Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 1715
CASS
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Vizio di motivazione in ordine all’acquisizione della querela

    La Corte di appello ha ritenuto esaustiva la motivazione riguardo alla completezza delle ricerche effettuate per accertare l'irreperibilità dell'imputato, considerando anche la mancanza di elementi per indagini più approfondite in Pakistan. La conclusione è coerente con il principio che richiede accertamenti congrui alla situazione personale del dichiarante.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione circa l’affermazione di responsabilità

    La responsabilità è stata affermata sulla base delle dichiarazioni della vittima, acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., ma anche di plurimi elementi di riscontro, quali le dichiarazioni di un'altra teste e la pubblicazione dell'annuncio truffaldino su un sito internet. Le dichiarazioni predibattimentali acquisite possono costituire base determinante dell'accertamento di responsabilità se l'assenza di contraddittorio è controbilanciata da solide garanzie procedurali e da elementi di riscontro.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione circa l’esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4, cod. pen.

    Il diniego dell'attenuante è stato congruamente motivato sulla base di una valutazione dell'entità del danno procurato alla persona offesa, ritenuto non di speciale tenuità. La corte di merito ha ricostruito la condotta delittuosa in ordine al reato di cui al capo F, considerando il falso nome, la titolarità delle utenze telefoniche, l'incasso della somma e la successiva irreperibilità senza consegnare l'appartamento.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione circa l’omessa disapplicazione della recidiva

    La sentenza impugnata valuta a ragione i precedenti penali riportati dall'imputato, ritenendo che la condotta in oggetto denoti la sua accentuata capacità a delinquere. Trattandosi di recidiva reiterata e specifica, non poteva effettuarsi un giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche diverso da quello di equivalenza.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena

    La pena, prossima alla media edittale, non necessitava di specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza. L'aumento per la continuazione, peraltro contenuto, è stato a ragione ritenuto congruo, mentre i rilievi sul punto del ricorrente sono generici.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione circa l’acquisizione della querela della persona offesa MO FA

    La Corte di appello ha ritenuto esaustiva la motivazione riguardo alla completezza delle ricerche effettuate per accertare l'irreperibilità dell'imputato, considerando anche la mancanza di elementi per indagini più approfondite in Pakistan. La conclusione è coerente con il principio che richiede accertamenti congrui alla situazione personale del dichiarante.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione circa l’affermazione di responsabilità

    La responsabilità è stata affermata sulla base delle dichiarazioni della vittima, acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., ma anche di plurimi elementi di riscontro, quali le dichiarazioni di un'altra teste e la pubblicazione dell'annuncio truffaldino su un sito internet. Le dichiarazioni predibattimentali acquisite possono costituire base determinante dell'accertamento di responsabilità se l'assenza di contraddittorio è controbilanciata da solide garanzie procedurali e da elementi di riscontro.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 1715
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1715
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo