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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3026/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3026 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03.05.1973, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Marrone (c.f. ), presso il cui C.F._2 studio in Villaricca (NA), via della Libertà n. 234 Parco Jolly, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti, e (c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
02.01.1969, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Forte (c.f. ), presso il cui C.F._4 studio in Napoli (NA), Corso Secondigliano n. 166, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 04.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 04.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate integrando l'accordo pagina 1 di 4 precisando “che relativamente al mantenimento del figlio maggiorenne , quantificato Persona_1 in Euro 300,00 mensili, resta inteso tra le parti che tale mantenimento non sarà più dovuto dal momento in cui il figlio sottoscriverà un contratto di lavoro, circostanza imminente a verificarsi, rendendosi in tale modo economicamente autosufficiente, così come specificato nella dichiarazione sottoscritta dalle parti ed allegata alle presenti note di udienza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 24.07.2025, i ricorrenti e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 06.10.2004, dalla cui unione Controparte_1 nasceva un figlio, (il 06.02.2006), e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la Per_1 prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 04.12.2025, sostituita con note scritte, depositate il 03.12.25 , i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti con la precisazione indicata nelle conclusioni depositate con le note di udienza il 3.12.25 ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. affinché sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) Per quanto riguarda la casa coniugale, sita in Melito di Napoli (NA) al Vico Cimmino n.15, int.1, di proprietà comune dei coniugi, è composta da due distinte unità immobiliari, piano terra e primo piano.
Le parti convengono che il primo piano di detto immobile, con i mobili e le suppellettili ivi presenti, sarà assegnato alla sig.ra , che l'abiterà insieme al figlio . Parte_1 Per_1
pagina 2 di 4 3) Per quanto riguarda il piano terra, lo stesso sarà assegnato al sig. , lo stesso Controparte_1 abiterà quindi, in Melito di Napoli al Vico Cimmino n.15, piano terra. Tale trasferimento avverrà subito dopo la sentenza di separazione.
4) Il Sig. verserà, a titolo di mantenimento per il figlio , studente, la Controparte_1 Per_1 somma di € 300,00 mensili, a far luogo dalla data della sentenza di separazione, in quanto, attualmente e fino all'emanazione della sentenza, tra i coniugi continuerà una convivenza di fatto, e il sig. provvederà al pagamento delle spese familiari (spesa alimentare, luce, acqua, gas, CP_1 spazzatura, IMU). Tale somma dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 16 di ogni mese alla sig.ra a mezzo bonifico e verrà rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT. Parte_1
5) Le spese straordinarie e le spese mediche saranno poste a carico di entrambi i genitori in misura del
50% ciascuno. Tali spese saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali.
6) Il sig. , rinuncia al 50% dell'assegno unico spettante al figlio , in favore Controparte_1 Per_1 della sig.ra . Parte_1
7) Il sig. verserà inoltre, alla sig.ra , come contributo per il suo Controparte_1 Parte_1 mantenimento, il giorno 16 di ogni mese, la somma di € 100,00 all'IBAN che indicherà entro la prima udienza, a partire dalla sentenza di separazione consensuale, somma che verrà rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT.”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Va disposto lo scioglimento della comunione legale.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
d'Arco il 03.05.1973, e , nato a [...] il [...], ai sensi Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al pagina 3 di 4 competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto
n. 191, Parte II – Serie A – sez. X - Anno 2004);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 04.12.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3026 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03.05.1973, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Marrone (c.f. ), presso il cui C.F._2 studio in Villaricca (NA), via della Libertà n. 234 Parco Jolly, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti, e (c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
02.01.1969, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Forte (c.f. ), presso il cui C.F._4 studio in Napoli (NA), Corso Secondigliano n. 166, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 04.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 04.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate integrando l'accordo pagina 1 di 4 precisando “che relativamente al mantenimento del figlio maggiorenne , quantificato Persona_1 in Euro 300,00 mensili, resta inteso tra le parti che tale mantenimento non sarà più dovuto dal momento in cui il figlio sottoscriverà un contratto di lavoro, circostanza imminente a verificarsi, rendendosi in tale modo economicamente autosufficiente, così come specificato nella dichiarazione sottoscritta dalle parti ed allegata alle presenti note di udienza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 24.07.2025, i ricorrenti e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 06.10.2004, dalla cui unione Controparte_1 nasceva un figlio, (il 06.02.2006), e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la Per_1 prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 04.12.2025, sostituita con note scritte, depositate il 03.12.25 , i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti con la precisazione indicata nelle conclusioni depositate con le note di udienza il 3.12.25 ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. affinché sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) Per quanto riguarda la casa coniugale, sita in Melito di Napoli (NA) al Vico Cimmino n.15, int.1, di proprietà comune dei coniugi, è composta da due distinte unità immobiliari, piano terra e primo piano.
Le parti convengono che il primo piano di detto immobile, con i mobili e le suppellettili ivi presenti, sarà assegnato alla sig.ra , che l'abiterà insieme al figlio . Parte_1 Per_1
pagina 2 di 4 3) Per quanto riguarda il piano terra, lo stesso sarà assegnato al sig. , lo stesso Controparte_1 abiterà quindi, in Melito di Napoli al Vico Cimmino n.15, piano terra. Tale trasferimento avverrà subito dopo la sentenza di separazione.
4) Il Sig. verserà, a titolo di mantenimento per il figlio , studente, la Controparte_1 Per_1 somma di € 300,00 mensili, a far luogo dalla data della sentenza di separazione, in quanto, attualmente e fino all'emanazione della sentenza, tra i coniugi continuerà una convivenza di fatto, e il sig. provvederà al pagamento delle spese familiari (spesa alimentare, luce, acqua, gas, CP_1 spazzatura, IMU). Tale somma dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 16 di ogni mese alla sig.ra a mezzo bonifico e verrà rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT. Parte_1
5) Le spese straordinarie e le spese mediche saranno poste a carico di entrambi i genitori in misura del
50% ciascuno. Tali spese saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali.
6) Il sig. , rinuncia al 50% dell'assegno unico spettante al figlio , in favore Controparte_1 Per_1 della sig.ra . Parte_1
7) Il sig. verserà inoltre, alla sig.ra , come contributo per il suo Controparte_1 Parte_1 mantenimento, il giorno 16 di ogni mese, la somma di € 100,00 all'IBAN che indicherà entro la prima udienza, a partire dalla sentenza di separazione consensuale, somma che verrà rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT.”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Va disposto lo scioglimento della comunione legale.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
d'Arco il 03.05.1973, e , nato a [...] il [...], ai sensi Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al pagina 3 di 4 competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto
n. 191, Parte II – Serie A – sez. X - Anno 2004);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 04.12.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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