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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 20/11/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2123 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2123 /2023 R.G. promosso da:
, ) e , (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Acqui Terme (AL) – Via Carducci C.F._2
n. 19, presso e nello studio del''Avv. , che li rappresenta e difende, giusta mandato in Parte_3
atti;
-ATTORI OPPONENTI- contro
, (C.F. ), in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Marinetti, con domicilio eletto in Asti, Corso
[...]
Dante n.16, giusta mandato in atti;
-CONVENUTA OPPOSTA-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte opponente: come da note scritte in sostituzione di udienza depositate in data
4.11.2025 così chiedendo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
In via preliminare dichiarare la nullità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
665/2023 in quanto parte creditrice non ha provato la non vessatorietà di alcune clausole inserite nel contratto di finanziamento!
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto dai GN Sig. ri e all'ingiungente Parte_1 Parte_2
1 per le ragioni di cui in premessa e, conseguentemente, dichiarare invalido e/o nullo ed inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 665/2023 oggi opposto, con ogni provvedimento e/o conseguenza di legge per tutti i motivi in atti e previo ogni altro provvedimento necessario ed opportuno, tra cui
l'accertamento e la dichiarazione della nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle clausole di cui al contratto di conto corrente bancario e/o del finanziamento sottoscritti dai sig. ri Parte_1
e
e/o delle condizioni generali di contratto relative alla Parte_2
capitalizzazione degli interessi, alle commissioni di massimo scoperto, alla commissione di messa a disposizione fondi, alle commissioni e spese, nonché ai tassi effettivi annui applicati in quanto superiori a quelli stabiliti dalla legge, e/o l'accertamento e/o la dichiarazione della non corretta determinazione dei giorni di valuta e, conseguentemente, l'accertamento e/o la dichiarazione di inefficacia e/o illegittimità e/o non debenza degli addebiti in conto corrente effettuati a titolo di capitalizzazione degli interessi, commissioni di massimo scoperto, commissione di messa a disposizione fondi commissioni e spese, nonché di interessi effettivi annui e/o derivanti dalla non corretta determinazione dei giorni di valuta:
Sempre nel merito. in via subordinata: Rideterminare l'importo del credito eventualmente esistente in capo alla parte ingiungente dopo averlo depurato dalle somme richieste in conseguenza della clausole illegittime e/o nulle e/o invalide sopramenzionate, limitando la pretesa di CP_1
nei confronti dei conchiudenti nella misura del solo credito eventualmente accertato a seguito
[...]
dell'istruttoria, previa eventuale CTU contabile, comunque con declaratoria di invalidità e/o nullità
e/o revoca del decreto ingiuntivo n. 665/2023 oggi opposto.
– Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, anche relative alla pregressa fase sommaria.”.
Conclusioni di parte opposta: come da note conclusionali depositate in data 6.11.2025 così chiedendo:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Piaccia al Tribunale di Alessandria Ill.mo
-
Nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande ex adverso proposte siccome inammissibili ed infondate per le ragioni addotte in parte espositiva, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e reiezione integrale delle domande attoree;
-
Nel merito, in via subordinata, nel caso in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga di revocare, anche parzialmente, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuti e condannare in solido tra di loro i
2 GN , nato a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...]
Tortona (AL), Strada Comunale Scaura n. 1, e , nata ad [...]_2
il 26/01/1975 (c.f. ), residente a [...]
Alighieri n. 16, al pagamento in favore di dell'importo di Euro 20.017,15, o altra Controparte_1
veriore somma, oltre agli interessi previsti nella seguente misura:
a) quanto al contratto di conto corrente bancario n. 24252: interessi al tasso legale sull'importo di €
136,06 dal 01/01/2022 al saldo;
b) quanto al finanziamento “ ” n. 66184616: interessi al tasso legale sull'importo di € Parte_4
16.926,03 dal 01/01/2022 al saldo.
In ogni caso: con il favore delle spese tutte ed onorari di giudizio, nonché con condanna di parte opponente ex art. 96 cpc con richiesta di liquidazione in via equitativa da parte del Giudicante.
