TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9135 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro , dr.ssa Maria Gallo , all'udienza di discussione del 10.12.2025 ha pronunciato dando lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nel giudizio iscritto al n. RG. 27735/2024 Lavoro tra
elett.te dom.ta in Ischia (Na) alla Via M. Mazzella n. 223/b, Parte_1 presso lo studio dell'avv. CATELLO RUOPOLI che la rappresenta e difende in virtù di mandato su foglio separato allegato al ricorso telematico;
Ricorrente
E
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
Convenuto contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in data 16.12.2024 e notificato il 12.3.2025 la ricorrente in epigrafe, premessa l'esistenza di diversi contratti di lavoro a termine , ha convenuto in giudizio l'amministrazione scolastica per il riconoscimento della cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 , dell'indennità per compenso sostitutivo delle ferie non godute per le annualità 2021/2022 e 2022/2023 e del diritto al pagamento in suo favore della remunerazione fissa relativa alla “Retribuzione professionale docente”
(Rpd) per le annualità scolastiche 2020/2021 e 2021/2022 .
Ha pertanto chiesto al Tribunale di :
Dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e per l'effetto: 2
Condannarsi il “ ” all'assegnazione in favore della Controparte_1 ricorrente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28/11/2016, oltre interessi dalla data del diritto alla concreta attribuzione.
2. Dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento in suo favore dell'indennità per compenso sostitutivo delle ferie non godute per le annualità 2021/2022 e 2022/2023 nella misura stabilità dalla legge ovvero dal Ccnl di categoria e per l'effetto:
Condannarsi il “ ” al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 della somma di € 1.877,68 o gradatamente di quella diversa somma ritenuta di giustizia.
3. Dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento in suo favore della remunerazione fissa relativa alla “Retribuzione professionale docente” (Rpd) per le annualità scolastiche
2020/2021 e 2021/2022 e per l'effetto:
Condannarsi il “ ” al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 della somma di € 2.176,64 o di quella diversa somma ritenuta di giustizia
4. Con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione al difensore per anticipo fattone.
A sostegno della domanda ha esposto :
1.di aver prestato servizio come docente supplente di scuola di infanzia e primaria con vari contratti di lavoro subordinato a tempo determinato succedutisi dal 2019 al 2024/2025 ( secondo l'analitica indicazione contenuta in ricorso ) e che per l'anno scolastico 2025/2026
è stato conferito incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche , per
, con decorrenza dal 01/09/2025 e cessazione al 30/06/2026, Parte_2 per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto FORIO I.C. 2 DO V. AVALLONE ( vedi doc. allegato ) ;
2. che durante tale periodo ha svolto mansioni con oneri e responsabilità in nulla inferiori a quelli dei colleghi di ruolo;
3. che non ha usufruito dell'erogazione della somma di Euro 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.° 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi né delle ferie maturate e degli istituti retributivi contrattuali previsti .
Ha evidenziato, in diritto , che la carta docente, sin dalla sua istituzione, in applicazione del
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 sostituito dal D.P.C.M. del 28.11.2016, veniva assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, e quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. del 16.04.1994 n. 297, e successive modificazioni, nonché quelli posizione di comando, distacco, fuori ruolo o 3
altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari con la sola esclusione dei docenti a tempo determinato.
Ha pertanto affermato l'illegittimità del trattamento adottato dal nei confronti degli CP_2 insegnanti precari a parità di mansioni, sottolineando altresì che sugli stessi gravano i medesimi obblighi formativi incombenti su tutti gli altri docenti, richiamando al riguardo il principio eurounitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, le norme della Carta
Costituzionale come interpretate dal giudice amministrativo ed altre disposizioni del diritto sovranazionale secondo l'esegesi offerta dalla giurisprudenza della CGUE.
Tanto premesso, eccepita la illegittimità della normativa nazionale laddove riconosce il diritto alla carta elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione ai soli docenti di ruolo, e richiamando, inoltre, l'orientamento espresso nella sentenza del Consiglio di Stato
n. 1842/2022, ha concluso nel modo sopra interamente riportato.
Quanto al diritto all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute ha dedotto di aver diritto al pagamento dell'indennità per compenso sostitutivo delle ferie non godute per le annualità 2021/2022 , per 18 giorni di ferie , e 2022/2023, per 10 giorni , nella misura stabilità dalla legge ovvero dal Ccnl di categoria, in relazione al periodo di lavoro effettivamente compiuto negli anni.
La ricorrente ha diritto al pagamento della remunerazione fissa relativa alla “Retribuzione professionale docente” (Rpd) la cui funzione è quella di valorizzare la figura professionale del docente e riconoscerne il ruolo determinante, non riconosciuta per le sole annualità
2020/2021 e 2021/2022.
Non si è costituito il convenuto nonostante la rituale notifica del ricorso , del CP_1
12.3.2025 , per cui deve dichiararsene la contumacia .
All'odierna udienza, sulla documentazione in atti attestante la permanenza della ricorrente all'interno del sistema scolastico anche per l'A.S. 2025/2026 , la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, allegata agli atti del fascicolo telematico .
2) Va, preliminarmente, verificata la giurisdizione del Giudice ordinario.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale 4
che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio” (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del
[...]
derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, Controparte_1 alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n.
3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
3)Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento integrale .
L'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che
«l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente
(…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2,
l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842, è stato 5
molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107/2015.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente
e strutturale» ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
La stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co.
121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo intercetta il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. 6
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione delle parti ricorrenti dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
L'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra dispiegate.
In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. 7
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
Va allora considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua
è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità dell'incarico è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere la ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. 8
In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.
1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
Le affermazioni che precedono hanno trovato conforto nella sentenza Cassazione sez. lav.
n. 29961/2023, intervenuta in data 27-10-2023.
Con la citata sentenza n. 29961/2023 la S.C. ha sancito i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il 9
sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
4)I suddetti presupposti ricorrono nella fattispecie in esame.
Ed infatti , parte ricorrente ha dedotto di avere prestato servizio presso il
[...]
in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività di didattiche, Controparte_1 producendo i contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritto . Si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1 (incarichi annuali fino al 31.8) e co. 2 (incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6) della L. n.
124/1999.
Parte ricorrente, inoltre, risulta ancora interna al sistema scolastico.
Le sue affermazioni hanno trovato riscontro nella documentazione acquisita al fascicolo, per cui, in applicazione del principio di diritto di cui al n. 2 della citata sentenza Cass. n.
29961/2023, spetta l'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, in relazione a tutti gli anni scolastici dedotti in ricorso.
Quindi, conclusivamente, la domanda va accolta e il convenuto va condannato CP_1 all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” relativamente agli anni scolastici indicati in ricorso (2019/2020, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 ) per un totale di € 2500,00.
5) La ricorrente ha, poi, diritto al pagamento dell'indennità per compenso sostitutivo delle ferie non godute per le annualità 2021/2022 e 2022/2023 nella misura stabilita dalla legge ovvero dal CCNL di categoria, in relazione al periodo di lavoro effettivamente compiuto negli anni.
In proposito , la Suprema Corte , Sez. L -, Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 (Rv. 664850
- 01) ha affermato che :
Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della 10
direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso in esame l'amministrazione scolastica è rimasta contumace per cui non vi è prova dell'invito rivolto alla ricorrente della fruizione delle ferie , con espresso avviso della perdita.
Conseguentemente, sussiste il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie non godute .
Il diritto a beneficiare di tale indennità è confermato dai vari contratti di lavoro stipulati nel tempo dalla docente medesima.
L'articolo 35 del CCNL 2019 (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca) - Periodo 2019-2021 (dedicato alle ferie e permessi del personale assunto a tempo determinato) dispone quanto segue:
1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R.
n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio
1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
Il comma 2 dell'articolo 35 del CCNL , dunque , stabilisce che il computo delle ferie per il personale assunto a tempo determinato vada effettuato in misura proporzionale al servizio prestato. Bisogna considerare che i docenti a tempo determinato con tre anni di servizio o meno hanno diritto a 30 giorni di ferie l'anno (360 giorni), mentre quelli con più di tre anni a 32; la quota di ferie deve essere quindi rapportata al periodo di servizio effettivamente prestato, cioè ai giorni inclusi nel contratto.
Nel caso di specie, la ricorrente , avendo negli anni scolastici 2021/2022/2023 un'anzianità inferiore ai tre anni, aveva diritto a 30 giorni di ferie rapportate al periodo lavorativo effettivamente prestato.
In particolare, poi, avendo prestato servizio nell'anno scolastico 2021/2022, dal 12.10.2021 al 08.06.2022, ovvero per giorni n. 219, ha maturato, in proporzione, n. 18 giorni di ferie .
La ricorrente , come premesso , non ha beneficiato di tali ferie per cui ha diritto alla loro 11
monetizzazione secondo il seguente conteggio :
€ 67,06 (paga giornaliera lorda) x n. 18 giorni = € 1.207,08 .
Analogamente, nell'anno scolastico 2022/2023, avendo la ricorrente prestato servizio dal
03.11.2022 al 12.06.2023, ovvero per giorni n. 127, ha maturato n. 10 giorni di ferie , che monetizzati sono pari a : € 67,06 (paga giornaliera lorda) x n. 10 giorni = € 670,60 .
6) Infine la ricorrente ha diritto al pagamento della remunerazione fissa relativa alla
“Retribuzione professionale docente” per le annualità 2020/2021 e 2021/2022 .
L'art. 7, comma 1, del CCNL 15.3.2001 stabilisce che "sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive"; aggiunge inoltre al comma
3 che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999"
La disposizione prevede che : art. 7 (Retribuzione professionale docenti )
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine
e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art.
25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995. La ricorrente ha , dunque, diritto al pagamento della remunerazione fissa relativa alla
“Retribuzione professionale docente” (Rpd) la cui funzione è quella di valorizzare la figura professionale del docente e riconoscerne il ruolo determinante, non riconosciuta per le sole annualità 2020/2021 e 2021/2022.
La Suprema Corte , Sez. L-,Sentenza n. 20918 del 05/08/2019 (Rv. 654798 - 01) ha in proposito affermato che :
Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere
l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a 12
termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
Del resto, tale beneficio era stato già riconosciuto alla sig.ra ma solamente per Parte_1
l'annualità scolastica 2019/2020 e 2022/2023, e non invece per le rivendicate annualità
2020/2021 e 2021/2022.
Per la quantificazione vanno utilizzati gli analitici conteggi inseriti nel corpo del ricorso .
Tenendo conto che dal 2018 al 2022 l'importo mensile per il personale docente di scuola primaria e dell'infanzia Fascia Stip. 0-8 è: € 174,50 lordo mensile, ovvero € 5,82 lordo giornaliero (€ 174,50 : 30) , le somme dovute sono pari per le due annualità , (2020/2021
+ 2021/2022) al totale di € 2.176,64.
Il convenuto va dunque condannato al pagamento , quanto ad indennità CP_1 sostitutiva ferie, di € 1.207,08 e € 670,60 , quanto alla RPD, alla somma di € 2.176,64.
7) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenendosi conto della serialità del contenzioso .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per la somma complessiva di € 2500,00;
b) Per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_1 provvedere all'erogazione del suddetto beneficio , tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente , per l'importo complessivo di €
2500,00;
c)Dichiara il diritto della ricorrente all'indennità per compenso sostitutivo delle ferie non godute per le annualità 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto condanna il CP_1 convenuto al pagamento in suo favore, rispettivamente, delle somme di € 1.207,08 e di €
670,60 ;
d)Dichiara il diritto della ricorrente alla “Retribuzione professionale docente” per le annualità 2020/2021 e 2021/2022 e per l'effetto condanna il convenuto al CP_1 pagamento in suo favore della somma di € 2.176,64. 13
e)Condanna il convenuto alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in CP_1 complessivi € 1476 ,00 per compensi , oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA , come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli 10.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro , dr.ssa Maria Gallo , all'udienza di discussione del 10.12.2025 ha pronunciato dando lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nel giudizio iscritto al n. RG. 27735/2024 Lavoro tra
elett.te dom.ta in Ischia (Na) alla Via M. Mazzella n. 223/b, Parte_1 presso lo studio dell'avv. CATELLO RUOPOLI che la rappresenta e difende in virtù di mandato su foglio separato allegato al ricorso telematico;
Ricorrente
E
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
Convenuto contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in data 16.12.2024 e notificato il 12.3.2025 la ricorrente in epigrafe, premessa l'esistenza di diversi contratti di lavoro a termine , ha convenuto in giudizio l'amministrazione scolastica per il riconoscimento della cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 , dell'indennità per compenso sostitutivo delle ferie non godute per le annualità 2021/2022 e 2022/2023 e del diritto al pagamento in suo favore della remunerazione fissa relativa alla “Retribuzione professionale docente”
(Rpd) per le annualità scolastiche 2020/2021 e 2021/2022 .
Ha pertanto chiesto al Tribunale di :
Dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e per l'effetto: 2
Condannarsi il “ ” all'assegnazione in favore della Controparte_1 ricorrente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28/11/2016, oltre interessi dalla data del diritto alla concreta attribuzione.
2. Dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento in suo favore dell'indennità per compenso sostitutivo delle ferie non godute per le annualità 2021/2022 e 2022/2023 nella misura stabilità dalla legge ovvero dal Ccnl di categoria e per l'effetto:
Condannarsi il “ ” al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 della somma di € 1.877,68 o gradatamente di quella diversa somma ritenuta di giustizia.
3. Dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento in suo favore della remunerazione fissa relativa alla “Retribuzione professionale docente” (Rpd) per le annualità scolastiche
2020/2021 e 2021/2022 e per l'effetto:
Condannarsi il “ ” al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 della somma di € 2.176,64 o di quella diversa somma ritenuta di giustizia
4. Con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione al difensore per anticipo fattone.
A sostegno della domanda ha esposto :
1.di aver prestato servizio come docente supplente di scuola di infanzia e primaria con vari contratti di lavoro subordinato a tempo determinato succedutisi dal 2019 al 2024/2025 ( secondo l'analitica indicazione contenuta in ricorso ) e che per l'anno scolastico 2025/2026
è stato conferito incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche , per
, con decorrenza dal 01/09/2025 e cessazione al 30/06/2026, Parte_2 per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto FORIO I.C. 2 DO V. AVALLONE ( vedi doc. allegato ) ;
2. che durante tale periodo ha svolto mansioni con oneri e responsabilità in nulla inferiori a quelli dei colleghi di ruolo;
3. che non ha usufruito dell'erogazione della somma di Euro 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.° 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi né delle ferie maturate e degli istituti retributivi contrattuali previsti .
Ha evidenziato, in diritto , che la carta docente, sin dalla sua istituzione, in applicazione del
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 sostituito dal D.P.C.M. del 28.11.2016, veniva assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, e quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. del 16.04.1994 n. 297, e successive modificazioni, nonché quelli posizione di comando, distacco, fuori ruolo o 3
altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari con la sola esclusione dei docenti a tempo determinato.
Ha pertanto affermato l'illegittimità del trattamento adottato dal nei confronti degli CP_2 insegnanti precari a parità di mansioni, sottolineando altresì che sugli stessi gravano i medesimi obblighi formativi incombenti su tutti gli altri docenti, richiamando al riguardo il principio eurounitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, le norme della Carta
Costituzionale come interpretate dal giudice amministrativo ed altre disposizioni del diritto sovranazionale secondo l'esegesi offerta dalla giurisprudenza della CGUE.
Tanto premesso, eccepita la illegittimità della normativa nazionale laddove riconosce il diritto alla carta elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione ai soli docenti di ruolo, e richiamando, inoltre, l'orientamento espresso nella sentenza del Consiglio di Stato
n. 1842/2022, ha concluso nel modo sopra interamente riportato.
Quanto al diritto all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute ha dedotto di aver diritto al pagamento dell'indennità per compenso sostitutivo delle ferie non godute per le annualità 2021/2022 , per 18 giorni di ferie , e 2022/2023, per 10 giorni , nella misura stabilità dalla legge ovvero dal Ccnl di categoria, in relazione al periodo di lavoro effettivamente compiuto negli anni.
La ricorrente ha diritto al pagamento della remunerazione fissa relativa alla “Retribuzione professionale docente” (Rpd) la cui funzione è quella di valorizzare la figura professionale del docente e riconoscerne il ruolo determinante, non riconosciuta per le sole annualità
2020/2021 e 2021/2022.
Non si è costituito il convenuto nonostante la rituale notifica del ricorso , del CP_1
12.3.2025 , per cui deve dichiararsene la contumacia .
All'odierna udienza, sulla documentazione in atti attestante la permanenza della ricorrente all'interno del sistema scolastico anche per l'A.S. 2025/2026 , la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, allegata agli atti del fascicolo telematico .
2) Va, preliminarmente, verificata la giurisdizione del Giudice ordinario.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale 4
che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio” (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del
[...]
derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, Controparte_1 alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n.
3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
3)Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento integrale .
L'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che
«l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente
(…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2,
l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842, è stato 5
molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107/2015.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente
e strutturale» ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
La stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co.
121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo intercetta il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. 6
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione delle parti ricorrenti dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
L'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra dispiegate.
In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. 7
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
Va allora considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua
è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità dell'incarico è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere la ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. 8
In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.
1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
Le affermazioni che precedono hanno trovato conforto nella sentenza Cassazione sez. lav.
n. 29961/2023, intervenuta in data 27-10-2023.
Con la citata sentenza n. 29961/2023 la S.C. ha sancito i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il 9
sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
4)I suddetti presupposti ricorrono nella fattispecie in esame.
Ed infatti , parte ricorrente ha dedotto di avere prestato servizio presso il
[...]
in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività di didattiche, Controparte_1 producendo i contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritto . Si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1 (incarichi annuali fino al 31.8) e co. 2 (incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6) della L. n.
124/1999.
Parte ricorrente, inoltre, risulta ancora interna al sistema scolastico.
Le sue affermazioni hanno trovato riscontro nella documentazione acquisita al fascicolo, per cui, in applicazione del principio di diritto di cui al n. 2 della citata sentenza Cass. n.
29961/2023, spetta l'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, in relazione a tutti gli anni scolastici dedotti in ricorso.
Quindi, conclusivamente, la domanda va accolta e il convenuto va condannato CP_1 all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” relativamente agli anni scolastici indicati in ricorso (2019/2020, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 ) per un totale di € 2500,00.
5) La ricorrente ha, poi, diritto al pagamento dell'indennità per compenso sostitutivo delle ferie non godute per le annualità 2021/2022 e 2022/2023 nella misura stabilita dalla legge ovvero dal CCNL di categoria, in relazione al periodo di lavoro effettivamente compiuto negli anni.
In proposito , la Suprema Corte , Sez. L -, Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 (Rv. 664850
- 01) ha affermato che :
Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della 10
direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso in esame l'amministrazione scolastica è rimasta contumace per cui non vi è prova dell'invito rivolto alla ricorrente della fruizione delle ferie , con espresso avviso della perdita.
Conseguentemente, sussiste il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie non godute .
Il diritto a beneficiare di tale indennità è confermato dai vari contratti di lavoro stipulati nel tempo dalla docente medesima.
L'articolo 35 del CCNL 2019 (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca) - Periodo 2019-2021 (dedicato alle ferie e permessi del personale assunto a tempo determinato) dispone quanto segue:
1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R.
n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio
1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
Il comma 2 dell'articolo 35 del CCNL , dunque , stabilisce che il computo delle ferie per il personale assunto a tempo determinato vada effettuato in misura proporzionale al servizio prestato. Bisogna considerare che i docenti a tempo determinato con tre anni di servizio o meno hanno diritto a 30 giorni di ferie l'anno (360 giorni), mentre quelli con più di tre anni a 32; la quota di ferie deve essere quindi rapportata al periodo di servizio effettivamente prestato, cioè ai giorni inclusi nel contratto.
Nel caso di specie, la ricorrente , avendo negli anni scolastici 2021/2022/2023 un'anzianità inferiore ai tre anni, aveva diritto a 30 giorni di ferie rapportate al periodo lavorativo effettivamente prestato.
In particolare, poi, avendo prestato servizio nell'anno scolastico 2021/2022, dal 12.10.2021 al 08.06.2022, ovvero per giorni n. 219, ha maturato, in proporzione, n. 18 giorni di ferie .
La ricorrente , come premesso , non ha beneficiato di tali ferie per cui ha diritto alla loro 11
monetizzazione secondo il seguente conteggio :
€ 67,06 (paga giornaliera lorda) x n. 18 giorni = € 1.207,08 .
Analogamente, nell'anno scolastico 2022/2023, avendo la ricorrente prestato servizio dal
03.11.2022 al 12.06.2023, ovvero per giorni n. 127, ha maturato n. 10 giorni di ferie , che monetizzati sono pari a : € 67,06 (paga giornaliera lorda) x n. 10 giorni = € 670,60 .
6) Infine la ricorrente ha diritto al pagamento della remunerazione fissa relativa alla
“Retribuzione professionale docente” per le annualità 2020/2021 e 2021/2022 .
L'art. 7, comma 1, del CCNL 15.3.2001 stabilisce che "sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive"; aggiunge inoltre al comma
3 che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999"
La disposizione prevede che : art. 7 (Retribuzione professionale docenti )
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine
e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art.
25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995. La ricorrente ha , dunque, diritto al pagamento della remunerazione fissa relativa alla
“Retribuzione professionale docente” (Rpd) la cui funzione è quella di valorizzare la figura professionale del docente e riconoscerne il ruolo determinante, non riconosciuta per le sole annualità 2020/2021 e 2021/2022.
La Suprema Corte , Sez. L-,Sentenza n. 20918 del 05/08/2019 (Rv. 654798 - 01) ha in proposito affermato che :
Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere
l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a 12
termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
Del resto, tale beneficio era stato già riconosciuto alla sig.ra ma solamente per Parte_1
l'annualità scolastica 2019/2020 e 2022/2023, e non invece per le rivendicate annualità
2020/2021 e 2021/2022.
Per la quantificazione vanno utilizzati gli analitici conteggi inseriti nel corpo del ricorso .
Tenendo conto che dal 2018 al 2022 l'importo mensile per il personale docente di scuola primaria e dell'infanzia Fascia Stip. 0-8 è: € 174,50 lordo mensile, ovvero € 5,82 lordo giornaliero (€ 174,50 : 30) , le somme dovute sono pari per le due annualità , (2020/2021
+ 2021/2022) al totale di € 2.176,64.
Il convenuto va dunque condannato al pagamento , quanto ad indennità CP_1 sostitutiva ferie, di € 1.207,08 e € 670,60 , quanto alla RPD, alla somma di € 2.176,64.
7) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenendosi conto della serialità del contenzioso .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per la somma complessiva di € 2500,00;
b) Per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_1 provvedere all'erogazione del suddetto beneficio , tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente , per l'importo complessivo di €
2500,00;
c)Dichiara il diritto della ricorrente all'indennità per compenso sostitutivo delle ferie non godute per le annualità 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto condanna il CP_1 convenuto al pagamento in suo favore, rispettivamente, delle somme di € 1.207,08 e di €
670,60 ;
d)Dichiara il diritto della ricorrente alla “Retribuzione professionale docente” per le annualità 2020/2021 e 2021/2022 e per l'effetto condanna il convenuto al CP_1 pagamento in suo favore della somma di € 2.176,64. 13
e)Condanna il convenuto alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in CP_1 complessivi € 1476 ,00 per compensi , oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA , come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli 10.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo