TAR
Sentenza 19 marzo 2026
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 19/03/2026, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00772/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00725 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00772/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 772 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Blandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Davide Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diniego prot. n.-OMISSIS-, meglio descritto in epigrafe, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. N. 00772/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Carini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il dott. AN TI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
1 – Con ricorso depositato il 4 giugno 2024 i coniugi -OMISSIS- hanno chiesto al
TAR l'annullamento del provvedimento prot. n.-OMISSIS- con il quale il Comune di
Carini ha nuovamente denegato la sanatoria edilizia richiesta ai sensi della legge n. 47 del 1985 dal loro dante causa relativamente all'immobile sito in Carini,-OMISSIS- nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.
A fondamento del ricorso proposto i ricorrenti rappresentano, in punto di fatto, di avere acquistato nel 1990 dal sig. -OMISSIS- l'immobile oggetto di causa, il quale – secondo quanto dichiarato nell'atto di vendita e nei modelli allegati alla domanda di condono edilizio – sarebbe stato realizzato nel 1966, quindi in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 765 del 1967, quando, al di fuori del perimetro urbano, non era richiesto alcun titolo edilizio.
I ricorrenti espongono, inoltre, che il dante causa aveva presentato domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47 del 1985; tuttavia, ritenendo successivamente che l'immobile non fosse soggetto a licenza edilizia proprio perché edificato fuori dal centro urbano prima del 1967, nel 1995 avevano chiesto al Comune
l'archiviazione della domanda di condono. Nonostante ciò, il Comune aveva richiesto integrazioni documentali, tra cui i nulla osta delle amministrazioni competenti. I ricorrenti avevano quindi trasmesso la documentazione richiesta, ottenendo tra l'altro N. 00772/2024 REG.RIC.
il nulla osta della Capitaneria e, nel 2006, quello dell'ANAS. Quanto al parere della
Soprintendenza ai beni culturali, richiesto nel 2004, esso non è mai stato rilasciato espressamente.
Successivamente il Comune ha adottato un primo diniego di sanatoria nel 2017, motivato dalla mancanza dei nulla osta necessari e dalla ritenuta inapplicabilità del silenzio-assenso in ragione del vincolo di inedificabilità entro i 150 metri dalla battigia. Avverso tale provvedimento i ricorrenti hanno proposto ricorso al TAR
Sicilia – Palermo, il quale, con sentenza n. 417 del 2019 passata in giudicato, ha annullato il diniego e il conseguente ordine di demolizione, rilevando che il Comune non aveva dimostrato l'esistenza di una disciplina urbanistica che imponesse un titolo edilizio per gli immobili realizzati fuori dal centro urbano prima del 1967 e che, pertanto, avrebbe dovuto previamente verificare l'effettiva data di realizzazione dell'immobile.
A seguito di tale pronuncia, il Comune di Carini ha tuttavia adottato un nuovo provvedimento di diniego in data 22 marzo 2024, con il quale ha nuovamente respinto la richiesta di sanatoria, ritenendo che la domanda di condono fosse improcedibile per la mancata produzione del nulla osta della Soprintendenza e per la mancata definizione del procedimento di revoca del nulla osta ANAS. Inoltre, l'amministrazione ha sostenuto che, dal confronto tra fotografie aeree del 1968, del 2003 e del 2023, emergerebbe la presenza di alcune superfetazioni – consistenti in un piccolo locale alla terza elevazione, una scala esterna semicircolare e due tettoie – che sarebbero state realizzate successivamente al 1967.
Svolta la premessa in fatto, i ricorrenti hanno articolato tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo lamentano il difetto di motivazione del diniego, sostenendo che il Comune si sarebbe limitato a richiamare genericamente varie disposizioni urbanistiche ed edilizie senza indicare la specifica norma ostativa né il percorso logico-giuridico seguito per respingere la domanda di condono. N. 00772/2024 REG.RIC.
