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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 8886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8886 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2090/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127-TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani, premesso che l'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del giorno 19/11/2025
è stata sostituita dal deposito di note scritte;
lette le note depositate dalle parti e viste le rispettive conclusioni;
pronuncia la sentenza di seguito riportata.
Milano, 20 novembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2090/2025 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANGIARACINA VITO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. LA SCALA Controparte_1 P.IVA_1
PE LI MARIA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 [...] con il patrocinio dell'avv. GRECO RAFFAELLA, domiciliata presso Controparte_3
l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta –
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
GRECO RAFFAELLA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte intervenuta -
pagina 2 di 9 Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
1. In via preliminare revocare l'ordinanza del 06/10/2025 e rimettere la causa in istruttoria, stante l'evidente ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova richiesti, come illustrato nelle note per l'udienza del 19/11/2025; 1.1 In subordine, sempre in via preliminare, revocare la suddetta ordinanza per erronea applicazione dell'art. 281-sexies c.p.c., disponendo la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario previgente, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per i motivi esposti nelle predette note d'udienza.
2.2 In ulteriore subordine, nel merito, in accoglimento dell'eccezione di nullità delle clausole vessatorie e abusive: accertare e dichiarare che la fideiussione per cui è causa rilasciate dalla Sig.ra è parzialmente nulla, essendo nulle e abusive le clausole Parte_1 menzionate nell'atto di opposizione, per contrasto con l'art. 2 L. 287/1990 e/o per contrasto con la disciplina del codice del consumo e per l'effetto dichiarare la decadenza di parte opposta dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.; accertare e dichiarare la nullità della fideiussione e la liberazione del fideiussore ex artt. 1955 e 1956 c.c. per abusività del credito concesso, 2.3. accertare e dichiarare la nullità, per vessatorietà ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. f), e 36, comma 1, del Codice del Consumo, della clausola del contratto di fideiussione che estende al garante consumatore gli interessi di mora e dichiarare conseguentemente non dovute tutte le somme per interessi di mora e similari poste a fondamento del ricorso monitorio;
2.4. accertare e dichiarare in ogni caso come illegittime, indebite, infondate e/o carenti di prova le pretese di pagamento così come svolte in via monitoria dalla opposta nei confronti dell'opponente per tutti i motivi specificatamente esposti nei propri atti difensivi e nei verbali di causa e, conseguentemente, rigettare le dette pretese, con tutte le conseguenze di legge e di ragione anche in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2.5. conseguentemente dichiarare nullo, illegittimo, invalido, inefficace e, comunque, di nessun effetto giuridico e conseguentemente revocare in ogni sua parte, con tutte le conseguenze di legge e di ragione, il decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 21700/2013 del 06/06/2013 RG n. 36322/2013 repert. n. 17193/2013 del 06/06/2013, dichiarato immediatamente esecutivo, concesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 03/06/2013).
2.6 In via ulteriormente subordinata revocare il decreto ingiuntivo opposto e rideterminare l'importo eventualmente dovuto dalla garante per le ragioni espresse nel punto 6 dei motivi d'opposizione.
3. Accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale di ex art. Controparte_4
1338 c.c. ed extracontrattuale ex art. 33 L. 287/1990 e art. 2043 c.c. poiché la fideiussione oggetto di causa, derivante da intesa restrittiva della concorrenza, ha imposto alla consumatrice condizioni peggiorative e più onerose rispetto a quelle che avrebbe potuto ottenere in un mercato realmente concorrenziale e per l'effetto condannarla al risarcimento pagina 3 di 9 del danno patito dalla Sig.ra e quantificato in euro 10.000,00 Parte_1
(diecimilaeuro/00) o nella diversa misura che il Tribunale vorrà stabilire invia equitativa.
