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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9761 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 57683/2023
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. UC AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57683/2023 promossa da:
, brasiliano, nato in [...] , Brasile, in data Parte_1 Persona_1
27/05/1972,
brasiliano, nato in [...]/MT, Brasile, in data 14/10/2004, Parte_2
, brasiliana, nata in [...] , Brasile, in data Parte_3 Persona_1
15/01/1980,
brasiliano, nato in [...] , Brasile, in data Parte_4 Persona_1
24/08/1974,
brasiliano, minorenne, nato in [...]/MT, Brasile, in data Parte_5
29/08/2007, rappresentato dal padre, precedentemente Parte_6 qualificato, e dalla madre brasiliana, nata in [...]/02/1977, in Parte_7
Presidente , Brasile, rappresentati e difesi dall'avv. BONATO GIOVANNI Persona_1 come da procura in atti
RICORRENTI
contro
. AVVOCATURA GENERALE DELLO Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del PM
OGGETTO: cittadinanza iure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno agito nei confronti della parte resistente affinché sia dichiarato lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo in fatto la comune discendenza dall'avo italiano, successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
1 Si è costituito il contestando in fatto ed in diritto l'azione proposta Controparte_1 dalla controparte ed instando per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
In diritto il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio non risulta corredato di tutti i documenti necessari per la definizione del giudizio (quali ad esempio gli atti integrali di nascita e di matrimonio debitamente apostillati e tradotti) che sono stati depositati solo con note integrative successive la deposito del ricorso (cfr. doc in atti).
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre
2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Pag. 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile-bassa della controversia e dell'attività processuale svolta
(studio, introduttiva, decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 57683/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite CP_1 che si liquidano in complessivi euro € 2.500,00 oltre accessori di legge
Roma 30/06/2025
Il Giudice
UC AN
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 57683/2023
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. UC AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57683/2023 promossa da:
, brasiliano, nato in [...] , Brasile, in data Parte_1 Persona_1
27/05/1972,
brasiliano, nato in [...]/MT, Brasile, in data 14/10/2004, Parte_2
, brasiliana, nata in [...] , Brasile, in data Parte_3 Persona_1
15/01/1980,
brasiliano, nato in [...] , Brasile, in data Parte_4 Persona_1
24/08/1974,
brasiliano, minorenne, nato in [...]/MT, Brasile, in data Parte_5
29/08/2007, rappresentato dal padre, precedentemente Parte_6 qualificato, e dalla madre brasiliana, nata in [...]/02/1977, in Parte_7
Presidente , Brasile, rappresentati e difesi dall'avv. BONATO GIOVANNI Persona_1 come da procura in atti
RICORRENTI
contro
. AVVOCATURA GENERALE DELLO Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del PM
OGGETTO: cittadinanza iure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno agito nei confronti della parte resistente affinché sia dichiarato lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo in fatto la comune discendenza dall'avo italiano, successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
1 Si è costituito il contestando in fatto ed in diritto l'azione proposta Controparte_1 dalla controparte ed instando per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
In diritto il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio non risulta corredato di tutti i documenti necessari per la definizione del giudizio (quali ad esempio gli atti integrali di nascita e di matrimonio debitamente apostillati e tradotti) che sono stati depositati solo con note integrative successive la deposito del ricorso (cfr. doc in atti).
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre
2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Pag. 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile-bassa della controversia e dell'attività processuale svolta
(studio, introduttiva, decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 57683/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite CP_1 che si liquidano in complessivi euro € 2.500,00 oltre accessori di legge
Roma 30/06/2025
Il Giudice
UC AN
Pag. 3 di 3