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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/12/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 737/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 737/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Milan Marco
PARTE RICORRENTE nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Mazzone Stefania
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni di merito:
Parte ricorrente
Autorizzare i coniugi a vivere separati;
disporre l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre Persona_1 Persona_2
con collocazione e residenza presso l'abitazione materna;
Parte_1 disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Valduggia alla madre in Parte_1 quanto rispondente agli interessi della prole;
previo ogni più opportuno accertamento in merito alle modalità di interazione del padre nei confronti dei figli ed agli effetti che i suoi comportamenti hanno avuto sull'equilibrio e la stabilità dei medesimi, disporre che gli incontri del signor con i minori e Controparte_1 Persona_1 [...] avvengano presso gli uffici dei servizi sociali competenti per territorio o presso centri Persona_2 di mediazione familiare e comunque sempre alla presenza di figure professionali quali assistenti sociali e psicologi;
disporre a carico del signor un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei Controparte_1 figli di € 600,00 (€ 300,00 cadauno), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come specificate e disciplinate nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed
Avvocati siglato presso il Tribunale di Torino in data 15.03.2016.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Parte resistente
In via principale e nel merito
Autorizzare i coniugi a vivere separati;
Rigettare in quanto infondata, per i motivi di cui in narrativa, l'istanza di affido esclusivo dei minori e disporre l'affidamento condiviso di e , autorizzando i Persona_1 Persona_2 coniugi a permanere a settimane alterne presso la dimora coniugale ove dimoreranno in via stabile i minori;
Disporre che ciascuno genitore provveda al mantenimento diretto dei figli quando si trovano con essi, disponendo che ciascun genitore contribuisca alle spese straordinarie, previamente concordate ed in
pagina 2 di 9 ogni caso documentate, nella misura del 50% ciascuno, sino all'autosufficienza economica dei figli sulla base del Protocollo in vigore avanti a codesto Ill.mo Tribunale.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza supra formulata, ferma
l'istanza di riconoscimento di affido condiviso dei minori, si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di valutare quale sia la soluzione migliore di collocazione dei figli, con conseguente assegnazione della casa familiare, riconoscendo per il padre quantomeno il diritto di tenere con se i figli minori e Per_1
a weekend alternati e infrasettimanalmente, stante gli orari lavorativi della madre, dall'uscita Per_3 da scuola dei minori sino a dopo cena a settimane alternate avendo ovviamente presente l'interesse primario dei figli.
Respingere per i motivi di cui in narrativa qualora fosse riconosciuta la collocazione dei minori con la madre presso l'abitazione familiare il diritto all'assegno di mantenimento mantenendo tra i genitori la suddivisione delle spese straordinarie al 50% sulla base del Protocollo adottato dal Tribunale di
Vercelli.
In ogni caso con vittoria di spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti in data 11.11.2017 hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Borgosesia (VC) trascritto nei registri del predetto Comune alla Parte I, serie n. 19, anno 2017 (doc.02); il regime patrimoniale scelto è stato quello della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati: il figlio in data 18.07.2008 a Iasi (Romania) e la figlia Persona_1
in data 10.06.2012 a Rivoli (TO). Persona_2
Con ricorso depositato in data 6.6.2024 la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione giudiziale dal marito, la statuizione di affidamento esclusivo dei figli minori e le correlate disposizioni economiche.
Il convenuto si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione ma opponendosi all'affidamento esclusivo dei figli, chiedendo invece che sia disposto l'affidamento condiviso e la collocazione alternata.
pagina 3 di 9 Pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti, che hanno previsto l'affido esclusivo dei figli alla madre e l'imposizione di un contributo al mantenimento indiretto di euro 200 mensili, la causa è stata istruita documentalmente, attraverso l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali competenti e attraverso CTU psicodiagnostica.
Depositata la consulenza, le parti hanno discusso la causa oralmente, previo, depositi di scritti conclusivi ex art. 473bis.28 c.p.c.
