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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 283/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
17/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
VALENTE MARIA MICHELA AL, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 907/2020 depositato il 16/03/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 803/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 1 e pubblicata il 17/09/2019
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 32702-2016 IRPEF-ALTRO 2011
- DINIEGO RIMBORSO n. 32702-2016 IRPEF-ALTRO 2012
- DINIEGO RIMBORSO n. 32702-2016 IRPEF-ALTRO 2013
- DINIEGO RIMBORSO n. 32702-2016 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 907/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 803/1/2019 della CTP di Foggia, depositata il 17/09/2019, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dal Dott. Resistente_1 avverso il diniego di rimborso Prot. n. 32702/2016 del 06/04/2016 relativo all'IRPEF, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale relativi agli anni 2011-2012-2013-2014, relativamente alle spese di viaggio erogate dalla ASL Foggia per le prestazioni svolte dal contribuente Dott. Resistente_1, medico specialista ambulatoriale, negli ambulatori esterni al di fuori del territorio del Comune di residenza.
Nel merito, l'Ufficio concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per la declaratoria di legittimità del diniego di rimborso, meglio in epigrafe indicato, con la condanna del contribuente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni si è costituito in data 29/06/2020 il contribuente Dott. Resistente_1 che ha eccepito l'infondatezza dell'appello proposto dall'Ufficio chiedendone il rigetto con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
All'udienza del 17/10/2025, sentito il Relatore, sono comparsi la Dott.ssa Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, e, per il contribuente, il Dott. Difensore_1 che ha concluso per il rigetto dell'avverso gravame. Terminata la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'Ufficio critica la sentenza di prime cure per non aver rilevato l'asserita infondatezza della domanda di rimborso presentata dal contribuente in quanto detto rimborso-spese di viaggio rivestirebbe natura forfettaria e, quindi, avrebbe, in realtà, carattere retributivo e non indennitario.
A ben vedere, però, la difesa del contribuente ha puntualmente assolto, fin dal giudizio di prime cure, il proprio onere probatorio producendo la relativa scheda della ASL Foggia in cui sono indicati i Km. dei vari viaggi effettuati dal contribuente con la propria autovettura per raggiungere i vari poli ambulatori aventi sede in vari Comuni del territorio della ASL Foggia.
Tale documentazione non è stata neppure contestata in modo specifico dall'Ufficio né in primo grado né in appello.
L'Agenzia delle Entrate, infatti, insiste sulla natura retributiva dei rimborsi de quibus senza assolvere al relativo onere probatorio che grava su di esso sulla base dell'antica regola iuris secondo cui> che si coordina pienamente con l'altra massima < asserit>>.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Foggia, è infondato e va, pertanto, rigettato dovendosi, in integrale conferma della sentenza di prime cure, dichiarare la fondatezza, nel merito, dell'istanza di rimborso presentata dal contribuente di cui al Prot. n. 115927 del 30/12/2015.
3) Le spese del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia e, in integrale conferma della sentenza di prime cure, dichiara la fondatezza, nel merito, dell'istanza di rimborso proposta dal contribuente Dott. Resistente_1; condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia al pagamento delle spese del presente giudizio di gravame in favore del contribuente, Dott. Resistente_1 , che si liquidano in
€ 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Foggia il 17 ottobre 2025
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
17/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
VALENTE MARIA MICHELA AL, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 907/2020 depositato il 16/03/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 803/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 1 e pubblicata il 17/09/2019
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 32702-2016 IRPEF-ALTRO 2011
- DINIEGO RIMBORSO n. 32702-2016 IRPEF-ALTRO 2012
- DINIEGO RIMBORSO n. 32702-2016 IRPEF-ALTRO 2013
- DINIEGO RIMBORSO n. 32702-2016 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 907/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 803/1/2019 della CTP di Foggia, depositata il 17/09/2019, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dal Dott. Resistente_1 avverso il diniego di rimborso Prot. n. 32702/2016 del 06/04/2016 relativo all'IRPEF, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale relativi agli anni 2011-2012-2013-2014, relativamente alle spese di viaggio erogate dalla ASL Foggia per le prestazioni svolte dal contribuente Dott. Resistente_1, medico specialista ambulatoriale, negli ambulatori esterni al di fuori del territorio del Comune di residenza.
Nel merito, l'Ufficio concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per la declaratoria di legittimità del diniego di rimborso, meglio in epigrafe indicato, con la condanna del contribuente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni si è costituito in data 29/06/2020 il contribuente Dott. Resistente_1 che ha eccepito l'infondatezza dell'appello proposto dall'Ufficio chiedendone il rigetto con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
All'udienza del 17/10/2025, sentito il Relatore, sono comparsi la Dott.ssa Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, e, per il contribuente, il Dott. Difensore_1 che ha concluso per il rigetto dell'avverso gravame. Terminata la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'Ufficio critica la sentenza di prime cure per non aver rilevato l'asserita infondatezza della domanda di rimborso presentata dal contribuente in quanto detto rimborso-spese di viaggio rivestirebbe natura forfettaria e, quindi, avrebbe, in realtà, carattere retributivo e non indennitario.
A ben vedere, però, la difesa del contribuente ha puntualmente assolto, fin dal giudizio di prime cure, il proprio onere probatorio producendo la relativa scheda della ASL Foggia in cui sono indicati i Km. dei vari viaggi effettuati dal contribuente con la propria autovettura per raggiungere i vari poli ambulatori aventi sede in vari Comuni del territorio della ASL Foggia.
Tale documentazione non è stata neppure contestata in modo specifico dall'Ufficio né in primo grado né in appello.
L'Agenzia delle Entrate, infatti, insiste sulla natura retributiva dei rimborsi de quibus senza assolvere al relativo onere probatorio che grava su di esso sulla base dell'antica regola iuris secondo cui
2) Sulla base delle considerazioni che precedono, l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Foggia, è infondato e va, pertanto, rigettato dovendosi, in integrale conferma della sentenza di prime cure, dichiarare la fondatezza, nel merito, dell'istanza di rimborso presentata dal contribuente di cui al Prot. n. 115927 del 30/12/2015.
3) Le spese del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia e, in integrale conferma della sentenza di prime cure, dichiara la fondatezza, nel merito, dell'istanza di rimborso proposta dal contribuente Dott. Resistente_1; condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia al pagamento delle spese del presente giudizio di gravame in favore del contribuente, Dott. Resistente_1 , che si liquidano in
€ 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Foggia il 17 ottobre 2025