Con il secondo motivo contestano l'affermazione secondo cui la domanda di condono sarebbe improcedibile per carenza di documentazione. In particolare, sostengono che il nulla osta della Soprintendenza dovrebbe ritenersi formato per silenzio-assenso, mentre il nulla osta ANAS, rilasciato nel 2006, sarebbe tuttora valido, non essendo stato concluso il successivo procedimento di autotutela.
Con il terzo motivo censurano la valutazione del Comune circa la presenza di alcune superfetazioni realizzate dopo il 1967, deducendo che l'amministrazione non ne avrebbe indicato con precisione l'epoca di realizzazione né spiegato perché esse osterebbero alla sanatoria dell'immobile principale, che sarebbe stato edificato nel
1966. In ogni caso, tali opere, di carattere marginale, potrebbero eventualmente essere oggetto di autonomi provvedimenti repressivi senza incidere sulla legittimità del fabbricato originario.
2 – Il Comune di Carini si è costituito in giudizio il 5 luglio 2024 chiedendo il rigetto del ricorso proposto dai coniugi ET e CO.
3 – Con successiva memoria del 16 gennaio 2026 l'Amministrazione ha svolto le proprie difese, evidenziando in punto di fatto che il fabbricato originario risale al 1966, ma ha sostenuto che successivamente al 1967 e comunque oltre il termine del 1° ottobre 1983 previsto dalla legge n. 47 del 1985 sarebbero state realizzate alcune ulteriori opere (un piccolo locale alla terza elevazione, una scala esterna semicircolare e due tettoie), risultanti dal confronto tra fotografie aeree. Secondo il Comune, anche qualora il fabbricato principale fosse legittimo, le superfetazioni successive dovrebbero essere valutate autonomamente e non potrebbero beneficiare del condono, in quanto realizzate oltre il termine previsto dalla normativa. L'amministrazione ha inoltre ritenuto irrilevanti le ulteriori censure dei ricorrenti, sia con riferimento alla fascia di rispetto autostradale sia alla mancata acquisizione di pareri di altri enti, osservando che le opere risulterebbero comunque non sanabili per ragioni temporali. N. 00772/2024 REG.RIC.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio.
4 – Con memoria del 19 gennaio 2026 i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando le censure già formulate, tra cui quella relativa alla mancata prova dell'esistenza delle presunte superfetazioni, e hanno ribadito la legittimità dell'immobile originario, realizzato nel 1966 fuori dal centro abitato, quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967.
Hanno inoltre dedotto la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, sostenendo che, a seguito dell'annullamento del precedente diniego, l'amministrazione non avrebbe potuto fondare il nuovo provvedimento su motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del procedimento originario, ma soltanto su fatti sopravvenuti o su elementi rilevati successivamente per causa non imputabile alla stessa amministrazione. In ogni caso, hanno affermato che eventuali opere successive, di modesta entità, avrebbero potuto giustificare soltanto l'adozione di autonomi provvedimenti sanzionatori, senza incidere sulla posizione dell'immobile originario.
5 – Con memoria di replica del 29 gennaio 2026 i ricorrenti hanno ribadito le precedenti argomentazioni difensive e insistito per l'accoglimento del ricorso.
6 – All'udienza pubblica del 19 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione.
7 – Il ricorso è fondato.
7.1 – Dagli atti di causa emerge quanto segue.
I ricorrenti sono proprietari di un immobile sito nel territorio del Comune di Carini, originariamente realizzato dal loro dante causa, per il quale era stata presentata domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985. Con provvedimento del
30 maggio 2017 il Comune aveva rigettato l'istanza di sanatoria sul presupposto della mancanza dei necessari nulla osta e aveva conseguentemente adottato ordinanza di demolizione. N. 00772/2024 REG.RIC.
