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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/07/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02- Seconda sezione civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo de Vivo pronunzia
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 26.10.2022 al N° R.G.C.A. 11912 / 2022, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia BENVENUTI Parte_1
-attore- contro
, in persona del Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo CRESCI
-convenuta-
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale – responsabilità da cose in custodia
Conclusioni
Per l'attore: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della per i danni subiti dal Controparte_3
Sig. in conseguenza dell'omessa custodia della strada posta nel comune di Montelupo Parte_1
Fiorentino (FI) Via Malmantile SP73 all'altezza del km 6,4 circa con direzione Montelupo Fiorentino
(FI), oggetto di causa, e per l'effetto condannare, la in persona del Controparte_3 CP_2 in qualità di custode della suddetta strada, a dare e pagare al Sig. per le ragioni di cui Parte_1 in premessa, la somma complessiva pari ad euro 6.366,00 per i danni occorsi al velocipede di proprietà di quest'ultimo ed euro 34.504,47 per lesioni subite dallo stesso comparente, o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del fatto al saldo sulle somme liquidate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite e stragiudiziali.
Per la convenuta: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto, per insussistenza dei fatti posti a suo fondamento e degli elementi e profili di responsabilità asseritamente ascritta (ma contestata) all'Ente locale, anche in virtù della sussistenza del caso fortuito nella sua accezione di fatto del danneggiato ex art. 2051 c.c.
e, comunque, anche in considerazione della condotta tenuta nell'occasione da parte attrice, idonea in via esclusiva a dare luogo all'evento lamenta-to ex artt. 1227, 2056 e 2055 c.c. IN IPOTESI
SUBORDINATA, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta la proposta domanda in punto di an debeatur, si chiede che in relazione al quantum debeatur per come richiesto sia effettuata una nuova quantificazione del danno in applicazione del precetto di cui al comma I dell'art. 1227, atteso il concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno lamentato e, conseguentemente, la relativa riduzione percentuale dell'eventuale risarcimento. Si chiede in ogni caso la riduzione dell'importo complessivamente richiesto, in quanto affetto da sovrastima, oltre che indeterminato e non provato. In via istruttoria, si conclude come da memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 del 21/4/2023. Con vittoria di spese e onorari giudizio, con vittoria di spese di CTU e CTP.
Concisa Esposizione dei Fatti
assume che in data 07.06.2020, alle ore 9.30 circa, Parte_1 mentre era alla guida del proprio velocipede da corsa e percorreva la SP73 Via Malmantile, all'altezza del km 6,4 circa con direzione Montelupo Fiorentino, cadeva rovinosamente sul manto stradale, per cui si procurava lesioni personali e la sua bicicletta riportava danni, a causa di una “buca” non visibile, perché si trovava dopo una curva, e non segnalata da alcun cartello stradale.
In loco interveniva l'ambulanza del 118, per cui veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale di Empoli ove, a seguito di accertamenti, gli veniva diagnosticata “la frattura pluriframmentaria e scomposta del terzo medico della clavicola” con ricovero;
veniva altresì sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura clavicolare con placca e viti corticali. Seguiva un periodo di malattia dalla quale residuavano postumi permanenti alla sua salute.
Egli agisce in questa sede sia per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale
(ivi compresa la personalizzazione del danno) e per quello patrimoniale (costituito dalle spese mediche e dal danno riportato dalla sua bici da corsa) ritenendo la
[...]
responsabile dell'accaduto per omessa manutenzione Controparte_1 della strada di sua competenza;
l'attore dà atto che la Controparte_1 provvedeva a riasfaltare la strada dopo circa un anno dal sinistro.
Si è costituita in giudizio il 1 febbraio 2023 la Controparte_1
contestando la domanda attrice di cui ha chiesto il rigetto, sia per mancanza di
[...] prova del fatto storico non essendo intervenuta alcuna Autorità di Polizia sia perché la documentazione fotografica prodotta da parte attrice è “di incerta origine, datazione e provenienza”, sia perché la prova dell'evento non potrebbe essere desunta dal verbale di pronto soccorso o dalle dichiarazioni scritte di altri soggetti, difettando queste ultime dei presupposti di legge (richiesti) per la “testimonianza scritta”; la convenuta ha, altresì, eccepito l'insussistenza di profili di responsabilità a lei ascrivibili, essendo l'evento dovuto a totale disattenzione, negligenza e imprudenza dello stesso che di tal modo avrebbe Parte_1
“reciso” il nesso causale richiesto dall'art. 2051 c.c..
2 Assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.., con ordinanza del
21.6.2023 sono stati ammessi i mezzi di prova attorei (capitoli di prova testimoniale da nr. nr. 1 a nr. 8 e la relativa controprova spettante a parte convenuta), con riserva di decisione sulla CTU medico legale. All'udienza del 28.11.2023 sono state assunte le dichiarazioni di e all'udienza del 15 gennaio 2024 è stato rivolto alle Testimone_1 Tes_2 parti l'invito a raggiungere un accordo transattivo;
con ordinanza del 8.05.2024, preso atto dell'esito negativo delle trattative, è stata ammessa CTU medico legale (con la nomina del
Prof. depositata la relativa consulenza medico legale e ritenuta Persona_1 superflua la CTU estimativa del danno del velocipede, in quanto esplorativa, la causa è stata ritenuta matura per la decisione;
le parti hanno rassegnato le conclusioni come sopra riportate all'udienza “cartolare” del 20.03.2025 e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (previgente la novella “Cartabia”).
