08).
La Suprema Corte ha osservato altresì, con riferimento alle diverse voci di danno, che mentre i danni consistenti nel dolore fisico su base organica, ovvero aventi risvolti più propriamente dinamico-relazionali (anche di ordine esistenziale, dovute all'incidenza sulle attività vitali della lesione permanente dell'integrità psico-fisica) sono già considerati nel concetto omnicomprensivo del danno biologico, inteso anche come danno estetico e danno alla vita di relazione, e suscettibile di accertamento medico-legale, e quindi sono già presi a base della determinazione del grado di invalidità permanente, risultante dall'applicazione del bareme (in tal senso le Tabelle milanesi), la componente invece prettamente soggettiva, pur se non accertabile per via medico-legale, deve essere liquidata, laddove sia fornita prova della sua sussistenza, con aumento equitativo della corrispondente liquidazione.
Passando quindi, alla luce dei principi innanzi illustrati, alla quantificazione dei danni, il consulente d'ufficio, con valutazioni che possono essere, come sopra detto, integralmente recepite da questo giudicante perchè scevre da vizi logici e metodologici, ha accertato che ha riportato “una frattura del 3° distale della tibia e del perone con ON
spostamenti di frammenti a carico del piede sinistro, - tale frattura è compatibile con il racconto fatto dal periziato nella visita peritale, - come conseguenza diretta di tale patologia attualmente vi sono gli “ esiti di frattura biossea scomposta alla gamba sinistra “ trattata chirurgicamente il 29.06.2011 e gli “ esiti di deformazione in valgo della caviglia sinistra ( calcagno valgo ) “ trattato chirurgicamente nel giugno del 2012”; ha quindi affermato che le lesioni hanno cagionato una inabilità temporanea totale di giorni 74, una inabilità temporanea al 50% di giorni 35 e una inabilità temporanea al 25% di giorni 52; il danno biologico permanente è stato stimato nella misura del 11 %.
Per quantificare il danno non patrimoniale da invalidità temporanea e da postumi permanenti, in mancanza di parametri normativi, si deve procedere in via equitativa ex art. 1226 c.c. I parametri valutativi utilizzabili per la quantificazione delle somme dovute sono desumibili dalle tabelle risarcitorie del Tribunale di Milano, recepite anche dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione. Infatti la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. sez. III,
30.06.2011 n. 14402; 25.02.2011, depositata il 7.06.2011 n. 12408/2011; n. 6750/2011), nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha indicato le tabelle del Tribunale di Milano quale criterio per assicurare un sistema uniforme, a livello nazionale, di risarcimento del danno, assumendo “con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese
a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.” (non si ritiene di dover fare riferimento all'art. 139 cod.ass.priv.: la stessa Suprema Corte ha ritenuto non corretto procedere ad una applicazione analogica della norma sopra citata, data la collocazione della disposizione nel “Codice delle assicurazioni private” e, in particolare, nel Titolo X, rubricato
“Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”, nonché in virtù della ratio legis della norma stessa, volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi).
Il valore del punto da porre a base della liquidazione è il valore vigente al momento della liquidazione e non all'epoca del sinistro, giacché il risarcimento deve avvenire secondo le regole attuali.
Alla luce delle suesposte considerazioni, appare equo, considerata l'età del danneggiato al momento dell'evento (anni 10), riconoscere la somma di € 28.706,00 per il danno biologico permanente del 11%, e di € 12.017,50 per invalidità temporanea.
La somma spettante a titolo di danno non patrimoniale è pari, dunque, a complessivi €
40.723,50 (non compete la rivalutazione monetaria, essendo la somma, come detto, già liquidata all'attualità sulla base delle Tabelle di Milano in vigore). Deve inoltre riconoscersi, a titolo di danno patrimoniale, la somma di € 669,29 a titolo di spese mediche documentate e riconosciute congrue dal CTU.
Il danno patrimoniale e non patrimoniale patito da è dunque pari a € ON
41.392,79.
Detto importo va ridotto del 50% in ragione del concorso di colpa, pervenendosi alla somma di € 20.696,39.
