Sentenza 8 febbraio 2005
Massime • 1
Qualora il giudizio direttissimo abbia come presupposto la confessione dell'imputato, quest'ultima è inserita nel fascicolo del dibattimento unicamente a comprova della legittima introduzione del rito speciale, ma di essa non può farsi alcuna utilizzazione probatoria per il solo fatto della sua presenza nel detto fascicolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/02/2005, n. 12273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12273 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 08/02/2005
Dott. TUCCIO EP - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - N. 214
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 030431/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI NZ SE, N. IL 20/04/1967;
avverso SENTENZA del 03/05/2002 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
sentito il P.G. Dott. IANNELLI Mario, che ha chiesto rigettarsi l'impugnazione.
Sentito il difensore Avv. CIULLA Vincenza, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con atto del 9.7.2002 EP Di NZ ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 3.5.2002 della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la sentenza 25.11.1998 del Pretore di Palermo che l'ha condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e lire 1.500.000 di multa per il reato p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 1 e 2 c.p., con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, commesso in Palermo il 10.11.1998.
Lamenta il ricorrente con il primo motivo la violazione dell'art. 606, lett. B), c.p.p. in relazione agli artt. 132, 133 e 62-bis c.p.
in quanto la gravità non eccessiva del fatto (furto in appartamento con recupero dell'intera refurtiva) unitamente all'ampia confessione resa dal ricorrente avrebbero dovuto indurre i giudici d'appello a concedere le attenuanti generiche quantomeno equivalenti alle contestate aggravanti, cosa che non è avvenuta senza un'esaustiva motivazione del diniego. Si rileva, citando un vecchissimo precedente giurisprudenziale (Cass. pen., sez. 1^, 3.2.1983, n. 1122), che il diniego delle attenuanti generiche non può essere motivato con il richiamo a circostanze di valore negativo (nel caso di specie i numerosi precedenti penali), bensì con il riferimento all'insussistenza di circostanze di valore positivo o alla loro irrilevanza ai fini della diminuzione della pena. Orbene, nella sentenza impugnata non v'è riferimento alle circostanze degne di considerazione, ossia la confessione in sede di convalida ed il risalire agli anni 92-93 degli ultimi fatti di reato, e comunque la motivazione non si è diffusa a fronte dell'articolata richiesta. Il ricorrente peraltro riconosce che la corte di merito non era tenuta a formulare un'analitica esposizione dei criteri di valutazione, ma si duole del fatto che l'esposizione delle ragioni del diniego sarebbe dovuta essere più esauriente.
Rileva questa Corte che non può condividersi il lontano precedente, apparendo invece possibile il diniego con il riferimento a circostanze negative particolarmente significative (Cass. pen., sez. 2^, 10.8.2000, n. 12394, Lu Hai, RV. 217918), e che nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., pen., sez. 2^, 10.11.2000, n. 13151, Gianfreda ed altri) e che è ius reception che debbono considerarsi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. pen., SS.UU. 24.11.1999, n. 24, Spina). Quanto poi alla pretesa di una motivazione "più esaustiva", la doglianza è generica. Con un secondo motivo lamenta l'imputato l'erronea applicazione dell'art. 566, comma 7, c.p.p. Evidentemente il ricorrente fa riferimento all'originario art. 566, abrogato dalla legge 479/99, il cui contenuto è oggi rinvenibile nell'art. 558, co. 7, c.p.p., e si duole del fatto che la corte di merito ha ritenuto di non poter valutare ai fini delle attenuanti genetiche la confessione resa dall'imputato in sede di convalida, di cui ha notizia dall'atto di appello, in quanto nessuna parte ha chiesto l'acquisizione dell'interrogatorio al fascicolo del dibattimento ed il difensore dell'imputato ha rinunciato all'esame di quest'ultimo. Si sostiene che si era in presenza della prosecuzione di un giudizio direttissimo nell'ambito del quale il difensore aveva chiesto un termine a difesa, di tal che si dovrebbe ritenere che l'interrogatorio reso in sede di convalida fa necessariamente parte del fascicolo per il dibattimento:
opinare diversamente significherebbe creare una disparità di trattamento tra l'imputato che si avvale del termine a difesa e quello che non se ne avvale, per il quale del fascicolo farebbe parte anche detto interrogatorio.
Osserva questa Corte che l'ultima considerazione è del tutto destituita di fondamento, dovendosi avere una risposta unitaria, senza che in qualche modo possa incidere la richiesta del termine a difesa. Del pari non ha fondamento in sè la censura: ed infatti la corte di merito non da atto, ne' potrebbe farlo, della confessione asseritamente resa dal ricorrente, secondo quanto si afferma nell'atto di appello. In effetti l'art. 138 disp. att. c.p.p. prevede che il fascicolo per il dibattimento nel giudizio direttissimo sia formato ai sensi dell'art. 431, e quindi abbia il contenuto indicato da detta norma, contenuto dal quale esula qualsiasi interrogatorio reso dall'imputato, ne' vi è deroga in caso di presentazione per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo, derogando alla disposizione del comma 1 il comma 2 unicamente quanto al momento di formazione del fascicolo. A completamento va detto che anche qualora il giudizio direttissimo abbia come suo presupposto la confessione, quest'ultima potrà essere inserita nel fascicolo per il dibattimento unicamente a comprova della legittima introduzione del procedimento speciale, ma di essa non potrà farsi alcuna utilizzazione probatoria per il solo fatto della sua presenza nel detto fascicolo. Dunque, se l'interrogatorio reso in sede di convalida non trasmigra nel fascicolo del dibattimento sull'accordo delle parti, ne' viene chiesto l'esame dell'imputato, che consente di recuperare l'interrogatorio in caso di rifiuto di sottoporvisi o la sua utilizzazione ai fini delle contestazioni, detto atto è dibattimentalmente irrilevante.
Resta assorbito il terzo motivo, che presuppone la valutabilità della confessione.
Il ricorso va pertanto rigettato, ed il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2005