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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SALVIA FRANCESCA, Presidente
ASCIONE MAURIZIO, Relatore
MARCIALIS GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 241/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V03Q6002962025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V03Q6002962025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V03Q6002962025 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1, con attività di fabbricazione di altre apparecchiature elettriche, è stata inserita per l'anno d'imposta 2019, nel piano dei controlli dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pavia, per essere emersa, [nell'ambito del Procedimento penale n._1/anno_1 R.G.N.R. Modello 21 in corso presso la Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Milano (nel prosieguo la Procura), conseguente ad una richiesta pervenuta dagli uffici finanziari della Repubblica di Polonia onde verificare, per gli anni d'imposta 2015 e 2016, i rapporti intercorsi tra la Società italiana Società_1 RL(nel prosieguo Società_1 ) e la Società polacca Società_4], l'esistenza, secondo la polizia giudiziaria di detta Procura, di un sodalizio formato sia da Società italiane, che comunitarie, ma anche extraeuropee, dedito a reati di riciclaggio e autoriciclaggio di proventi illeciti. Tra queste Società, oltre l'appena richiamata
Società_1, la Società_2 RL, anch'essa italiana(nel prosieguo Società_2), e l'altrettanto italiana Società_3
RL (nel prosieguo Società_3), apparentemente operanti, sempre secondo la detta polizia giudiziaria, nel settore delle prestazioni della promozione aziendale e della pubblicità, in realtà, come detto più sopra, coinvolte nel riciclaggio e autoriciclaggio di proventi illeciti, peraltro tutte riconducibili al Signor Nominativo_1, residente in [...], il quale è risultato essere gravato da precedenti penali e tributari, sempre in riferimento al procedimento penale di cui più sopra . Si segnala che secondo la polizia giudiziaria della detta Procura, le appena citate tre Società, peraltro succedutesi dal 2015 al 2021, oltre ad essere una la diretta prosecuzione dell'altra, hanno operato anche nei medesimi luoghi di esercizio, con gli stessi professionisti di riferimento e i medesimi dipendenti e collaboratori, affidandosi poi anche a prestanome subalterni al detto Signor Nominativo_1.
Inoltre tutte e tre le dette Società, nell'esercizio della loro attività, apparentemente riguardante, come detto più sopra, le prestazioni di promozione aziendale e pubblicità nei confronti di imprese clienti, le quali peraltro, per essere le stesse, transitavano da una Società all'altra a seconda dei periodi d'imposta. Infatti quelli relativi alla summenzionata Società_1 negli anni del 2015 e 2016, sono passati dal 2017 al 2019 alla succitata Società_2 e quelli di quest'ultima transitati poi dal 2020 al 2021 all'altrettanto surriportata Società_3. Inoltre sempre secondo la polizia giudiziaria della detta Procura, le fatture emesse dalle tre suddette
Società, nei confronti delle loro imprese clienti, nell'apparente esercizio della loro attività di prestazioni di promozione aziendale e pubblicità, consentivano a queste stesse imprese clienti, sia indebite deduzioni di costi ai fini delle imposte dirette, che altrettanto indebite detrazioni Iva. Aggiungasi poi che il connesso controllo di estratti conto bancari, ha anche rivelato che, le somme incassate per le fatture emesse da queste tre suddette Società italiane, oltre ad essere riciclate verso Società comunitarie appartenenti allo stesso sodalizio, come la surriportata polacca Società_4.o e le bulgare Società_5, venivano poi dirottate verso Società extraeuropee in Cina, India, Hong Kong, Emirati arabi e Israele, ma con sedi in Svizzera, come ad esempio la Società_6 Ltd con sede a Hong Kong. Inoltre, sempre secondo la polizia giudiziaria della detta Procura, è emerso che sebbene le tre succitate Società italiane (la Società_1, la Società_2 e la Società_3), avessero emesso fatture per prestazioni di promozione aziendale e pubblicità, esse poi non avrebbero quasi mai partecipato alle fiere. Mette ulteriormente conto dire che il quantum pagato dalle imprese clienti, come la Ricorrente_1 in commento, (in base alle fatture emesse dalle tre surriportate Società, per il servizio nominale di promozione e pubblicità), una volta riciclatolo all'estero, esso quantum poi rientrava, sempre secondo la polizia giudiziaria di cui più sopra, nella disponibilità delle medesime imprese clienti, al netto però di una percentuale tra il 5% e il 15%, trattenuta direttamente dal summenzionato Signor Nominativo_1, per aver egli portato a termine l'operazione di riciclaggio, di cui qui ci si sta occupando. Intanto, per tornare ai controlli dell'Agenzia di cui in apertura, si segnala che essendo risultato essere state emesse, da parte della summenzionata Società_2, due fatture, una il 5 aprile 2019 e un'altra il 12 giugno 2019, (nei confronti della Ricorrente_1 in epigrafe relativamente sempre ad una nominale prestazione di promozione aziendale e pubblicità), per l'importo totale di € 24.400,00, comprensivo di € 20.000,00 a titolo di imponibile ai fini delle imposte dirette e € 4.400,00 a titolo di Iva,