Non possono riconoscersi ulteriori poste risarcitorie a titolo di personalizzazione del danno, atteso che non sono stati allegate, e tantomeno provate, conseguenze ulteriori rispetto a quelle sopra già liquidate. Parte attrice avrebbe dovuto individuare specifiche circostanze che incidano su aspetti “eccezionali” e non semplicemente quotidiani della vita tali, per caratteristiche, dimensione od intensità ed in relazione alle proprie particolari condizioni di vita, da porli al di fuori delle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Nella specie, nessuna circostanza specifica ed eccezionale, atta a supportare la personalizzazione nei termini richiesti è stata allegata e provata da parte attrice, essendo sul punto l'atto di citazione assolutamente generico.
Non merita accoglimento neppure la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa specifica. Sul punto occorre rilevare che il ragazzo, all'epoca del sinistro, aveva 10 anni ed era convivente con la famiglia, non svolgendo naturalmente alcuna attività lavorativa. Inoltre, lo stesso ctu ha datto atto di non poter rilevare alcun esito permanente sulla capacità lavorativa del periziando, essendo lo stesso solo studente.
In proposito, si ricorda che il risarcimento del danno patrimoniale da incapacità di lavoro e di guadagno può essere accordato, secondo costante giurisprudenza, non già a chi si limiti a dimostrare di avere subito lesioni personali, ma soltanto a chi deduca e dimostri che, a causa di quelle lesioni:
(a) ha perso in tutto od in parte il proprio reddito;
(b) pur avendo conservato il proprio reddito in atto, in futuro tale reddito si contrarrà, ovvero crescerà meno di quanto non sarebbe avvenuto in assenza del danno.
Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento, e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno (Cass. 18 aprile 2003 n. 6291; Cass. 21 aprile 2010. n. 9444).
Pertanto, quanto al danno alla capacità lavorativa specifica, è necessario che risulti fornita dal danneggiato la prova che l'accertata riduzione della capacità produttiva ha inciso, limitandola, sulla specifica capacità di guadagno futuro del soggetto (in tal senso Cass. Civ. sez. III n.
10289 del 27/07/2001; Cass. Civ. sez. III n. 1230 del 23/01/2006; Cass. Civ. sez. III n. 2062 del 29/01/2010; Cass. Civ. sez. III n. 16541 del 28/09/2012).
Nel caso in esame, parte attrice non ha né dedotto, né tantomeno provato, di aver subito una contrazione dei redditi in conseguenza del sinistro per cui è causa, tanto più che ON
, al momento del sinistro, non percepiva ancora reddito, né vi è la prova che lo avrebbe
[...]
certamente percepito nel futuro.
La domanda di riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante formulata dagli attori deve essere pertanto respinta.
Per le medesime ragioni, nulla può riconoscersi ai genitori a titolo di danno in proprio, in assenza di alcuna allegazione e prova sugli specifici danni dagli stessi subiti.
La richiesta merita rigetto, in primo luogo, in quanto gli attori, nell'atto di citazione, hanno dichiarato di agire esclusivamente “nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore ” (cfr. pag. 1 atto di citazione), tanto che, in corso di causa, il ON
Giudice non ha condivisibilmente ammesso l'interrogatorio formale dei genitori del
, agendo questi esclusivamente nella qualità di genitori di . Per_1 ON
In secondo luogo, tale richiesta risulta comunque infondata nel merito, non essendovi stata alcuna allegazione o prova dei fatti dai quali sussisterebbe un danno diretto nei loro confronti;
in tal senso, tale carenza di allegazione non poteva essere sanata mediante il ricorso a prove orali, atteso che, nel rito ordinario, le preclusioni assertive maturano prima di quelle istruttorie, e l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda deve avvenire entro il termine stabilito, per le preclusioni assertive, dall'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., entro il quale la parte definire il thema decidendum ed entro il quale, in particolare, deve allegare, in modo esauriente e definitivo, gli elementi costitutivi del diritto azionato che intende sottoporre a prova.