4. Condannare le opposte alle spese di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
- respingere l'istanza avversaria di sospensione ex art. 624/649 c.p.c. per mancanza dei gravi motivi;
In via pregiudiziale e/o preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree in quanto coperte dal giudicato dato dal decreto ingiuntivo n. 21700/2013, pubblicato dal Tribunale di Milano il 06.06.2013, munito di formula esecutiva per mancata opposizione. Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via istruttoria:
- respingere le istanze istruttorie di parte opponente per le ragioni esposte in atti. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_2
Voglia l'On.le Giudice Adito: In via preliminare:
1. Accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione/competenza del presente Tribunale a favore del Tribunale delle Imprese con ogni provvedimento conseguente.
2. in accoglimento di quanto in narrativa, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di con conseguente condanna alle spese di lite. Controparte_3
Nel merito:
1. Respingere l'eccezione di nullità delle clausole vessatorie e abusive e accertare e dichiarare che la fideiussione per cui è causa rilasciate dalla Sig.ra è Parte_1 pienamente valida o in alternativa che la stessa sia solo parzialmente nulla, con sopravvivenza del contratto per cui è causa.
2. accertare e dichiarare la validità della fideiussione e dichiarare valide le pretese di pagamento così come svolte in via monitoria dalla opposta nei confronti dell'opponente per tutti i motivi specificatamente esposti nella narrativa del presente atto e per quelli ulteriori riservati al prosieguo del giudizio e, conseguentemente, rigettare le pretese avverse, con tutte le conseguenze di legge;
3. conseguentemente dichiarare valido, legittimo, efficace il decreto ingiuntivo opposto pagina 4 di 9 (decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 21700/2013 del 06/06/2013 RG n. 36322/2013 repert. n. 17193/2013 del 06/06/2013, dichiarato immediatamente esecutivo, concesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 03/06/2013) per i motivi esposti in narrativa;
4. in subordine rideterminare l'importo della somma che si intende dovuta dalla garante;
5. condannare l'opponente alla refusione delle spese e competenze di lite.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_3
Voglia l'On.le Giudice Adito: In via preliminare: In accoglimento di quanto in narrativa, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
, e per l'effetto condannare l'opponente alla refusione delle spese e Controparte_3 competenze di lite.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è una opposizione tardiva proposta da al decreto Parte_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 21700/2013, con il quale il Tribunale le ha ingiunto, quale fideiussore della fallita CO snc, di pagare la somma di euro 201.129,32, oltre interessi legali dall'8/3/2013, in favore di Banco di Brescia San Paolo Cab s.p.a., dovuta in forza del mutuo fondiario a tasso variabile di originari euro 250.000, concluso in data 25/2/2009. La predetta banca è stata fusa prima in UBI e quindi in
[...]
Controparte_1
2. Il credito è stato in seguito ceduto a che ha iniziato un'azione esecutiva Controparte_2 nei confronti della garante, mediante la rappresentante Controparte_3
In quella sede, a seguito di istanza ex art. 486 c.p.c., il g.e. ha concesso termine per
[...] introdurre il presente giudizio di opposizione tardiva, ai sensi della sentenza della Corte di cassazione SU n. 9479/2023.
L'ingiunta ha citato, distintamente, e Controparte_1 Controparte_2
si è costituita tramite e Controparte_3 CP_2 CP_3 anche quest'ultima società si è costituita in proprio tramite un atto qualificato come intervento adesivo autonomo, ma tale non è perché è stata convenuta in questo CP_3 giudizio. Inoltre, è infondata la sua eccezione di carenza di legittimazione passiva, perché
pagina 5 di 9 è costituita in giudizio quale mandataria di e quindi non è carente CP_3 CP_2 di legittimazione passiva.
3. L'udienza del 19/11/2025 è stata fissata per la discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c.
L'opponente ha eccepito l'inapplicabilità della norma in quanto, dovendo considerare per l'inizio del giudizio anche la fase monitoria, la causa è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 ed ha chiesto di fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni. L'eccezione è infondata, perché l'art. 281-sexies c.p.c. è in vigore dal
2/6/1999, di modo che sul punto è irrilevante l'applicabilità o meno della c.d. riforma
Cartabia.
4. Come noto, la citata sentenza delle SU ha dato seguito e attuazione alle quattro sentenze della CGUE del 17/5/2022, volte ad assicurare l'effettiva tutela dei diritti del consumatore, anche in presenza di un decreto ingiuntivo non opposto e quindi definitivo, ove in quella sede le clausole del contratto concluso dal consumatore non sia state oggetto di vaglio sotto il profilo della loro eventuale abusività, alla luce della direttiva 93/13/CEE in materia di contratti stipulati con i consumatori.
Le sezioni unite hanno, quindi, affermato i seguenti principi di diritto, rilevanti nella fattispecie:
“se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola - e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.
Il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:
a) una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale”.
5. L'opponente ha rivendicato la sua qualità di consumatrice, circostanza non contestata, ed pagina 6 di 9 ha censurato le clausole della fideiussione da lei prestata n. 2, 6, 9, 10 e 11 sia per violazione della normativa antitrust (legge n. 287/1990), sia in forza del codice del consumo (v. lgs. n. 206/2005). Ha inoltre eccepito la nullità della fideiussione per abusiva concessione del credito, la nullità degli interessi di mora perché manifestamente eccessivi,
l'erroneo calcolo degli interessi legali e dell'ammontare del credito, svolgendo altresì domanda di risarcimento del danno.
Tuttavia, in questa sede, come indicato nel principio di diritto sopra riportato, possono essere dedotti ed esaminati solo i profili di abusività delle clausole contrattuali alla luce della normativa eurounitaria;
diversamente da quanto sembra ritenere parte attrice, tutte le altre domande e deduzioni sono inammissibili. Va infatti considerato che solo in forza delle citate pronunce della CGUE è stato possibile superare il giudicato, costituito dal decreto ingiuntivo non opposto e tale superamento è giustificato solo dalla verifica della sussistenza di eventuali clausole abusive in danno del consumatore, alla luce della direttiva
93/13//CEE. In altri termini, a fronte di un giudicato, non è possibile presentare un'opposizione tardiva fondata su ragioni, quali la violazione della normativa antitrust, che nulla hanno a che vedere con la direttiva consumatori.
Pertanto, è inammissibile la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, di modo che non opera l'attribuzione al collegio della sezione specializzata, come eccepito dall'opposta.
Le deduzioni di abusività e quindi di nullità delle clausole 2, 9, 10 e 11 della fideiussione sono ininfluenti per la determinazione e la sussistenza del credito ingiunto e quindi l'opponente difetta di interesse per la relativa pronuncia di nullità.
L'art. 6 della garanzia prevede che “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.” Parte attrice ha eccepito l'abusività della clausola sia perché determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33, comma 1, cod. cons.), sia alla luce dell'art. 33, comma 2, lett. t, cod. cit., perché essa comporta la rinuncia a far valere l'estinzione della fideiussione. L'opponente ha, di conseguenza, eccepito la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., dal momento che ha agito verso il debitore con l'insinuazione al passivo pagina 7 di 9 solo in data 14/3/2013, quando avrebbe dovuto agire già nel 2010 “ad un anno dalla concessione del mutuo stante le evidenti difficoltà economiche societarie che da lì a breve la porteranno a dichiararla fallita.”
Come si vede la deduzione dell'opponente è molto generica, perché non ha individuato la data di scadenza dell'obbligazione, che è il termine rilevante ai sensi dell'art. 1957 c.c.
L'eccezione di decadenza in materia non è rilevabile d'ufficio, è rimessa alla deduzione della parte, che ha quindi l'onere della allegazione e della prova. La difesa svolta da parte attrice in proposito è del tutto lacunosa e comporta di per sé il rigetto dell'eccezione di decadenza, con l'ulteriore conseguenza che la parte non ha interesse nemmeno alla delibazione di abusività in merito alla clausola n. 6.
In proposito parte attrice ha dedotto i cap. di prova 1) e 2), che però sono ininfluenti perché non sono volti ad individuare la scadenza dell'obbligazione, ma fanno riferimento alla
“situazione debitoria della CO” e sotto questo profilo sono anche generici. Per completezza si rileva che il cap. 3, oltre a essere ininfluente, non è relativo ad un fatto, ma alla finalità che la banca avrebbe perseguito con l'erogazione del mutuo.
A ciò si aggiunga che il fallimento della CO snc è stato dichiarato il 15/11/2012 (v. visura, doc. 7 fasc. mon.), che non risulta una precedente risoluzione del contratto di mutuo e che la banca ha costituito in mora la garante e richiesto il pagamento del residuo capitale del mutuo con raccomandata del 27/11/2012 (v. doc. 8 conv.), rispettando così il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c.; anche l'insinuazione al passivo del 14/3/2013 ha rispettato il termine semestrale. Pertanto, nel caso di specie la banca non è incorsa in alcuna violazione del termine di legge, con la conseguenza che anche sotto questo profilo la domanda di nullità per abusività della clausola 6 della fideiussione è inammissibile per carenza di interesse.
6. L'art. 5 del contratto di mutuo (doc. 2 fasc. mon.) prevede in caso di ritardo nei pagamenti l'applicazione di un tasso di mora dell'8,17%, che non può ritenersi manifestamente eccessivo, ai sensi dell'art. 33, comma, lett. f), cod. cons., perché è pari al tasso soglia antiusura vigore nel trimestre. Si consideri che ai fini statistici, Banca d'Italia ha rilevato all'epoca una maggiorazione media di 2,1 p.p. per il tasso di mora, di modo che il tasso convenuto è ampiamente sotto soglia. Inoltre, si rileva che tale tasso in concreto è
pagina 8 di 9 stato applicato molto parzialmente dal momento che, a titolo di mora, sono stati ingiunti solo euro 76,05, sebbene il capitale sia di euro 5.173 per le rate scadute e di euro 194.307 per il capitale a scadere, e che dall'8/3/2013 (data dell'estratto conto) sono stati ingiunti solo gli interessi legali.
La domanda va, quindi rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi di mora;
2) dichiara inammissibili le altre domande di parte attrice opponente;
3) per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 21700/2013;
4) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore delle parti convenute
[...]
e rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 [...] le spese di giudizio, che liquida per ciascuna in € 7.052,00 per Controparte_3 compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 20 novembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127-TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani, premesso che l'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del giorno 19/11/2025
è stata sostituita dal deposito di note scritte;
lette le note depositate dalle parti e viste le rispettive conclusioni;
pronuncia la sentenza di seguito riportata.
Milano, 20 novembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2090/2025 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANGIARACINA VITO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. LA SCALA Controparte_1 P.IVA_1
PE LI MARIA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 [...] con il patrocinio dell'avv. GRECO RAFFAELLA, domiciliata presso Controparte_3
l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta –
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
GRECO RAFFAELLA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte intervenuta -
pagina 2 di 9 Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
1. In via preliminare revocare l'ordinanza del 06/10/2025 e rimettere la causa in istruttoria, stante l'evidente ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova richiesti, come illustrato nelle note per l'udienza del 19/11/2025; 1.1 In subordine, sempre in via preliminare, revocare la suddetta ordinanza per erronea applicazione dell'art. 281-sexies c.p.c., disponendo la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario previgente, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per i motivi esposti nelle predette note d'udienza.
2.2 In ulteriore subordine, nel merito, in accoglimento dell'eccezione di nullità delle clausole vessatorie e abusive: accertare e dichiarare che la fideiussione per cui è causa rilasciate dalla Sig.ra è parzialmente nulla, essendo nulle e abusive le clausole Parte_1 menzionate nell'atto di opposizione, per contrasto con l'art. 2 L. 287/1990 e/o per contrasto con la disciplina del codice del consumo e per l'effetto dichiarare la decadenza di parte opposta dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.; accertare e dichiarare la nullità della fideiussione e la liberazione del fideiussore ex artt. 1955 e 1956 c.c. per abusività del credito concesso, 2.3. accertare e dichiarare la nullità, per vessatorietà ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. f), e 36, comma 1, del Codice del Consumo, della clausola del contratto di fideiussione che estende al garante consumatore gli interessi di mora e dichiarare conseguentemente non dovute tutte le somme per interessi di mora e similari poste a fondamento del ricorso monitorio;
2.4. accertare e dichiarare in ogni caso come illegittime, indebite, infondate e/o carenti di prova le pretese di pagamento così come svolte in via monitoria dalla opposta nei confronti dell'opponente per tutti i motivi specificatamente esposti nei propri atti difensivi e nei verbali di causa e, conseguentemente, rigettare le dette pretese, con tutte le conseguenze di legge e di ragione anche in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2.5. conseguentemente dichiarare nullo, illegittimo, invalido, inefficace e, comunque, di nessun effetto giuridico e conseguentemente revocare in ogni sua parte, con tutte le conseguenze di legge e di ragione, il decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 21700/2013 del 06/06/2013 RG n. 36322/2013 repert. n. 17193/2013 del 06/06/2013, dichiarato immediatamente esecutivo, concesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 03/06/2013).