COMPETENZA GIURISDIZIONALE
La presente controversia presenta profili di internazionalità in quanto sia le parti e che i figli minori hanno cittadinanza rumena.
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), del REGOLAMENTO (UE)
2019/1111 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2019 , relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2003, oltre che la competenza territoriale del giudice adito, peraltro non messe in discussione da alcuno, essendo stata in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e ivi risiedendovi ancora la ricorrente.
In particolare, con riferimento alle domande relative all'affidamento dei figli minori, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 2019/1111.
Il richiamato art. 7 stabilisce che le autorità di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su minore, quando il minore risieda abitualmente nello Stato adito al momento della domanda, anche qualora parti del procedimento siano cittadini di Stati terzi.
Quanto alla domanda relativa alla determinazione di un assegno per il mantenimento della prole da porre a carico del padre, nonché quanto al mantenimento del coniuge, la giurisdizione e la legge applicabile devono essere determinati applicando il regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 4/2009, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice italiano sia in quanto luogo di residenza abituale del convenuto sia in quanto luogo di residenza abituale del creditore.
pagina 4 di 9 LEGGE APPLICABILE
Ritiene il Collegio che alla fattispecie debba applicarsi l'art. 8 del regolamento CE 1259/10 entrato in vigore nel giugno 2012 essendo indubbio che le parti non abbiano inteso scegliere, ex art. 5 del menzionato regolamento, la legge da applicarsi al procedimento per separazione o divorzio.
Pertanto, non essendo stata operata dai coniugi alcuna scelta, deve ricorrersi ai criteri del già menzionato art. 8 regolamento.
In particolare l' art. 8 del regolamento CE n. 1259/10 dispone che "(Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti) “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
L'elencazione di cui all'art. 8 del regolamento, peraltro, prevedere criteri gerarchici a cascata come indubbiamente ricavabile della disamina del mero dato letterale e dell'utilizzazione dell'espressione " o in mancanza" con la conseguenza che si potrà ricorrere al criterio successivo solo ove non sia soddisfatto quello precedente.
Nel caso di specie, quindi, in applicazione del criterio sopra individuato, la legge applicabile alla fattispecie è, quanto al vincolo, pacificamente, quella italiana.
In tema di esercizio della responsabilità genitoriale si rileva quanto segue.
I minori non hanno nazionalità italiana ma risiedono abitualmente in Italia.
Quanto alle statuizioni da assumersi in punto responsabilità genitoriale soccorre la Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 (in vigore per l'Italia con legge di ratifica del 18 giugno 2015 n. 101), i cui artt.
5 e 15 prevedono la competenza dello stato di abituale residenza del minore nell'adozione delle misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni, con applicazione della legge di quello Stato.
Ne deriva quindi la necessaria applicazione della legge italiana.
Quanto alle obbligazioni 'alimentari' viene infine in applicazione il Protocollo Aja sulla Legge
Applicabile alle obbligazioni Alimentari del 23.11.07 in vigore per l'Italia a far data dall'agosto 2013.
pagina 5 di 9 Per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, l'art. 15 del regolamento n. 4/2009 rinvia al protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 che detta criteri per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità, vincolante per gli Stati membri dell'Unione (ad eccezione di Regno Unito e Danimarca) a seguito della ratifica compiuta dall'Unione europea.
L'art. 4 del protocollo dell'Aja del 2007 individua una serie di criteri, applicabili a cascata, il primo dei quali dispone che qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore si applicherà la lex fori. Nel caso di specie, avendo il creditore alimentare adito l'autorità giurisdizionale italiana, luogo di residenza abituale del debitore, per l'individuazione e determinazione dell'obbligazione alimentare si applicherà la legge italiana.
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151, c. 1, c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base delle allegazioni e delle ampie emergenze processuali (atti del procedimento penale a carico del convenuto, CTU licenziata in corso di causa, relazioni dei Servizi Sociali) che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
AFFIDAMENTO DELLA PROLE E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA
La domanda di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocazione e residenza anagrafica, merita accoglimento, come già stabilito nell'ordinanza del 9.10.2024, anche se per motivi parzialmente diversi.