{motivo peraltro per il quale la Guardia di Finanza di Pavia ha notificato in data 21 febbraio 2023, alla surrichiamata Società_2, un verbale nel quale è stata ricostruita la natura di quest'ultima, quale anello di di un sodalizio capeggiato dal detto Signor Nominativo_1 strutturato: a)sia per emettere e ricevere fatture false per abbattere imponibili ai fini Iva e Imposte dirette, dopo essere state inserite in contabilità, proprio come fatto dalla stessa detta Ricorrente_1, che b) per riciclare all'estero gli importi delle stesse fatture false}, l'Agenzia il 29 gennaio 2025 prima notifica il questionario n._2/anno_2, con il quale chiede alla Ricorrente_1 in rassegna di produrre la documentazione relativa ad una fattura, di cui in appresso, relativa all'anno d'imposta 2019 per l'importo complessivo di
€ 24.400,00 e poi non ricevendone risposta esaustiva, il 10 marzo 2025, sempre alla detta Ricorrente_1, ha notificato, ex comma 3 dell'articolo 6 bis della legge 212/2000(Statuto del contribuente), lo schema d'atto n._3/anno_3, applicandole il termine edittale di sessanta giorni per eventuali deduzioni o memorie, deduzioni che la Ricorrente_1 l'8 maggio 2025 ha fatto pervenire all'Agenzia, ribadendo l'esistenza delle operazioni di promozione aziendale e di pubblicà effettuate nel
2019 dalla detta Società_2, (emittente, come detto più sopra, dell'appena richiamata fattura per complessivi
€ 24.400,00), in occasione del Salone del mobile di Milano, nel corso del quale sarebbe anche intervenuta una collaborazione lavorativa con il titolare di una ditta la Società_7, in persona del Signor Nominativo_2, il quale poi, a dire di quest'ultimo, sarebbero intervenuti ordini per € 106.050,00. Intanto poiché secondo l'Agenzia quanto appena precede non costituisce idonea prova, l'11 giugno 2025 ha notificato alla Ricorrente_1 in rassegna, per l'anno d'imposta 2019, l'avviso di accertamento numero T9V03Q600296/2025 e nel recuperare a tassazione ai fini Ires e Irap il suddetto importo di € 20.000,00 e ai fini Iva quello di € 4.400,00, ha anche addebitato le relative sanzioni. Poiché la Ricorrente_1 in epigrafe non ha condiviso le dette determinazioni dell'Agenzia, ha prodotto ricorso e nel chiedere l'annullamento del qui opposto avviso di accertamento, nonché il ricalcolo dell'ammontare delle sanzioni, ha eccepito: 1)la violazione dell'articolo 3 della legge 241/90, dell'articolo 7 delle legge 212/2000(Statuto del contribuente), nonché dell'articolo 42 del DPR 600/73, per carente motivazione, attesa la mancata allegazione sia del summenzionato verbale della Guardia di Finanza, notificato il 21 febbraio 2023 alla succitata Società_2, che la mancata allegazione degli atti di indagine dell'altrettanto summenzionato procedimento penale;
2)la violazione dell'articolo 6 bis comma 4 e dell'articolo 10 e 10 quater di cui ancora alla legge 212/2000, appena prima richiamata, tutte riguardanti la motivazione rafforzata, secondo la quale l'Agenzia avrebbe dovuto dare atto di essere state tenute in considerazione le osservazioni proposte dalla Ricorrente_1 a seguito del surriportato schema d'atto; 3)l'erronea riconduzione delle operazioni di promozione aziendale e di pubblicità
in commento, alle operazioni oggettivamente inesistenti;
4)la violazione degli articoli 2697 del Codice
Civile e dell'articolo 7 comma 5 bis del Dlgs.546/92, secondo cui non soltanto chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ma anche che, l'Amministrazione finanziaria deve provare in giudizio la violazione contestata con l'atto impugnato;
5)la violazione dell'articolo 19 del DPR 633/72 riguardante la detrazione dell'Iva e l'articolo 109 comma 5 del TUIR(testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 917/86), relativo in buona sostanza alla circostanza secondo la quale le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano i ricavi;
6)la illegittimità delle sanzioni irrogate.
