Sentenza breve 11 dicembre 2025
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- 1. Organico dei Tribunali amministrativi regionali e sindacabilità delle scelte dell'Organo di autogovernoA Cura Di Federico Smerchinich · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 12 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 11/12/2025, n. 22465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22465 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22465/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08680/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8680 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NI AN, AN GE, AR TA, IL NO, NI EL, RE RE, SC AN, OL GG, AV LA, SC RE, RE EG, AN AR, IA TT, VI AG, LA IG, AV MA, AR SI, UC OL, NA AZ, LA ED, con il sostegno della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti – S.I.A.A., rappresentati e difesi dall’avvocato NI AN, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, alla Via Monte Zebio, n. 9/11, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12
nei confronti
RE AR, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Filippo Lubrano, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Flaminia n. 79, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l'annullamento
quanto all’atto introduttivo del giudizio:
- del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 150 del 30 giugno 2025 con il quale il Dott. RE AR è assegnato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, con decorrenza dalla data di effettiva presa di servizio:
- di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso, e segnatamente del Decreto del Presidente del TAR per la Lombardia, n. 8/2025, con il quale il dott. RE AR, a parziale modifica del D.P. 2 agosto 2024 n. 9, di composizione delle sezioni, è stato assegnato alla Sezione V interna della sede di Milano del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con decorrenza dall’8 luglio 2025 previo giuramento di rito
quanto ai motivi aggiunti, depositati il 19 settembre 2025:
- della Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, approvata nella seduta in data 25 giugno 2025, con il n. 48, conosciuta all’esito di accesso agli atti in data 11 settembre 2025,
- del relativo verbale di seduta del 25 giugno 2025, approvato nella successiva seduta del 9 luglio 2025, conosciuto all’esito di accesso agli atti in data 11 settembre 2025,
- della proposta formulata dalla Terza Commissione del CPGA in data 18 giugno 2025, relativa all’assegnazione di sede del Referendario di T.A.R. RE AR;
- di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri; nonché, in qualità di interventrice ad adiuvandum, della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. BE TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Espongono i ricorrenti, tutti avvocati liguri, di aver denunciato, in data 30 maggio 2025, la carenza di magistrati in cui era venuto a trovarsi il T.A.R. per la Liguria, “a seguito del trasferimento […] del Cons. Richard Goso, già assegnato alla Seconda Sezione, per l’assunzione delle funzioni di Presidente di Sezione interna del T.A.R. per la Lombardia”; soggiungendo che “i magistrati del T.A.R. per la Liguria, composto da due Sezioni, [rimanevano] nel numero complessivo di sei (tre per ciascuna Sezione), su undici in organico, compresi i Presidenti del T.A.R. e di Sezione interna”.
Appreso dell’avvenuta assegnazione di un nuovo referendario al T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, assumono che la mancata assegnazione del suindicato Magistrato al T.A.R. ligure sia suscettibile di perpetuarne la presente situazione di criticità operativa.
2. Deducono avverso gli atti, come sopra impugnati, i seguenti argomenti di censura:
2.1) Violazione dell’art. 13 della Legge 27 aprile 1982, n. 186 e degli artt. 9 e 30 del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza, di cui al provvedimento 6 febbraio 2004 pubblicato nella G.U. 13-2-2004 n. 36, e dei relativi criteri determinati dal Consiglio medesimo, in relazione alla violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e proporzionalità. Violazione del principio di autolimitazione degli atti amministrativi. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Sviamento.
Il C.P.G.A. ha assegnato il nuovo referendario al T.A.R. per la Lombardia senza tenere conto, in affermata violazione delle norme rubricate, delle effettive esigenze organiche del T.A.R. per la Liguria, esposto ad una grave scopertura organica.
Come risulta dalle piante organiche, pubblicate sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, il T.A.R. per la Lombardia ha un organico di 24 unità più il Presidente (quindi, complessivamente, 25 magistrati) ed il T.A.R. Liguria di 10 unità più il Presidente (quindi, complessivamente, 11 magistrati).
A seguito del trasferimento del Cons. Richard Goso, già assegnato alla Seconda Sezione, per l’assunzione delle funzioni di Presidente di Sezione interna del T.A.R. per la Lombardia, i Magistrati rimasti presso il T.A.R. ligure sono nel numero complessivo di sei (tre per ciascuna Sezione), su undici in organico.
Il magistrato disponibile avrebbe, a detta dei ricorrenti, dovuto essere prioritariamente assegnato al T.A.R. per la Liguria, in ragione della carenza di organico in cui quest’ultimo versa (ridotto quasi alla metà di quello previsto, operandovi 6 magistrati su 11, pari al 54% di copertura dell’organico, a fronte del 92% del T.A.R. Lombardia, che diventa 96% con la nuova assegnazione), anche in relazione al rilevante contenzioso pendente ed al carico di lavoro che ciascun magistrato deve sopportare.
2.2) Violazione degli artt. 7 e 13 della Legge 27 aprile 1982, n. 186 e degli artt. 9 e 30 del Regolamento Interno per il Funzionamento del Consiglio di Presidenza di cui al provvedimento 6 febbraio 2004 pubblicato nella G.U. 13-2-2004 n. 36, e dei relativi criteri determinati dal Consiglio medesimo, in relazione alla violazione degli artt. 3, 24, 97, 108, comma 2, 111 e 113 Cost. Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e proporzionalità. Violazione del principio della ragionevole durata del processo. Violazione dei principi di parità di trattamento e ragionevolezza. Violazione del principio di autolimitazione degli atti amministrativi. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà, illogicità, irrazionalità ed incongruità della scelta operata. Travisamento. Sviamento .
La gravata assegnazione avrebbe determinato un ingiustificato privilegio in favore del T.A.R. Lombardia, che si trova ad operare con l’organico quasi al completo, a discapito del T.A.R. Liguria, che ha invece un organico praticamente dimezzato, con gravi difficoltà di funzionamento e ritardi nella fissazione delle udienze e nella decisione delle cause.
Nell’osservare come qualunque impedimento – anche occasionale, e riguardante anche uno soltanto dei magistrati – porrebbe la Sezione di appartenenza nella impossibilità di svolgere le udienze di calendario programmate, con evidente disservizio oltreché con rallentamento dei tempi di definizione dei ricorsi, soggiunge parte ricorrente che la stessa calendarizzazione delle udienze è attualmente soggetta a tempi lunghi, a causa del rilevante carico di lavoro cui i magistrati assegnati sono sottoposti, con conseguente violazione del principio della ragionevole durata dei processi (si consideri che le udienze di merito possono, ad oggi, essere calendarizzate a quasi un anno).
2.3) Violazione dell’art. 13 della Legge 27 aprile 1982, n. 186 e degli artt. 9 e 30 del Regolamento Interno per il Funzionamento del Consiglio di
Presidenza di cui al provvedimento 6 febbraio 2004 pubblicato nella G.U. 13 febbraio 2004 n. 36, e dei relativi criteri determinati dal Consiglio medesimo, in relazione alla violazione dell’art. 97 Cost. Violazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e proporzionalità. Violazione del principio di autolimitazione degli atti amministrativi. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà, illogicità, irrazionalità ed incongruità della scelta operata. Travisamento. Sviamento .
Nel caso in esame, non sarebbe poi stato indetto alcun interpello, essendosi provveduto all’assegnazione diretta del nuovo referendario al T.A.R. per la Lombardia.
3. Con motivi aggiunti, depositati in data 19 settembre 2025, i ricorrenti hanno altresì impugnato:
- la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, approvata nella seduta del 25 giugno 2025, conosciuta all’esito di accesso agli atti in data 11 settembre 2025;
- il relativo verbale di seduta in pari data;
- la proposta formulata dalla Terza Commissione del CPGA in data 18 giugno 2025.
In primo luogo, la parte assume l’illegittimità derivata di tali atti, rispetto alle doglianze dalla stessa articolate con l’atto introduttivo del presente giudizio.
Sostiene, ulteriormente, che dalla lettura del verbale di seduta, emerge la piena consapevolezza, in capo all’Organo di autogoverno, delle esigenze del TAR Liguria, in particolare, rappresentate dalla grave scopertura di organico nella esorbitante percentuale del 45,45%, nonché dalla già più volte verificatasi necessità di inviare magistrati in missione presso il TAR medesimo, con un dispendio di risorse, che l’assegnazione del nuovo referendario avrebbe scongiurato.
Ad avviso dei ricorrenti, in presenza di una situazione definita “emergenziale”, il T.A.R. Liguria avrebbe dovuto essere individuato quale sede cui assegnare il magistrato riammesso in servizio, anche in considerazione delle reiterate richieste di invio in missione avanzate nel tempo dal Presidente del medesimo Tribunale.
4. Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, chiedendo la reiezione del gravame.
5. Si è, inoltre, costituita in giudizio, nella qualità di interventrice ad adiuvandum, la Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, con atto di mero stile.
6. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.
Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”.
Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell’odierna Camera di Consiglio.
7. Ciò posto, il ricorso è inammissibile.
8. Va preliminarmente osservato che l’odierno gravame è stato proposto da avvocati liguri, che assumono di vantare un interesse “professionale direttamente e concretamente leso dagli atti impugnati, con l’appoggio della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti – S.I.A.A., della quale l’Avv. Prof. NI AN è Delegato regionale per la Liguria”.
Tale Società, secondo quanto dalla parte affermato, “è una libera associazione … che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del proprio statuto, “promuove iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento e dell’organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali anche proponendo riforme legislative” e “concorre alla soluzione dei problemi degli avvocati che esercitano la loro attività professionale nel settore del diritto amministrativo […], assumendo ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per la realizzazione dello scopo, anche dinanzi alle pubbliche amministrazioni ed agli organi giudiziari”.
Evidenziano i ricorrenti di aver denunciato “la carenza di magistrati in cui era venuto a trovarsi il T.A.R. per la Liguria, “a seguito del trasferimento […] del Cons. Richard Goso, già assegnato alla Seconda Sezione, per l’assunzione delle funzioni di Presidente di Sezione interna del T.A.R. per la Lombardia”.
E soggiungono che “i magistrati del T.A.R. per la Liguria, composto da due Sezioni, [rimanevano] nel numero complessivo di sei (tre per ciascuna Sezione), su undici in organico, compresi i Presidenti del T.A.R. e di Sezione interna”; conseguentemente, assumendo che “qualunque impedimento, anche occasionale, [fosse intervenuto], per anche uno solo dei magistrati, la Sezione di sua appartenenza si [sarebbe trovata] nella impossibilità di svolgere le udienze di calendario programmate, con evidente disservizio oltreché con rallentamento dei tempi di definizione dei ricorsi”.
Dopo aver appreso “dell’avvenuta assegnazione di un nuovo referendario al T.A.R. per la Lombardia-Milano”, i ricorrenti sostengono che “ il magistrato disponibile dovesse essere prioritariamente assegnato al T.A.R. per la Liguria, in ragione della carenza di organico in cui versa (ridotto quasi alla metà di quello previsto, operandovi 6 magistrati su 11, pari al 54% di copertura dell’organico, a fronte del 92% del T.A.R. Lombardia, che diventa 96% con la nuova assegnazione), anche in relazione al rilevante contenzioso pendente ed al carico di lavoro che ciascun magistrato deve sopportare”.
Nel sostenere che la “ la carenza di organico in cui il T.A.R. Liguria versa implica che qualunque impedimento, anche occasionale, dovesse intervenire, per anche uno solo dei magistrati, la Sezione di sua appartenenza si troverebbe nella impossibilità di svolgere le udienze di calendario programmate, con evidente disservizio oltreché con rallentamento dei tempi di definizione dei ricorsi”, soggiungono che “la stessa calendarizzazione delle udienze è attualmente soggetta a tempi lunghi, a causa del rilevante carico di lavoro cui i magistrati assegnati sono sottoposti, con conseguente violazione necessitata (!) del principio della ragionevole durata dei processi (si consideri che le udienze di merito possono, ad oggi, essere calendarizzate a quasi un anno)”.
9. Palese si dimostrano il difetto di legittimazione e la carenza di interesse ravvisabili, quanto alla sottoposizione a sindacato giurisdizionale della determinazione qui gravata, nella posizione giuridica dagli odierni ricorrenti dedotta in giudizio.
9.1 Come condivisibilmente osservato dalla difesa erariale (memoria del 19 settembre 2025), “i ricorrenti … paventano un danno allo svolgimento ordinario dell’attività giurisdizionale del quale né documentano né semplicemente enunciano la consistenza, identificandolo nelle difficoltà di formazione dei collegi, senza ovviamente neppure porsi la domanda se sussistano soluzioni organizzative interne all’ufficio capaci di risolverle”.
Alla stregua di quanto negli scritti di causa esposto, “sia il presunto interesse dei singoli avvocati del foro ligure, pur collettivamente considerati, sia quello dell’associazione professionale cui aderiscono, sembrerebbe consistere nell’esigenza di evitare future compromissioni non della propria attività lavorativa ma, in maniera più ampia, della funzionalità dell’ufficio giudiziario. È dunque evidente la natura meramente astratta ed ipotetica del dedotto interesse, che lungi dall’essere attuale, rileva unicamente in vista di future ed eventuali iniziative laddove i rischi prospettati venissero a tradursi in oggettivi e documentati disservizi”.
L’azionata pretesa:
- sia nella sua portata caducatoria (rappresentata dalla richiesta di annullamento del deliberato consiliare, con il quale è stata disposta l’assegnazione del suindicato magistrato, in sede di riammissione in servizio, al T.A.R. Lombardia),
- sia nella complementare attitudine “conformativa” dell’invocata pronunzia di accoglimento del proposto mezzo di tutela rispetto al futuro e conseguenziale agere dell’Amministrazione (nella misura in cui si pretende di orientare il riesercizio del potere, da parte del C.P.G.A., nel senso di disporre l’assegnazione del magistrato stesso al T.A.R. Liguria),
evidenzia:
- non soltanto una chiara carenza di interesse in capo ai ricorrenti, atteso che il pregiudizio dai medesimi lamentato, rispetto al regolare svolgimento dell’attività funzionalmente rimessa a quest’ultimo Ufficio giudizio, è meramente paventato e privo di alcun obiettivo riscontro,
- non soltanto una altrettanto manifesta carenza di titolo legittimante ad causam , atteso che la sollecitazione del sindacato giurisdizionale viene a trovarsi veicolata dalla rivendicata qualità di “utenti” del servizio giustizia, con ciò rivelando la presenza di una posizione legittimante affatto indifferenziata da quella vantabile da qualsiasi altro cittadino “interessato” al regolare svolgimento di quest’ultimo;
- ma, ulteriormente, una valenza “suppletiva” che i ricorrenti dimostrano di voler svolgere, quanto all’individuazione della sede giudiziaria alla quale assegnare un magistrato, rispetto a prerogative che, diversamente, rientrano nelle attribuzioni esclusivamente esercitabili dall’Organo di autogoverno.
9.2 Quand’anche problematiche e/o criticità in tema di copertura dell’organico di magistratura – peraltro, come agevolmente dimostrabile, presenti presso tutti gli Uffici della giustizia amministrativa in Italia – dovessero effettivamente dimostrare una rincarata accentuazione presso il T.A.R. genovese, nondimeno le paventate (ma, si ribadisce, affatto prive del benché minimo riscontro fattuale) conseguenze “paralizzanti” per l’erogazione del servizio-giustizia da parte del suindicato T.A.R. non si sollevano dal rango di indimostrata asserzione.
E, in ogni caso, la domanda – accessiva rispetto alla pretesa principaliter caducatoria; ma, nella prospettazione di parte, integrante il reale carattere identificativo della posizione dedotta in giudizio – si propone in una veste chiaramente (quanto inammissibilmente) “sostituiva” rispetto alle prerogative dell’Organo di autotutela:
- non tanto e non solo per quanto concerne la domanda di assegnazione del magistrato riammesso in servizio presso il T.A.R. della Liguria (con evidente esondazione rispetto alla pur lata attitudine conformativa individuabile nella pronunzia – resa, si rammenta, in sede di legittimità – avente connotazione propriamente annullatoria),
- ma anche, e non certo secondariamente, in relazione alla valenza praticamente “ablativa”, rispetto alle prerogative rimesse allo stesso C.P.G.A., quanto all’apprezzamento in ordine alla dislocazione territoriale del personale di magistratura, nonché alla eventuale individuazione, in presenza di obiettivamente riscontrate criticità della relativa compagine, sotto il profilo della consistenza numerica, di eventuali misure volte a scongiurare il verificarsi di disfunzionalità nel regolare svolgimento dell’attività giurisdizionale.
10. Nel ribadire, alla stregua delle esposte considerazioni, l’inammissibilità del presente gravame, rileva conclusivamente il Collegio, in relazione alla (assoluta) novità del proposto thema decidendum, la presenza di giusti motivi per compensare inter partes le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, nei termini di cui in motivazione, inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE TI, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| BE TI |
IL SEGRETARIO