Nel caso di specie, la CTU -alla quale le parti non hanno mosso osservazioni- aveva ritenuto possibile, seppure con cautela e previa verifica del buon andamento, un graduale ripristino dell'affido condiviso, con collocazione prevalente dei minori presso l'abitazione materna, ma, precisava il consulente, “non in tempi brevi”1.
Inoltre, la CTU aveva chiarito che affinché una condizione di affido condiviso potesse verificarsi in modo armonico per minori, sarebbe stato necessario che i genitori si impegnassero responsabilmente 1 Il consulente aveva dato le seguenti indicazioni: “A seguito dell'impossibilità di verificare l'andamento con la figlia minore , si ritiene congruo definire un tempo di osservazione e monitoraggio in tal senso di almeno 8 mesi. Persona_2 In questo periodo, una maggiore graduale liberalizzazione degli incontri padre-figli - sempre nel rispetto delle misure cautelari previste nel procedimento penale che riguarda il periziando – potrebbe eventualmente permettere di assistere ad una più libera e spontanea attivazione di riavvicinamento al padre anche da parte del figlio . Durante tale Persona_1 periodo, sarà possibile anche monitorare la capacità del signor di garantire continuità e stabilità anche rispetto CP_1 al proprio percorso presso il CSM”. pagina 6 di 9 per ripristinare e rimodulare, inizialmente attraverso la mediazione/supporto dei Servizi di riferimento, una congrua comunicazione da un punto di vista genitoriale, mantenendo come focus l'interesse e i bisogni dei minori.
È evidente che l'allontanamento del convenuto da diversi mesi, oltretutto senza che sia stata comunicata la nuova dimora2, vanifica il lavoro svolto e rende impensabile allo stato il percorso indicato dal CTU, nonché la programmazione degli incontri padre-minori.
La ricorrente, per quanto emerso dalla CTU, è apparsa come genitore presente e attivo nella manifestazione delle funzioni genitoriali dal punto di vista dell'accudimento e del legame affettivo, non essendo emersi elementi di significativa criticità rispetto alle differenti funzioni e aree di intervento materno3. Pertanto, la decisione di affidare i figli alla sola madre si rivela necessaria, anche a prescindere dalle vicende penali del convenuto che erano state inizialmente il fattore decisivo che aveva indotto a disporre la tipologia di affidamento vigente.
Appare opportuno mantenere il monitoraggio dei Servizi Sociali a sostegno dei minori, soprattutto con riferimento alla necessità, rilevata in perizia, che entrambi i minori, in modo separato, possano essere presi in carico dal Servizio di Psicologia dello Sviluppo. Inoltre, laddove il padre faccia rientro, potranno organizzare degli incontri -inizialmente protetti- previsa valutazione delle ricadute sul benessere dei minori.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Per quanto attiene all'assegno di mantenimento che deve essere posto a carico del padre, genitore non affidatario, il Collegio ritiene di aumentare quanto già stabilito in via provvisoria (nella misura di euro
200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie) sulla base di una situazione fattuale che è radicalmente mutata4. L'obiettiva lontananza del padre determina una permanenza ininterrotta dei minori con la madre, il che induce allo stato a innalzare il contributo al mantenimento indiretto a carico del padre a euro 500 mensili (euro 250 per ciascun figlio).
La ricorrente potrà richiedere e trattenere l'intero importo dell'assegno unico familiare.
SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, la soccombenza del convenuto determina altresì l'obbligo per lo stesso di rifondere alla ricorrente le spese di lite relative alla presente vertenza.
L'ammissione della ricorrente al patrocinio a Spese dello Stato determina la sussistenza in capo al resistente dell'obbligo di provvedere alla rifusione direttamente in favore dello Stato ex art 133 Dpr
115/2002, come da liquidazione che verrà effettuata con separato decreto ad esito della presentazione di idonea istanza da parte del difensore della parte. Le spese per la CTU -resasi necessaria per indagare lo stato psico fisico dei minori e la situazione complessiva del nucleo disgregato- possono essere poste a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. R.G. 737/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Borgosesia (VC) Controparte_1 trascritto nei registri del predetto Comune alla Parte I, serie n. 19, anno 2017 (doc.02); visto l'art. 191
c.c. come modificato dalla legge 55 del 2015, DÀ ATTO che per effetto dell'odierna sentenza cessa il regime patrimoniale della comunione legale, ai sensi dell'art. 191 c.c.
