TAR Roma, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 2568
TAR
Ordinanza collegiale 13 gennaio 2023
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TAR
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per carenza ed eccesso di potere

    Il decreto si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo pro quota la somma di 500 milioni in modo proporzionale al numero censito, stabilendo altresì le modalità di versamento. La norma primaria non autorizzava l'Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per illogicità

    Il decreto si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo pro quota la somma di 500 milioni in modo proporzionale al numero censito, stabilendo altresì le modalità di versamento. La norma primaria non autorizzava l'Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Rigettato
    Illegittimità del decreto per irragionevolezza

    Il decreto si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo pro quota la somma di 500 milioni in modo proporzionale al numero censito, stabilendo altresì le modalità di versamento. La norma primaria non autorizzava l'Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Rigettato
    Violazione dell’art.1, co.649 L.n.190/2014

    Il decreto si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartendo pro quota la somma di 500 milioni in modo proporzionale al numero censito, stabilendo altresì le modalità di versamento. La norma primaria non autorizzava l'Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Inammissibile
    Illegittimità delle note inviate dal concessionario alla ricorrente

    I rapporti interni tra concessionari e gestori hanno un'impronta privatistica e contrattuale, estranea al rapporto concessorio tra Amministrazione e concessionario. La giurisdizione spetta al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Violazione art.23 Cost. (riserva di legge)

    La legge disciplina in modo chiaro e compiuto il presupposto del tributo, il quantum debeatur e i criteri di riparto esterno (tra concessionari) e interno (alla filiera).

  • Rigettato
    Violazione artt.3 e 53 Cost. (capacità contributiva e uguaglianza)

    L'individuazione dei presupposti della tassazione rientra nella discrezionalità del legislatore. La norma non trasmoda in irragionevolezza o arbitrio, trattandosi di imposta indiretta straordinaria che assume come presupposto l'immissione in commercio dell'apparecchio. Inoltre, l'effettiva incidenza del tributo all'interno della filiera è proporzionale alla quota di compenso detenuto dal singolo operatore.

  • Rigettato
    Violazione artt.41 e 42 Cost. (libera iniziativa economica ed espropriazione)

    Il tributo non svuota di contenuto economico il bene della ricorrente al punto da configurarsi come fattispecie espropriativa. Parte ricorrente non ha assolto all'onus probandi circa i seri limiti all'esercizio del diritto di libera iniziativa economica. Inoltre, la portata del tributo è stata ridimensionata dall'art.1, co.920-921 L.n.208/2015.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 2568
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2568
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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