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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ER OV LA, Presidente
DO NT, RE
LOMAZZO GUIDO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 174/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona
elettivamente domiciliato presso dp.savona@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL901PF01678-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL901PF01678-2024 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. Ricorrente_1, residente in [...], Indirizzo_1 , c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalla dott. comm. Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Indirizzo_2, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TL901PF01678-2024 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Savona relativo al periodo d'imposta 2018, notificato il 27 marzo 2025, domandandone il parziale annullamento, con il riconoscimento di un maggior reddito imponibile di euro 1.839,00.
Notificato il ricorso all'Ufficio il 23 maggio 2025, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia, attribuito il numero di ruolo 174/2025, il ricorso è stato assegnato alla prima sezione.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Savona si è costituita in giudizio, domandando il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
La causa è stata trattata e decisa all'udienza del 12 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del controllo incrociato della posizione del ricorrente sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione fiscale tedesca in confronto con la dichiarazione dei redditi presentata, è risultato che il signor Ricorrente_1 ha percepito un reddito per l'anno 2018 di euro 154.606,15, a fronte di un reddito dichiarato di lavoro dipendente di euro 78.143,00.
Possedendo il contribuente nell'anno d'imposta 2018 i requisiti richiesti dal comma 8bis dell'art. 51, dpr n.
917/1986, in quanto ha prestato all'estero l'attività di lavoro dipendente in via continuativa ed in modo stabile per un periodo superiore a 183 giorni (ndr. dal 17 luglio 2017 al 16 luglio 2019), fatto sul quale le parti concordano, il reddito di lavoro dipendente doveva essere determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del lavoro. Da qui l'accertamento in esame, che il ricorrente contesta quanto al criterio di calcolo utilizzato per l'accertamento della retribuzione convenzionale, e di conseguenza, del maggior reddito di lavoro dipendente da sottoporre a tassazione, nonché quanto al mancato riconoscimento in deduzione dei contributi previdenziali.
Nella specie, l'Ufficio ha determinato la retribuzione nazionale, intesa come il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, ad esclusione delle indennità estero, ai sensi dell'art. 2, dm 20/12/2017: in particolare, sulla base dei cedolini paga dell'anno 2018 e, quindi, dello stipendio lordo mensile percepito dal ricorrente, la retribuzione del dott.
Ricorrente_1 è stata quantificata in euro 131.384,00.
Divisa per dodici la retribuzione nazionale così determinata, quella convenzionale da imputare al contribuente corrisponde a quella prevista per i dirigenti della quarta fascia del settore del commercio di euro 10.656,28 mensili con un conseguente reddito di lavoro dipendente (che avrebbe dovuto essere dichiarato) di euro
127.875,36, in luogo del reddito di euro 78.143,00 dichiarato dal ricorrente.
Sul punto, il ricorrente dissente ed insiste nel domandare che la retribuzione nazionale corrisponda all'importo di euro 77.000,00; quanto alle maggiori somme che sono state corrisposte dal datore di lavoro, esse dovrebbero essere escluse dal calcolo della retribuzione nazionale trattandosi di indennità riconosciute come indennità per l'impiego all'estero a ristoro degli oneri che il dipendente subisce per il trasferimento. Circostanza che troverebbe un significativo riscontro nella retribuzione percepita dal ricorrente nel periodo successivo al suo rientro in Italia, che corrisponderebbe circa allo stesso importo.
Insiste infine il contribuente nel diritto di dedurre i contributi previdenziali dal reddito convenzionale.
Tanto premesso, quanto alla determinazione della retribuzione nazionale, le censure rivolte dal ricorrente all'azione dell'Ufficio non convincono la Corte.
Gli argomenti del ricorrente paiono in contraddizione con quanto convenuto con il datore di lavoro (Società_1) per regolamentare il rapporto di lavoro durante il distacco presso la sede tedesca: il documento 5 allegato dal contribuente del 4 luglio 2017 (International Assignment terms and conditions).
Se ne riportano le clausole che rilevano per la presente controversia.