Avverso tali atti i ricorrenti avevano proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale che, con sentenza n. 417/2019, lo accoglieva rilevando come l'Amministrazione non avesse adeguatamente verificato la data di realizzazione dell'immobile. Il Tribunale osservava in particolare che, ove l'immobile fosse stato realizzato prima dell'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967 e al di fuori del centro abitato, esso non avrebbe richiesto alcun titolo edilizio e, conseguentemente, non sarebbe stato neppure soggetto alla procedura di condono. Per tale ragione il diniego e l'ordinanza di demolizione venivano annullati, con salvezza del potere dell'Amministrazione di riesaminare la vicenda previa puntuale verifica dell'epoca di realizzazione del manufatto.
A seguito della riedizione del potere, il Comune adottava il nuovo provvedimento di diniego oggi impugnato, fondato essenzialmente su tre profili: a) la mancanza del nulla osta della Soprintendenza; b) l'asserita inefficacia del nulla osta ANAS, oggetto di procedimento di annullamento in autotutela; c) la presenza di ulteriori opere edilizie, ritenute superfetazioni successive rispetto al fabbricato originario, individuate mediante il raffronto di riprese aerofotogrammetriche.
7.2 – Ora, le prime due ragioni poste a fondamento del diniego non appaiono idonee a sorreggere il provvedimento impugnato.
In primo luogo, con riferimento al nulla osta della Soprintendenza, dagli atti emerge che la relativa richiesta era stata presentata nel 2004 e che l'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica non ha mai adottato un provvedimento espresso. In tale contesto, alla luce della disciplina regionale vigente ratione temporis (art. 17 L.R. n.
4/2003), deve ritenersi formato il silenzio-assenso sul parere richiesto, con la conseguenza che la mancata acquisizione di un provvedimento espresso non può essere legittimamente posta a fondamento del diniego.
Parimenti non può essere condivisa la seconda motivazione relativa al nulla osta
ANAS. Dalla documentazione versata in atti risulta infatti che l'ente aveva rilasciato parere favorevole nel 2006 e che il successivo procedimento di annullamento in N. 00772/2024 REG.RIC.
autotutela, avviato nel 2010, non è stato definito con l'adozione di un provvedimento conclusivo. In assenza di una determinazione definitiva dell'amministrazione competente, il titolo deve pertanto ritenersi tuttora efficace e non può essere considerato elemento ostativo al rilascio della sanatoria.
7.3 – L'ulteriore profilo di doglianza relativo alla presenza di opere edilizie ulteriori, ritenute superfetazioni successive rispetto al fabbricato originario, non risulta sorretto da un'istruttoria adeguata.
Ad una più ampia considerazione della vicenda, si osserva come l'intero quadro diacronico degli interventi edilizi, sia con riferimento alla realizzazione del manufatto originario sia alle successive superfetazioni, non risulti adeguatamente chiarito.
Innanzitutto, non è dato comprendere, neppure all'esito del riesercizio del potere disposto a seguito della sentenza di questo Tribunale n. 417/2019, quale sia la data di realizzazione del manufatto originario, accertamento che costituiva il presupposto logico e giuridico imprescindibile della riedizione del potere amministrativo.
Come già affermato nella citata sentenza, qualora l'immobile fosse stato realizzato prima dell'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967 e al di fuori del centro abitato, esso non sarebbe stato soggetto a titolo edilizio e, conseguentemente, non necessiterebbe di sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985. Diversamente, ove la realizzazione fosse successiva a tale data, l'opera dovrebbe essere considerata abusiva e la domanda di condono valutata alla luce della disciplina applicabile.
L'Amministrazione, tuttavia, non ha compiuto alcun accertamento puntuale sul punto.
Parimenti incerta risulta la data di realizzazione delle asserite superfetazioni. Il provvedimento impugnato si limita infatti a richiamare un generico raffronto tra riprese aerofotogrammetriche relative a diversi anni, senza produrre agli atti la relativa documentazione né indicare con precisione l'epoca di realizzazione delle opere. N. 00772/2024 REG.RIC.