La Corte sentita l'esposizione dei fatti da parte del Relatore, uditi il Difensore della Ricorrente e il
Delegato dell'Agenzia, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte non condivide la prima eccezione, per avere l'Agenzia riportato, nella motivazione dell'avviso di accertamento opposto, il contenuto essenziale del verbale dal quale ha preso avvio il successivo controllo
(Cass 8016/24), atteso che l'omessa allegazione del documento non rileva ai fini della validità dell'avviso di accertamento, se la motivazione dell'avviso, anche se resa per relationem, è sufficiente. Anche la seconda eccezione non viene condivisa per aver l'Agenzia esteso la propria motivazione tenendo ben presente le osservazioni della ricorrente. Ciò è confermato dall'ampio, articolato, dettagliato e rigoroso contenuto della medesima motivazione, che ha tenuto in debita considerazione le osservazioni proposte dalla ricorrente a seguito del surriportato schema d'atto. Circostanza questa che ha indotto l'Agenzia a concludere non essere stata, la suddetta Società_2, presente al Salone del Mobile di Milano 2019, con l'effetto di non aver affatto effettuato in tale occasione alcuna prestazione di promozione aziendale e pubblicità, smentendo così la descrizione delle fatture, emesse dalla stessa Società_2 nei confronti della ricorrente, per complessive € 24.400,00, così come detto più sopra. Riguardo alla terza eccezione si osserva che le prestazioni di promozioni aziendali e di pubblicità assurgono a operazioni inesistenti quando e soltanto, non sono veritiere, come nel caso de quo, visto quanto appena prima osservato.
Peraltro, ex multis, la Cassazione con la propria Sentenza
31906/2024 ha affermato che in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta poi al contribuente, (sia ai fini della detrazione dell'Iva, che della deduzione dei costi riguardanti le imposte dirette), fornire la controprova dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione delle fatture, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale, un'operazione fittizia. In ordine alla quarta eccezione si osserva che la Cassazione con Ordinanza
31878/2022 ha statuito che il nuovo comma 5 bis dell'articolo 7 del Dlgs.546/92 non modifica i consolidati principi sul riparto dell'onere probatorio tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, ma conferma soltanto, in buona sostanza, la centralità dell istruttoria dibattimentale. Neanche la quinta eccezione viene condivisa atteso che la inesistenza delle operazioni in rassegna interdice l'asilo alla riferibilità e inerenza delle spese in argomento, giusto articolo 109 del TUIR, che dispone la deducibilità dei costi sostenuti, soltanto ed esclusivamente nel caso in cui essi costi siano riferiti all'attività da cui derivano i relativi ricavi.
Ovviamente ciò trascina anche l'articolo 19 del DPR 633/72 - Legge Iva - che prevede la detrazione dell' imposta indicata nelle fatture di acquisto, soltanto nel caso essi acquisti si riferiscono all'.attività dell'impresa.