In assenza di qualsiasi elemento utile in termini di allegazione e stante l'assoluta genericità degli atti introduttivi in tal senso, non si può che quantificare il risarcimento, in favore di
, secondo il valore tabellare sopra indicato. ON
È stato chiesto anche il riconoscimento degli interessi sul credito, con decorrenza dalla data del fatto. Tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del 17 febbraio 1995.
La pronuncia in oggetto, infatti, da un lato, richiamando il combinato disposto degli artt. 2056
e 1223 c.c., riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia, dovendo calcolarsi gli interessi sulla somma rivalutata di anno in anno ovvero calcolando indici medi di rivalutazione.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile, come precisato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, l'art. 1224 I comma c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, comma 2, c.c.
Nel caso in esame, atteso il lungo tempo trascorso, appare corretto riconoscere in via equitativa, sul valore medio del credito nell'arco di tempo intercorso dal dì del fatto alla presente decisione, l'interesse legale.
Per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione del danno che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi annui al tasso legale.
3. Il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50% e la sensibile riduzione della pretesa attorea inducono a compensare integralmente tra le parti le spese di lite, comprese quelle di CTU, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la corresponsabilità, nella misura del 50%, dell' e del Controparte_3 nella causazione dell'evento occorso in danno di in data Controparte_4 ON
28/6/2011, e per l'effetto li condanna, in solido tra loro, al risarcimento, per le causali di cui in motivazione, della somma di € 20.696,39, somma da incrementare degli interessi legali sul valore medio del credito nell'arco di tempo intercorso dal dì del fatto alla presente decisione, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- compensa integralmente tra le parti le spese di c.t.u.
Così deciso in Foggia, in data 4/03/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6532/2014 promossa da:
, , in qualità di genitori esercenti Controparte_1 Controparte_2
la potestà sul figlio , con il patrocinio dell'avv.to DE LEONARDIS ON
URBANO, giusta procura in atti;
ATTORI contro
in persona del legale rappresentante pt, con il Controparte_3 patrocinio dell'avv.to LEO EDGARDO FRANCESCO, giusta procura in atti;
nonche' contro
, in persona del Sindaco pt, con il patrocinio degli avv.ti Controparte_4
ANTONACCI MARIA CHIARA e CAMBIERI CLAUDIO PAOLO, giusta procura in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: lesione personale;
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e Controparte_1 CP_2
nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore ,
[...] ON esponevano quanto segue: - in data 29.06.2011, tra le ore 17:00 e le 17:30, il loro figlio
(nato il [...]) si trovava sul “Cisternone” dell'abitato di , sito nell'ambito Per_1 CP_4 della villa comunale nei pressi della cisterna dell'AQP, alla quale si accedeva attraverso due scalinate, all'epoca di libero accesso;
- in particolare si trovava alla sommità del muretto laterale di una delle scalinate in compagnia di un cuginetto;
- all'improvviso, forse a causa di un dissesto della copertura in pietra del muretto laterale alla predetta scalinata, priva di un passamano, di parapetto e di qualsiasi accessorio di protezione o dispositivo di sicurezza, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente in piedi, da un'altezza di circa quattro metri, andando ad impattare sul marciapiede sottostante alla scalinata;
- veniva soccorso dai gestori del chiosco del parco giochi della villa comunale, posto nei pressi, e da altri passanti e trasportato al Pronto Soccorso degli OO. RR. di Foggia dall'ambulanza del 118 intervenuta;
- successivamente, veniva ricoverato, curato ed operato presso l'Ospedale “Cardarelli” di
Campobasso, subendo diversi interventi e controlli chirurgici.
Tutto ciò premesso, chiedevano riconoscersi la responsabilità dell'incidente in capo all' e al in qualità di proprietari e custodi dell'area ove Controparte_3 Controparte_4
era avvenuto l'evento dannnoso, rassegnando le seguenti conclusioni:
“I – dichiarare entrambi gli enti convenuti responsabili, per quanto di loro competenza e spettanza, per quanto a vario titolo configurabile, del sinistro avvenuto al piccolo
[...]
in data 29/6/2011, come descritto in narrativa e per le ragioni ivi esposte;
Per_1
II – conseguentemente condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori, in proprio e nella qualità, così come determinati dal dott. Per_2
nella relazione medica esibita agli atti e quantificati specificamente in narrativa,
[...] nell'importo complessivo di € 302.657,29; o comunque in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito dell'istruttoria e della consulenza medica di ufficio, che sin d'ora si richiede;
il tutto con l'aggiunta degli interessi e della rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
III – condannare, in ogni caso, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi di causa”.