In mancanza di tali elementi istruttori, non è possibile stabilire se le opere in questione siano effettivamente successive al manufatto originario né se possano essere ricondotte alla domanda di condono.
Deve inoltre rilevarsi che, come osservato anche dal ricorrente con memoria del 19 gennaio 2026, le opere ora indicate come superfetazioni avrebbero potuto essere accertate dall'Amministrazione già in occasione dell'adozione del primo provvedimento negativo. In proposito occorre richiamare l'art. 10-bis della legge n.
241 del 1990, secondo cui, in caso di annullamento giurisdizionale di un provvedimento adottato a seguito del preavviso di rigetto, l'amministrazione, nel riesercitare il proprio potere, non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del procedimento originario o comunque conoscibili con l'ordinaria diligenza, potendo fondare la nuova determinazione soltanto su elementi sopravvenuti o su circostanze non precedentemente rilevabili.
Nel caso di specie, il Comune non ha fornito elementi idonei a dimostrare che le opere oggi contestate costituiscano circostanze sopravvenute o non conoscibili al momento dell'adozione del precedente provvedimento.
7.4 – In definitiva, l'istruttoria svolta dall'Amministrazione non consente di accertare con sufficiente certezza né la data di realizzazione del manufatto originario né quella delle opere ritenute superfetazioni; ne consegue che il diniego impugnato non risulta sorretto da un accertamento istruttorio completo e coerente, né conforme ai principi già affermati nella precedente pronuncia di questo Tribunale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato risulta illegittimo e va pertanto annullato.
8 – Le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 26 c.p.a. e dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'Amministrazione resistente, che viene condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma complessiva di N. 00772/2024 REG.RIC.
euro 2.000,00, oltre oneri e accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato se e in quanto dovuto e versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede Palermo (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 26 c.p.a. e dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore dei ricorrenti nella complessiva somma di euro 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre oneri e accessori di legge, nonché rimborso del contributo unificato se e in quanto dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA EN, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
AN TI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN TI FA EN N. 00772/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00725 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00772/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 772 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Blandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Davide Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diniego prot. n.-OMISSIS-, meglio descritto in epigrafe, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. N. 00772/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Carini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il dott. AN TI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
1 – Con ricorso depositato il 4 giugno 2024 i coniugi -OMISSIS- hanno chiesto al
TAR l'annullamento del provvedimento prot. n.-OMISSIS- con il quale il Comune di
Carini ha nuovamente denegato la sanatoria edilizia richiesta ai sensi della legge n. 47 del 1985 dal loro dante causa relativamente all'immobile sito in Carini,-OMISSIS- nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.
A fondamento del ricorso proposto i ricorrenti rappresentano, in punto di fatto, di avere acquistato nel 1990 dal sig. -OMISSIS- l'immobile oggetto di causa, il quale – secondo quanto dichiarato nell'atto di vendita e nei modelli allegati alla domanda di condono edilizio – sarebbe stato realizzato nel 1966, quindi in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 765 del 1967, quando, al di fuori del perimetro urbano, non era richiesto alcun titolo edilizio.
I ricorrenti espongono, inoltre, che il dante causa aveva presentato domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47 del 1985; tuttavia, ritenendo successivamente che l'immobile non fosse soggetto a licenza edilizia proprio perché edificato fuori dal centro urbano prima del 1967, nel 1995 avevano chiesto al Comune
l'archiviazione della domanda di condono. Nonostante ciò, il Comune aveva richiesto integrazioni documentali, tra cui i nulla osta delle amministrazioni competenti. I ricorrenti avevano quindi trasmesso la documentazione richiesta, ottenendo tra l'altro N. 00772/2024 REG.RIC.
il nulla osta della Capitaneria e, nel 2006, quello dell'ANAS. Quanto al parere della
Soprintendenza ai beni culturali, richiesto nel 2004, esso non è mai stato rilasciato espressamente.