2.6 In via ulteriormente subordinata revocare il decreto ingiuntivo opposto e rideterminare l'importo eventualmente dovuto dalla garante per le ragioni espresse nel punto 6 dei motivi d'opposizione.
3. Accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale di ex art. Controparte_4
1338 c.c. ed extracontrattuale ex art. 33 L. 287/1990 e art. 2043 c.c. poiché la fideiussione oggetto di causa, derivante da intesa restrittiva della concorrenza, ha imposto alla consumatrice condizioni peggiorative e più onerose rispetto a quelle che avrebbe potuto ottenere in un mercato realmente concorrenziale e per l'effetto condannarla al risarcimento pagina 3 di 9 del danno patito dalla Sig.ra e quantificato in euro 10.000,00 Parte_1
(diecimilaeuro/00) o nella diversa misura che il Tribunale vorrà stabilire invia equitativa.
4. Condannare le opposte alle spese di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
- respingere l'istanza avversaria di sospensione ex art. 624/649 c.p.c. per mancanza dei gravi motivi;
In via pregiudiziale e/o preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree in quanto coperte dal giudicato dato dal decreto ingiuntivo n. 21700/2013, pubblicato dal Tribunale di Milano il 06.06.2013, munito di formula esecutiva per mancata opposizione. Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via istruttoria:
- respingere le istanze istruttorie di parte opponente per le ragioni esposte in atti. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_2
Voglia l'On.le Giudice Adito: In via preliminare:
1. Accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione/competenza del presente Tribunale a favore del Tribunale delle Imprese con ogni provvedimento conseguente.
2. in accoglimento di quanto in narrativa, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di con conseguente condanna alle spese di lite. Controparte_3
Nel merito:
1. Respingere l'eccezione di nullità delle clausole vessatorie e abusive e accertare e dichiarare che la fideiussione per cui è causa rilasciate dalla Sig.ra è Parte_1 pienamente valida o in alternativa che la stessa sia solo parzialmente nulla, con sopravvivenza del contratto per cui è causa.
2. accertare e dichiarare la validità della fideiussione e dichiarare valide le pretese di pagamento così come svolte in via monitoria dalla opposta nei confronti dell'opponente per tutti i motivi specificatamente esposti nella narrativa del presente atto e per quelli ulteriori riservati al prosieguo del giudizio e, conseguentemente, rigettare le pretese avverse, con tutte le conseguenze di legge;
3. conseguentemente dichiarare valido, legittimo, efficace il decreto ingiuntivo opposto pagina 4 di 9 (decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 21700/2013 del 06/06/2013 RG n. 36322/2013 repert. n. 17193/2013 del 06/06/2013, dichiarato immediatamente esecutivo, concesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 03/06/2013) per i motivi esposti in narrativa;
4. in subordine rideterminare l'importo della somma che si intende dovuta dalla garante;
5. condannare l'opponente alla refusione delle spese e competenze di lite.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_3
Voglia l'On.le Giudice Adito: In via preliminare: In accoglimento di quanto in narrativa, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
, e per l'effetto condannare l'opponente alla refusione delle spese e Controparte_3 competenze di lite.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è una opposizione tardiva proposta da al decreto Parte_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 21700/2013, con il quale il Tribunale le ha ingiunto, quale fideiussore della fallita CO snc, di pagare la somma di euro 201.129,32, oltre interessi legali dall'8/3/2013, in favore di Banco di Brescia San Paolo Cab s.p.a., dovuta in forza del mutuo fondiario a tasso variabile di originari euro 250.000, concluso in data 25/2/2009. La predetta banca è stata fusa prima in UBI e quindi in
[...]
Controparte_1
2. Il credito è stato in seguito ceduto a che ha iniziato un'azione esecutiva Controparte_2 nei confronti della garante, mediante la rappresentante Controparte_3
In quella sede, a seguito di istanza ex art. 486 c.p.c., il g.e. ha concesso termine per
[...] introdurre il presente giudizio di opposizione tardiva, ai sensi della sentenza della Corte di cassazione SU n. 9479/2023.
L'ingiunta ha citato, distintamente, e Controparte_1 Controparte_2
si è costituita tramite e Controparte_3 CP_2 CP_3 anche quest'ultima società si è costituita in proprio tramite un atto qualificato come intervento adesivo autonomo, ma tale non è perché è stata convenuta in questo CP_3 giudizio. Inoltre, è infondata la sua eccezione di carenza di legittimazione passiva, perché
pagina 5 di 9 è costituita in giudizio quale mandataria di e quindi non è carente CP_3 CP_2 di legittimazione passiva.
3. L'udienza del 19/11/2025 è stata fissata per la discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c.
L'opponente ha eccepito l'inapplicabilità della norma in quanto, dovendo considerare per l'inizio del giudizio anche la fase monitoria, la causa è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 ed ha chiesto di fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni. L'eccezione è infondata, perché l'art. 281-sexies c.p.c. è in vigore dal
2/6/1999, di modo che sul punto è irrilevante l'applicabilità o meno della c.d. riforma
Cartabia.
4. Come noto, la citata sentenza delle SU ha dato seguito e attuazione alle quattro sentenze della CGUE del 17/5/2022, volte ad assicurare l'effettiva tutela dei diritti del consumatore, anche in presenza di un decreto ingiuntivo non opposto e quindi definitivo, ove in quella sede le clausole del contratto concluso dal consumatore non sia state oggetto di vaglio sotto il profilo della loro eventuale abusività, alla luce della direttiva 93/13/CEE in materia di contratti stipulati con i consumatori.
Le sezioni unite hanno, quindi, affermato i seguenti principi di diritto, rilevanti nella fattispecie:
“se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola - e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.
Il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:
a) una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale”.
5. L'opponente ha rivendicato la sua qualità di consumatrice, circostanza non contestata, ed pagina 6 di 9 ha censurato le clausole della fideiussione da lei prestata n. 2, 6, 9, 10 e 11 sia per violazione della normativa antitrust (legge n. 287/1990), sia in forza del codice del consumo (v. lgs. n. 206/2005). Ha inoltre eccepito la nullità della fideiussione per abusiva concessione del credito, la nullità degli interessi di mora perché manifestamente eccessivi,
l'erroneo calcolo degli interessi legali e dell'ammontare del credito, svolgendo altresì domanda di risarcimento del danno.
Tuttavia, in questa sede, come indicato nel principio di diritto sopra riportato, possono essere dedotti ed esaminati solo i profili di abusività delle clausole contrattuali alla luce della normativa eurounitaria;
diversamente da quanto sembra ritenere parte attrice, tutte le altre domande e deduzioni sono inammissibili. Va infatti considerato che solo in forza delle citate pronunce della CGUE è stato possibile superare il giudicato, costituito dal decreto ingiuntivo non opposto e tale superamento è giustificato solo dalla verifica della sussistenza di eventuali clausole abusive in danno del consumatore, alla luce della direttiva
93/13//CEE. In altri termini, a fronte di un giudicato, non è possibile presentare un'opposizione tardiva fondata su ragioni, quali la violazione della normativa antitrust, che nulla hanno a che vedere con la direttiva consumatori.
Pertanto, è inammissibile la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, di modo che non opera l'attribuzione al collegio della sezione specializzata, come eccepito dall'opposta.
Le deduzioni di abusività e quindi di nullità delle clausole 2, 9, 10 e 11 della fideiussione sono ininfluenti per la determinazione e la sussistenza del credito ingiunto e quindi l'opponente difetta di interesse per la relativa pronuncia di nullità.
L'art. 6 della garanzia prevede che “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.” Parte attrice ha eccepito l'abusività della clausola sia perché determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33, comma 1, cod. cons.), sia alla luce dell'art. 33, comma 2, lett. t, cod. cit., perché essa comporta la rinuncia a far valere l'estinzione della fideiussione. L'opponente ha, di conseguenza, eccepito la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., dal momento che ha agito verso il debitore con l'insinuazione al passivo pagina 7 di 9 solo in data 14/3/2013, quando avrebbe dovuto agire già nel 2010 “ad un anno dalla concessione del mutuo stante le evidenti difficoltà economiche societarie che da lì a breve la porteranno a dichiararla fallita.”
Come si vede la deduzione dell'opponente è molto generica, perché non ha individuato la data di scadenza dell'obbligazione, che è il termine rilevante ai sensi dell'art. 1957 c.c.
L'eccezione di decadenza in materia non è rilevabile d'ufficio, è rimessa alla deduzione della parte, che ha quindi l'onere della allegazione e della prova. La difesa svolta da parte attrice in proposito è del tutto lacunosa e comporta di per sé il rigetto dell'eccezione di decadenza, con l'ulteriore conseguenza che la parte non ha interesse nemmeno alla delibazione di abusività in merito alla clausola n. 6.
In proposito parte attrice ha dedotto i cap. di prova 1) e 2), che però sono ininfluenti perché non sono volti ad individuare la scadenza dell'obbligazione, ma fanno riferimento alla
“situazione debitoria della CO” e sotto questo profilo sono anche generici. Per completezza si rileva che il cap. 3, oltre a essere ininfluente, non è relativo ad un fatto, ma alla finalità che la banca avrebbe perseguito con l'erogazione del mutuo.
A ciò si aggiunga che il fallimento della CO snc è stato dichiarato il 15/11/2012 (v. visura, doc. 7 fasc. mon.), che non risulta una precedente risoluzione del contratto di mutuo e che la banca ha costituito in mora la garante e richiesto il pagamento del residuo capitale del mutuo con raccomandata del 27/11/2012 (v. doc. 8 conv.), rispettando così il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c.; anche l'insinuazione al passivo del 14/3/2013 ha rispettato il termine semestrale. Pertanto, nel caso di specie la banca non è incorsa in alcuna violazione del termine di legge, con la conseguenza che anche sotto questo profilo la domanda di nullità per abusività della clausola 6 della fideiussione è inammissibile per carenza di interesse.
6. L'art. 5 del contratto di mutuo (doc. 2 fasc. mon.) prevede in caso di ritardo nei pagamenti l'applicazione di un tasso di mora dell'8,17%, che non può ritenersi manifestamente eccessivo, ai sensi dell'art. 33, comma, lett. f), cod. cons., perché è pari al tasso soglia antiusura vigore nel trimestre. Si consideri che ai fini statistici, Banca d'Italia ha rilevato all'epoca una maggiorazione media di 2,1 p.p. per il tasso di mora, di modo che il tasso convenuto è ampiamente sotto soglia. Inoltre, si rileva che tale tasso in concreto è
pagina 8 di 9 stato applicato molto parzialmente dal momento che, a titolo di mora, sono stati ingiunti solo euro 76,05, sebbene il capitale sia di euro 5.173 per le rate scadute e di euro 194.307 per il capitale a scadere, e che dall'8/3/2013 (data dell'estratto conto) sono stati ingiunti solo gli interessi legali.
La domanda va, quindi rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi di mora;
2) dichiara inammissibili le altre domande di parte attrice opponente;
3) per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 21700/2013;
4) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore delle parti convenute
[...]
e rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 [...] le spese di giudizio, che liquida per ciascuna in € 7.052,00 per Controparte_3 compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 20 novembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
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