2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge
3. AFFIDA i figli minori e alla madre, secondo le Persona_1 Persona_2 regole dell'affidamento esclusivo, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre.
4. DISPONE che il padre possa incontrare i figli secondo un calendario predisposto dai Servizi
Sociali, con attivazione dei luoghi neutri laddove necessario;
pagina 8 di 9 5. CONFERMA la delega ai Servizi Sociali con compiti di monitoraggio e di attivazione/prosecuzione di qualsiasi intervento di sostegno educativo e psicologico ritenuto opportuno.
6. PONE a carico del padre con decorrenza dalla presente decisione, un Controparte_1 contributo al mantenimento indiretto dei figli minori di euro 500,00 mensili da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli con rinvio al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli;
l'assegno unico universale potrà essere richiesto dalla ricorrente per l'intero.
7. CO il convenuto alla rifusione delle spese di lite, disponendo che ex Controparte_1 art 133 Dpr 115/2002 il pagamento avvenga direttamente in favore dello Stato ad esito della liquidazione da disporsi con separato decreto;
le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, tenuto conto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della ricorrente.
Si comunichi ai Servizi delegati ( Parte_2
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Simona Francese
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ne danno atto entrambe le parti negli scritti conclusivi ed è da ultimo confermato in udienza da parte del legale del convenuto. 3 Cfr. CTU pagg. 51-52. 4 Il convenuto, al momento dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti, risultava vivere in Valduggia e lavorare come panettiere con salario di euro 1.100 mensili;
inoltre erano preisti incontri con i minori con possibilità di ampliamento delle visite. pagina 7 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 737/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Milan Marco
PARTE RICORRENTE nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Mazzone Stefania
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni di merito:
Parte ricorrente
Autorizzare i coniugi a vivere separati;
disporre l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre Persona_1 Persona_2
con collocazione e residenza presso l'abitazione materna;
Parte_1 disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Valduggia alla madre in Parte_1 quanto rispondente agli interessi della prole;
previo ogni più opportuno accertamento in merito alle modalità di interazione del padre nei confronti dei figli ed agli effetti che i suoi comportamenti hanno avuto sull'equilibrio e la stabilità dei medesimi, disporre che gli incontri del signor con i minori e Controparte_1 Persona_1 [...] avvengano presso gli uffici dei servizi sociali competenti per territorio o presso centri Persona_2 di mediazione familiare e comunque sempre alla presenza di figure professionali quali assistenti sociali e psicologi;
disporre a carico del signor un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei Controparte_1 figli di € 600,00 (€ 300,00 cadauno), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come specificate e disciplinate nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed
Avvocati siglato presso il Tribunale di Torino in data 15.03.2016.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Parte resistente
In via principale e nel merito
Autorizzare i coniugi a vivere separati;
Rigettare in quanto infondata, per i motivi di cui in narrativa, l'istanza di affido esclusivo dei minori e disporre l'affidamento condiviso di e , autorizzando i Persona_1 Persona_2 coniugi a permanere a settimane alterne presso la dimora coniugale ove dimoreranno in via stabile i minori;
Disporre che ciascuno genitore provveda al mantenimento diretto dei figli quando si trovano con essi, disponendo che ciascun genitore contribuisca alle spese straordinarie, previamente concordate ed in
pagina 2 di 9 ogni caso documentate, nella misura del 50% ciascuno, sino all'autosufficienza economica dei figli sulla base del Protocollo in vigore avanti a codesto Ill.mo Tribunale.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza supra formulata, ferma
l'istanza di riconoscimento di affido condiviso dei minori, si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di valutare quale sia la soluzione migliore di collocazione dei figli, con conseguente assegnazione della casa familiare, riconoscendo per il padre quantomeno il diritto di tenere con se i figli minori e Per_1
a weekend alternati e infrasettimanalmente, stante gli orari lavorativi della madre, dall'uscita Per_3 da scuola dei minori sino a dopo cena a settimane alternate avendo ovviamente presente l'interesse primario dei figli.
Respingere per i motivi di cui in narrativa qualora fosse riconosciuta la collocazione dei minori con la madre presso l'abitazione familiare il diritto all'assegno di mantenimento mantenendo tra i genitori la suddivisione delle spese straordinarie al 50% sulla base del Protocollo adottato dal Tribunale di
Vercelli.
In ogni caso con vittoria di spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti in data 11.11.2017 hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Borgosesia (VC) trascritto nei registri del predetto Comune alla Parte I, serie n. 19, anno 2017 (doc.02); il regime patrimoniale scelto è stato quello della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati: il figlio in data 18.07.2008 a Iasi (Romania) e la figlia Persona_1
in data 10.06.2012 a Rivoli (TO). Persona_2
Con ricorso depositato in data 6.6.2024 la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione giudiziale dal marito, la statuizione di affidamento esclusivo dei figli minori e le correlate disposizioni economiche.
Il convenuto si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione ma opponendosi all'affidamento esclusivo dei figli, chiedendo invece che sia disposto l'affidamento condiviso e la collocazione alternata.
pagina 3 di 9 Pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti, che hanno previsto l'affido esclusivo dei figli alla madre e l'imposizione di un contributo al mantenimento indiretto di euro 200 mensili, la causa è stata istruita documentalmente, attraverso l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali competenti e attraverso CTU psicodiagnostica.
Depositata la consulenza, le parti hanno discusso la causa oralmente, previo, depositi di scritti conclusivi ex art. 473bis.28 c.p.c.
COMPETENZA GIURISDIZIONALE
La presente controversia presenta profili di internazionalità in quanto sia le parti e che i figli minori hanno cittadinanza rumena.
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), del REGOLAMENTO (UE)
2019/1111 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2019 , relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2003, oltre che la competenza territoriale del giudice adito, peraltro non messe in discussione da alcuno, essendo stata in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e ivi risiedendovi ancora la ricorrente.
In particolare, con riferimento alle domande relative all'affidamento dei figli minori, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 2019/1111.
Il richiamato art. 7 stabilisce che le autorità di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su minore, quando il minore risieda abitualmente nello Stato adito al momento della domanda, anche qualora parti del procedimento siano cittadini di Stati terzi.
Quanto alla domanda relativa alla determinazione di un assegno per il mantenimento della prole da porre a carico del padre, nonché quanto al mantenimento del coniuge, la giurisdizione e la legge applicabile devono essere determinati applicando il regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 4/2009, nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice italiano sia in quanto luogo di residenza abituale del convenuto sia in quanto luogo di residenza abituale del creditore.
pagina 4 di 9 LEGGE APPLICABILE
Ritiene il Collegio che alla fattispecie debba applicarsi l'art. 8 del regolamento CE 1259/10 entrato in vigore nel giugno 2012 essendo indubbio che le parti non abbiano inteso scegliere, ex art. 5 del menzionato regolamento, la legge da applicarsi al procedimento per separazione o divorzio.
Pertanto, non essendo stata operata dai coniugi alcuna scelta, deve ricorrersi ai criteri del già menzionato art. 8 regolamento.
In particolare l' art. 8 del regolamento CE n. 1259/10 dispone che "(Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti) “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
L'elencazione di cui all'art. 8 del regolamento, peraltro, prevedere criteri gerarchici a cascata come indubbiamente ricavabile della disamina del mero dato letterale e dell'utilizzazione dell'espressione " o in mancanza" con la conseguenza che si potrà ricorrere al criterio successivo solo ove non sia soddisfatto quello precedente.
Nel caso di specie, quindi, in applicazione del criterio sopra individuato, la legge applicabile alla fattispecie è, quanto al vincolo, pacificamente, quella italiana.
In tema di esercizio della responsabilità genitoriale si rileva quanto segue.
I minori non hanno nazionalità italiana ma risiedono abitualmente in Italia.
Quanto alle statuizioni da assumersi in punto responsabilità genitoriale soccorre la Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 (in vigore per l'Italia con legge di ratifica del 18 giugno 2015 n. 101), i cui artt.
5 e 15 prevedono la competenza dello stato di abituale residenza del minore nell'adozione delle misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni, con applicazione della legge di quello Stato.
Ne deriva quindi la necessaria applicazione della legge italiana.
Quanto alle obbligazioni 'alimentari' viene infine in applicazione il Protocollo Aja sulla Legge
Applicabile alle obbligazioni Alimentari del 23.11.07 in vigore per l'Italia a far data dall'agosto 2013.
pagina 5 di 9 Per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, l'art. 15 del regolamento n. 4/2009 rinvia al protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 che detta criteri per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità, vincolante per gli Stati membri dell'Unione (ad eccezione di Regno Unito e Danimarca) a seguito della ratifica compiuta dall'Unione europea.
L'art. 4 del protocollo dell'Aja del 2007 individua una serie di criteri, applicabili a cascata, il primo dei quali dispone che qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore si applicherà la lex fori. Nel caso di specie, avendo il creditore alimentare adito l'autorità giurisdizionale italiana, luogo di residenza abituale del debitore, per l'individuazione e determinazione dell'obbligazione alimentare si applicherà la legge italiana.
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151, c. 1, c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base delle allegazioni e delle ampie emergenze processuali (atti del procedimento penale a carico del convenuto, CTU licenziata in corso di causa, relazioni dei Servizi Sociali) che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
AFFIDAMENTO DELLA PROLE E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA
La domanda di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocazione e residenza anagrafica, merita accoglimento, come già stabilito nell'ordinanza del 9.10.2024, anche se per motivi parzialmente diversi.
Nel caso di specie, la CTU -alla quale le parti non hanno mosso osservazioni- aveva ritenuto possibile, seppure con cautela e previa verifica del buon andamento, un graduale ripristino dell'affido condiviso, con collocazione prevalente dei minori presso l'abitazione materna, ma, precisava il consulente, “non in tempi brevi”1.
Inoltre, la CTU aveva chiarito che affinché una condizione di affido condiviso potesse verificarsi in modo armonico per minori, sarebbe stato necessario che i genitori si impegnassero responsabilmente 1 Il consulente aveva dato le seguenti indicazioni: “A seguito dell'impossibilità di verificare l'andamento con la figlia minore , si ritiene congruo definire un tempo di osservazione e monitoraggio in tal senso di almeno 8 mesi. Persona_2 In questo periodo, una maggiore graduale liberalizzazione degli incontri padre-figli - sempre nel rispetto delle misure cautelari previste nel procedimento penale che riguarda il periziando – potrebbe eventualmente permettere di assistere ad una più libera e spontanea attivazione di riavvicinamento al padre anche da parte del figlio . Durante tale Persona_1 periodo, sarà possibile anche monitorare la capacità del signor di garantire continuità e stabilità anche rispetto CP_1 al proprio percorso presso il CSM”. pagina 6 di 9 per ripristinare e rimodulare, inizialmente attraverso la mediazione/supporto dei Servizi di riferimento, una congrua comunicazione da un punto di vista genitoriale, mantenendo come focus l'interesse e i bisogni dei minori.
È evidente che l'allontanamento del convenuto da diversi mesi, oltretutto senza che sia stata comunicata la nuova dimora2, vanifica il lavoro svolto e rende impensabile allo stato il percorso indicato dal CTU, nonché la programmazione degli incontri padre-minori.