Con ogni conseguente pronuncia.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DLLA DECISIONE
A fronte di ricorso monitorio, otteneva ingiunzione di pagamento nei confronti di Controparte_1
e per la somma di € 20.017,15, oltre interessi e spese della Parte_1 Parte_2 procedura, deducendo l'inadempimento da parte di questi ultimi delle obbligazioni derivanti da due rapporti contrattuali, uno di conto corrente n. 24252 e l'altro di finanziamento denominato n. 66184616, stipulati originariamente con la Cassa di Risparmio di Asti che poi cedeva Parte_4
i relativi crediti a favore di . CP_1
Parte opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui sopra n. 665/23 del
10.6.2023, contestando in sostanza che il decreto ingiuntivo non conteneva alcuna motivazione in ordine alla natura non vessatoria delle clausole contrattuali applicate;
precisando che era onere della controparte provare la non vessatorietà delle clausole azionate;
contestava altresì nel merito il credito azionato per essere in sostanza illegittimo e non provato;
contestava la nullità delle clausole contrattuali di cui al contratto di conto corrente, i tassi applicati in quanto superiori a quelli stabili dalla legge, l'anatocismo, l'indeterminatezza delle somme richieste, non essendo in particolare quantificati gli interessi.
Concludeva l'opponente chiedendo in sostanza la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali del conto corrente e del finanziamento sottoscritti dai GN e e delle relative condizioni generali di contratto, Parte_1 Parte_2
chiedendo altresì in subordine la rideterminazione del credito eventualmente esistente dopo averlo depurato dalle somme richieste in conseguenza delle clausole illegittime, nulle, invalide.
3 Si costituiva parte opposta che contestava le deduzioni avversarie in sostanza per la genericità delle stesse e rappresentava la fondatezza del credito azionato basato sulla documentazione tutta versata in atti.
Concludeva parte opposta chiedendo in sostanza la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita documentalmente è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e all'esito della relativa udienza del 6.11.2025 svolta mediante trattazione scritta è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 10.11.2025.
*****
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Intanto, si evidenzia quanto alla presunta vessatorietà delle clausole contrattuali che parte opponente ha formulato contestazioni del tutto generiche, senza neanche indicare nello specifico quali clausole dovrebbero considerarsi vessatorie e per quali ragioni.
Quanto poi alle uniche clausole richiamate nell'atto di citazione nn. “Pagina I riga 4 e 9”, 11, “pagina
2” 25 si evidenzia che anche con riferimento a tali clausole l'opponente nulla deduce nello specifico quanto alla vessatorietà delle stesse, soffermandosi più che altro sul fatto che sarebbe onere del creditore provarne la non vessatorietà. Tale motivo di opposizione così formulato è eccessivamente generico e non può trovare accoglimento.
Inoltre, va anche rilevato che proprio con riferimento alle clausole sopra indicate parte opposta già in sede monitoria aveva chiaramente preso posizione sulla non vessatorietà delle stesse, specificando che i tassi convenuti sono inferiori ai tassi soglia. Nello specifico con riferimento alla clausola di cui alla “pagina 1 riga 4 e 9” il ricorrente con la memoria integrativa in fase monitoria aveva indicato quanto segue: “Trattasi di clausole che non hanno natura vessatoria in quanto non attribuiscono al creditori alcun diritto in violazione dell'art. 33 Codice del Consumo. Si evidenza peraltro che: il tasso annuo effettivo (TAE) convenuto in misura del 8,839% è inferiore al tasso effettivo globale medio praticato dagli Istituti di Credito che, dai rilievi della Banca d'Italia, risulta essere pari al
10,65% (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/index.html) il tasso di interesse di mora è pari al tasso applicato al finanziamento, e cioè all'8,500% ed è abbondantemente inferiore al tasso soglia, previsto nella misura del 17,31% (indicazione rilevabile nel sito innanzi indicato).”.
Neanche a fronte di tali precisazioni l'opponente ha formulato contestazioni specifiche precisando per quali ragioni tale clausola dovrebbe invece essere considerata vessatoria.
Anche con riferimento alla clausola di cui alla “Pagina 2” il ricorrente in fase monitoria aveva espressamente indicato che: “ Trattasi di clausole che non hanno natura vessatoria in quanto non attribuiscono al creditori alcun diritto in violazione dell'art. 33 Codice del Consumo. Si evidenza
4 peraltro che: il tasso debitore convenuto per lo scoperto senza affidamento è pari al 14,800%, detto tasso è inferiore al tasso effettivo globale medio praticato dagli Istituti di Credito che, dai rilievi della Banca d'Italia, risulta essere pari al 16,09%
(https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compitivigilanza/ tegm/index.html) detto tasso debitore per lo scoperto senza affidamento, convenuto nella misura del 14,800% è abbondantemente inferiore al tasso soglia, previsto nella misura del 24,09% (indicazione rilevabile nel sito innanzi indicato).”.
