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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10/10/2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3541/2024, assunta in decisione il 10.10.2025, vertente tra:
(22.10.1956 -CF: ) rapp. to e difeso dall'Avv. to Maria Grazia Festa presso Parte_1 C.F._1 il cui studio in Reggio Calabria alla Via G. Spagnolio, n. 3/h, è elettivamente domiciliato
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp. te pro tempore, rapp.to e difeso dall' Avvocato Valeria Grandizio
( e dall' Avv. Ettore Triolo, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato C.F._2 CP_ in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede
Con ricorso del 4.10.2023, il Sig. proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volta ad ottenere il riconoscimento Pt_1 della pensione di invalidità civile a far tempo dalla data di presentazione della domanda, ovvero da altra data ritenuta di giustizia.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita al Dott. , il quale, depositata la Persona_1 relazione, non riconosceva in capo al ricorrente il beneficio richiesto.
Nello specifico, il Dott. , nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del procedimento Per_1
NRG 4626/2023, dopo aver riconosciuto che il ricorrente era affetto da: “Bronchite asmatica cronica, con deficit misto ostruttivo-restrittivo, spirometricamente documentato ed in trattamento farmacologico (Cod.
6407 = 45%);Cardiopatia ipertensiva farmaco-trattata, con incostanti segni di scompenso (2^ classe NYHA) ed in atto in buon compenso emodinamico (Cod. 6446 = 45%);Artrosi polidistrettuale, in soggetto obeso, con
EDD D9-D10 e L4-L4, in atto a discreta moderata funzionale (Cod. 7105 = 35%)”, concludeva come di seguito riportato: “dall'esito dell'esame obiettivo e dallo studio della documentazione sanitaria presente in atti, si conclude che è oggi affetto dalle infermità di cui al Giudizio Diagnostico che, seppur di Parte_1 carattere cronico evolutivo (in senso peggiorativo), NON risultano ancora efficaci ai fini del riconoscimento della Pensione d'Inabilità Civile (ex art 12 L. 118/1971), né dall'epoca dell'istanza, né da un'epoca successiva”.
Venivano formulate osservazioni alla CTU da parte del ricorrente, sia con riferimento alla “valutazione della riduzione della capacità lavorativa secondo calcolo riduzionistico, che appare attestarsi su parametri minimi senza considerare l'effettiva gravità delle singole patologie” sia con riferimento “alla omessa valutazione dell'aspetto psicologico come certificato dalla documentazione medica prodotta in atti”.
Tali osservazioni venivano riscontrate dal CTU, Dott. , il quale precisava di aver valutato la reale entità Per_1 delle patologie che affliggono il ricorrente concludendo che, anche alla luce della documentazione medica del 4.4.2024 (successiva alla visita peritale), relativa ad uno stato ansioso reattivo qualificabile come “lieve”, la sua valutazione medico - legale non subiva alcuna variazione rispetto a quanto già espresso nella relazione definitiva. Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte del Sig. il presente Pt_1 giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c.
Parte ricorrente, anche sulla base delle valutazione espresse dal CTP Dott. , contestava le conclusioni Per_2 della consulenza medico legale del Dott. in quanto“le condizioni fisiche in cui versa il sig. Per_1 Pt_1 comportano evidentemente una riduzione della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo”.
CP_ Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza dell'elaborato peritale, osservando che: “Il CTU, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, ha correttamente valutato le patologie ed ha determinato una percentuale complessiva di invalidità”.
Orbene, esaminati tutti gli atti di causa, tenuto conto del ricorso in opposizione, della consulenza tecnica, della documentazione depositata in atti, delle eccezioni sollevate dalla difesa di parte ricorrente, questo
Giudicante, all'udienza del 25.10.2024, all'esito della discussione orale disponeva il richiamo del CTU Dott.
“AFFINCHE' SE HA VALUTATO O MENO LA CERTIFICAZIONE MEDICA Persona_1 CP_2
PROVENIENTE DALL'AMBULATORIO DI NEUROLOGIA ASP DI REGGIO CALABRIA DATATA 4.4.24 E SE, IN CASO
DI VALUTAZIONE, LA STESSA AVESSE INCIDENZA O MENO SULLA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE
RICONOSCIUTA” e rinviava la causa al 17.1.2025 per il conferimento dell'incarico al CTU nominato.
Il CTU nominato Dott. effettuava la consulenza tecnica sugli atti relativi al ricorrente , Persona_1 Pt_1
e in data 30.1.2025 depositava l'elaborato peritale confermando la valutazione medico – legale espressa in fase di ATP.
Il CTU incaricato accertava che “Alla luce di quanto rilevato e della documentazione integrata, il signor
[...]
alla data 4/4/2024 era affetto da:1) Bronchite asmatica cronica, con deficit misto ostruttivo- Pt_1 restrittivo, spirometricamente documentato ed in trattamento farmacologico (Cod. 6407 = 45%); 2)
Cardiopatia ipertensiva farmaco-trattata, con incostanti segni di scompenso (2^ classe NYHA) ed in atto in buon compenso emodinamico (Cod. 6446 = 45%); 3)Artrosi polidistrettuale, in soggetto obeso, con EDD D9-
D10 e L4-L4, in atto a discreta moderata funzionale (Cod. 7105 = 35%);4) Ansia reattiva con note ipocondriache, tono dell'umore depresso e alterazioni del ritmo sonno veglia (Cod. intermedio tra 2204 e
2205 = 15% - attesa la non documentata assunzione di terapia farmacologica)”.
Riteneva il CTU che “Valutati i documenti di causa e i nuovi atti clinici allegati al fascicolo telematico, dal punto di vista medico-legale, emerge che parte ricorrente presentava, alla data del 4/4/2024, una riduzione della capacità lavorativa in misura pari all' 83%, secondo calcolo riduzionistico. Tale condizione psico-fisica, pertanto, non rendeva ancora parte ricorrente meritevole del diritto alla pensione di invalidità civile (ex art. 12 L.118/71), neanche dopo l'eventuale assegnazione dei 5 punti incrementali concedibili ex lege”.
Concludeva, pertanto, per come di seguito riportato: “Dallo studio della documentazione sanitaria presente in atti, dopo integrazione delle voci del Giudizio Diagnostico, con integrazione della voce attinente il profilo psichico (vedasi punto 4), desumibile dal certificato neurologico del 4/4/2024, in aderenza a quanto richiesto dall'Ill.mo G.O.T., si può concludere che il , a decorrere dal 4/4/2024, è affetto dalle infermità di cui al Pt_1
Giudizio Diagnostico che, seppur di carattere cronico evolutivo (in senso peggiorativo), NON risultano ancora efficaci ai fini del riconoscimento della Pensione d'Inabilità Civile (ex art 12 L. 118/1971), facendo risultare una riduzione della capacità di lavoro pari solo all' 83%”.
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato il Dott. ad escludere in capo al Persona_1 ricorrente la sussistenza dei requisiti medico legali richiesti ai sensi dell'art. 12 della Legge 118/1971, la causa viene assunta in decisione con rigetto del ricorso ex art.445 bis, VI comma, c.p.c. Stante la dichiarazione resa dal Sig. ai fini della esenzione dalla condanna alle spese di lite, ai Parte_1 sensi del novellato art. 152 disp. att., le stesse, per le due fasi del giudizio, vanno integralmente compensate CP_ fra le parti;
si pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale.
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig.
[...]
, così provvede: Pt_1
- rigetta il ricorso in opposizione;
- compensa integralmente fra le parti il pagamento delle spese processuali;
pone altresì, definitivamente a CP_ carico dell' il costo dell'accertamento peritale in favore del Dott. come da separato Persona_1 provvedimento.
Reggio Calabria, lì 10.10.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Donatella Sabbatino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10/10/2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3541/2024, assunta in decisione il 10.10.2025, vertente tra:
(22.10.1956 -CF: ) rapp. to e difeso dall'Avv. to Maria Grazia Festa presso Parte_1 C.F._1 il cui studio in Reggio Calabria alla Via G. Spagnolio, n. 3/h, è elettivamente domiciliato
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp. te pro tempore, rapp.to e difeso dall' Avvocato Valeria Grandizio
( e dall' Avv. Ettore Triolo, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato C.F._2 CP_ in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede
Con ricorso del 4.10.2023, il Sig. proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volta ad ottenere il riconoscimento Pt_1 della pensione di invalidità civile a far tempo dalla data di presentazione della domanda, ovvero da altra data ritenuta di giustizia.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita al Dott. , il quale, depositata la Persona_1 relazione, non riconosceva in capo al ricorrente il beneficio richiesto.
Nello specifico, il Dott. , nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del procedimento Per_1
NRG 4626/2023, dopo aver riconosciuto che il ricorrente era affetto da: “Bronchite asmatica cronica, con deficit misto ostruttivo-restrittivo, spirometricamente documentato ed in trattamento farmacologico (Cod.
6407 = 45%);Cardiopatia ipertensiva farmaco-trattata, con incostanti segni di scompenso (2^ classe NYHA) ed in atto in buon compenso emodinamico (Cod. 6446 = 45%);Artrosi polidistrettuale, in soggetto obeso, con
EDD D9-D10 e L4-L4, in atto a discreta moderata funzionale (Cod. 7105 = 35%)”, concludeva come di seguito riportato: “dall'esito dell'esame obiettivo e dallo studio della documentazione sanitaria presente in atti, si conclude che è oggi affetto dalle infermità di cui al Giudizio Diagnostico che, seppur di Parte_1 carattere cronico evolutivo (in senso peggiorativo), NON risultano ancora efficaci ai fini del riconoscimento della Pensione d'Inabilità Civile (ex art 12 L. 118/1971), né dall'epoca dell'istanza, né da un'epoca successiva”.
Venivano formulate osservazioni alla CTU da parte del ricorrente, sia con riferimento alla “valutazione della riduzione della capacità lavorativa secondo calcolo riduzionistico, che appare attestarsi su parametri minimi senza considerare l'effettiva gravità delle singole patologie” sia con riferimento “alla omessa valutazione dell'aspetto psicologico come certificato dalla documentazione medica prodotta in atti”.
Tali osservazioni venivano riscontrate dal CTU, Dott. , il quale precisava di aver valutato la reale entità Per_1 delle patologie che affliggono il ricorrente concludendo che, anche alla luce della documentazione medica del 4.4.2024 (successiva alla visita peritale), relativa ad uno stato ansioso reattivo qualificabile come “lieve”, la sua valutazione medico - legale non subiva alcuna variazione rispetto a quanto già espresso nella relazione definitiva. Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte del Sig. il presente Pt_1 giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c.
Parte ricorrente, anche sulla base delle valutazione espresse dal CTP Dott. , contestava le conclusioni Per_2 della consulenza medico legale del Dott. in quanto“le condizioni fisiche in cui versa il sig. Per_1 Pt_1 comportano evidentemente una riduzione della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo”.
CP_ Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza dell'elaborato peritale, osservando che: “Il CTU, sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, ha correttamente valutato le patologie ed ha determinato una percentuale complessiva di invalidità”.
Orbene, esaminati tutti gli atti di causa, tenuto conto del ricorso in opposizione, della consulenza tecnica, della documentazione depositata in atti, delle eccezioni sollevate dalla difesa di parte ricorrente, questo
Giudicante, all'udienza del 25.10.2024, all'esito della discussione orale disponeva il richiamo del CTU Dott.
“AFFINCHE' SE HA VALUTATO O MENO LA CERTIFICAZIONE MEDICA Persona_1 CP_2
PROVENIENTE DALL'AMBULATORIO DI NEUROLOGIA ASP DI REGGIO CALABRIA DATATA 4.4.24 E SE, IN CASO
DI VALUTAZIONE, LA STESSA AVESSE INCIDENZA O MENO SULLA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE
RICONOSCIUTA” e rinviava la causa al 17.1.2025 per il conferimento dell'incarico al CTU nominato.
Il CTU nominato Dott. effettuava la consulenza tecnica sugli atti relativi al ricorrente , Persona_1 Pt_1
e in data 30.1.2025 depositava l'elaborato peritale confermando la valutazione medico – legale espressa in fase di ATP.
Il CTU incaricato accertava che “Alla luce di quanto rilevato e della documentazione integrata, il signor
[...]
alla data 4/4/2024 era affetto da:1) Bronchite asmatica cronica, con deficit misto ostruttivo- Pt_1 restrittivo, spirometricamente documentato ed in trattamento farmacologico (Cod. 6407 = 45%); 2)
Cardiopatia ipertensiva farmaco-trattata, con incostanti segni di scompenso (2^ classe NYHA) ed in atto in buon compenso emodinamico (Cod. 6446 = 45%); 3)Artrosi polidistrettuale, in soggetto obeso, con EDD D9-
D10 e L4-L4, in atto a discreta moderata funzionale (Cod. 7105 = 35%);4) Ansia reattiva con note ipocondriache, tono dell'umore depresso e alterazioni del ritmo sonno veglia (Cod. intermedio tra 2204 e
2205 = 15% - attesa la non documentata assunzione di terapia farmacologica)”.
Riteneva il CTU che “Valutati i documenti di causa e i nuovi atti clinici allegati al fascicolo telematico, dal punto di vista medico-legale, emerge che parte ricorrente presentava, alla data del 4/4/2024, una riduzione della capacità lavorativa in misura pari all' 83%, secondo calcolo riduzionistico. Tale condizione psico-fisica, pertanto, non rendeva ancora parte ricorrente meritevole del diritto alla pensione di invalidità civile (ex art. 12 L.118/71), neanche dopo l'eventuale assegnazione dei 5 punti incrementali concedibili ex lege”.
Concludeva, pertanto, per come di seguito riportato: “Dallo studio della documentazione sanitaria presente in atti, dopo integrazione delle voci del Giudizio Diagnostico, con integrazione della voce attinente il profilo psichico (vedasi punto 4), desumibile dal certificato neurologico del 4/4/2024, in aderenza a quanto richiesto dall'Ill.mo G.O.T., si può concludere che il , a decorrere dal 4/4/2024, è affetto dalle infermità di cui al Pt_1
Giudizio Diagnostico che, seppur di carattere cronico evolutivo (in senso peggiorativo), NON risultano ancora efficaci ai fini del riconoscimento della Pensione d'Inabilità Civile (ex art 12 L. 118/1971), facendo risultare una riduzione della capacità di lavoro pari solo all' 83%”.
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato il Dott. ad escludere in capo al Persona_1 ricorrente la sussistenza dei requisiti medico legali richiesti ai sensi dell'art. 12 della Legge 118/1971, la causa viene assunta in decisione con rigetto del ricorso ex art.445 bis, VI comma, c.p.c. Stante la dichiarazione resa dal Sig. ai fini della esenzione dalla condanna alle spese di lite, ai Parte_1 sensi del novellato art. 152 disp. att., le stesse, per le due fasi del giudizio, vanno integralmente compensate CP_ fra le parti;
si pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale.
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig.
[...]
, così provvede: Pt_1
- rigetta il ricorso in opposizione;
- compensa integralmente fra le parti il pagamento delle spese processuali;
pone altresì, definitivamente a CP_ carico dell' il costo dell'accertamento peritale in favore del Dott. come da separato Persona_1 provvedimento.
Reggio Calabria, lì 10.10.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Donatella Sabbatino