Si costituiva l' , eccependo la nullità della citazione ex art. 163, n. 4 Controparte_3
c.p.c., l'inammissibilità della domanda formulata dai genitori in proprio, il difetto della propria legittimazione passiva e contestando nel merito l'avversa domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
Si costituiva altresì il eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_4
e, nel merito, l'infondatezza dell'an e del quantum debeatur. Con ordinanza del 11.06.2015, il Giudice rigettava l'eccezione di nullità della citazione sollevata dall' e concedeva i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. Controparte_3
Con ordinanza del 17.10.2017, il Got assegnatario non ammetteva i mezzi di prova articolati dalle parti assumendone l'inconferenza, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni.
In seguito a tale provvedimento, gli attori proponevano istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria e, all'esito di un'udienza in contraddittorio tra le parti, con ordinanza del 4.5.2019, il Giudice modificava la precedente ordinanza e ammetteva le prove orali richieste dalle parti nei limiti precisati e la consulenza medica di ufficio.
Espletate le prove orali ammesse e la CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi riservata in decisione all'udienza del 9.12.2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
***
1. La domanda risarcitoria proposta nel presente procedimento si fonda sulla dedotta responsabilità del e dell' per l'incidente occorso a CP_4 Controparte_3 [...]
nei pressi del c.d. “Cisternone” sito nella villa comunale di , quali proprietari Per_1 CP_4
e addetti alla custodia del bene ex art. 2051 c.c.
Dato atto delle rispettive posizioni delle parti deve essere previamente esaminata e disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da entrambi gli enti convenuti nel presente giudizio.
Invero, come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine ad un rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso. Pertanto, legittimato attivo o passivo ad causam è colui che si attribuisce o nei cui confronti è attribuita la soggettività del rapporto giuridico controverso secondo la prospettazione operata dall'attore.
Tale profilo va distinto dall'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, il quale attiene invece al merito della causa investendo i requisiti di accoglibilità della domanda e della sua fondatezza.
Nel caso di specie, ancorché entrambi i convenuti abbiano negato la propria “legittimazione passiva” rispetto alla pretesa avversaria, non è stata sollevata una vera questione di difetto di legittimazione ad causam. Piuttosto e contestando di essere CP_3 CP_4
rispettivamente proprietari del bene la cui dinamica intrinseca avrebbe cagionato l'evento lesivo, hanno contestato nel merito la pretesa risarcitoria avanzata dagli attori negando la sussistenza di uno dei fatti costitutivi della pretesa azionata, che presupporrebbe la prova, da parte di colui che agisce, della proprietà del bene in capo all'uno o all'altro dei soggetti in causa.
Oltretutto deve considerarsi che la manutenzione dell'area della villa comunale e del cisternone al suo interno rientrano l'uno nella manutenzione ordinaria delle pubbliche strade,
l'altro nella manutenzione ordinaria della rete fognaria, affidati, per l'appunto, al e CP_4
alla società convenuta.
Il conseguente rapporto di custodia intercorrente fra questi ultimi, la cisterna e l'area circostante all'interno della villa comunale comporta inevitabilmente l'applicabilità di quella forma di responsabilità oggettiva prevista e disciplinata dall'art. 2051 c.c., potendo configurarsi una ipotesi di responsabilità concorrente.
A ciò si aggiunga, poi, che ove si ammettesse il contrario, “si finirebbe per eludere l'effettiva funzione della disciplina della responsabilità per i danni causati dalle cose, come delineata dall'art. 2051 c.c., disciplina che consente l'esonero del custode dalla responsabilità per i danni causati dalla cosa solo laddove egli provi il caso fortuito (ancora Cass., sez. III, sent.
28 settembre 2018 n. 23442); diversamente si verrebbe invece a configurare nella sostanza una ulteriore causa di esonero dalla indicata responsabilità oggettiva, molto meno rigorosa dell'unica ipotesi espressamente prevista dalla legge (e cioè il caso fortuito), così elidendo artificiosamente il rigore della regola normativa.
2. Ciò premesso, sussiste nel caso che ci occupa la responsabilità degli enti convenuti ex art. 2051 c.c.: l'istruttoria ha evidenziato in modo inequivoco il rapporto di causalità fra il bene posto all'interno della villa comunale, per come si presentava al momento dell'incidente
(evincibile dalla documentazione fotografica allegata agli atti di causa e dalle prove orali espletate) e la rovinosa caduta del , invocata a fondamento della domanda Per_1
risarcitoria.
Com'è noto, l'art. 2051 c.c. prevede che ciascuno è responsabile dei danni cagionati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Presupposti di tale responsabilità sono rappresentati, quindi, dal rapporto di custodia, da intendersi come potere di fatto in concreto esercitabile, ed dal nesso causale tra il danno e la cosa.
Al contrario, privo di qualsiasi rilevanza appare l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, stante la natura palesemente oggettiva della responsabilità in parola. Ne consegue, pertanto, che all'attore spetta esclusivamente provare il danno e la circostanza che esso trovi la sua origine nella cosa, mentre il convenuto può liberarsi dall'obbligazione risarcitoria solo dimostrando il caso fortuito.
A tal fine, tuttavia, non rilevano solo i fattori del tutto imprevedibili ed eccezionali ma anche la stessa condotta negligente o imprudente del danneggiato, almeno laddove essa sia tale da interrompere il nesso causale (v. ex multis Cass., sez. III, ord. 13 marzo 2018 n. 6034).
Peraltro, occorre osservare che non può più dubitarsi della applicabilità del regime previsto dall'art. 2051 c.c. anche alla pubblica amministrazione, posto che ormai la giurisprudenza è pacifica nell'affermazione che la demanialità del bene e l'utilizzo di esso da parte della collettività non escludono in radice la possibilità di esercitare la custodia (v. da ultimo Cass., sez. III, ord. 19 gennaio 2018 n. 1257).
Applicando i principi che precedono al caso oggetto di esame, occorre riconoscere come parte attrice ha provato l'esistenza del nesso causale fra le condizioni della cisterna e dell'area circostante ed il danno.
Le circostanze di luogo e di tempo sono acclarate dalle emergenze di causa e, precisamente, sia dal referto di pronto soccorso dal quale si evince che il riferiva di essere caduto Per_1
da un'altezza di circa 2,5 metri mentre era in villa in data 28.06.2011, sia dalle dichiarazioni rese dal in sede di interrogatorio libero e dai testi di parte attrice in corso di causa, Per_1
della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, avendo reso dichiarazioni coerenti tra di loro e supportate dagli allegati rilievi fotografici rappresentanti lo stato dei luoghi al momento del sinistro.
Il cedimento improvviso della pavimentazione della cisterna, lo sprofondamento della copertura in pietra del muretto della scalinata e le circostanze per cui la stessa non risultava recintata né messa in sicurezza, né vi fosse alcuna segnalazione di pericolo all'interno dell'area, nonché la dinamica dell'occorso, evidenziano chiaramente la presenza dell'insidia.
Va però valutata la possibile sussistenza di un concorso del danneggiato nella produzione del danno.
In proposito, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa
- dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino
a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
(Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018 nonché Cass. Civ., Sez. VI-III,
Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019).
Esiste, quindi, un dovere di cautela in capo a chiunque entri in contatto con la cosa, sussistendo in capo a ciascuno un dovere di “autoresponsabilità” nel momento in cui si relaziona alla realtà circostante e dunque il dovere di adottare le opportune cautele ed osservare le regole di comune prudenza al fine di evitare il verificarsi dell'evento dannoso
(vedi Cass. n. 5807/2017).
Nel caso in esame, alla luce delle emergenze istruttorie, sebbene sia provato il nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso, deve ritenersi altresì che il danneggiato non abbia posto in essere sufficienti cautele nel camminare su di un piano lastricato e nel salire su di un muretto di 2,5 metri, azioni che avrebbero richiesto maggior cautela nel transito, essendo peraltro l'evento verificatosi in tardo pomeriggio d'estate, e dunque allorquando vi era abbondante luce solare.
E' evidente, nel caso de quo, che la condotta assunta dal minore e, al contempo,
l'inosservanza degli obblighi di custodia e di vigilanza da parte dei genitori, soggetti a ciò preposti, abbiano concorso nella determinazione dell'evento lesivo.
Pur non essendo il comportamento posto in essere dal danneggiato idoneo ad interrompere tale nesso causale, pare opportuno riconoscere che l'imprudente condotta del e Per_1
l'assenza di vigilanza da parte dei genitori abbiano comunque contribuito all'evento nella misura del 50%.
Ricorrono, dunque, gli estremi per ritenere sussistente il concorso di colpa in capo a e, per esso, ai suoi genitori. ON
Orbene, ciò posto in punto di an, deve ritenersi certamente sussistente anche il nesso di causalità fra l'incidente oggetto di causa e i danni fisici riportati dal a seguito dello Per_1
stesso, in considerazione della prossimità temporale fra il trauma e il ricorso alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso, ove venivano diagnosticati i traumi riportati. Anche la consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze possono essere fatte proprie dal giudicante, essendo la stessa priva di vizi logici, ha confermato la compatibilità fra i danni lamentati e la caduta denunciata.
Occorre, a questo punto, determinare il quantum del risarcimento dovuto.
Quanto alla concreta determinazione dei danni, appare opportuno svolgere preliminarmente alcune considerazioni sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale che verranno adottati.
All'uopo occorre far riferimento ai principi enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione
(S.U., 11.11.2008, n. 26972) la quale ha riconosciuto la natura unitaria del danno non patrimoniale, precisando altresì che le varie denominazioni di danno biologico, danno morale, danno esistenziale etc. rispondono semplicemente ad esigenze descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte voci di danno.
Al riguardo si è chiarito che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli. Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, deve procedersi, secondo la prudente discrezionalità del giudice, all'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, anche attraverso la cd. 'personalizzazione', onde consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento (Cass., Sez. Un., n. 26972/08).
La Suprema Corte ha osservato altresì, con riferimento alle diverse voci di danno, che mentre i danni consistenti nel dolore fisico su base organica, ovvero aventi risvolti più propriamente dinamico-relazionali (anche di ordine esistenziale, dovute all'incidenza sulle attività vitali della lesione permanente dell'integrità psico-fisica) sono già considerati nel concetto omnicomprensivo del danno biologico, inteso anche come danno estetico e danno alla vita di relazione, e suscettibile di accertamento medico-legale, e quindi sono già presi a base della determinazione del grado di invalidità permanente, risultante dall'applicazione del bareme (in tal senso le Tabelle milanesi), la componente invece prettamente soggettiva, pur se non accertabile per via medico-legale, deve essere liquidata, laddove sia fornita prova della sua sussistenza, con aumento equitativo della corrispondente liquidazione.
Passando quindi, alla luce dei principi innanzi illustrati, alla quantificazione dei danni, il consulente d'ufficio, con valutazioni che possono essere, come sopra detto, integralmente recepite da questo giudicante perchè scevre da vizi logici e metodologici, ha accertato che ha riportato “una frattura del 3° distale della tibia e del perone con ON
spostamenti di frammenti a carico del piede sinistro, - tale frattura è compatibile con il racconto fatto dal periziato nella visita peritale, - come conseguenza diretta di tale patologia attualmente vi sono gli “ esiti di frattura biossea scomposta alla gamba sinistra “ trattata chirurgicamente il 29.06.2011 e gli “ esiti di deformazione in valgo della caviglia sinistra ( calcagno valgo ) “ trattato chirurgicamente nel giugno del 2012”; ha quindi affermato che le lesioni hanno cagionato una inabilità temporanea totale di giorni 74, una inabilità temporanea al 50% di giorni 35 e una inabilità temporanea al 25% di giorni 52; il danno biologico permanente è stato stimato nella misura del 11 %.