Riguardo all'ultima eccezione, si rileva la legittimità delle sanzioni irrogate, quale conseguenza dei fatti finora trattati. Atteso il valore della lite, le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 3.000.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 3.000.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SALVIA FRANCESCA, Presidente
ASCIONE MAURIZIO, Relatore
MARCIALIS GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 241/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V03Q6002962025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V03Q6002962025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9V03Q6002962025 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1, con attività di fabbricazione di altre apparecchiature elettriche, è stata inserita per l'anno d'imposta 2019, nel piano dei controlli dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pavia, per essere emersa, [nell'ambito del Procedimento penale n._1/anno_1 R.G.N.R. Modello 21 in corso presso la Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Milano (nel prosieguo la Procura), conseguente ad una richiesta pervenuta dagli uffici finanziari della Repubblica di Polonia onde verificare, per gli anni d'imposta 2015 e 2016, i rapporti intercorsi tra la Società italiana Società_1 RL(nel prosieguo Società_1 ) e la Società polacca Società_4], l'esistenza, secondo la polizia giudiziaria di detta Procura, di un sodalizio formato sia da Società italiane, che comunitarie, ma anche extraeuropee, dedito a reati di riciclaggio e autoriciclaggio di proventi illeciti. Tra queste Società, oltre l'appena richiamata
Società_1, la Società_2 RL, anch'essa italiana(nel prosieguo Società_2), e l'altrettanto italiana Società_3
RL (nel prosieguo Società_3), apparentemente operanti, sempre secondo la detta polizia giudiziaria, nel settore delle prestazioni della promozione aziendale e della pubblicità, in realtà, come detto più sopra, coinvolte nel riciclaggio e autoriciclaggio di proventi illeciti, peraltro tutte riconducibili al Signor Nominativo_1, residente in [...], il quale è risultato essere gravato da precedenti penali e tributari, sempre in riferimento al procedimento penale di cui più sopra . Si segnala che secondo la polizia giudiziaria della detta Procura, le appena citate tre Società, peraltro succedutesi dal 2015 al 2021, oltre ad essere una la diretta prosecuzione dell'altra, hanno operato anche nei medesimi luoghi di esercizio, con gli stessi professionisti di riferimento e i medesimi dipendenti e collaboratori, affidandosi poi anche a prestanome subalterni al detto Signor Nominativo_1.
Inoltre tutte e tre le dette Società, nell'esercizio della loro attività, apparentemente riguardante, come detto più sopra, le prestazioni di promozione aziendale e pubblicità nei confronti di imprese clienti, le quali peraltro, per essere le stesse, transitavano da una Società all'altra a seconda dei periodi d'imposta. Infatti quelli relativi alla summenzionata Società_1 negli anni del 2015 e 2016, sono passati dal 2017 al 2019 alla succitata Società_2 e quelli di quest'ultima transitati poi dal 2020 al 2021 all'altrettanto surriportata Società_3. Inoltre sempre secondo la polizia giudiziaria della detta Procura, le fatture emesse dalle tre suddette
Società, nei confronti delle loro imprese clienti, nell'apparente esercizio della loro attività di prestazioni di promozione aziendale e pubblicità, consentivano a queste stesse imprese clienti, sia indebite deduzioni di costi ai fini delle imposte dirette, che altrettanto indebite detrazioni Iva. Aggiungasi poi che il connesso controllo di estratti conto bancari, ha anche rivelato che, le somme incassate per le fatture emesse da queste tre suddette Società italiane, oltre ad essere riciclate verso Società comunitarie appartenenti allo stesso sodalizio, come la surriportata polacca Società_4.o e le bulgare Società_5, venivano poi dirottate verso Società extraeuropee in Cina, India, Hong Kong, Emirati arabi e Israele, ma con sedi in Svizzera, come ad esempio la Società_6 Ltd con sede a Hong Kong. Inoltre, sempre secondo la polizia giudiziaria della detta Procura, è emerso che sebbene le tre succitate Società italiane (la Società_1, la Società_2 e la Società_3), avessero emesso fatture per prestazioni di promozione aziendale e pubblicità, esse poi non avrebbero quasi mai partecipato alle fiere. Mette ulteriormente conto dire che il quantum pagato dalle imprese clienti, come la Ricorrente_1 in commento, (in base alle fatture emesse dalle tre surriportate Società, per il servizio nominale di promozione e pubblicità), una volta riciclatolo all'estero, esso quantum poi rientrava, sempre secondo la polizia giudiziaria di cui più sopra, nella disponibilità delle medesime imprese clienti, al netto però di una percentuale tra il 5% e il 15%, trattenuta direttamente dal summenzionato Signor Nominativo_1, per aver egli portato a termine l'operazione di riciclaggio, di cui qui ci si sta occupando. Intanto, per tornare ai controlli dell'Agenzia di cui in apertura, si segnala che essendo risultato essere state emesse, da parte della summenzionata Società_2, due fatture, una il 5 aprile 2019 e un'altra il 12 giugno 2019, (nei confronti della Ricorrente_1 in epigrafe relativamente sempre ad una nominale prestazione di promozione aziendale e pubblicità), per l'importo totale di € 24.400,00, comprensivo di € 20.000,00 a titolo di imponibile ai fini delle imposte dirette e € 4.400,00 a titolo di Iva,
{motivo peraltro per il quale la Guardia di Finanza di Pavia ha notificato in data 21 febbraio 2023, alla surrichiamata Società_2, un verbale nel quale è stata ricostruita la natura di quest'ultima, quale anello di di un sodalizio capeggiato dal detto Signor Nominativo_1 strutturato: a)sia per emettere e ricevere fatture false per abbattere imponibili ai fini Iva e Imposte dirette, dopo essere state inserite in contabilità, proprio come fatto dalla stessa detta Ricorrente_1, che b) per riciclare all'estero gli importi delle stesse fatture false}, l'Agenzia il 29 gennaio 2025 prima notifica il questionario n._2/anno_2, con il quale chiede alla Ricorrente_1 in rassegna di produrre la documentazione relativa ad una fattura, di cui in appresso, relativa all'anno d'imposta 2019 per l'importo complessivo di
€ 24.400,00 e poi non ricevendone risposta esaustiva, il 10 marzo 2025, sempre alla detta Ricorrente_1, ha notificato, ex comma 3 dell'articolo 6 bis della legge 212/2000(Statuto del contribuente), lo schema d'atto n._3/anno_3, applicandole il termine edittale di sessanta giorni per eventuali deduzioni o memorie, deduzioni che la Ricorrente_1 l'8 maggio 2025 ha fatto pervenire all'Agenzia, ribadendo l'esistenza delle operazioni di promozione aziendale e di pubblicà effettuate nel
2019 dalla detta Società_2, (emittente, come detto più sopra, dell'appena richiamata fattura per complessivi
€ 24.400,00), in occasione del Salone del mobile di Milano, nel corso del quale sarebbe anche intervenuta una collaborazione lavorativa con il titolare di una ditta la Società_7, in persona del Signor Nominativo_2, il quale poi, a dire di quest'ultimo, sarebbero intervenuti ordini per € 106.050,00. Intanto poiché secondo l'Agenzia quanto appena precede non costituisce idonea prova, l'11 giugno 2025 ha notificato alla Ricorrente_1 in rassegna, per l'anno d'imposta 2019, l'avviso di accertamento numero T9V03Q600296/2025 e nel recuperare a tassazione ai fini Ires e Irap il suddetto importo di € 20.000,00 e ai fini Iva quello di € 4.400,00, ha anche addebitato le relative sanzioni. Poiché la Ricorrente_1 in epigrafe non ha condiviso le dette determinazioni dell'Agenzia, ha prodotto ricorso e nel chiedere l'annullamento del qui opposto avviso di accertamento, nonché il ricalcolo dell'ammontare delle sanzioni, ha eccepito: 1)la violazione dell'articolo 3 della legge 241/90, dell'articolo 7 delle legge 212/2000(Statuto del contribuente), nonché dell'articolo 42 del DPR 600/73, per carente motivazione, attesa la mancata allegazione sia del summenzionato verbale della Guardia di Finanza, notificato il 21 febbraio 2023 alla succitata Società_2, che la mancata allegazione degli atti di indagine dell'altrettanto summenzionato procedimento penale;
2)la violazione dell'articolo 6 bis comma 4 e dell'articolo 10 e 10 quater di cui ancora alla legge 212/2000, appena prima richiamata, tutte riguardanti la motivazione rafforzata, secondo la quale l'Agenzia avrebbe dovuto dare atto di essere state tenute in considerazione le osservazioni proposte dalla Ricorrente_1 a seguito del surriportato schema d'atto; 3)l'erronea riconduzione delle operazioni di promozione aziendale e di pubblicità
in commento, alle operazioni oggettivamente inesistenti;
4)la violazione degli articoli 2697 del Codice
Civile e dell'articolo 7 comma 5 bis del Dlgs.546/92, secondo cui non soltanto chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ma anche che, l'Amministrazione finanziaria deve provare in giudizio la violazione contestata con l'atto impugnato;
5)la violazione dell'articolo 19 del DPR 633/72 riguardante la detrazione dell'Iva e l'articolo 109 comma 5 del TUIR(testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 917/86), relativo in buona sostanza alla circostanza secondo la quale le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano i ricavi;
6)la illegittimità delle sanzioni irrogate.