Motivi della decisione
An debeatur
La domanda di parte attrice viene accolta nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Va premesso che la disciplina applicabile della fattispecie de quo è data dall'art. 2051
c.c. a mente del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito”; l'attribuzione di responsabilità a tale titolo postula il verificarsi di una lesione all'integrità fisica o un danno patrimoniale, il nesso di causalità tra la cosa posseduta in custodia e l'evento dannoso e l'esistenza di un rapporto di custodia sulla cosa causa del danno in capo al soggetto chiamato a rispondere.
Dalla lettera della disposizione si evince chiaramente che si tratta di una responsabilità di tipo oggettivo ed in tal senso si esprime la più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per
i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa “ (Cass. Civ. Sez. III, Ord. 09.05.2024, n. 12663) “.… essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res”
(Cass. civ. Sez. III, Ord. 09.05.2024, n. 12663), mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno …” (Cass. civ. Sez. 6 – 3, Ordinanza del 30.10.2018, n.
27724); “ … nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte
3 dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass. civ. Sez. III, Ord. 09.05.2024, n. 12663).
Da ultimo cfr. Cass. civ. sez. III, 27.1.2025 nr. 1902 secondo la quale: “consegue dalla responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. che, da un lato, il custode della cosa (intendendosi per tale colui che, a prescindere dal titolo giuridico, ha con la cosa una relazione di fatto di natura custodiale, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare eventuali situazioni di pericolo, di escludere i terzi dal contatto con essa) è responsabile dell'evento lesivo (a cui ha dato luogo la cosa, cioè che sia esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa) – senza che assuma rilievo la sua colta nel controllo o nella vigilanza della res – nel caso in cui danneggiato riesca a provare la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento (indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche di quest'ultima), dall'altro, il custode si libera da tale responsabilità se prova il caso fortuito, quale fatto impeditivo del diritto del danneggiato al risarcimento, che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita”.
Con riferimento alla prova del nesso causale, è pur vero che subito dopo la caduta dell'attore alcuno del gruppo dei cicloamatori ebbe ad allertare la Polizia Municipale che, intervenendo, avrebbe potuto fornire quantomeno una descrizione della dinamica del sinistro alla luce della condizioni di manutenzione della strada e dei luoghi osservate direttamente dagli operatori di polizia;
al contempo non può non evidenziarsi che le dette condizioni del manto stradale nel tratto di interesse della caduta (v. infra) sono evincibili al mese di febbraio 2021 da Google Maps come di seguito:
4 Le condizioni di manutenzione al febbraio 2021 non differivano rispetto a quelle del mese di luglio 2017.
Dalla visione combinata di tali fotografie si nota un manto stradale particolarmente usurato e interessato da dislivelli e buche, con fessurazioni nel senso della lunghezza e sconnessioni su tutta la larghezza della strada, nonché avvallamenti: tale condizione è la
5 medesima che è ritratta dalle fotografie prodotte dall'attore sulle quali si sono concentrati gli esami testimoniali.
Circa l'utilizzabilità e la validità probatoria delle suddette immagini, la Suprema Corte
(Cass. pen. Sez. III, sentenza 17.10.2022, n. 39087) ha confermato la sua pregressa giurisprudenza, affermando che i fotogrammi scaricati dal sito internet “Google Maps costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili in ambito penale e anche civile, in quanto rappresentano fatti, persone o cose, senza alterazioni da parte dell'uomo”.
Il fatto storico dell'improvvisa caduta dell'attore, avvenuta il giorno 07.06.2020, alle ore 9.30, circa in Montelupo Fiorentino (FI) “all'altezza del vicolo R. Sinibaldi all'altezza del Km
6,4 della SP73” in condizioni di bel tempo è stato provato dalle testimonianze di di . Tes_1 Tes_2
L'evento è avvenuto mentre i tre ciclisti e seguivano da tergo l'attore Tes_1 Tes_2
a cica 20 metri) si trovavano “… su un tratto di strada in discesa …”, “… piuttosto ripida”.
è caduto “a metà curva all'altezza del cartello blu ..all'improvviso…è ruzzolato Parte_1 un po' prima di fermarsi supino sull'asfalto”.
In particolare, ha riconosciuto il luogo dell'evento e la buca nella quale è Tes_1 transitata la bicicletta dell'attore (indicandola ed apponendovi la propria firma allegata al verbale ud. 28.11.2023) e di essa viene fornita ampia descrizione (di 60 cm circa di diametro e 7 cm circa di profondità cfr. doc. 1, foto 1 e 2 attoree).
Anche il teste ha dichiarato: “Preciso che è caduto prima del cartello blu di cui alle foto Tes_2 rammostratemi (il teste indica la buca nella foto cartacea ed appone la propria firma)” e ha escluso che potesse essere scivolato, perché lo ha visto “cadere”. Parte_1
Dall'esame delle fotografie prodotte (doc. 1 e C attore) e dalle dichiarazioni dei testimoni, emerge che la buca non era visibile ( a tale proposito, ha precisato che Tes_1
“…la buca l'ho vista solo quando sono andato a soccorrere il sig. ) e non era Parte_1
(adeguatamente) segnalata.
Ritenuto così provato il nesso causale, occorre esaminare l'eccezione di parte convenuta in ordine all'intervento del “caso fortuito”.
Secondo il più recente orientamento di legittimità, ormai sostanzialmente consolidato, nella struttura della fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso;
e, per poter interrompere il nesso causale con la res in custodia, non necessariamente deve essere "autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile", ma è sufficiente che sia "oggettivamente colposa", dove la colpa va intesa come "oggettiva inosservanza di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza".
6 A tale approdo la Corte è pervenuta argomentando sull'art. 1227 primo comma c.c. che, come è noto, concerne il rapporto tra causa ed effetto;
sotto il profilo processuale, è rilevabile d'ufficio, se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile;
è dettato in tema di responsabilità contrattuale, ma è unanimemente riconosciuto applicabile anche nell'ambito della responsabilità aquiliana, per effetto del rinvio operato dall' art. 2056
c.c..
La condotta del danneggiato può assumere: - rilievo causale meramente concorrente;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato concorre "a cagionare il danno"; nel qual caso vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato ed una percentuale di danno ascrivibile al fatto della cosa (e, quindi, imputabile al custode della stessa); precisamente, il risarcimento, dovuto al danneggiato, è ridotto "secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate"; - efficienza causale esclusiva;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato, per il grado della colpa e per il rilievo delle conseguenze, interrompe il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e si pone come unica causa di quest'ultimo; nel qual caso tutto il danno ricadrà sul danneggiato e non vi sarà alcuna percentuale di danno imputabile al custode.
In definitiva (v. sentenza nr. 20943/2022 S.U. Cass. punti 8.4.): "…quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Orbene, dalle nr. 8 fotografie della SP 73 prodotte dalla convenuta (doc. 2) emerge che nella suddetta via di Malmantile è presente segnaletica verticale di vario tipo, in particolare segnali di pericolo per doppia curva, strettoia, dossi, strada deformata, con le relative estensioni;
emerge, tuttavia, che solo due foto (le nn. 7 e 8) rappresentano un tratto della strada relativamente vicino a quello teatro dell'evento, ma non certo il punto di caduta
(che, si rammenta, è il km 6,4) e che in esse la segnaletica verticale presente avvisa della presenza di doppia curva al km 6 + 080 (foto n. 8) e al km 6+000 della discesa pericolosa dalla pendenza del 19 % (foto n. 7), senza contare che vi si scorge anche un cartello di pericolo generico di possibile attraversamento di animali selvatici e allagamento.
Il complesso di tale segnaletica è certamente utile ad indicare la presenza di pericoli della strada relativi alle caratteristiche del percorso (il segnale di doppia curva o quello sulla presenza di dossi, o ancora la strettoia, o la pendenza) ma non specifica la presenza di buche sull'asfalto di una strada peraltro stretta e a doppio senso di percorrenza.
7 Dalla fotografia che precede si nota bene come l'asfalto, già consumato nella parte iniziale della discesa, improvvisamente peggiori, mostrando maggiori ed evidenti sconnessioni nella curva dove poi è avvenuto l'evento, per cui occorreva adottare sin da questo punto della strada maggiori cautele.
Complessivamente, si deve concludere che l'attore ha tenuto una condotta di guida imprudente, senza tenere nel dovuto conto la segnaletica verticale di pericolo presente lungo tutta la strada, procedendo a una velocità non adatta / eccessiva rispetto alla condizione dei luoghi in un punto della strada posto in discesa, subito seguita da una curva a sinistra (poco dopo la quale si trovava la buca) e dunque decisamente pericoloso (il cui asfalto, visibilmente sconnesso, avrebbe dovuto indurlo a una certa prudenza, considerata anche la presenza di due “delineatori di curva stretta” (prima del cartello blu) sul margine destro della corsia (foto n.
1 e 3 google maps); si tenga conto che a motivo di ciò (velocità) non ha Parte_1 tenuto la traiettoria corretta, specie se si considera che il teste ha, difatti, dichiarato Tes_2 che “ Prima del sig. era già transitato qualcun altro del nostro gruppo di ciclisti”, senza Parte_1 riportare alcun danno.
Definitivamente l'attore viene ritenuto corresponsabile dell'evento nella misura del
30%.
Quantum debeatur
Il verificarsi delle lesioni a danno dell'attore è attestato dal Verbale di Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Empoli, da cui risulta che “dopo essere caduto di bicicletta su strada accidentata (buche) a Montelupo F.no, lamenta(va) dolore a livello temporo parietale sx, della clavicola sx
…; (d)all'esame obiettivo mostrava / mostrando la … presenza di abrasioni ed ematomi all'arto superiore
8 sx con impotenza funzionale … lievi abrasioni a livello delle ginocchia senza impotenza funzionale… alla rivalutazione … abrasioni multiple (all') arto inferiore di sinistra e ginocchio di dx. … Limitazione funzionale in sollevamento (dell') arto superiore di sinistra, evidenti segni di frattura a sede clavicolare sinistra”.
E' stato altresì sottoposto ad intervento chirurgico di “riduzione e sintesi con placca e viti da clavicola” e dimesso in data 11.06.2020 con la diagnosi di “frattura pluriframmentaria e scomposta del terzo medio della clavicola …sinistra”.
La CTU espletata dal Prof. ha accertato che dalle lesioni riportate Persona_1 sono residuati dei postumi consistenti in “ (una) ipersensibilità a livello del relitto cicatriziale con dolori alle variazioni meteorologiche oltre a riduzione della forza e difficoltà a portare pesi (lo zaino a causa della cinghia che preme sulla clavicola o la bambina, di anni 6, a cavalcioni sulle spalle per il peso della stessa) … (ed) altresì sensazioni parestesiche alla faccia volare dell'avambraccio sinistro e riduzione dei movimenti della spalla” (rel. Ctu pag. 10).
Dunque l'attore deve essere risarcito del danno non patrimoniale, dovendosi ritenere quest'ultima categoria di danno “generale e unitaria, non suddividibile in sottocategorie, comprensiva del danno all'integrità psicofisica e di tutti i pregiudizi non direttamente incidenti su fonti di reddito del soggetto leso”; esso viene calcolato sulla scorta delle Tabelle Milanesi del 2024 (divenute di applicazione uniforme sul territorio italiano nella liquidazione dei danni di matrice extracontrattuale, v. Cass. 30.6.2011, n. 14402 e Cass. n. 12408 / 2011).
In moneta attuale esso è di euro 8.864,80 (3% di I.P., gg. 30 di I.T. totale, gg. 20 di
I.T.P. al 75%, gg. 30 di ITP al 50 %, gg. 40 di ITP al 25 % , tenuto conto dell'età di 44 anni dell'attore al momento del fatto, detratta la quota del 30%.).
Il Consulente Tecnico scriveva, inoltre, che “In relazione all'effettiva attività lavorativa esercitata (ispettore ambientale) nonché a quelle con essa compatibili e coerenti ed avuto riguardo all'età del periziato stesso ed alle sue condizioni psicofisiche ed attitudini professionali si può affermare che i postumi non sono tali da incidere sulla capacità produttiva del periziato” e non sussistono i presupposti per individualizzare ulteriormente il danno non patrimoniale al caso di specie (attraverso il riconoscimento di un aumento percentualizzato del danno alla salute per operare la c.d. personalizzazione del danno), non avendo le lesioni patite comportato un danno estetico, alla vita di relazione, né vi è stato “uno stravolgimento” dello stile di vita seguito dall'attore; da ultimo la voce di danno de quo non è stata adeguatamente provata, come invece richiesto dalla giurisprudenza (Cass. civ. sez. III, ordinanza 30.10.2018 nr. 27482).
Quanto al danno patrimoniale, si riconosce, inoltre, la somma di 2.774,00 (a titolo di spese mediche euro 1588, 79 + euro 8 per copia cartella clinica + euro 366 notula dott.
All. F + euro 2000 quale indennizzo del danno a cose, detratta la quota di Per_2 corresponsabilità pari al 30%), si precisa che il preventivo di spesa di riparazione della
9 bicicletta non ha valore di prova se non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativi ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato (Cass. n. 26693/2013).
Circa le spese legali asseritamente sostenute stragiudizialmente dall'attore e quantificate nella nota spese in euro 2.410,00 (oltre oneri ed accessori), mette conto osservare che NON è stato prodotto alcun documento di spesa (fattura, ricevuta, quietanza) dal quale evincere la sussistenza di tale voce di danno.
Come chiarito dalla Suprema Corte (sentenza nr. 24481/ 2020), le spese legali stragiudiziali rientrano nella categoria del danno emergente.
Questo significa che tali spese rappresentano un costo effettivamente sostenuto dal cliente per l'attività del legale durante la fase precontenziosa e la ripetibilità di tali spese è subordinata all'onere della prova da parte del richiedente.
L'importo complessivamente dovuto al sig. a titolo di risarcimento del Parte_1 danno subito è dunque pari ad euro 11.638,80, oltre interessi compensativi determinati nella misura legale e via via ricalcolati dalla data del sinistro fino alla data di pubblicazione della sentenza ed interessi legali da tale ultima data fino al saldo.
Spese di lite
Secondo la regola generale prevista dall'art. 91 c.p.c., il pagamento delle stesse deve essere posto, per intero, a carico della parte soccombente.
Le spese di CTU, liquidate con decreto del 18.12.2024, sono compensate per il 30% e per il residuo sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa da avverso la Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco, ritenuto il concorso di colpa Controparte_1 dell'attore nella misura del 30% nella causazione dell'evento dannoso del 7.6.2020, condanna la , in persona del Sindaco p.t., a corrispondere a favore Controparte_3
dell'attore l'importo di euro 11.638,80 a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre interessi compensativi determinati nella misura legale e via via ricalcolati dalla data del sinistro fino alla data di pubblicazione della sentenza ed interessi legali da tale ultima data fino al saldo.
Le spese processuali di parte attrice sono liquidate in euro 5.000 per compenso professionale, oltre spese vive documentate, rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge e sono poste a carico della convenuta.