Successivamente il Comune ha adottato un primo diniego di sanatoria nel 2017, motivato dalla mancanza dei nulla osta necessari e dalla ritenuta inapplicabilità del silenzio-assenso in ragione del vincolo di inedificabilità entro i 150 metri dalla battigia. Avverso tale provvedimento i ricorrenti hanno proposto ricorso al TAR
Sicilia – Palermo, il quale, con sentenza n. 417 del 2019 passata in giudicato, ha annullato il diniego e il conseguente ordine di demolizione, rilevando che il Comune non aveva dimostrato l'esistenza di una disciplina urbanistica che imponesse un titolo edilizio per gli immobili realizzati fuori dal centro urbano prima del 1967 e che, pertanto, avrebbe dovuto previamente verificare l'effettiva data di realizzazione dell'immobile.
A seguito di tale pronuncia, il Comune di Carini ha tuttavia adottato un nuovo provvedimento di diniego in data 22 marzo 2024, con il quale ha nuovamente respinto la richiesta di sanatoria, ritenendo che la domanda di condono fosse improcedibile per la mancata produzione del nulla osta della Soprintendenza e per la mancata definizione del procedimento di revoca del nulla osta ANAS. Inoltre, l'amministrazione ha sostenuto che, dal confronto tra fotografie aeree del 1968, del 2003 e del 2023, emergerebbe la presenza di alcune superfetazioni – consistenti in un piccolo locale alla terza elevazione, una scala esterna semicircolare e due tettoie – che sarebbero state realizzate successivamente al 1967.
Svolta la premessa in fatto, i ricorrenti hanno articolato tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo lamentano il difetto di motivazione del diniego, sostenendo che il Comune si sarebbe limitato a richiamare genericamente varie disposizioni urbanistiche ed edilizie senza indicare la specifica norma ostativa né il percorso logico-giuridico seguito per respingere la domanda di condono. N. 00772/2024 REG.RIC.
Con il secondo motivo contestano l'affermazione secondo cui la domanda di condono sarebbe improcedibile per carenza di documentazione. In particolare, sostengono che il nulla osta della Soprintendenza dovrebbe ritenersi formato per silenzio-assenso, mentre il nulla osta ANAS, rilasciato nel 2006, sarebbe tuttora valido, non essendo stato concluso il successivo procedimento di autotutela.
Con il terzo motivo censurano la valutazione del Comune circa la presenza di alcune superfetazioni realizzate dopo il 1967, deducendo che l'amministrazione non ne avrebbe indicato con precisione l'epoca di realizzazione né spiegato perché esse osterebbero alla sanatoria dell'immobile principale, che sarebbe stato edificato nel
1966. In ogni caso, tali opere, di carattere marginale, potrebbero eventualmente essere oggetto di autonomi provvedimenti repressivi senza incidere sulla legittimità del fabbricato originario.
2 – Il Comune di Carini si è costituito in giudizio il 5 luglio 2024 chiedendo il rigetto del ricorso proposto dai coniugi ET e CO.
3 – Con successiva memoria del 16 gennaio 2026 l'Amministrazione ha svolto le proprie difese, evidenziando in punto di fatto che il fabbricato originario risale al 1966, ma ha sostenuto che successivamente al 1967 e comunque oltre il termine del 1° ottobre 1983 previsto dalla legge n. 47 del 1985 sarebbero state realizzate alcune ulteriori opere (un piccolo locale alla terza elevazione, una scala esterna semicircolare e due tettoie), risultanti dal confronto tra fotografie aeree. Secondo il Comune, anche qualora il fabbricato principale fosse legittimo, le superfetazioni successive dovrebbero essere valutate autonomamente e non potrebbero beneficiare del condono, in quanto realizzate oltre il termine previsto dalla normativa. L'amministrazione ha inoltre ritenuto irrilevanti le ulteriori censure dei ricorrenti, sia con riferimento alla fascia di rispetto autostradale sia alla mancata acquisizione di pareri di altri enti, osservando che le opere risulterebbero comunque non sanabili per ragioni temporali. N. 00772/2024 REG.RIC.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio.
4 – Con memoria del 19 gennaio 2026 i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando le censure già formulate, tra cui quella relativa alla mancata prova dell'esistenza delle presunte superfetazioni, e hanno ribadito la legittimità dell'immobile originario, realizzato nel 1966 fuori dal centro abitato, quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967.
Hanno inoltre dedotto la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, sostenendo che, a seguito dell'annullamento del precedente diniego, l'amministrazione non avrebbe potuto fondare il nuovo provvedimento su motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del procedimento originario, ma soltanto su fatti sopravvenuti o su elementi rilevati successivamente per causa non imputabile alla stessa amministrazione. In ogni caso, hanno affermato che eventuali opere successive, di modesta entità, avrebbero potuto giustificare soltanto l'adozione di autonomi provvedimenti sanzionatori, senza incidere sulla posizione dell'immobile originario.
5 – Con memoria di replica del 29 gennaio 2026 i ricorrenti hanno ribadito le precedenti argomentazioni difensive e insistito per l'accoglimento del ricorso.
6 – All'udienza pubblica del 19 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione.
7 – Il ricorso è fondato.
7.1 – Dagli atti di causa emerge quanto segue.
I ricorrenti sono proprietari di un immobile sito nel territorio del Comune di Carini, originariamente realizzato dal loro dante causa, per il quale era stata presentata domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985. Con provvedimento del
30 maggio 2017 il Comune aveva rigettato l'istanza di sanatoria sul presupposto della mancanza dei necessari nulla osta e aveva conseguentemente adottato ordinanza di demolizione. N. 00772/2024 REG.RIC.
Avverso tali atti i ricorrenti avevano proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale che, con sentenza n. 417/2019, lo accoglieva rilevando come l'Amministrazione non avesse adeguatamente verificato la data di realizzazione dell'immobile. Il Tribunale osservava in particolare che, ove l'immobile fosse stato realizzato prima dell'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967 e al di fuori del centro abitato, esso non avrebbe richiesto alcun titolo edilizio e, conseguentemente, non sarebbe stato neppure soggetto alla procedura di condono. Per tale ragione il diniego e l'ordinanza di demolizione venivano annullati, con salvezza del potere dell'Amministrazione di riesaminare la vicenda previa puntuale verifica dell'epoca di realizzazione del manufatto.
A seguito della riedizione del potere, il Comune adottava il nuovo provvedimento di diniego oggi impugnato, fondato essenzialmente su tre profili: a) la mancanza del nulla osta della Soprintendenza; b) l'asserita inefficacia del nulla osta ANAS, oggetto di procedimento di annullamento in autotutela; c) la presenza di ulteriori opere edilizie, ritenute superfetazioni successive rispetto al fabbricato originario, individuate mediante il raffronto di riprese aerofotogrammetriche.
7.2 – Ora, le prime due ragioni poste a fondamento del diniego non appaiono idonee a sorreggere il provvedimento impugnato.
In primo luogo, con riferimento al nulla osta della Soprintendenza, dagli atti emerge che la relativa richiesta era stata presentata nel 2004 e che l'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica non ha mai adottato un provvedimento espresso. In tale contesto, alla luce della disciplina regionale vigente ratione temporis (art. 17 L.R. n.
4/2003), deve ritenersi formato il silenzio-assenso sul parere richiesto, con la conseguenza che la mancata acquisizione di un provvedimento espresso non può essere legittimamente posta a fondamento del diniego.
Parimenti non può essere condivisa la seconda motivazione relativa al nulla osta
ANAS. Dalla documentazione versata in atti risulta infatti che l'ente aveva rilasciato parere favorevole nel 2006 e che il successivo procedimento di annullamento in N. 00772/2024 REG.RIC.
autotutela, avviato nel 2010, non è stato definito con l'adozione di un provvedimento conclusivo. In assenza di una determinazione definitiva dell'amministrazione competente, il titolo deve pertanto ritenersi tuttora efficace e non può essere considerato elemento ostativo al rilascio della sanatoria.
7.3 – L'ulteriore profilo di doglianza relativo alla presenza di opere edilizie ulteriori, ritenute superfetazioni successive rispetto al fabbricato originario, non risulta sorretto da un'istruttoria adeguata.
Ad una più ampia considerazione della vicenda, si osserva come l'intero quadro diacronico degli interventi edilizi, sia con riferimento alla realizzazione del manufatto originario sia alle successive superfetazioni, non risulti adeguatamente chiarito.
Innanzitutto, non è dato comprendere, neppure all'esito del riesercizio del potere disposto a seguito della sentenza di questo Tribunale n. 417/2019, quale sia la data di realizzazione del manufatto originario, accertamento che costituiva il presupposto logico e giuridico imprescindibile della riedizione del potere amministrativo.
Come già affermato nella citata sentenza, qualora l'immobile fosse stato realizzato prima dell'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967 e al di fuori del centro abitato, esso non sarebbe stato soggetto a titolo edilizio e, conseguentemente, non necessiterebbe di sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985. Diversamente, ove la realizzazione fosse successiva a tale data, l'opera dovrebbe essere considerata abusiva e la domanda di condono valutata alla luce della disciplina applicabile.
L'Amministrazione, tuttavia, non ha compiuto alcun accertamento puntuale sul punto.
Parimenti incerta risulta la data di realizzazione delle asserite superfetazioni. Il provvedimento impugnato si limita infatti a richiamare un generico raffronto tra riprese aerofotogrammetriche relative a diversi anni, senza produrre agli atti la relativa documentazione né indicare con precisione l'epoca di realizzazione delle opere. N. 00772/2024 REG.RIC.
In mancanza di tali elementi istruttori, non è possibile stabilire se le opere in questione siano effettivamente successive al manufatto originario né se possano essere ricondotte alla domanda di condono.
Deve inoltre rilevarsi che, come osservato anche dal ricorrente con memoria del 19 gennaio 2026, le opere ora indicate come superfetazioni avrebbero potuto essere accertate dall'Amministrazione già in occasione dell'adozione del primo provvedimento negativo. In proposito occorre richiamare l'art. 10-bis della legge n.
241 del 1990, secondo cui, in caso di annullamento giurisdizionale di un provvedimento adottato a seguito del preavviso di rigetto, l'amministrazione, nel riesercitare il proprio potere, non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del procedimento originario o comunque conoscibili con l'ordinaria diligenza, potendo fondare la nuova determinazione soltanto su elementi sopravvenuti o su circostanze non precedentemente rilevabili.
Nel caso di specie, il Comune non ha fornito elementi idonei a dimostrare che le opere oggi contestate costituiscano circostanze sopravvenute o non conoscibili al momento dell'adozione del precedente provvedimento.
7.4 – In definitiva, l'istruttoria svolta dall'Amministrazione non consente di accertare con sufficiente certezza né la data di realizzazione del manufatto originario né quella delle opere ritenute superfetazioni; ne consegue che il diniego impugnato non risulta sorretto da un accertamento istruttorio completo e coerente, né conforme ai principi già affermati nella precedente pronuncia di questo Tribunale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato risulta illegittimo e va pertanto annullato.
8 – Le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 26 c.p.a. e dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'Amministrazione resistente, che viene condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma complessiva di N. 00772/2024 REG.RIC.
euro 2.000,00, oltre oneri e accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato se e in quanto dovuto e versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede Palermo (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 26 c.p.a. e dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore dei ricorrenti nella complessiva somma di euro 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre oneri e accessori di legge, nonché rimborso del contributo unificato se e in quanto dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA EN, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
AN TI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN TI FA EN N. 00772/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO