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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/12/2025, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1917 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
(C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Balvano al C.so Garibaldi n. 1, presso e nello studio dell'avv. Antonio
Macellaro, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione;
Attrice-Opponente
E
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Potenza alla via N. Sauro n. 52 presso lo studio dell'avv. Michele Gallo, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Ficarra, giusta procura conferita in sede monitoria;
Convenuta-opposta
*******
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18/07/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1
proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 364/2022 emesso dal Tribunale di
Potenza in data 19/05/2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 15.593,96 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
In particolare, l'opponente chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare – dichiarare nullo il monitorio per l'omesso tentativo, di parte ricorrente, dell'istituto della mediazione, stante la natura del credito oggetto della presente opposizione;
- dichiarare l'inammissibilità del monitorio opposto in quanto il credito ivi rappresentato non risponde ai requisiti di legge attesa la violazione dell'art. 117, commi 1 e 3 del D.Lgs 385 del 1993; - dichiarare
l'improcedibilità del concesso monitorio per non aver illustrato, la CP_1
, il criterio di calcolo degli interessi corrispettivi e l'importo degli interessi di
[...]
mora con la relativa base di calcolo tempo per tempo utilizzata, elementi tutti che, de facto, rendono il monitorio opposto privo della certezza, liquidità ed esigibilità. Nel merito:
1. Accertare e dichiarare, senza alcun'inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o
l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
2. Accertare e dichiarare la nullità del rapporto contrattuale n. 14124683, ai sensi dell'art. 117, comma 1, e 125 bis TUB, e comunque per le ragioni esposte nel punto 4) e 5) della presente trattazione;
3.Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per tutte le ragioni esposte nei punti 4-5 della presente trattazione;
4.Accertare e dichiarare anche ex art.
1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche come da punto 3… Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA da distrarsi al costituito avvocato che si dichiara antistatario”.
A sostegno ha dedotto l'omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria;
la violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.; la nullità del decreto ingiuntivo per l'indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto e la mancata corrispondenza tra il TAN e TAEG indicati in contratto e quelli applicati.
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 15/11/2022, si costituiva in giudizio l'opposta che chiedeva all'adito Tribunale di “Rigettare la svolta Controparte_1
opposizione ed eventuali domande riconvenzionali, confermando, per l'effetto,
l'impugnato decreto ingiuntivo … Accertare e dichiarare che è Controparte_1
creditrice nei confronti di , in proprio e in qualità di Parte_1 erede del Sig. , per l'importo di€ 15.593,96, oltre interessi Persona_1 legali ex art 1284c.c. sul capitale di€ 14.955,30 dal 16/04/2019 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto emettere sentenza di condanna al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria … in ogni case con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA,
CPA, rimborso spese generali e successive occorrende”. A sostegno ha dedotto che nessuna improcedibilità dell'azione si era verificata ai sensi dell'art. 5, comma 4, D.lgs. 28/2010; contestava la violazione del divieto di anatocismo e ne evidenziava la strumentalità; sull'indeterminatezza dell'oggetto, eccepita dall'opponente, evidenziava come dal contratto fosse desumibile il saggio di interessi applicato senza alcuna difficoltà ed incertezze. Sulla discrasia del TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato ne contestava l'infondatezza ed evidenziava l'errata base di calcolo utilizzata per il conteggio nella perizia di parte allegata.
3) In corso di causa non veniva concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo ed all'udienza del 18/07/2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Preliminarmente va evidenziata l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda.
La riforma Cartabia, attuata con il decreto legislativo n. 149/2022, ha modificato in modo profondo il decreto legislativo n. 28/2010 in materia di mediazione civile per la conciliazione delle controversie civili e commerciali. Una delle modifiche più significative è rappresentata dall'introduzione del nuovo art. 5 bis dedicato al procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo. L'aspetto più importante riguarda l'individuazione del soggetto che deve intraprendere la mediazione quando si apre la fase di opposizione;
la giurisprudenza di merito e di legittimità ha avuto una diversa visione sulla questione, risolta dall'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che con sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del
D.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1- bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Precisato ciò, nella fattispecie va dato atto che a seguito dell'ordine del giudice, con il quale assegnava alle parti il termine di quindici per introdurre il procedimento di mediazione, l'opposta procedeva alla sua instaurazione e Controparte_1
depositava in atti verbale negativo di mancata conciliazione delle parti. 5) Nel merito della presente causa, si osserva che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XI,
04 luglio 2017, n. 13614; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71; Tribunale
Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57;
Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007
n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione Civile a
Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per
l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni
Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; Cass. Civ. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Nel caso di specie, la fonte negoziale, del diritto fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, risulta comprovata da idonea documentazione;
prodotto in atti vi è il contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto e non disconosciuto dalla parte opponente (doc. 2 fasc. mon.); vi è prova dell'avvenuta erogazione del finanziamento
(doc. 3 fasc. mon.); in atti è allegato il piano di ammortamento e certificazione ex art. 50 TUB (docc. 5 e 6 fasc. mon.), nonché l'estratto conto attestante l'evoluzione del rapporto depositato nel presente procedimento.
La giurisprudenza di legittimità, ha in più riprese, sancito il principio secondo il quale, qualora la ragione di credito azionata discende, come nella fattispecie, da un rapporto finanziamento/prestito, l'onere probatorio del creditore viene soddisfatto, con deposito del contratto e dell'atto di erogazione e quietanza contenente, fra l'altro, il piano di ammortamento, in quanto detta documentazione avendo natura negoziale costituisce non solo una ricognizione del debito, ma anche una promessa di pagamento “titolata” e, come tale, sufficiente ad attestare l'obbligazione restitutoria ed è assolutamente irrilevante la circostanza che la depositi, o meno, attestazione contabile relativa allo svolgimento del CP_1
rapporto (atto che nella fattispecie è stato depositato)… Viceversa, prosegue il suddetto insegnamento della Suprema Corte, grava sul debitore allegare eventuali fatti modificativi e/o impeditivi e/o estintivi del credito … (principio confermato da Cass. civ. con Ord. Sez. 1 n. 5373/2024).
Nella fattispecie il debitore opponente non ha allegato o provato alcun fatto modificativo e/o impeditivo e/o estintivo del credito, ma ha lamentato l'applicazione di interessi usurari o, comunque, di interessi superiori ai parametri previsti dalla Banca d'Italia, dovuto, secondo quanto assunto dall'opponente, dalla sommatoria del TAN al TAEG e questi al tasso mora, nonché
l'indeterminatezza del TAEG e la violazione del divieto di anatocismo.
6) E' d'uopo precisare, che secondo il principio di diritto fissato dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19597/2020, condiviso da questo giudicante, “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Per completezza, si deve osservare che per la stessa struttura del contratto di finanziamento, il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale.
Gli interessi corrispettivi, infatti, si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). Dunque, il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo - con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora - e, pertanto, i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro;
detto altrimenti, il debitore può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) o il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può (né mai potrebbe) essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.
Questa considerazione esclude che il tasso contrattuale, ai fini della verifica dell'usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi, sul punto, possono richiamarsi le seguenti più recenti pronunce: Tribunale Torino, Prima Sez. Civile,
Sent. 02 marzo 2018 n. 1037; Tribunale Milano sez. III, 28 settembre 2016, n.
10450.
7) Ordunque, nel contratto n. 14124683 sottoscritto in data 25/09/2014 tra e quale richiedente e CP_1 Parte_1 Persona_1
, quale coobbligato, venivano indicati: l'ammontare del capitale
[...]
finanziato, il tasso debitore convenuto, il numero e la periodicità delle rate,
l'ammontare delle spese, l'importo della rata costante di rimborso comprensivo delle spese e quello complessivamente dovuto dal cliente a titolo di interessi.
La rata costante è tipica dell'ammortamento alla francese, all'interno della quale la quota di capitale e quella relativa agli interessi non sono uguali.
Gli interessi da corrispondere sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente. Nel regime finanziario ad interesse semplice, invece
(rinvenibile nel c.d. mutuo all'italiana), il pagamento di ogni rata abbatte il capitale in misura uguale con la conseguenza che la rata diventa necessariamente crescente con il passare del tempo.
Va, peraltro, precisato che, se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso, ciò non può in alcun modo ritenersi indice della sua illiceità, risultando vantaggioso per il cliente sotto altro profilo, quale il fatto di poter confidare in rate costanti nel tempo idonee a garantire una proficua gestione dei flussi di cassa (così Trib. Roma, sez. XVII, n. 11741/20).
Secondo un orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di merito, a cui questo giudice ritiene di aderire, la concorde volontà delle parti manifestata in sede contrattuale in merito alla somma mutuata, al tasso applicato, alla durata del prestito ed al calcolo del rimborso mediante un numero predefinito di rate, contiene in sé tutti i parametri sufficienti per poter procedere al computo esatto della rata (in questi termini, ex plurimis, Trib. Monza 19.06.2017; conforme Trib.
Milano 28.06.17) e, di conseguenza, alla individuazione del piano di ammortamento applicato.
Quindi, le due quote, nei termini sopra specificati (capitale ed interessi) non implica, in alcun modo, una violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (come specificato dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 772 del 19/02/2020).
Per quanto sopra, quindi, non è dato rinvenire alcuna capitalizzazione degli interessi, atteso che questi ultimi, conglobati nella rata successiva, sono a loro volta calcolati sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente;
in tale senso si è espresso il Tribunale di Avellino (Sent. n. 1750/2022, laddove ha specificato che “Nel sistema di ammortamento c.d. alla francese non vi è capitalizzazione composta, in quanto il metodo non implica alcuna capitalizzazione degli interessi e ogni rata determina unicamente il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce” (in senso conforme si sono espressi, ex multis, Trib. Cuneo n. 544/2022; Tribunale di
Bergamo n. 1247/2021; Trib. Lecce n. 1949/2020).
Quindi, come sopra evidenziato e come evincibile dal piano di ammortamento allegato in atti trattasi di ammortamento alla francese che prevede il pagamento di una rata costante mensile che non implica, in alcun modo, la violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata e gli interessi maturati non vengono capitalizzati.
7.1) Quanto sopra evidenziato oltre ad escludere l'applicazione di tassi cumulativi tra corrispettivi e moratori e la violazione del divieto della capitalizzazione degli interessi, esclude anche che si possa sostenere l'indeterminatezza dell'oggetto, considerata la certezza della rata e degli elementi che la compongono anche in relazione agli interessi applicati. 8) Da escludere anche l'applicazione al contratto di interessi usurai considerato che nella CTP depositata in atti dall'opponente si legge in modo chiaro che “… Dai calcoli emerge che il T.A.E.G. dell'operazione è inferiore al tasso soglia in vigore nel trimestre di stipula;
pertanto, si può concludere ragionevolmente che il finanziamento in oggetto NON È AFFETTO DA USURA
…”. Mentre, invece, ai fini della verifica del rispetto delle norme sulla trasparenza bancaria riportava che “… Il TAEG dichiarato nel contratto è pari al
9,850%, mentre quello calcolato è pari al 10,309%, quindi SUPERIORE, in violazione dell'art. 121, lett. e del d. lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) …”, quindi, affermava che “… Se ne deve dedurre la nullità di tali clausole e la non debenza degli oneri in esse contemplati. In tal caso le condizioni contrattuali devono essere sostituite con quanto previsto dal comma 7 dello stesso articolo:
"Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese
…”.
8.1) Ora - senza qui soffermarsi sull'assenza del valore probatorio della consulenza di parte, della quale peraltro non si condividono le conclusioni, ed anche tralasciando quanto evidenziato dall'opposta, circa l'erronea base di calcolo utilizzata dal consulente di parte per giungere al calcolo del TAEG - preme precisare che il TAEG, come affermato dalla Corte di Cassazione, è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione. La sua mancata o erronea indicazione non rientra tra le cause di nullità del contratto, in quanto non
è un tasso o una condizione economica, ma una mera rappresentazione del costo globale, che rimane comunque desumibile dalla somma dei singoli oneri elencati nel contratto stesso.
In sostanza, un errore nel TAEG non determina una maggiore onerosità per il cliente né invalida il contratto, ma è solo una rappresentazione imprecisa del suo costo totale.
Il contratto di finanziamento prevede la misura del TAEG e, comunque, la sua mancata indicazione, così come la sua erronea indicazione, non è suscettibile di per sé di inficiare il contratto di finanziamento, poiché il tasso annuo effettivo globale (TAEG) come sopra evidenziato “è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del
1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (così Trib. Trieste sent. n. 871 del 24710/2025; Cass. Sez.
1, 09/12/2021, n. 39169, Rv. 663425 – 01).
Quindi, in sostanza, un errore nel TAEG non determina una maggiore onerosità per il cliente né invalida il contratto, ma può rappresentare solo un impreciso costo totale, laddove non vi fosse stata la volontà delle parti manifestata, invece, in sede contrattuale in merito: alla somma mutuata, al tasso applicato, alle spese incluse, alla durata del prestito ed al calcolo del rimborso mediante un numero predefinito e costante di rate, che contiene in sé, tutti i parametri sufficienti per poter procedere al computo esatto della rata.
Nella fattispecie il contratto conteneva tutti gli oneri e le singole voci di costo, nonché la complessiva somma da restituire in rate costanti, quindi, la discrasia del TAEG indicato con quello applicato, qualora sussistente, non ha determinato una maggiore onerosità per l'odierna opponente, né ha determinato una rappresentazione imprecisa del costo totale da sostenere, pertanto, non inficia il contratto e non determina l'applicazione dei tassi sostitutivi.
Diversamente, qualora non si fosse in presenza di una mera discrasia tra il TAEG indicato e quello applicato, ma al superamento del tasso soglia, questo determinerebbe la sostituzione dei tassi, ratione temporis, per il solo periodo di superamento.
Però, alla luce di quanto sopra evidenziato, alcuna usurarietà dei tassi applicati è stata provata, anzi vi è prova del contrario, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra sviluppate, si deve pervenire al rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo per manifesta infondatezza.
Assorbita e/o rigettata ogni altra domanda e/o eccezione formulata dalle parti.
9) Le spese processuali del presente giudizio di opposizione, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G.
1917/2022, promossa da (attrice-opponente) contro Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(convenuta-opposta), nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così decide:
a) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo per quanto in parte motiva e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 364/2022 emesso in data 19/05/2022 dal Tribunale di Potenza;
b) Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, in favore dell'opposta, che liquida in € 3.397,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Potenza, in data 18/12/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante