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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/07/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. v.g. 6903/2025, avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto), regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio, promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 27/05/2025, da
) Parte_1 C.F._1
e
) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi rispettivamente dall'Avv. GROLLA STEFANO e dall'Avv. GUERRATO
TRISSINO ALESSANDRA come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
Le parti con note scritte depositate in data 17.06.2025 hanno chiesto l'accoglimento del ricorso introduttivo depositato in data 28/05/2025:
1) Il sig. autorizza il cambio di residenza della figlia minore nella città estera, Pt_2 Persona_1
pagina 1 di 4 Malmo, in Svezia, all'indirizzo già noto, a fare data dalla fine del mese di luglio 2025 pv, a che la ragazza possa iscriversi al primo anno di scuola secondaria, al 9th Grade (Prima Liceo) al Bladins International
School of Malmö che inizierà nel mese di agosto 2025.
2) Il sig. autorizza la figlia minore alla iscrizione e frequentazione del liceo Bladins Pt_2 Per_1
International School of Malmö Stadiongatan 25, 217 62 Malmö, Svezia.
3) La sig.ra sosterrà, in via esclusiva, ogni spesa scolastica derivante, connessa, dipendente o Pt_1 conseguente alla iscrizione e frequentazione da parte di della succitata scuola privata -ove per Per_1 spese dipendenti, connesse o conseguenti si intende, a titolo esemplificativo: le attività ludico ricreative e sportive che si svolgeranno nell'ambito dell'offerta formativa dell'istituto Bladins International School of Malmö; eventuali viaggi di istruzione in Italia ed all'estero; corsi istruttivi di qualsiasi natura: teatro, pittura, musica et similia;
abbigliamento e/o attrezzatura necessaria per lo svolgimento di attività scolastica principale e secondaria, ecc-, fermo restando la necessità della loro concertazione con il padre in ragione dell'affidamento condiviso della minore e del principio di bigenitorialità.
4) Il sig. si rende sin d'ora disponibile, qualora mostri ripensamento rispetto al Pt_2 Per_1 trasferimento in Svezia per qualsiasi ragione, ad accogliere la figlia presso la propria abitazione facendosi carico di ogni onere di cura e crescita della stessa, salve le spese straordinarie da dividersi a metà tra i genitori, come oggi accade.
5) La sig.ra si impegna ad accogliere ogni richiesta in tal senso della figlia e ad autorizzare in Pt_1 qualsiasi momento il suo trasferimento in Italia.
6) Il padre potrà vedere la figlia in occasione di ogni sospensione scolastica e nello specifico: durante le vacanze di Natale dal 20/22 dicembre sino al 7 gennaio;
durante la sospensione a fine febbraio, tendenzialmente dal 17 al 21 febbraio, le vacanze di primavera tendenzialmente dal 14 al 21 aprile, durante le vacanze estive tendenzialmente da metà giugno a metà agosto. Si precisa che tali indicazioni sono basate sul calendario dell'anno corrente, chiaramente per gli anni successivi le date potrebbero slittare di qualche giorno.
7) Per le vacanze estive il padre potrà trascorrere con la figlia almeno quattro settimane anche non continuative nella pausa sopra indicata, mentre per le altre sospensioni scolastiche potrà trascorrere la metà dei giorni di vacanza con la figlia.
8) La sig.ra si impegna a curare il rientro della figlia in Italia a proprie spese per tutti Pt_1 Per_1
i periodi sopra citati di modo che possa trascorrere del tempo con il padre.
9) Inoltre la sig.ra si impegna a farsi carico di tre trasferte, acquistando i biglietti aerei per la Pt_1
pagina 2 di 4 tratta Copehaghen-Bergamo di andata e ritorno per la figlia , in qualsiasi momento dell'anno, Per_1 concordati con due mesi di anticipo e che non siano in contrasto con gli impegni scolastici di;
Per_1 con questo ovviamente non si considera la mera presenza di un giorno scolastico, che potrà essere sacrificato per permettere al padre di trascorrere con la figlia almeno unpaio di giorni, esclusi quelli di viaggio;
non sarà invece possibile imporre assenza in giorni in cui saranno stati fissate importanti scadenze, verifiche di apprendimento o particolari opportunità formative.
