Articolo 2 della Legge 21 luglio 1960, n. 722
Articolo 1Articolo 3
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9 agosto 1960
Art. 2.
Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle poste e telecomunicazioni, dei trasporti, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, delle partecipazioni e della sanita' per l'esercizio finanziario 1959-60, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Entrata in vigore il 9 agosto 1960