Le spese di CTU medico legale sono compensate per il 30% e poste nel residuo 70% a carico di parte convenuta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 12 luglio 2025
10 Il Giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
11 12
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02- Seconda sezione civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo de Vivo pronunzia
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 26.10.2022 al N° R.G.C.A. 11912 / 2022, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia BENVENUTI Parte_1
-attore- contro
, in persona del Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo CRESCI
-convenuta-
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale – responsabilità da cose in custodia
Conclusioni
Per l'attore: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della per i danni subiti dal Controparte_3
Sig. in conseguenza dell'omessa custodia della strada posta nel comune di Montelupo Parte_1
Fiorentino (FI) Via Malmantile SP73 all'altezza del km 6,4 circa con direzione Montelupo Fiorentino
(FI), oggetto di causa, e per l'effetto condannare, la in persona del Controparte_3 CP_2 in qualità di custode della suddetta strada, a dare e pagare al Sig. per le ragioni di cui Parte_1 in premessa, la somma complessiva pari ad euro 6.366,00 per i danni occorsi al velocipede di proprietà di quest'ultimo ed euro 34.504,47 per lesioni subite dallo stesso comparente, o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del fatto al saldo sulle somme liquidate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite e stragiudiziali.
Per la convenuta: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto, per insussistenza dei fatti posti a suo fondamento e degli elementi e profili di responsabilità asseritamente ascritta (ma contestata) all'Ente locale, anche in virtù della sussistenza del caso fortuito nella sua accezione di fatto del danneggiato ex art. 2051 c.c.
e, comunque, anche in considerazione della condotta tenuta nell'occasione da parte attrice, idonea in via esclusiva a dare luogo all'evento lamenta-to ex artt. 1227, 2056 e 2055 c.c. IN IPOTESI
SUBORDINATA, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta la proposta domanda in punto di an debeatur, si chiede che in relazione al quantum debeatur per come richiesto sia effettuata una nuova quantificazione del danno in applicazione del precetto di cui al comma I dell'art. 1227, atteso il concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno lamentato e, conseguentemente, la relativa riduzione percentuale dell'eventuale risarcimento. Si chiede in ogni caso la riduzione dell'importo complessivamente richiesto, in quanto affetto da sovrastima, oltre che indeterminato e non provato. In via istruttoria, si conclude come da memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 del 21/4/2023. Con vittoria di spese e onorari giudizio, con vittoria di spese di CTU e CTP.
Concisa Esposizione dei Fatti
assume che in data 07.06.2020, alle ore 9.30 circa, Parte_1 mentre era alla guida del proprio velocipede da corsa e percorreva la SP73 Via Malmantile, all'altezza del km 6,4 circa con direzione Montelupo Fiorentino, cadeva rovinosamente sul manto stradale, per cui si procurava lesioni personali e la sua bicicletta riportava danni, a causa di una “buca” non visibile, perché si trovava dopo una curva, e non segnalata da alcun cartello stradale.
In loco interveniva l'ambulanza del 118, per cui veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale di Empoli ove, a seguito di accertamenti, gli veniva diagnosticata “la frattura pluriframmentaria e scomposta del terzo medico della clavicola” con ricovero;
veniva altresì sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura clavicolare con placca e viti corticali. Seguiva un periodo di malattia dalla quale residuavano postumi permanenti alla sua salute.
Egli agisce in questa sede sia per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale
(ivi compresa la personalizzazione del danno) e per quello patrimoniale (costituito dalle spese mediche e dal danno riportato dalla sua bici da corsa) ritenendo la
[...]
responsabile dell'accaduto per omessa manutenzione Controparte_1 della strada di sua competenza;
l'attore dà atto che la Controparte_1 provvedeva a riasfaltare la strada dopo circa un anno dal sinistro.
Si è costituita in giudizio il 1 febbraio 2023 la Controparte_1
contestando la domanda attrice di cui ha chiesto il rigetto, sia per mancanza di
[...] prova del fatto storico non essendo intervenuta alcuna Autorità di Polizia sia perché la documentazione fotografica prodotta da parte attrice è “di incerta origine, datazione e provenienza”, sia perché la prova dell'evento non potrebbe essere desunta dal verbale di pronto soccorso o dalle dichiarazioni scritte di altri soggetti, difettando queste ultime dei presupposti di legge (richiesti) per la “testimonianza scritta”; la convenuta ha, altresì, eccepito l'insussistenza di profili di responsabilità a lei ascrivibili, essendo l'evento dovuto a totale disattenzione, negligenza e imprudenza dello stesso che di tal modo avrebbe Parte_1
“reciso” il nesso causale richiesto dall'art. 2051 c.c..
2 Assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.., con ordinanza del
21.6.2023 sono stati ammessi i mezzi di prova attorei (capitoli di prova testimoniale da nr. nr. 1 a nr. 8 e la relativa controprova spettante a parte convenuta), con riserva di decisione sulla CTU medico legale. All'udienza del 28.11.2023 sono state assunte le dichiarazioni di e all'udienza del 15 gennaio 2024 è stato rivolto alle Testimone_1 Tes_2 parti l'invito a raggiungere un accordo transattivo;
con ordinanza del 8.05.2024, preso atto dell'esito negativo delle trattative, è stata ammessa CTU medico legale (con la nomina del
Prof. depositata la relativa consulenza medico legale e ritenuta Persona_1 superflua la CTU estimativa del danno del velocipede, in quanto esplorativa, la causa è stata ritenuta matura per la decisione;
le parti hanno rassegnato le conclusioni come sopra riportate all'udienza “cartolare” del 20.03.2025 e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (previgente la novella “Cartabia”).
