Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/05/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5230/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5230/2023 promossa da :
, (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in , presso lo studio dell''avv. , che lo rappresenta Parte_2
e difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
VIA PISACANE, 20/10 16129 GENOVA, presso lo studio dell'avv. GOTTARDI
ISABELLA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
Respingersi la domanda riconvenzionale di parte resistente.
Vinte le spese.
CONCLUSIONI RESISTENTE e RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta la ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre: In via riconvenzionale Accertate le mutate condizioni economiche della Signora ed accertato lo stato di bisogno e la CP_1 impossibilità della signora di potersi mantenere da sola per tutti i motivi esposti CP_1 in narrativa per “la mancanza di mezzi adeguati” e la impossibilità di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento per “ragioni oggettive”, condannare Parte_1
a corrispondere alla signora a titolo di assegno alimentare di
[...] CP_1 mantenimento l'importo che il Giudice riterrà secondo il suo prudente apprezzamento.
Con vittoria di spese ed onorari di lite nonché il 15,00% spese generali ex articolo
15T.F. a favore dell'Erario e la contestuale liquidazione della parcella al difensore sottoscritto a carico dell'Erario, giusta la legge sul patrocinio a spese dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito della sentenza parziale con cui sono state decise le questioni relative all'assegno di mantenimento per la figlia e dell'assegnazione della casa coniugale va ora decisa la domanda riconvenzionale della residente che chiede la corresponsione di un assegno divorzile. Va ricordato che in sede di divorzio le parti si erano dichiarate economicamente autosufficienti. La signora deduce che in oggi sarebbe mutata la propria condizione CP_1 economica rispetto all'anno 2012 Deduce di avere ad oggi un reddito inadeguato e assolutamente insufficiente per potersi dichiarare autosufficiente per una serie di concause a lei non imputabili: la stessa, titolare di licenza media inferiore, oggi ha 62 anni ed a causa della malattia invalidante che l'ha colpita nel giugno del 2016 ha subito due interventi, lunghi e debilitanti cicli di chemioterapia con complicanze dovute al suo stato (trombosi segmentale della vena giugulare interna sinistra) e sta procrastinando la data di un terzo intervento che dovrà fare entro un anno per la sostituzione della protesi mammaria che le è stata inserita. In questa
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 situazione si è aggiunta la fase del COVID in cui ha perso alcuni lavori come collaboratrice domestica che in qualche modo era fino ad allora era riuscita a mantenere e non riesce a reperire nuovi incarichi perché non è più in grado di fare lavori pesanti e, nonostante abbia fatto colloqui tutte le volte che le sono state segnalate possibilità di lavoro, non è stata assunta. Inizialmente ha potuto usufruire di una piccola pensione di invalidità dal 2017 al 2019, oggi non più riconosciuta perché “clinicamente” guarita.
Chiede quindi un assegno divorzile di natura assistenziale-alimentare. Si oppone a tale richiesta il sig. evidenziando come appaia poco credibile Pt_1 che, ad oggi, la Sig.ra si trovi invece impossibilitata a mantenersi da sola e CP_1 di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento, dal momento che, in ben oltre dieci anni, peraltro, dalla così dichiarata autosufficienza economica e conseguente rinuncia al mantenimento, mai ha avanzato richiesta di mantenimento, neppure in piccola parte.
Deduce che quindi per forza di cose la sig.ra abbia potuto fruire di un CP_1 reddito adeguato e, comunque, sia stata pienamente capace di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento magari anche attraverso contratti “irregolari”. In caso contrario, non si comprenderebbe come la stessa avrebbe potuto vivere tranquillamente senza aiuto alcuno.
E' indubbio che il fatto di non aver chiesto un assegno di separazione in sede di divorzio nel 2012, ossia tredici anni fa, lascia presupporre che la sig.ra CP_1 avesse all'epoca, ed abbia avuto negli anni successivi, dei redditi autonomi anche se non tramite lavori regolari. Del resto è la stessa sig.ra che ha ammesso di avere sempre lavorato ma CP_1 sostiene, ai fini della presente richiesta, che la sua situazione sarebbe peggiorata nel 2016 a causa di una malattia invalidante.
A tale proposito va però osservato che tale malattia è durata dal 2016 al 2019 e, come evidenziato anche dalla circostanza della revoca della pensione di invalidità, è stata dichiarata guarita nel 2019. Peraltro anche successivamente a tale evento la sig.ra non ha chiesto un assegno divorzile evidentemente CP_1 perché ha ripreso a lavorare. Sostiene peraltro la sig.ra che in conseguenza del Covid avrebbe perso CP_1 delle occasioni di lavoro a seguito della morte delle persone assistite. Ma anche a tale proposito va sottolineato come la richiesta di assegno divorzile non sia stata presentata con la fine della pandemia ma solo quando è stata introdotta la
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 causa di modifica dell'assegno di mantenimento della figlia da parte dell'ex- marito. In altri termini non si ravvisa nella situazione della sig.ra una modifica Pt_3 specifica e continuativa delle sue condizioni economiche che l'abbiano condotta, in oggi, a non avere più alcun tipo di possibilità di procurarsi un reddito. La stessa rimane comproprietaria dell'immobile ex casa coniugale che ha un valore non secondario.
Va quindi respinta la domanda di assegno di divorzio.
Le spese processuali vanno compensate stante la situazione delle parti, il fatto che in relazione a molte domande vi è stato sostanziale accordo tra le parti e ratione materiae.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Rigetta la domanda di assegno di divorzio avanzata dalla sig.ra
codice fiscale nato a CP_1 C.F._2
08/10/1961 il BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME),
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti conseguenti.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 6 maggio 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4