Articolo 3 della Legge 22 dicembre 1960, n. 1578
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 gennaio 1961
Art. 3.
Il Fondo di cui al precedente articolo e' destinato:
a) fino a concorrenza, del versamento di lire 360 milioni del Ministero del tesoro, alla erogazione delle provvidenze indicate nella lettera d) dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'art. 1. Le eventuali somme non erogate dal Governo italiano per tali provvidenze potranno essere utilizzate per concorrere agli interventi previsti nella seguente lettera b);
b) fino a concorrenza della somma di lire 360 milioni, costituita dai versamenti dell'Alta Autorita' e dalle eventuali somme non utilizzate ai sensi della precedente disposizione, alla erogazione delle provvidenze indicate nelle lettere a) e c) dell'alinea 4 dello stesso paragrafo 23.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1961