Di nuovo parte opponente, non solo ha formulato contestazioni del tutto generiche in merito alla presunta vessatorietà, ma neanche ha contestato le specifiche indicazioni fornite dal ricorrente già in fase monitoria.
Quanto poi alle clausole 11 e 25 si rileva come la parte opposta abbia fin da subito adito il foro del consumatore non rilevandosi quindi l'applicazione di alcuna clausola vessatoria neanche in tale senso.
In definitiva, pertanto, le eccezioni in punto vessatorietà formulate dall'opponente risultano del tutto generiche e indeterminate non potendo pertanto trovare accoglimento.
Anche le doglianze relative alla fondatezza del credito azionato risultano del tutto generiche e indeterminate. Non è chiaro dalle allegazioni della stessa parte quali specifiche clausole dei contratti in concreto azionati dovrebbero essere considerate illegittime e per quale ragione dovrebbero quindi essere considerate nulle. Del tutto generica anche la contestazione sull'anatocismo in mancanza di riferimenti specifici in relazione ai contratti di conto corrente e finanziamento azionati. Così come non è chiara la contestazione sugli interessi che sono stati invece specificamente indicati dalla ricorrente già in fase monitoria, ove nella memoria di chiarimenti è stato precisato per il finanziamento l'importo richiesto a titolo di capitale (€ 15.046,14) e quello a titolo di interessi corrispettivi (€ 1.879,89) e moratori (€ 2.951,46), con indicazione del relativo tasso di interesse applicato e del relativo tasso soglia (con rispetto di quest'ultimo) e ugualmente è stato precisato per il conto corrente azionato l'importo chiesto a titolo di capitale (€ 136,06) e quello per interessi di mora (€ 3,60) con indicazione del tasso applicato e del relativo tasso soglia (nel rispetto di quest'ultimo). L'opponente, nonostante ciò, nulla ha contestato nello specifico in relazione a tali determinati importi, formulando, lo si ribadisce, contestazioni del tutto generiche.
Non solo, l'importo richiesto dall'opposta risulta altresì dimostrato dalla documentazione da quest'ultima prodotta.
Con riferimento al finanziamento è stato allegato il contratto in questione “finanziamento al consumo
” n. 66184616, datato 6.4.2016, sottoscritto da entrambe le parti, per l'importo finanziato Parte_4 di € 25.000,00, con indicazioni delle specifiche condizioni contrattuali applicate, il piano di ammortamento e il documento di sintesi (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
5 Parte ricorrente ha prodotto altresì la lettera di risoluzione del contratto inviata allora dalla Cassa di
Risparmio di Asti (contraente originario) alle parti odierne opponenti del 1.3.2021 (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio) dalla quale emergono altresì le rate scadute impagate (31 rate) per € 17.649,87
e il capitale residuo dovuto di € 1.019,54; ha altresì dimostrato l'erogazione del credito, pure non specificamente e tempestivamente contestata da parte opponente, con la produzione dell'estratto del conto corrente n. 24252 (si veda doc. 4 della comparsa di costituzione e riposta).
Ebbene alla luce di tutto quanto sopra il credito azionato risulta quindi adeguatamente dimostrato.
Ugualmente vale per il conto corrente per il quale è stato prodotto il relativo contratto sottoscritto dalle parti e il documento di sintesi con l'indicazione delle condizioni applicate (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio), l'estratto conto di cui al doc. 4 della comparsa di costituzione e l'estratto conto con la certificazione ex art. 50 TUB di cui al doc. 6 del fascicolo monitorio, documentazione che fornisce adeguata prova del credito azionato di € 139,66.
Anche in questo caso, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra e a fronte della documentazione prodotta dall'opposta il credito risulta adeguatamente provato.
Ne consegue in definitiva il rigetto dell'opposizione formulata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza degli opponenti e devono essere liquidate come in dispositivo, sulla base della Tabella 2) allegata al D.M 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, in relazione al valore della domanda (scaglione da € 5.201 a € 26.000), compensi medi per tutte le fasi.
Non si ritiene poi sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione promossa da e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 665/23 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 10.6.2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Rigetta ogni altra domanda;
6 3. Condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere in favore di parte convenuta opposta le spese di lite, liquidate in € 5.077,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e CPA, come dovute per legge.
Alessandria, 20/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2123 /2023 R.G. promosso da:
, ) e , (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Acqui Terme (AL) – Via Carducci C.F._2
n. 19, presso e nello studio del''Avv. , che li rappresenta e difende, giusta mandato in Parte_3
atti;
-ATTORI OPPONENTI- contro
, (C.F. ), in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Marinetti, con domicilio eletto in Asti, Corso
[...]
Dante n.16, giusta mandato in atti;
-CONVENUTA OPPOSTA-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte opponente: come da note scritte in sostituzione di udienza depositate in data
4.11.2025 così chiedendo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
In via preliminare dichiarare la nullità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
665/2023 in quanto parte creditrice non ha provato la non vessatorietà di alcune clausole inserite nel contratto di finanziamento!
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto dai GN Sig. ri e all'ingiungente Parte_1 Parte_2
1 per le ragioni di cui in premessa e, conseguentemente, dichiarare invalido e/o nullo ed inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 665/2023 oggi opposto, con ogni provvedimento e/o conseguenza di legge per tutti i motivi in atti e previo ogni altro provvedimento necessario ed opportuno, tra cui
l'accertamento e la dichiarazione della nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle clausole di cui al contratto di conto corrente bancario e/o del finanziamento sottoscritti dai sig. ri Parte_1
e
e/o delle condizioni generali di contratto relative alla Parte_2
capitalizzazione degli interessi, alle commissioni di massimo scoperto, alla commissione di messa a disposizione fondi, alle commissioni e spese, nonché ai tassi effettivi annui applicati in quanto superiori a quelli stabiliti dalla legge, e/o l'accertamento e/o la dichiarazione della non corretta determinazione dei giorni di valuta e, conseguentemente, l'accertamento e/o la dichiarazione di inefficacia e/o illegittimità e/o non debenza degli addebiti in conto corrente effettuati a titolo di capitalizzazione degli interessi, commissioni di massimo scoperto, commissione di messa a disposizione fondi commissioni e spese, nonché di interessi effettivi annui e/o derivanti dalla non corretta determinazione dei giorni di valuta:
Sempre nel merito. in via subordinata: Rideterminare l'importo del credito eventualmente esistente in capo alla parte ingiungente dopo averlo depurato dalle somme richieste in conseguenza della clausole illegittime e/o nulle e/o invalide sopramenzionate, limitando la pretesa di CP_1
nei confronti dei conchiudenti nella misura del solo credito eventualmente accertato a seguito
[...]
dell'istruttoria, previa eventuale CTU contabile, comunque con declaratoria di invalidità e/o nullità
e/o revoca del decreto ingiuntivo n. 665/2023 oggi opposto.
– Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, anche relative alla pregressa fase sommaria.”.
Conclusioni di parte opposta: come da note conclusionali depositate in data 6.11.2025 così chiedendo:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Piaccia al Tribunale di Alessandria Ill.mo
-
Nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande ex adverso proposte siccome inammissibili ed infondate per le ragioni addotte in parte espositiva, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e reiezione integrale delle domande attoree;
-
Nel merito, in via subordinata, nel caso in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga di revocare, anche parzialmente, il decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuti e condannare in solido tra di loro i
2 GN , nato a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...]
Tortona (AL), Strada Comunale Scaura n. 1, e , nata ad [...]_2
il 26/01/1975 (c.f. ), residente a [...]
Alighieri n. 16, al pagamento in favore di dell'importo di Euro 20.017,15, o altra Controparte_1
veriore somma, oltre agli interessi previsti nella seguente misura:
a) quanto al contratto di conto corrente bancario n. 24252: interessi al tasso legale sull'importo di €
136,06 dal 01/01/2022 al saldo;
b) quanto al finanziamento “ ” n. 66184616: interessi al tasso legale sull'importo di € Parte_4
16.926,03 dal 01/01/2022 al saldo.
In ogni caso: con il favore delle spese tutte ed onorari di giudizio, nonché con condanna di parte opponente ex art. 96 cpc con richiesta di liquidazione in via equitativa da parte del Giudicante.
Con ogni conseguente pronuncia.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DLLA DECISIONE
A fronte di ricorso monitorio, otteneva ingiunzione di pagamento nei confronti di Controparte_1
e per la somma di € 20.017,15, oltre interessi e spese della Parte_1 Parte_2 procedura, deducendo l'inadempimento da parte di questi ultimi delle obbligazioni derivanti da due rapporti contrattuali, uno di conto corrente n. 24252 e l'altro di finanziamento denominato n. 66184616, stipulati originariamente con la Cassa di Risparmio di Asti che poi cedeva Parte_4
i relativi crediti a favore di . CP_1
Parte opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui sopra n. 665/23 del
10.6.2023, contestando in sostanza che il decreto ingiuntivo non conteneva alcuna motivazione in ordine alla natura non vessatoria delle clausole contrattuali applicate;
precisando che era onere della controparte provare la non vessatorietà delle clausole azionate;
contestava altresì nel merito il credito azionato per essere in sostanza illegittimo e non provato;
contestava la nullità delle clausole contrattuali di cui al contratto di conto corrente, i tassi applicati in quanto superiori a quelli stabili dalla legge, l'anatocismo, l'indeterminatezza delle somme richieste, non essendo in particolare quantificati gli interessi.
Concludeva l'opponente chiedendo in sostanza la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali del conto corrente e del finanziamento sottoscritti dai GN e e delle relative condizioni generali di contratto, Parte_1 Parte_2
chiedendo altresì in subordine la rideterminazione del credito eventualmente esistente dopo averlo depurato dalle somme richieste in conseguenza delle clausole illegittime, nulle, invalide.
3 Si costituiva parte opposta che contestava le deduzioni avversarie in sostanza per la genericità delle stesse e rappresentava la fondatezza del credito azionato basato sulla documentazione tutta versata in atti.
Concludeva parte opposta chiedendo in sostanza la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita documentalmente è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e all'esito della relativa udienza del 6.11.2025 svolta mediante trattazione scritta è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 10.11.2025.
*****
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Intanto, si evidenzia quanto alla presunta vessatorietà delle clausole contrattuali che parte opponente ha formulato contestazioni del tutto generiche, senza neanche indicare nello specifico quali clausole dovrebbero considerarsi vessatorie e per quali ragioni.
Quanto poi alle uniche clausole richiamate nell'atto di citazione nn. “Pagina I riga 4 e 9”, 11, “pagina
2” 25 si evidenzia che anche con riferimento a tali clausole l'opponente nulla deduce nello specifico quanto alla vessatorietà delle stesse, soffermandosi più che altro sul fatto che sarebbe onere del creditore provarne la non vessatorietà. Tale motivo di opposizione così formulato è eccessivamente generico e non può trovare accoglimento.
Inoltre, va anche rilevato che proprio con riferimento alle clausole sopra indicate parte opposta già in sede monitoria aveva chiaramente preso posizione sulla non vessatorietà delle stesse, specificando che i tassi convenuti sono inferiori ai tassi soglia. Nello specifico con riferimento alla clausola di cui alla “pagina 1 riga 4 e 9” il ricorrente con la memoria integrativa in fase monitoria aveva indicato quanto segue: “Trattasi di clausole che non hanno natura vessatoria in quanto non attribuiscono al creditori alcun diritto in violazione dell'art. 33 Codice del Consumo. Si evidenza peraltro che: il tasso annuo effettivo (TAE) convenuto in misura del 8,839% è inferiore al tasso effettivo globale medio praticato dagli Istituti di Credito che, dai rilievi della Banca d'Italia, risulta essere pari al
10,65% (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm/index.html) il tasso di interesse di mora è pari al tasso applicato al finanziamento, e cioè all'8,500% ed è abbondantemente inferiore al tasso soglia, previsto nella misura del 17,31% (indicazione rilevabile nel sito innanzi indicato).”.
Neanche a fronte di tali precisazioni l'opponente ha formulato contestazioni specifiche precisando per quali ragioni tale clausola dovrebbe invece essere considerata vessatoria.
Anche con riferimento alla clausola di cui alla “Pagina 2” il ricorrente in fase monitoria aveva espressamente indicato che: “ Trattasi di clausole che non hanno natura vessatoria in quanto non attribuiscono al creditori alcun diritto in violazione dell'art. 33 Codice del Consumo. Si evidenza
4 peraltro che: il tasso debitore convenuto per lo scoperto senza affidamento è pari al 14,800%, detto tasso è inferiore al tasso effettivo globale medio praticato dagli Istituti di Credito che, dai rilievi della Banca d'Italia, risulta essere pari al 16,09%
(https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compitivigilanza/ tegm/index.html) detto tasso debitore per lo scoperto senza affidamento, convenuto nella misura del 14,800% è abbondantemente inferiore al tasso soglia, previsto nella misura del 24,09% (indicazione rilevabile nel sito innanzi indicato).”.
Di nuovo parte opponente, non solo ha formulato contestazioni del tutto generiche in merito alla presunta vessatorietà, ma neanche ha contestato le specifiche indicazioni fornite dal ricorrente già in fase monitoria.
Quanto poi alle clausole 11 e 25 si rileva come la parte opposta abbia fin da subito adito il foro del consumatore non rilevandosi quindi l'applicazione di alcuna clausola vessatoria neanche in tale senso.
In definitiva, pertanto, le eccezioni in punto vessatorietà formulate dall'opponente risultano del tutto generiche e indeterminate non potendo pertanto trovare accoglimento.
Anche le doglianze relative alla fondatezza del credito azionato risultano del tutto generiche e indeterminate. Non è chiaro dalle allegazioni della stessa parte quali specifiche clausole dei contratti in concreto azionati dovrebbero essere considerate illegittime e per quale ragione dovrebbero quindi essere considerate nulle. Del tutto generica anche la contestazione sull'anatocismo in mancanza di riferimenti specifici in relazione ai contratti di conto corrente e finanziamento azionati. Così come non è chiara la contestazione sugli interessi che sono stati invece specificamente indicati dalla ricorrente già in fase monitoria, ove nella memoria di chiarimenti è stato precisato per il finanziamento l'importo richiesto a titolo di capitale (€ 15.046,14) e quello a titolo di interessi corrispettivi (€ 1.879,89) e moratori (€ 2.951,46), con indicazione del relativo tasso di interesse applicato e del relativo tasso soglia (con rispetto di quest'ultimo) e ugualmente è stato precisato per il conto corrente azionato l'importo chiesto a titolo di capitale (€ 136,06) e quello per interessi di mora (€ 3,60) con indicazione del tasso applicato e del relativo tasso soglia (nel rispetto di quest'ultimo). L'opponente, nonostante ciò, nulla ha contestato nello specifico in relazione a tali determinati importi, formulando, lo si ribadisce, contestazioni del tutto generiche.
Non solo, l'importo richiesto dall'opposta risulta altresì dimostrato dalla documentazione da quest'ultima prodotta.
Con riferimento al finanziamento è stato allegato il contratto in questione “finanziamento al consumo
” n. 66184616, datato 6.4.2016, sottoscritto da entrambe le parti, per l'importo finanziato Parte_4 di € 25.000,00, con indicazioni delle specifiche condizioni contrattuali applicate, il piano di ammortamento e il documento di sintesi (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
5 Parte ricorrente ha prodotto altresì la lettera di risoluzione del contratto inviata allora dalla Cassa di
Risparmio di Asti (contraente originario) alle parti odierne opponenti del 1.3.2021 (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio) dalla quale emergono altresì le rate scadute impagate (31 rate) per € 17.649,87
e il capitale residuo dovuto di € 1.019,54; ha altresì dimostrato l'erogazione del credito, pure non specificamente e tempestivamente contestata da parte opponente, con la produzione dell'estratto del conto corrente n. 24252 (si veda doc. 4 della comparsa di costituzione e riposta).
Ebbene alla luce di tutto quanto sopra il credito azionato risulta quindi adeguatamente dimostrato.
Ugualmente vale per il conto corrente per il quale è stato prodotto il relativo contratto sottoscritto dalle parti e il documento di sintesi con l'indicazione delle condizioni applicate (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio), l'estratto conto di cui al doc. 4 della comparsa di costituzione e l'estratto conto con la certificazione ex art. 50 TUB di cui al doc. 6 del fascicolo monitorio, documentazione che fornisce adeguata prova del credito azionato di € 139,66.
Anche in questo caso, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra e a fronte della documentazione prodotta dall'opposta il credito risulta adeguatamente provato.
Ne consegue in definitiva il rigetto dell'opposizione formulata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza degli opponenti e devono essere liquidate come in dispositivo, sulla base della Tabella 2) allegata al D.M 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, in relazione al valore della domanda (scaglione da € 5.201 a € 26.000), compensi medi per tutte le fasi.
Non si ritiene poi sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione promossa da e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 665/23 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 10.6.2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Rigetta ogni altra domanda;
6 3. Condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere in favore di parte convenuta opposta le spese di lite, liquidate in € 5.077,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e CPA, come dovute per legge.
Alessandria, 20/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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