La clausola “compensation”, ovvero compenso, stabilisce la retribuzione lorda (gross salary) in euro
120.000,00 annui.
A detta retribuzione l'accordo prevede che si sommino le seguenti indennità, rimborsi, ristori dipendenti dal trasferimento all'estero riconosciuti al lavoratore: la clausola “housing allowance” ovvero indennità di alloggio, stabilisce in 300,00 euro mensili l'indennità riconosciuta per tutta la durata del distacco;
la clausola
“perquisites” ovvero beneficio accessorio, riconosce il rimborso di un viaggio aereo mensile a e da Milano;
la clausola “relocation payment” ovvero rimborso delle spese di trasferimento, riconosce un ristoro a tale titolo di 7.500,00 euro;
la clausola “accomodations” ovvero alloggio, stabilisce il diritto del lavoratore di beneficiare di un prestito sino al massimo di 7.500,00 euro per il primo mese di affitto;
infine, la clausola
“temporary accomodation” ovvero sistemazione temporanea, stabilisce il rimborso per due settimane del costo dell'alloggio temporaneo in hotel, oltre ad euro 24 al giorno per il costi dei pasti.
Dall'esame dei patti intercorsi tra le parti, risulta, quindi, che il reddito lordo del ricorrente per l'anno 2018 sia stato convenuto in complessivi euro 120.000,00, importo al quale le indennità, i rimborsi, i ristori riconosciuti dal datore di lavoro al dipendente a causa del suo distacco nella sede estera, non erano da detrarre, ma da aggiungere.
Bene ha fatto dunque l'Ufficio a rideterminare la retribuzione del dott. Ricorrente_1 sulla base di quanto realmente percepito senza considerare gli accessori concordati a causa del distacco, con un conseguente reddito da lavoro dipendente di euro 127.875,36, a fronte del reddito di euro 78.143,00 dichiarato.
Per converso, la Corte non condivide il mancato riconoscimento della deduzione dei contributi previdenziali versati dal ricorrente, che risultano documentati per euro 12.921,71.
Aderendo all'orientamento della Cassazione sul punto, in tema di imposte dirette, nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente sia stato determinato sulla base della retribuzione convenzionale di cui all'art. 51, comma 8 bis, del Tuir, che esclude la deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), nella determinazione del reddito complessivo del contribuente devono comunque essere dedotti gli oneri di cui all'art. 10, comma 1, lett. e) del Tuir, in quanto tra le norme sulla determinazione del reddito complessivo esiste un rapporto di specialità reciproca, con la conseguenza che l'esclusione normativa della deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente non comporta l'esclusione della deducibilità di quegli stessi oneri dalla determinazione del reddito complessivo del contribuente, ma anzi, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del Tuir, costituisce il presupposto della deducibilità dei citati oneri dalla determinazione del reddito complessivo (v. Cass. n. 9092/2025; n.
17747/2024).
Per questi motivi
il ricorso è accolto in parte, con la determinazione del reddito di lavoro dipendente del dott.
Ricorrente_1 in euro 127.875,36, importo dal quale dovranno essere detratti i contributi previdenziali pagati per euro 12.921,71, confermate le altre detrazioni riconosciute dall'Ufficio. All'Ufficio il compito di rideterminare l'imposta dovuta dal ricorrente, oltre accessori.
Quanto alle spese del giudizio, vista la parziale soccombenza, sono compensate per la metà, con condanna del ricorrente al pagamento della residua metà all'Ufficio, liquidata in complessivi euro 950,00.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, determina il reddito complessivo di Ricorrente_1, ai fini Irpef per l'anno 2018, in complessivi euro 127.875,36; stabilisce che dal reddito dovranno essere detratti i contributi previdenziali pari ad euro 12.921,71, ferme le altre detrazioni riconosciute nell'accertamento; manda, quindi, all'Ufficio di rideterminare l'imposta netta dovuta dal Ricorrente_1. Conferma nel resto l'accertamento. Dichiara compensata la metà delle spese di lite;
condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Ufficio della residua metà delle spese processuali, spese che liquida, in tale già ridotta misura, in euro 950,00.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ER OV LA, Presidente
DO NT, RE
LOMAZZO GUIDO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 174/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona
elettivamente domiciliato presso dp.savona@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL901PF01678-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL901PF01678-2024 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. Ricorrente_1, residente in [...], Indirizzo_1 , c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalla dott. comm. Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Indirizzo_2, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TL901PF01678-2024 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Savona relativo al periodo d'imposta 2018, notificato il 27 marzo 2025, domandandone il parziale annullamento, con il riconoscimento di un maggior reddito imponibile di euro 1.839,00.
Notificato il ricorso all'Ufficio il 23 maggio 2025, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia, attribuito il numero di ruolo 174/2025, il ricorso è stato assegnato alla prima sezione.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Savona si è costituita in giudizio, domandando il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
La causa è stata trattata e decisa all'udienza del 12 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del controllo incrociato della posizione del ricorrente sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione fiscale tedesca in confronto con la dichiarazione dei redditi presentata, è risultato che il signor Ricorrente_1 ha percepito un reddito per l'anno 2018 di euro 154.606,15, a fronte di un reddito dichiarato di lavoro dipendente di euro 78.143,00.
Possedendo il contribuente nell'anno d'imposta 2018 i requisiti richiesti dal comma 8bis dell'art. 51, dpr n.
917/1986, in quanto ha prestato all'estero l'attività di lavoro dipendente in via continuativa ed in modo stabile per un periodo superiore a 183 giorni (ndr. dal 17 luglio 2017 al 16 luglio 2019), fatto sul quale le parti concordano, il reddito di lavoro dipendente doveva essere determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del lavoro. Da qui l'accertamento in esame, che il ricorrente contesta quanto al criterio di calcolo utilizzato per l'accertamento della retribuzione convenzionale, e di conseguenza, del maggior reddito di lavoro dipendente da sottoporre a tassazione, nonché quanto al mancato riconoscimento in deduzione dei contributi previdenziali.
Nella specie, l'Ufficio ha determinato la retribuzione nazionale, intesa come il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, ad esclusione delle indennità estero, ai sensi dell'art. 2, dm 20/12/2017: in particolare, sulla base dei cedolini paga dell'anno 2018 e, quindi, dello stipendio lordo mensile percepito dal ricorrente, la retribuzione del dott.
Ricorrente_1 è stata quantificata in euro 131.384,00.
Divisa per dodici la retribuzione nazionale così determinata, quella convenzionale da imputare al contribuente corrisponde a quella prevista per i dirigenti della quarta fascia del settore del commercio di euro 10.656,28 mensili con un conseguente reddito di lavoro dipendente (che avrebbe dovuto essere dichiarato) di euro
127.875,36, in luogo del reddito di euro 78.143,00 dichiarato dal ricorrente.
Sul punto, il ricorrente dissente ed insiste nel domandare che la retribuzione nazionale corrisponda all'importo di euro 77.000,00; quanto alle maggiori somme che sono state corrisposte dal datore di lavoro, esse dovrebbero essere escluse dal calcolo della retribuzione nazionale trattandosi di indennità riconosciute come indennità per l'impiego all'estero a ristoro degli oneri che il dipendente subisce per il trasferimento. Circostanza che troverebbe un significativo riscontro nella retribuzione percepita dal ricorrente nel periodo successivo al suo rientro in Italia, che corrisponderebbe circa allo stesso importo.
Insiste infine il contribuente nel diritto di dedurre i contributi previdenziali dal reddito convenzionale.
Tanto premesso, quanto alla determinazione della retribuzione nazionale, le censure rivolte dal ricorrente all'azione dell'Ufficio non convincono la Corte.
Gli argomenti del ricorrente paiono in contraddizione con quanto convenuto con il datore di lavoro (Società_1) per regolamentare il rapporto di lavoro durante il distacco presso la sede tedesca: il documento 5 allegato dal contribuente del 4 luglio 2017 (International Assignment terms and conditions).
Se ne riportano le clausole che rilevano per la presente controversia.
La clausola “compensation”, ovvero compenso, stabilisce la retribuzione lorda (gross salary) in euro
120.000,00 annui.
A detta retribuzione l'accordo prevede che si sommino le seguenti indennità, rimborsi, ristori dipendenti dal trasferimento all'estero riconosciuti al lavoratore: la clausola “housing allowance” ovvero indennità di alloggio, stabilisce in 300,00 euro mensili l'indennità riconosciuta per tutta la durata del distacco;
la clausola
“perquisites” ovvero beneficio accessorio, riconosce il rimborso di un viaggio aereo mensile a e da Milano;
la clausola “relocation payment” ovvero rimborso delle spese di trasferimento, riconosce un ristoro a tale titolo di 7.500,00 euro;
la clausola “accomodations” ovvero alloggio, stabilisce il diritto del lavoratore di beneficiare di un prestito sino al massimo di 7.500,00 euro per il primo mese di affitto;
infine, la clausola
“temporary accomodation” ovvero sistemazione temporanea, stabilisce il rimborso per due settimane del costo dell'alloggio temporaneo in hotel, oltre ad euro 24 al giorno per il costi dei pasti.
Dall'esame dei patti intercorsi tra le parti, risulta, quindi, che il reddito lordo del ricorrente per l'anno 2018 sia stato convenuto in complessivi euro 120.000,00, importo al quale le indennità, i rimborsi, i ristori riconosciuti dal datore di lavoro al dipendente a causa del suo distacco nella sede estera, non erano da detrarre, ma da aggiungere.
Bene ha fatto dunque l'Ufficio a rideterminare la retribuzione del dott. Ricorrente_1 sulla base di quanto realmente percepito senza considerare gli accessori concordati a causa del distacco, con un conseguente reddito da lavoro dipendente di euro 127.875,36, a fronte del reddito di euro 78.143,00 dichiarato.
Per converso, la Corte non condivide il mancato riconoscimento della deduzione dei contributi previdenziali versati dal ricorrente, che risultano documentati per euro 12.921,71.
Aderendo all'orientamento della Cassazione sul punto, in tema di imposte dirette, nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente sia stato determinato sulla base della retribuzione convenzionale di cui all'art. 51, comma 8 bis, del Tuir, che esclude la deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), nella determinazione del reddito complessivo del contribuente devono comunque essere dedotti gli oneri di cui all'art. 10, comma 1, lett. e) del Tuir, in quanto tra le norme sulla determinazione del reddito complessivo esiste un rapporto di specialità reciproca, con la conseguenza che l'esclusione normativa della deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente non comporta l'esclusione della deducibilità di quegli stessi oneri dalla determinazione del reddito complessivo del contribuente, ma anzi, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del Tuir, costituisce il presupposto della deducibilità dei citati oneri dalla determinazione del reddito complessivo (v. Cass. n. 9092/2025; n.
17747/2024).
Per questi motivi
il ricorso è accolto in parte, con la determinazione del reddito di lavoro dipendente del dott.
Ricorrente_1 in euro 127.875,36, importo dal quale dovranno essere detratti i contributi previdenziali pagati per euro 12.921,71, confermate le altre detrazioni riconosciute dall'Ufficio. All'Ufficio il compito di rideterminare l'imposta dovuta dal ricorrente, oltre accessori.
Quanto alle spese del giudizio, vista la parziale soccombenza, sono compensate per la metà, con condanna del ricorrente al pagamento della residua metà all'Ufficio, liquidata in complessivi euro 950,00.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, determina il reddito complessivo di Ricorrente_1, ai fini Irpef per l'anno 2018, in complessivi euro 127.875,36; stabilisce che dal reddito dovranno essere detratti i contributi previdenziali pari ad euro 12.921,71, ferme le altre detrazioni riconosciute nell'accertamento; manda, quindi, all'Ufficio di rideterminare l'imposta netta dovuta dal Ricorrente_1. Conferma nel resto l'accertamento. Dichiara compensata la metà delle spese di lite;
condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Ufficio della residua metà delle spese processuali, spese che liquida, in tale già ridotta misura, in euro 950,00.