Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/12/2025, n. 23266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23266 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23266/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04746/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4746 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) della nota prot. n. M_D AB79613 REG2025 -OMISSIS-del 28.02.2025 della Brigata Alpina “Taurinense” - 1° Reparto Comando e Supporti Tattici Alpini (All. 1), con la quale è stata restituita inevasa l’istanza di disponibilità al movimento presentata in data 21.02.2025 dal ricorrente;
b) in parte qua, della nota prot. n. M_D AB62BE8 REG2025 0015956 del 19.02.2025 dello STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO – Dipartimento Impiego del Personale (All. 2), recante la Circolare per i trasferimenti a istanza di parte con carattere ordinario – anno 2025;
c) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che possa ledere l’interesse del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. GI TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, 1° Graduato dell’Esercito Italiano in servizio presso la Brigata Alpina “Taurinense” -1° Reparto Comando e Supporti Tattici Alpini di Torino con l’incarico di “operatore elaboratore elettronico”, collocato in aspettativa per motivi sanitari dipendenti da causa di servizio dal 20/11/2024 al 31/03/2025 giusta decreto M_D AB79613 REG2025 -OMISSIS-del 04/04/2025, ha presentato, in data 21/02/2025, istanza di trasferimento presso la sede di Treviso ai sensi della Circolare per i trasferimenti ad istanza di parte con carattere ordinario – anno 2025, circolare approvata con nota prot. n. M_D AB62BE8 REG2025 0015956 del 19/02/2025.
In data 28/02/2025, tuttavia, il reparto d’appartenenza ha respinto l’istanza “…in quanto non soddisfa i requisiti previsti al capito “4” (vincoli di esclusione) della circolare in vigore. 2. In allegato copia dello stralcio della sopracitata circolare”.
2. Avverso il suddetto provvedimento di diniego e la presupposta Circolare, è stato proposto l’odierno ricorso, affidato alle seguenti censure così sintetizzabili.
i) In primo luogo, il ricorrente lamenta la mancata motivazione del provvedimento di diniego impugnato. Invero, il provvedimento farebbe genericamente rinvio al capitolo 4 della circolare (il quale enumera le ipotesi in cui non è possibile avanzare l’istanza di trasferimento), ma non indicherebbe con precisione l’esatto motivo per il quale l’istanza non ha potuto essere accolta, con conseguente violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; sul punto, viene richiamata la sentenza breve del TRGA Bolzano, 11 luglio 2024, n. 185 che, in caso analogo, ha accolto il ricorso per l’impossibilità di ricostruire l’iter logico seguito dall’Amministrazione nel declinare la domanda del militare.
Il ricorrente censura altresì la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 perché l’Amministrazione ha omesso di inviare la comunicazione preventiva dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, impedendogli così di fornire chiarimenti o documentazione integrativa.
ii) In secondo luogo, supponendo che il rigetto sia motivato dal fatto che il militare al momento di presentazione della istanza era collocato in aspettativa per ragioni sanitarie dipendenti da causa di servizio, è stata censurata la disposizione della Circolare che equipara tale situazione a quella di un dipendente che si trovi in aspettativa per motivi personali ovvero per ragioni sanitarie non dipendenti da causa di servizio. Siffatta equiparazione, invero, sarebbe del tutto irragionevole, in quanto il militare che viene posto in aspettativa per causa di servizio si trova in una situazione di vulnerabilità derivante da un dovere professionale e pertanto dovrebbe essere oggetto di maggiore tutela e garanzia da parte dello Stato, in coerenza con la speciale funzione e rischio connesso al servizio militare; sul punto, viene evidenziato che le circolari per i trasferimenti ad istanza di parte con carattere ordinario per gli anni 2022 e 2023, riconoscendo tale esigenza, esplicitamente permettevano ai militari in aspettativa per ragioni sanitarie dipendenti causa di servizio di partecipare alla procedura.
3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio e ha depositato memorie con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. All’esito della camera di consiglio del 14/05/2025 la Sezione ha respinto la domanda cautelare avanzata da parte ricorrente con l’ordinanza n. -OMISSIS-del 16/05/2025, avente la seguente motivazione: “ Considerato, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, che le doglianze svolte da parte ricorrente si appalesano prive di sufficienti profili di fumus boni juris, tenuto conto, da un lato, che l’atto gravato è motivato per relationem dal momento che l’Amministrazione ha unito al diniego dell’istanza di trasferimento stralcio della circolare rilevante in materia sottolineando la norma regolamentare presupposto del diniego e, dall’altro lato, che la norma in base alla quale non possono accedere alla procedura di trasferimento volontaria i militari che siano in aspettativa - anche per motivi sanitari dipendenti da causa di servizio - non appare irragionevole, essendo preordinata a salvaguardare le preminenti esigenze della Forza Armata, garantendo un immediato impiego dei militari trasferiti”.
Il Consiglio di Stato con ordinanza n. -OMISSIS-del 30/07/2025 ha accolto l’appello cautelare ai soli fini della fissazione del merito in primo grado ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
5. Alla udienza pubblica del 10/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte, intendendo il Collegio ribadire quanto già statuito in sede cautelare.
7. Con riferimento al primo motivo di ricorso, il Collegio rileva che, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, la motivazione del provvedimento gravato è sufficiente a far comprendere l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione nel respingere l’istanza del militare ricorrente.
Il testo del provvedimento, infatti, fa espresso riferimento al capitolo 4 (vincoli di esclusione) della Circolare e nello stesso viene esplicitamente affermato che è allegato “ copia dello stralcio della sopracitata circolare” ; al provvedimento di diniego risulta, infatti, allegato un estratto della Circolare, riportante appunto il capitolo 4, con sottolineato il capo in base al quale è stata rigettata l’istanza attorea (“ si trovino, nella posizione di “forza potenziale”, in “aspettativa”, giudicati “temporaneamente non idonei al servizio” per qualsiasi motivo, ovvero temporaneamente impiegati in mansioni tecnico amministrative” ). Che questo estratto fosse effettivamente allegato al provvedimento impugnato risulta dalla circostanza che il documento contenente l’estratto della Circolare nella parte superiore riporta lo stesso numero dell’atto gravato, ovverosia M_D AB79613 REG2025 -OMISSIS-28-02-2025; trattasi, pertanto, dello stesso provvedimento di diniego che, in definitiva, è costituito appunto sia dal diniego propriamente detto sia dallo stralcio della Circolare, ove, si ribadisce, era appositamente sottolineata la parte della disposizione sulla cui base è stata disposta l’esclusione.
Pertanto, a differenza della fattispecie esaminata dal precedente giurisprudenziale richiamato da parte ricorrente (sentenza breve del TRGA Bolzano, 11 luglio 2024, n. 185) ove al provvedimento di diniego non era stato accluso lo stralcio della circolare, nel caso di specie non si può ritenere che il diniego faccia generico riferimento solamente al capitolo 4, lett. a), della circolare in questione, il quale contiene 13 casi di “vincoli di esclusione”, senza poter in concreto comprendere a quale ipotesi abbia voluto riferirsi l’Amministrazione, dovendosi, al contrario, ritenere che il fatto che al provvedimento gravato sia stato allegato uno stralcio della Circolare con sottolineata la disposizione in base alla quale è stata disposta l’esclusione è circostanza di fatto idonea a ritenere adeguatamente motivato l’atto impugnato. Di tale circostanza, d’altronde, è ben consapevole lo stesso ricorrente che, nel formulare il secondo motivo di ricorso, risulta aver compreso appieno le ragioni per le quali l’istanza è stata respinta.
Quanto alla presunta violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui “ A sensi dell'art. 21 octies, l. 7 agosto 1990, n. 241 non è annullabile il provvedimento adottato senza il preavviso di rigetto, se sia palese che anche con la partecipazione dell'interessato il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (Consiglio di Stato, Sez. II, 2 agosto 2021, n. 5676); per le ragioni che si esporranno al punto successivo, infatti, deve ritenersi che l’Amministrazione, in applicazione della disposizione del bando in questione, fosse vincolata a respingere l’istanza del ricorrente per mancanza dei presupposti per la partecipazione alla procedura di trasferimento in capo all’interessato.
8. Quanto al secondo motivo di ricorso, il Collegio, in primo luogo, osserva che, così come argomentato dall’Avvocatura, erra il ricorrente nel raffrontare la Circolare 2025 con quelle 2022 e 2023 perché la normativa antecedente disciplinava l’istituto della “Disponibilità al movimento”, mentre la Circolare impugnata disciplina il diverso istituto dei “Trasferimenti a istanza di parte con carattere ordinario”.
Con la disponibilità al movimento, infatti, la quale si differenziava per singola categoria di personale militare, si creava un bacino di personale disponibile al reimpiego in una sede gradita, che all’esito di un secondo momento valutativo sarebbe stata invitata a presentare domanda di trasferimento, mentre con la Circolare oggetto di contestazione gli interessati inoltrano una domanda che è oggetto di immediata valutazione, venendosi a creare una procedura para-concorsuale finalizzata a coprire specifiche posizioni organiche, vacanti e disponibili, per ciascuna sede; essendo, pertanto, diverse le ratio e le finalità degli istituti è del tutto fisiologico che siano differenti i requisiti di partecipazione e, in ogni caso, non è possibile lamentare alcuna disparità di trattamento rispetto alle circolari passate.
In secondo luogo, il Collegio ritiene che la censurata disposizione della Circolare non possa essere ritenuta irragionevole ovvero arbitraria, essendo una scelta non sindacabile dell’Amministrazione quella di escludere dalla procedura di trasferimento i militari che si trovino in aspettativa, anche se questa dipende da fatti di servizio; deve, infatti, essere ribadito quanto già affermato in sede cautelare e cioè che l’esigenza dell’Amministrazione di garantire un immediato impiego dei militari trasferiti non si appalesa illogica, rispondendo invece alla finalità di garantire il buon andamento dell’amministrazione ai sensi dell’art. 97 della Costituzione. Sicuramente avrebbe potuto il Ministero effettuare una scelta dal tenore opposto e, così come voluto da parte ricorrente, permettere ai militari in aspettativa per ragioni dipendenti da causa di servizio di partecipare alla procedura di trasferimento; invero, una scelta di tal fatta potrebbe essere considerata coerente con il principio della tutela del lavoro di cui all’art. 38 della Costituzione e verrebbe incontro alle esigenze di quei militari che si trovano in una situazione di impossibilità di svolgere l’attività lavorativa a causa dell’adempimento degli obblighi di servizio. Trattasi, tuttavia, di una scelta che rientra nella sfera di valutazione di opportunità da parte dell’Amministrazione e che, pertanto, non è sindacabile in questa sede; invero, trattandosi di valutazioni di merito afferenti alle scelte di opportunità e convenienza riservate all'Amministrazione, esse sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, salvo che risultino viziate da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto, circostanze quest'ultime non riscontrabili nella fattispecie in esame.
9. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
10. In ragione della novità della questione e della natura degli interessi coinvolti, tuttavia, il Collegio ritiene che ricorrano gli estremi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OV AN, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
GI TA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI TA | OV AN |
IL SEGRETARIO