Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2006, n. 15914
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Sentenza 13 luglio 2006

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L'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 - che sottopone a sanzione il fatto di chi, mediante esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni o contributi o altre erogazioni a carico del Fondo agricolo europeo - necessariamente include nella sua previsione qualsiasi comportamento fraudolento del richiedente, dal quale sia scaturita l'indebita percezione del contributo comunitario, e quindi qualsiasi situazione di fatto - sia essa conforme o meno a quella cartolare - comunque dimostrata idonea a rendere falsi i dati e le notizie esposti nella domanda di aiuto.(Nella fattispecie, relativa a indebita percezione di aiuto al consumo di burro di intervento, la S.C. ha ritenuto sussistente l'illecito del finto venditore della merce, nonostante la sussistenza di bolle di consegna sottoscritte dal destinatario, essendo stata accertata per altra via la falsità della consegna).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2006, n. 15914
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15914
    Data del deposito : 13 luglio 2006

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