Motivi della decisione
An debeatur
La domanda di parte attrice viene accolta nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Va premesso che la disciplina applicabile della fattispecie de quo è data dall'art. 2051
c.c. a mente del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito”; l'attribuzione di responsabilità a tale titolo postula il verificarsi di una lesione all'integrità fisica o un danno patrimoniale, il nesso di causalità tra la cosa posseduta in custodia e l'evento dannoso e l'esistenza di un rapporto di custodia sulla cosa causa del danno in capo al soggetto chiamato a rispondere.
Dalla lettera della disposizione si evince chiaramente che si tratta di una responsabilità di tipo oggettivo ed in tal senso si esprime la più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per
i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa “ (Cass. Civ. Sez. III, Ord. 09.05.2024, n. 12663) “.… essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res”
(Cass. civ. Sez. III, Ord. 09.05.2024, n. 12663), mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno …” (Cass. civ. Sez. 6 – 3, Ordinanza del 30.10.2018, n.
27724); “ … nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte
3 dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass. civ. Sez. III, Ord. 09.05.2024, n. 12663).
Da ultimo cfr. Cass. civ. sez. III, 27.1.2025 nr. 1902 secondo la quale: “consegue dalla responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. che, da un lato, il custode della cosa (intendendosi per tale colui che, a prescindere dal titolo giuridico, ha con la cosa una relazione di fatto di natura custodiale, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare eventuali situazioni di pericolo, di escludere i terzi dal contatto con essa) è responsabile dell'evento lesivo (a cui ha dato luogo la cosa, cioè che sia esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa) – senza che assuma rilievo la sua colta nel controllo o nella vigilanza della res – nel caso in cui danneggiato riesca a provare la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento (indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche di quest'ultima), dall'altro, il custode si libera da tale responsabilità se prova il caso fortuito, quale fatto impeditivo del diritto del danneggiato al risarcimento, che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita”.
Con riferimento alla prova del nesso causale, è pur vero che subito dopo la caduta dell'attore alcuno del gruppo dei cicloamatori ebbe ad allertare la Polizia Municipale che, intervenendo, avrebbe potuto fornire quantomeno una descrizione della dinamica del sinistro alla luce della condizioni di manutenzione della strada e dei luoghi osservate direttamente dagli operatori di polizia;
al contempo non può non evidenziarsi che le dette condizioni del manto stradale nel tratto di interesse della caduta (v. infra) sono evincibili al mese di febbraio 2021 da Google Maps come di seguito:
4 Le condizioni di manutenzione al febbraio 2021 non differivano rispetto a quelle del mese di luglio 2017.
Dalla visione combinata di tali fotografie si nota un manto stradale particolarmente usurato e interessato da dislivelli e buche, con fessurazioni nel senso della lunghezza e sconnessioni su tutta la larghezza della strada, nonché avvallamenti: tale condizione è la
5 medesima che è ritratta dalle fotografie prodotte dall'attore sulle quali si sono concentrati gli esami testimoniali.
Circa l'utilizzabilità e la validità probatoria delle suddette immagini, la Suprema Corte
(Cass. pen. Sez. III, sentenza 17.10.2022, n. 39087) ha confermato la sua pregressa giurisprudenza, affermando che i fotogrammi scaricati dal sito internet “Google Maps costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili in ambito penale e anche civile, in quanto rappresentano fatti, persone o cose, senza alterazioni da parte dell'uomo”.
Il fatto storico dell'improvvisa caduta dell'attore, avvenuta il giorno 07.06.2020, alle ore 9.30, circa in Montelupo Fiorentino (FI) “all'altezza del vicolo R. Sinibaldi all'altezza del Km
6,4 della SP73” in condizioni di bel tempo è stato provato dalle testimonianze di di . Tes_1 Tes_2
L'evento è avvenuto mentre i tre ciclisti e seguivano da tergo l'attore Tes_1 Tes_2
a cica 20 metri) si trovavano “… su un tratto di strada in discesa …”, “… piuttosto ripida”.
è caduto “a metà curva all'altezza del cartello blu ..all'improvviso…è ruzzolato Parte_1 un po' prima di fermarsi supino sull'asfalto”.
In particolare, ha riconosciuto il luogo dell'evento e la buca nella quale è Tes_1 transitata la bicicletta dell'attore (indicandola ed apponendovi la propria firma allegata al verbale ud. 28.11.2023) e di essa viene fornita ampia descrizione (di 60 cm circa di diametro e 7 cm circa di profondità cfr. doc. 1, foto 1 e 2 attoree).
Anche il teste ha dichiarato: “Preciso che è caduto prima del cartello blu di cui alle foto Tes_2 rammostratemi (il teste indica la buca nella foto cartacea ed appone la propria firma)” e ha escluso che potesse essere scivolato, perché lo ha visto “cadere”. Parte_1
Dall'esame delle fotografie prodotte (doc. 1 e C attore) e dalle dichiarazioni dei testimoni, emerge che la buca non era visibile ( a tale proposito, ha precisato che Tes_1
“…la buca l'ho vista solo quando sono andato a soccorrere il sig. ) e non era Parte_1
(adeguatamente) segnalata.