Per quantificare il danno non patrimoniale da invalidità temporanea e da postumi permanenti, in mancanza di parametri normativi, si deve procedere in via equitativa ex art. 1226 c.c. I parametri valutativi utilizzabili per la quantificazione delle somme dovute sono desumibili dalle tabelle risarcitorie del Tribunale di Milano, recepite anche dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione. Infatti la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. sez. III,
30.06.2011 n. 14402; 25.02.2011, depositata il 7.06.2011 n. 12408/2011; n. 6750/2011), nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha indicato le tabelle del Tribunale di Milano quale criterio per assicurare un sistema uniforme, a livello nazionale, di risarcimento del danno, assumendo “con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese
a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.” (non si ritiene di dover fare riferimento all'art. 139 cod.ass.priv.: la stessa Suprema Corte ha ritenuto non corretto procedere ad una applicazione analogica della norma sopra citata, data la collocazione della disposizione nel “Codice delle assicurazioni private” e, in particolare, nel Titolo X, rubricato
“Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”, nonché in virtù della ratio legis della norma stessa, volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi).
Il valore del punto da porre a base della liquidazione è il valore vigente al momento della liquidazione e non all'epoca del sinistro, giacché il risarcimento deve avvenire secondo le regole attuali.
Alla luce delle suesposte considerazioni, appare equo, considerata l'età del danneggiato al momento dell'evento (anni 10), riconoscere la somma di € 28.706,00 per il danno biologico permanente del 11%, e di € 12.017,50 per invalidità temporanea.
La somma spettante a titolo di danno non patrimoniale è pari, dunque, a complessivi €
40.723,50 (non compete la rivalutazione monetaria, essendo la somma, come detto, già liquidata all'attualità sulla base delle Tabelle di Milano in vigore). Deve inoltre riconoscersi, a titolo di danno patrimoniale, la somma di € 669,29 a titolo di spese mediche documentate e riconosciute congrue dal CTU.
Il danno patrimoniale e non patrimoniale patito da è dunque pari a € ON
41.392,79.
Detto importo va ridotto del 50% in ragione del concorso di colpa, pervenendosi alla somma di € 20.696,39.
Non possono riconoscersi ulteriori poste risarcitorie a titolo di personalizzazione del danno, atteso che non sono stati allegate, e tantomeno provate, conseguenze ulteriori rispetto a quelle sopra già liquidate. Parte attrice avrebbe dovuto individuare specifiche circostanze che incidano su aspetti “eccezionali” e non semplicemente quotidiani della vita tali, per caratteristiche, dimensione od intensità ed in relazione alle proprie particolari condizioni di vita, da porli al di fuori delle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Nella specie, nessuna circostanza specifica ed eccezionale, atta a supportare la personalizzazione nei termini richiesti è stata allegata e provata da parte attrice, essendo sul punto l'atto di citazione assolutamente generico.
Non merita accoglimento neppure la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa specifica. Sul punto occorre rilevare che il ragazzo, all'epoca del sinistro, aveva 10 anni ed era convivente con la famiglia, non svolgendo naturalmente alcuna attività lavorativa. Inoltre, lo stesso ctu ha datto atto di non poter rilevare alcun esito permanente sulla capacità lavorativa del periziando, essendo lo stesso solo studente.
In proposito, si ricorda che il risarcimento del danno patrimoniale da incapacità di lavoro e di guadagno può essere accordato, secondo costante giurisprudenza, non già a chi si limiti a dimostrare di avere subito lesioni personali, ma soltanto a chi deduca e dimostri che, a causa di quelle lesioni:
(a) ha perso in tutto od in parte il proprio reddito;
(b) pur avendo conservato il proprio reddito in atto, in futuro tale reddito si contrarrà, ovvero crescerà meno di quanto non sarebbe avvenuto in assenza del danno.
Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento, e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno (Cass. 18 aprile 2003 n. 6291; Cass. 21 aprile 2010. n. 9444).
Pertanto, quanto al danno alla capacità lavorativa specifica, è necessario che risulti fornita dal danneggiato la prova che l'accertata riduzione della capacità produttiva ha inciso, limitandola, sulla specifica capacità di guadagno futuro del soggetto (in tal senso Cass. Civ. sez. III n.
10289 del 27/07/2001; Cass. Civ. sez. III n. 1230 del 23/01/2006; Cass. Civ. sez. III n. 2062 del 29/01/2010; Cass. Civ. sez. III n. 16541 del 28/09/2012).
Nel caso in esame, parte attrice non ha né dedotto, né tantomeno provato, di aver subito una contrazione dei redditi in conseguenza del sinistro per cui è causa, tanto più che ON
, al momento del sinistro, non percepiva ancora reddito, né vi è la prova che lo avrebbe
[...]
certamente percepito nel futuro.
La domanda di riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante formulata dagli attori deve essere pertanto respinta.
Per le medesime ragioni, nulla può riconoscersi ai genitori a titolo di danno in proprio, in assenza di alcuna allegazione e prova sugli specifici danni dagli stessi subiti.
La richiesta merita rigetto, in primo luogo, in quanto gli attori, nell'atto di citazione, hanno dichiarato di agire esclusivamente “nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore ” (cfr. pag. 1 atto di citazione), tanto che, in corso di causa, il ON
Giudice non ha condivisibilmente ammesso l'interrogatorio formale dei genitori del
, agendo questi esclusivamente nella qualità di genitori di . Per_1 ON
In secondo luogo, tale richiesta risulta comunque infondata nel merito, non essendovi stata alcuna allegazione o prova dei fatti dai quali sussisterebbe un danno diretto nei loro confronti;
in tal senso, tale carenza di allegazione non poteva essere sanata mediante il ricorso a prove orali, atteso che, nel rito ordinario, le preclusioni assertive maturano prima di quelle istruttorie, e l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda deve avvenire entro il termine stabilito, per le preclusioni assertive, dall'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., entro il quale la parte definire il thema decidendum ed entro il quale, in particolare, deve allegare, in modo esauriente e definitivo, gli elementi costitutivi del diritto azionato che intende sottoporre a prova.
In assenza di qualsiasi elemento utile in termini di allegazione e stante l'assoluta genericità degli atti introduttivi in tal senso, non si può che quantificare il risarcimento, in favore di
, secondo il valore tabellare sopra indicato. ON
È stato chiesto anche il riconoscimento degli interessi sul credito, con decorrenza dalla data del fatto. Tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del 17 febbraio 1995.
La pronuncia in oggetto, infatti, da un lato, richiamando il combinato disposto degli artt. 2056
e 1223 c.c., riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia, dovendo calcolarsi gli interessi sulla somma rivalutata di anno in anno ovvero calcolando indici medi di rivalutazione.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile, come precisato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, l'art. 1224 I comma c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, comma 2, c.c.
Nel caso in esame, atteso il lungo tempo trascorso, appare corretto riconoscere in via equitativa, sul valore medio del credito nell'arco di tempo intercorso dal dì del fatto alla presente decisione, l'interesse legale.
Per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione del danno che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi annui al tasso legale.
3. Il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50% e la sensibile riduzione della pretesa attorea inducono a compensare integralmente tra le parti le spese di lite, comprese quelle di CTU, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la corresponsabilità, nella misura del 50%, dell' e del Controparte_3 nella causazione dell'evento occorso in danno di in data Controparte_4 ON
28/6/2011, e per l'effetto li condanna, in solido tra loro, al risarcimento, per le causali di cui in motivazione, della somma di € 20.696,39, somma da incrementare degli interessi legali sul valore medio del credito nell'arco di tempo intercorso dal dì del fatto alla presente decisione, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- compensa integralmente tra le parti le spese di c.t.u.
Così deciso in Foggia, in data 4/03/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura