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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1437/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
NICOLETTA, elettivamente domiciliato in Viale Nino Bixio 2 37126 Verona ITALIA presso il difensore avv. FERRARI NICOLETTA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AMATO Controparte_1 P.IVA_1
GIANLUCA, elettivamente domiciliato in Via del Fante 37122 Verona presso il difensore avv. D'AMATO GIANLUCA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sentenza del Giudice di Pace appellata fa riferimento a fattispecie totalmente difforme rispetto a quella sottoposta al giudice di primo grado.
Tale situazione integra indubbiamente l'ipotesi della inesistenza giuridica della sentenza, pacificamente insuscettibile di produrre effetto alcuno e tale da imporre un'interpretazione estensiva del dato letterale di cui all'art. 161 comma II° Cpc, da intendersi non limitato all'ipotesi della mancanza di sottoscrizione della sentenza impugnata da parte del giudice.
Opinare diversamente e rimettere con effetto devolutivo al giudice dell'impugnazione il compito di decidere la controversia (si ripete: non esaminata per nulla dal giudice di primo grado) equivarrebbe a privare le parti di un grado di giudizio.
Va quindi dichiarata la nullità assoluta della sentenza impugnata e va disposta la remissione della pagina 1 di 2 vertenza al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 Cpc.
Spese al giudizio di primo grado, da riassumere ad opera del soggetto interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Dichiara la nullità assoluta della sentenza del Giudice di Pace di Verona nr. 1345/2023, resa nel giudizio nr. 955/23 RG e pubblicata il 9.8.2023, rimettendo le parti avanti il Giudice di Pace di Verona;
B) Spese al giudizio di primo grado da riassumere.
Verona, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1437/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
NICOLETTA, elettivamente domiciliato in Viale Nino Bixio 2 37126 Verona ITALIA presso il difensore avv. FERRARI NICOLETTA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AMATO Controparte_1 P.IVA_1
GIANLUCA, elettivamente domiciliato in Via del Fante 37122 Verona presso il difensore avv. D'AMATO GIANLUCA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sentenza del Giudice di Pace appellata fa riferimento a fattispecie totalmente difforme rispetto a quella sottoposta al giudice di primo grado.
Tale situazione integra indubbiamente l'ipotesi della inesistenza giuridica della sentenza, pacificamente insuscettibile di produrre effetto alcuno e tale da imporre un'interpretazione estensiva del dato letterale di cui all'art. 161 comma II° Cpc, da intendersi non limitato all'ipotesi della mancanza di sottoscrizione della sentenza impugnata da parte del giudice.
Opinare diversamente e rimettere con effetto devolutivo al giudice dell'impugnazione il compito di decidere la controversia (si ripete: non esaminata per nulla dal giudice di primo grado) equivarrebbe a privare le parti di un grado di giudizio.
Va quindi dichiarata la nullità assoluta della sentenza impugnata e va disposta la remissione della pagina 1 di 2 vertenza al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 Cpc.
Spese al giudizio di primo grado, da riassumere ad opera del soggetto interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Dichiara la nullità assoluta della sentenza del Giudice di Pace di Verona nr. 1345/2023, resa nel giudizio nr. 955/23 RG e pubblicata il 9.8.2023, rimettendo le parti avanti il Giudice di Pace di Verona;
B) Spese al giudizio di primo grado da riassumere.
Verona, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
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