Ritenuto così provato il nesso causale, occorre esaminare l'eccezione di parte convenuta in ordine all'intervento del “caso fortuito”.
Secondo il più recente orientamento di legittimità, ormai sostanzialmente consolidato, nella struttura della fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso;
e, per poter interrompere il nesso causale con la res in custodia, non necessariamente deve essere "autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile", ma è sufficiente che sia "oggettivamente colposa", dove la colpa va intesa come "oggettiva inosservanza di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza".
6 A tale approdo la Corte è pervenuta argomentando sull'art. 1227 primo comma c.c. che, come è noto, concerne il rapporto tra causa ed effetto;
sotto il profilo processuale, è rilevabile d'ufficio, se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile;
è dettato in tema di responsabilità contrattuale, ma è unanimemente riconosciuto applicabile anche nell'ambito della responsabilità aquiliana, per effetto del rinvio operato dall' art. 2056
c.c..
La condotta del danneggiato può assumere: - rilievo causale meramente concorrente;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato concorre "a cagionare il danno"; nel qual caso vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato ed una percentuale di danno ascrivibile al fatto della cosa (e, quindi, imputabile al custode della stessa); precisamente, il risarcimento, dovuto al danneggiato, è ridotto "secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate"; - efficienza causale esclusiva;
tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato, per il grado della colpa e per il rilievo delle conseguenze, interrompe il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e si pone come unica causa di quest'ultimo; nel qual caso tutto il danno ricadrà sul danneggiato e non vi sarà alcuna percentuale di danno imputabile al custode.
In definitiva (v. sentenza nr. 20943/2022 S.U. Cass. punti 8.4.): "…quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Orbene, dalle nr. 8 fotografie della SP 73 prodotte dalla convenuta (doc. 2) emerge che nella suddetta via di Malmantile è presente segnaletica verticale di vario tipo, in particolare segnali di pericolo per doppia curva, strettoia, dossi, strada deformata, con le relative estensioni;
emerge, tuttavia, che solo due foto (le nn. 7 e 8) rappresentano un tratto della strada relativamente vicino a quello teatro dell'evento, ma non certo il punto di caduta
(che, si rammenta, è il km 6,4) e che in esse la segnaletica verticale presente avvisa della presenza di doppia curva al km 6 + 080 (foto n. 8) e al km 6+000 della discesa pericolosa dalla pendenza del 19 % (foto n. 7), senza contare che vi si scorge anche un cartello di pericolo generico di possibile attraversamento di animali selvatici e allagamento.
Il complesso di tale segnaletica è certamente utile ad indicare la presenza di pericoli della strada relativi alle caratteristiche del percorso (il segnale di doppia curva o quello sulla presenza di dossi, o ancora la strettoia, o la pendenza) ma non specifica la presenza di buche sull'asfalto di una strada peraltro stretta e a doppio senso di percorrenza.
7 Dalla fotografia che precede si nota bene come l'asfalto, già consumato nella parte iniziale della discesa, improvvisamente peggiori, mostrando maggiori ed evidenti sconnessioni nella curva dove poi è avvenuto l'evento, per cui occorreva adottare sin da questo punto della strada maggiori cautele.
Complessivamente, si deve concludere che l'attore ha tenuto una condotta di guida imprudente, senza tenere nel dovuto conto la segnaletica verticale di pericolo presente lungo tutta la strada, procedendo a una velocità non adatta / eccessiva rispetto alla condizione dei luoghi in un punto della strada posto in discesa, subito seguita da una curva a sinistra (poco dopo la quale si trovava la buca) e dunque decisamente pericoloso (il cui asfalto, visibilmente sconnesso, avrebbe dovuto indurlo a una certa prudenza, considerata anche la presenza di due “delineatori di curva stretta” (prima del cartello blu) sul margine destro della corsia (foto n.
1 e 3 google maps); si tenga conto che a motivo di ciò (velocità) non ha Parte_1 tenuto la traiettoria corretta, specie se si considera che il teste ha, difatti, dichiarato Tes_2 che “ Prima del sig. era già transitato qualcun altro del nostro gruppo di ciclisti”, senza Parte_1 riportare alcun danno.
Definitivamente l'attore viene ritenuto corresponsabile dell'evento nella misura del
30%.
Quantum debeatur
Il verificarsi delle lesioni a danno dell'attore è attestato dal Verbale di Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Empoli, da cui risulta che “dopo essere caduto di bicicletta su strada accidentata (buche) a Montelupo F.no, lamenta(va) dolore a livello temporo parietale sx, della clavicola sx
…; (d)all'esame obiettivo mostrava / mostrando la … presenza di abrasioni ed ematomi all'arto superiore
8 sx con impotenza funzionale … lievi abrasioni a livello delle ginocchia senza impotenza funzionale… alla rivalutazione … abrasioni multiple (all') arto inferiore di sinistra e ginocchio di dx. … Limitazione funzionale in sollevamento (dell') arto superiore di sinistra, evidenti segni di frattura a sede clavicolare sinistra”.
E' stato altresì sottoposto ad intervento chirurgico di “riduzione e sintesi con placca e viti da clavicola” e dimesso in data 11.06.2020 con la diagnosi di “frattura pluriframmentaria e scomposta del terzo medio della clavicola …sinistra”.
La CTU espletata dal Prof. ha accertato che dalle lesioni riportate Persona_1 sono residuati dei postumi consistenti in “ (una) ipersensibilità a livello del relitto cicatriziale con dolori alle variazioni meteorologiche oltre a riduzione della forza e difficoltà a portare pesi (lo zaino a causa della cinghia che preme sulla clavicola o la bambina, di anni 6, a cavalcioni sulle spalle per il peso della stessa) … (ed) altresì sensazioni parestesiche alla faccia volare dell'avambraccio sinistro e riduzione dei movimenti della spalla” (rel. Ctu pag. 10).
Dunque l'attore deve essere risarcito del danno non patrimoniale, dovendosi ritenere quest'ultima categoria di danno “generale e unitaria, non suddividibile in sottocategorie, comprensiva del danno all'integrità psicofisica e di tutti i pregiudizi non direttamente incidenti su fonti di reddito del soggetto leso”; esso viene calcolato sulla scorta delle Tabelle Milanesi del 2024 (divenute di applicazione uniforme sul territorio italiano nella liquidazione dei danni di matrice extracontrattuale, v. Cass. 30.6.2011, n. 14402 e Cass. n. 12408 / 2011).
In moneta attuale esso è di euro 8.864,80 (3% di I.P., gg. 30 di I.T. totale, gg. 20 di
I.T.P. al 75%, gg. 30 di ITP al 50 %, gg. 40 di ITP al 25 % , tenuto conto dell'età di 44 anni dell'attore al momento del fatto, detratta la quota del 30%.).
Il Consulente Tecnico scriveva, inoltre, che “In relazione all'effettiva attività lavorativa esercitata (ispettore ambientale) nonché a quelle con essa compatibili e coerenti ed avuto riguardo all'età del periziato stesso ed alle sue condizioni psicofisiche ed attitudini professionali si può affermare che i postumi non sono tali da incidere sulla capacità produttiva del periziato” e non sussistono i presupposti per individualizzare ulteriormente il danno non patrimoniale al caso di specie (attraverso il riconoscimento di un aumento percentualizzato del danno alla salute per operare la c.d. personalizzazione del danno), non avendo le lesioni patite comportato un danno estetico, alla vita di relazione, né vi è stato “uno stravolgimento” dello stile di vita seguito dall'attore; da ultimo la voce di danno de quo non è stata adeguatamente provata, come invece richiesto dalla giurisprudenza (Cass. civ. sez. III, ordinanza 30.10.2018 nr. 27482).
Quanto al danno patrimoniale, si riconosce, inoltre, la somma di 2.774,00 (a titolo di spese mediche euro 1588, 79 + euro 8 per copia cartella clinica + euro 366 notula dott.
All. F + euro 2000 quale indennizzo del danno a cose, detratta la quota di Per_2 corresponsabilità pari al 30%), si precisa che il preventivo di spesa di riparazione della
9 bicicletta non ha valore di prova se non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativi ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato (Cass. n. 26693/2013).
Circa le spese legali asseritamente sostenute stragiudizialmente dall'attore e quantificate nella nota spese in euro 2.410,00 (oltre oneri ed accessori), mette conto osservare che NON è stato prodotto alcun documento di spesa (fattura, ricevuta, quietanza) dal quale evincere la sussistenza di tale voce di danno.
Come chiarito dalla Suprema Corte (sentenza nr. 24481/ 2020), le spese legali stragiudiziali rientrano nella categoria del danno emergente.
Questo significa che tali spese rappresentano un costo effettivamente sostenuto dal cliente per l'attività del legale durante la fase precontenziosa e la ripetibilità di tali spese è subordinata all'onere della prova da parte del richiedente.
L'importo complessivamente dovuto al sig. a titolo di risarcimento del Parte_1 danno subito è dunque pari ad euro 11.638,80, oltre interessi compensativi determinati nella misura legale e via via ricalcolati dalla data del sinistro fino alla data di pubblicazione della sentenza ed interessi legali da tale ultima data fino al saldo.
Spese di lite
Secondo la regola generale prevista dall'art. 91 c.p.c., il pagamento delle stesse deve essere posto, per intero, a carico della parte soccombente.
Le spese di CTU, liquidate con decreto del 18.12.2024, sono compensate per il 30% e per il residuo sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa da avverso la Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco, ritenuto il concorso di colpa Controparte_1 dell'attore nella misura del 30% nella causazione dell'evento dannoso del 7.6.2020, condanna la , in persona del Sindaco p.t., a corrispondere a favore Controparte_3
dell'attore l'importo di euro 11.638,80 a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre interessi compensativi determinati nella misura legale e via via ricalcolati dalla data del sinistro fino alla data di pubblicazione della sentenza ed interessi legali da tale ultima data fino al saldo.
Le spese processuali di parte attrice sono liquidate in euro 5.000 per compenso professionale, oltre spese vive documentate, rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge e sono poste a carico della convenuta.
Le spese di CTU medico legale sono compensate per il 30% e poste nel residuo 70% a carico di parte convenuta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 12 luglio 2025
10 Il Giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
11 12