Sentenza 13 luglio 2006
Massime • 1
L'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 - che sottopone a sanzione il fatto di chi, mediante esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni o contributi o altre erogazioni a carico del Fondo agricolo europeo - necessariamente include nella sua previsione qualsiasi comportamento fraudolento del richiedente, dal quale sia scaturita l'indebita percezione del contributo comunitario, e quindi qualsiasi situazione di fatto - sia essa conforme o meno a quella cartolare - comunque dimostrata idonea a rendere falsi i dati e le notizie esposti nella domanda di aiuto.(Nella fattispecie, relativa a indebita percezione di aiuto al consumo di burro di intervento, la S.C. ha ritenuto sussistente l'illecito del finto venditore della merce, nonostante la sussistenza di bolle di consegna sottoscritte dal destinatario, essendo stata accertata per altra via la falsità della consegna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2006, n. 15914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15914 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo STUDIO TAORHINA, rappresentato e difeso dall'avvocato MOLINARI Pietro, giusta procura a margine de ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9446/2002 del Tribunale di MILANO, depositata il 11/07/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/04/2006 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MOLINARI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano con sentenza dell'11 luglio 2002 ha respinto l'opposizione di GI ON n.q. di amministratore unico della S.r.l. Silepa contro l'ordinanza del 12 giugno 1996 con cui il Ministero delle Politiche Agricole gli aveva intimato il pagamento della somma di L. 136.502.935, per avere detta società indebitamente percepito aiuti comunitari al consumo di burro di intervento. Ciò in quanto: a) malgrado dalla documentazione esibita risultasse che la Silepa aveva venduto alla s.a.s. International Service di Lecce kg. 39.995 di burro denaturato destinato al consumo dall'industria dolciaria, la Guardia di Finanza aveva accertato che detti quantitativi di burro non erano mai stati consegnati alle numerose pasticcerie e gelaterie cui in base ai registri della International Service, avrebbero dovuto essere inviati;
b) d'altra parte, trattandosi unicamente di burro denaturato destinato al consumo nell'industria dolciaria era inammissibile qualsiasi altra destinazione diversa dalla vendita alle suddette pasticcerie, perciò assolutamente fittizia;
c) detta ricostruzione trovava conferma nella sentenza 6487/2001 emessa dallo stesso Tribunale di Milano che aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione nel procedimento penale instaurato a carico del ON per i medesimi fatti;
nonché nel mancato pagamento di detto quantitativo di burro alla Silepa, di talché il curatore del fallimento aveva inoltrato la relativa richiesta nei confronti della International Service. Per la cassazione della sentenza il ON ha proposto ricorso affidato ad un motivo;
cui resiste il Ministero delle Politiche agricole con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso, GI ON, deducendo violazione di legge, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione addebita alla sentenza impugnata di non aver valutato il contenuto delle 8 bolle prodotte, attestanti che il burro era stato effettivamente consegnato alla s.a.s. International Service;
e non potendosi fare ricadere sulla Silepa che aveva provveduto alla reale vendita di esso le conseguenze di un'eventuale destinazione illecita conferitagli dalla società compratrice.
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Milano non ha dubitato dell'esistenza delle bolle di consegna del burro alla s.a.s. International Service da parte della SILEPA, di cui il ON era amministratore, ne' ha omesso di valutarne il contenuto attestante l'avvenuta cessione del prodotto, per il quale era stato chiesto ed ottenuto il contributo comunitario;
ma ha ritenuto che, malgrado l'esistenza di detta documentazione, le cessioni indicate nella domanda di contributo non fossero in realtà mai avvenute tra le due società e che il burro aveva semmai raggiunto destinazioni diverse da quelle dichiarate onde percepire il beneficio.
Ha giustificato siffatta conclusione alla stregua dei seguenti elementi indiziari, correttamente valutati congiuntamente ed unitariamente: 1) trattandosi di burro denaturato, destinato al consumo dell'industria dolciaria o gelatiera, come prescritto dai Reg. CEE, la società destinataria aveva dichiarato nella propria documentazione contabile e fiscale di averlo venduto a diverse pasticcerie o gelaterie delle zone di Lecce, Brindisi e Taranto;
2) le indagini condotte dalla Guardia di Finanza avevano invece accertato che nessuno dai destinatari cartolari aveva mai ricevuto alcun quantitativo di burro e neppure aveva fatto vidimare alcun registro di carico e scarico del burro oggetto di aiuto comunitario, perciò inducendo alla conclusione che si trattava di operazioni economiche del tutto inesistenti;
3) questa ricostruzione dei fatti aveva trovato conferma nella sentenza 6487/2001 emessa dalla sezione penale del Tribunale di Milano nei confronti del ON, ivi imputato per gli stessi fatti del reato di cui alla L. n. 896 del 1986, art. 2, la quale aveva ribadito la sussistenza di un accordo tra le due società sul carattere fittizio delle cessioni onde percepire indebitamente gli aiuti comunitari;
4) perfino la prova testimoniale offerta dal ricorrente attraverso il curatore del fallimento della SILEPA onde dimostrare che nella contabilità della società non vi era traccia dei pagamenti del burro eseguiti dalla International Service, concorrevano a ribadire l'inesistenza delle cessioni di detto prodotto mancando altresì la prova - oltre che del suo trasferimento all'asserito compratore - anche della ricorrenza di un prezzo quale corrispettivo dell'operazione, che in base all'art. 1470 cod. civ., costituisce elemento essenziale del contratto di compravendita.
Ora nessuna di dette circostanze è stata contestata dal ricorrente, il quale, d'altra parte non ha evidenziato deficienze o contradditorietà dell'iter argomentativo della sentenza impugnata, nè illogicità nell'interpretazione degli elementi di giudizio fin qui considerati, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte;
ma si è limitato a contrapporvi l'apodittico e tautologico convincimento che il rilascio delle bolle di consegna del burro alla s.a.s. International Service costituisse prova insuperabile della reale esistenza delle cessioni attestate nella richiesta di aiuti comunitarii invece smentito proprio dalla L. n. 698 del 1986, art. 2, che sottopone a sanzione il fatto di chi mediante esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri aiuti, premi indennità, restituzioni o contributi o altre erogazioni a carico del Fondo agricolo europeo. E perciò necessariamente include nella previsione qualsivoglia comportamento fraudolento del richiedente dal quale sia scaturita l'indebita percezione del contributo comunitario e quindi qualsiasi situazione di fatto - sia essa conforme o meno a quella cartolare - comunque dimostrata idonea a rendere falsi i dati e le notizie esposti nella domanda di aiuto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano cose da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Ministero delle risorse agricole in complessivi Euro 2.500,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2006