La Corte sentita l'esposizione dei fatti da parte del Relatore, uditi il Difensore della Ricorrente e il
Delegato dell'Agenzia, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte non condivide la prima eccezione, per avere l'Agenzia riportato, nella motivazione dell'avviso di accertamento opposto, il contenuto essenziale del verbale dal quale ha preso avvio il successivo controllo
(Cass 8016/24), atteso che l'omessa allegazione del documento non rileva ai fini della validità dell'avviso di accertamento, se la motivazione dell'avviso, anche se resa per relationem, è sufficiente. Anche la seconda eccezione non viene condivisa per aver l'Agenzia esteso la propria motivazione tenendo ben presente le osservazioni della ricorrente. Ciò è confermato dall'ampio, articolato, dettagliato e rigoroso contenuto della medesima motivazione, che ha tenuto in debita considerazione le osservazioni proposte dalla ricorrente a seguito del surriportato schema d'atto. Circostanza questa che ha indotto l'Agenzia a concludere non essere stata, la suddetta Società_2, presente al Salone del Mobile di Milano 2019, con l'effetto di non aver affatto effettuato in tale occasione alcuna prestazione di promozione aziendale e pubblicità, smentendo così la descrizione delle fatture, emesse dalla stessa Società_2 nei confronti della ricorrente, per complessive € 24.400,00, così come detto più sopra. Riguardo alla terza eccezione si osserva che le prestazioni di promozioni aziendali e di pubblicità assurgono a operazioni inesistenti quando e soltanto, non sono veritiere, come nel caso de quo, visto quanto appena prima osservato.
Peraltro, ex multis, la Cassazione con la propria Sentenza
31906/2024 ha affermato che in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta poi al contribuente, (sia ai fini della detrazione dell'Iva, che della deduzione dei costi riguardanti le imposte dirette), fornire la controprova dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione delle fatture, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale, un'operazione fittizia. In ordine alla quarta eccezione si osserva che la Cassazione con Ordinanza
31878/2022 ha statuito che il nuovo comma 5 bis dell'articolo 7 del Dlgs.546/92 non modifica i consolidati principi sul riparto dell'onere probatorio tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, ma conferma soltanto, in buona sostanza, la centralità dell istruttoria dibattimentale. Neanche la quinta eccezione viene condivisa atteso che la inesistenza delle operazioni in rassegna interdice l'asilo alla riferibilità e inerenza delle spese in argomento, giusto articolo 109 del TUIR, che dispone la deducibilità dei costi sostenuti, soltanto ed esclusivamente nel caso in cui essi costi siano riferiti all'attività da cui derivano i relativi ricavi.
Ovviamente ciò trascina anche l'articolo 19 del DPR 633/72 - Legge Iva - che prevede la detrazione dell' imposta indicata nelle fatture di acquisto, soltanto nel caso essi acquisti si riferiscono all'.attività dell'impresa.
Riguardo all'ultima eccezione, si rileva la legittimità delle sanzioni irrogate, quale conseguenza dei fatti finora trattati. Atteso il valore della lite, le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 3.000.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 3.000.