10) Resta salva la facoltà per i genitori di concordare di volta in volta ogni ulteriore diritto di visita, previo accordo sempre con preavviso di almeno un mese.
11) In tema di mantenimento, le parti si occuperanno di provvedere in modo diretto alla figlia nei rispettivi tempi di affido e, fatto salvo quanto sopra concordato in ordine al Bladins International School of Malmö e fatta altresì eccezione per l'ippica, che, come oggidì, sarà a totale carico della madre, le ulteriori spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori, come disciplinate ed individuate dal
Protocollo del Tribunale di Vicenza.
12) Ciascuna parte pagherà le competenze del proprio procuratore.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentito il relatore;
esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le conclusioni del Pubblico Ministero;
visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 27/05/2025 da e Parte_1
Parte_2 rilevato che dalla relazione tra le parti è nata la figlia in data 27.09.2011; Persona_1 ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente, a modifica della precedente regolamentazione, al mantenimento della figlia minore, alle condizioni di affidamento della stessa ed alla regolamentazione delle visite con il genitore presso cui non risiede con prevalenza possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi della minore;
ritenuto che
in relazione all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle predette condizioni, visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, non sia necessario procedere all'ascolto della minore;
ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, come peraltro da richiesta delle parti;
P.Q.M.
1. Dispone, a modifica delle condizioni già stabilite nella Sentenza del Tribunale di Vicenza n.
1374/2023, in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento della pagina 3 di 4 figlia minore recependo l'accordo raggiunto dalle parti di cui al ricorso congiunto depositato in data
27/05/2025 da intendersi qui integralmente richiamato.
2. Prende atto degli ulteriori accordi fra le parti.
3. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. v.g. 6903/2025, avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto), regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio, promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 27/05/2025, da
) Parte_1 C.F._1
e
) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi rispettivamente dall'Avv. GROLLA STEFANO e dall'Avv. GUERRATO
TRISSINO ALESSANDRA come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
Le parti con note scritte depositate in data 17.06.2025 hanno chiesto l'accoglimento del ricorso introduttivo depositato in data 28/05/2025:
1) Il sig. autorizza il cambio di residenza della figlia minore nella città estera, Pt_2 Persona_1
pagina 1 di 4 Malmo, in Svezia, all'indirizzo già noto, a fare data dalla fine del mese di luglio 2025 pv, a che la ragazza possa iscriversi al primo anno di scuola secondaria, al 9th Grade (Prima Liceo) al Bladins International
School of Malmö che inizierà nel mese di agosto 2025.
2) Il sig. autorizza la figlia minore alla iscrizione e frequentazione del liceo Bladins Pt_2 Per_1
International School of Malmö Stadiongatan 25, 217 62 Malmö, Svezia.
3) La sig.ra sosterrà, in via esclusiva, ogni spesa scolastica derivante, connessa, dipendente o Pt_1 conseguente alla iscrizione e frequentazione da parte di della succitata scuola privata -ove per Per_1 spese dipendenti, connesse o conseguenti si intende, a titolo esemplificativo: le attività ludico ricreative e sportive che si svolgeranno nell'ambito dell'offerta formativa dell'istituto Bladins International School of Malmö; eventuali viaggi di istruzione in Italia ed all'estero; corsi istruttivi di qualsiasi natura: teatro, pittura, musica et similia;
abbigliamento e/o attrezzatura necessaria per lo svolgimento di attività scolastica principale e secondaria, ecc-, fermo restando la necessità della loro concertazione con il padre in ragione dell'affidamento condiviso della minore e del principio di bigenitorialità.
4) Il sig. si rende sin d'ora disponibile, qualora mostri ripensamento rispetto al Pt_2 Per_1 trasferimento in Svezia per qualsiasi ragione, ad accogliere la figlia presso la propria abitazione facendosi carico di ogni onere di cura e crescita della stessa, salve le spese straordinarie da dividersi a metà tra i genitori, come oggi accade.
5) La sig.ra si impegna ad accogliere ogni richiesta in tal senso della figlia e ad autorizzare in Pt_1 qualsiasi momento il suo trasferimento in Italia.
6) Il padre potrà vedere la figlia in occasione di ogni sospensione scolastica e nello specifico: durante le vacanze di Natale dal 20/22 dicembre sino al 7 gennaio;
durante la sospensione a fine febbraio, tendenzialmente dal 17 al 21 febbraio, le vacanze di primavera tendenzialmente dal 14 al 21 aprile, durante le vacanze estive tendenzialmente da metà giugno a metà agosto. Si precisa che tali indicazioni sono basate sul calendario dell'anno corrente, chiaramente per gli anni successivi le date potrebbero slittare di qualche giorno.
7) Per le vacanze estive il padre potrà trascorrere con la figlia almeno quattro settimane anche non continuative nella pausa sopra indicata, mentre per le altre sospensioni scolastiche potrà trascorrere la metà dei giorni di vacanza con la figlia.
8) La sig.ra si impegna a curare il rientro della figlia in Italia a proprie spese per tutti Pt_1 Per_1
i periodi sopra citati di modo che possa trascorrere del tempo con il padre.
9) Inoltre la sig.ra si impegna a farsi carico di tre trasferte, acquistando i biglietti aerei per la Pt_1
pagina 2 di 4 tratta Copehaghen-Bergamo di andata e ritorno per la figlia , in qualsiasi momento dell'anno, Per_1 concordati con due mesi di anticipo e che non siano in contrasto con gli impegni scolastici di;
Per_1 con questo ovviamente non si considera la mera presenza di un giorno scolastico, che potrà essere sacrificato per permettere al padre di trascorrere con la figlia almeno unpaio di giorni, esclusi quelli di viaggio;
non sarà invece possibile imporre assenza in giorni in cui saranno stati fissate importanti scadenze, verifiche di apprendimento o particolari opportunità formative.
10) Resta salva la facoltà per i genitori di concordare di volta in volta ogni ulteriore diritto di visita, previo accordo sempre con preavviso di almeno un mese.
11) In tema di mantenimento, le parti si occuperanno di provvedere in modo diretto alla figlia nei rispettivi tempi di affido e, fatto salvo quanto sopra concordato in ordine al Bladins International School of Malmö e fatta altresì eccezione per l'ippica, che, come oggidì, sarà a totale carico della madre, le ulteriori spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori, come disciplinate ed individuate dal
Protocollo del Tribunale di Vicenza.
12) Ciascuna parte pagherà le competenze del proprio procuratore.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentito il relatore;
esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le conclusioni del Pubblico Ministero;
visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 27/05/2025 da e Parte_1
Parte_2 rilevato che dalla relazione tra le parti è nata la figlia in data 27.09.2011; Persona_1 ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente, a modifica della precedente regolamentazione, al mantenimento della figlia minore, alle condizioni di affidamento della stessa ed alla regolamentazione delle visite con il genitore presso cui non risiede con prevalenza possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi della minore;
ritenuto che
in relazione all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle predette condizioni, visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, non sia necessario procedere all'ascolto della minore;
ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, come peraltro da richiesta delle parti;
P.Q.M.
1. Dispone, a modifica delle condizioni già stabilite nella Sentenza del Tribunale di Vicenza n.
1374/2023, in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento della pagina 3 di 4 figlia minore recependo l'accordo raggiunto dalle parti di cui al ricorso congiunto depositato in data
27/05/2025 da intendersi qui integralmente richiamato.
2. Prende atto degli ulteriori accordi fra le parti.
3. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 4 di 4