La ricorrente, per quanto emerso dalla CTU, è apparsa come genitore presente e attivo nella manifestazione delle funzioni genitoriali dal punto di vista dell'accudimento e del legame affettivo, non essendo emersi elementi di significativa criticità rispetto alle differenti funzioni e aree di intervento materno3. Pertanto, la decisione di affidare i figli alla sola madre si rivela necessaria, anche a prescindere dalle vicende penali del convenuto che erano state inizialmente il fattore decisivo che aveva indotto a disporre la tipologia di affidamento vigente.
Appare opportuno mantenere il monitoraggio dei Servizi Sociali a sostegno dei minori, soprattutto con riferimento alla necessità, rilevata in perizia, che entrambi i minori, in modo separato, possano essere presi in carico dal Servizio di Psicologia dello Sviluppo. Inoltre, laddove il padre faccia rientro, potranno organizzare degli incontri -inizialmente protetti- previsa valutazione delle ricadute sul benessere dei minori.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Per quanto attiene all'assegno di mantenimento che deve essere posto a carico del padre, genitore non affidatario, il Collegio ritiene di aumentare quanto già stabilito in via provvisoria (nella misura di euro
200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie) sulla base di una situazione fattuale che è radicalmente mutata4. L'obiettiva lontananza del padre determina una permanenza ininterrotta dei minori con la madre, il che induce allo stato a innalzare il contributo al mantenimento indiretto a carico del padre a euro 500 mensili (euro 250 per ciascun figlio).
La ricorrente potrà richiedere e trattenere l'intero importo dell'assegno unico familiare.
SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, la soccombenza del convenuto determina altresì l'obbligo per lo stesso di rifondere alla ricorrente le spese di lite relative alla presente vertenza.
L'ammissione della ricorrente al patrocinio a Spese dello Stato determina la sussistenza in capo al resistente dell'obbligo di provvedere alla rifusione direttamente in favore dello Stato ex art 133 Dpr
115/2002, come da liquidazione che verrà effettuata con separato decreto ad esito della presentazione di idonea istanza da parte del difensore della parte. Le spese per la CTU -resasi necessaria per indagare lo stato psico fisico dei minori e la situazione complessiva del nucleo disgregato- possono essere poste a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. R.G. 737/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Borgosesia (VC) Controparte_1 trascritto nei registri del predetto Comune alla Parte I, serie n. 19, anno 2017 (doc.02); visto l'art. 191
c.c. come modificato dalla legge 55 del 2015, DÀ ATTO che per effetto dell'odierna sentenza cessa il regime patrimoniale della comunione legale, ai sensi dell'art. 191 c.c.
2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge
3. AFFIDA i figli minori e alla madre, secondo le Persona_1 Persona_2 regole dell'affidamento esclusivo, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre.
4. DISPONE che il padre possa incontrare i figli secondo un calendario predisposto dai Servizi
Sociali, con attivazione dei luoghi neutri laddove necessario;
pagina 8 di 9 5. CONFERMA la delega ai Servizi Sociali con compiti di monitoraggio e di attivazione/prosecuzione di qualsiasi intervento di sostegno educativo e psicologico ritenuto opportuno.
6. PONE a carico del padre con decorrenza dalla presente decisione, un Controparte_1 contributo al mantenimento indiretto dei figli minori di euro 500,00 mensili da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli con rinvio al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli;
l'assegno unico universale potrà essere richiesto dalla ricorrente per l'intero.
7. CO il convenuto alla rifusione delle spese di lite, disponendo che ex Controparte_1 art 133 Dpr 115/2002 il pagamento avvenga direttamente in favore dello Stato ad esito della liquidazione da disporsi con separato decreto;
le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, tenuto conto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della ricorrente.
Si comunichi ai Servizi delegati ( Parte_2
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Simona Francese
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ne danno atto entrambe le parti negli scritti conclusivi ed è da ultimo confermato in udienza da parte del legale del convenuto. 3 Cfr. CTU pagg. 51-52. 4 Il convenuto, al momento dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti, risultava vivere in Valduggia e lavorare come panettiere con salario di euro 1.100 mensili;
inoltre erano preisti incontri con i minori con possibilità di ampliamento delle visite. pagina 7 di 9