Articolo 15 della Legge 13 agosto 1984, n. 469
Articolo 14
Versione
4 settembre 1984
Art. 15.
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato in lire 77 miliardi nell'anno 1984, in lire 121 miliardi nell'anno 1985 ed in lire 126 miliardi nell'anno 1986.
Ad esso si provvede, quanto a lire 77 miliardi nell'anno 1984, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario; quanto a lire 116,1 miliardi nell'anno 1985 e lire 116,2 miliardi nell'anno 1986, mediante imputazione di copertura alle conseguenti disponibilita' risultanti nella categoria 9 (Somme non attribuibili) del bilancio triennale dello Stato 1984-86; quanto a lire 4,9 miliardi nell'anno 1985 e lire 9,8 miliardi nell'anno 1986 con la riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 3, comma 6, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230 , in relazione a quanto disposto con l'articolo 1 della presente legge.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 4 settembre 1984