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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1281/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6127/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210165597634000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210118335337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 452/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 6127/2024 del registro generale, depositato in data 11 luglio 2024, il Sig.
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320210165597634000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2018, e la cartella di pagamento n.
29320210118335337000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2016, entrambe notificate nel mese di maggio 2024.
Il ricorrente ha eccepito in via principale l'intervenuta prescrizione triennale del diritto alla riscossione del tributo e, in subordine, il difetto di motivazione degli atti impugnati per omessa allegazione degli atti prodromici.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - IO, la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs. 546/1992, non essendo stato il ricorso notificato anche all'ente impositore, la Regione Siciliana, litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto l'eccezione di prescrizione. Nel merito, ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla suddetta eccezione, affermando di non essere in possesso degli elementi necessari a provare l'eventuale interruzione del termine prescrizionale, trattandosi di atti di esclusiva pertinenza dell'ente creditore. In via subordinata, ha chiesto disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
Regione Siciliana.
Con ordinanza del 22 ottobre 2025, questa Corte, rilevata la necessità di integrare il contraddittorio, ha ordinato al ricorrente di chiamare in causa la Regione Siciliana ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs.
546/1992.
Il ricorrente ha ritualmente ottemperato all'ordine del giudice, notificando in data 28 ottobre 2025 il ricorso introduttivo e l'ordinanza interlocutoria alla Regione Siciliana, la quale, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata pertanto dichiarata contumace.
All'udienza dell'11 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La questione centrale della controversia attiene all'eccezione di prescrizione del credito tributario per le tasse automobilistiche relative agli anni 2016 e 2018.
In materia di tassa automobilistica, la riscossione del tributo è soggetta al termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982. Tale termine, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, decorre dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Pertanto, per la tassa automobilistica relativa all'anno 2016, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere il 1° gennaio 2017 ed è spirato il 31 dicembre 2019. Per quella relativa all'anno 2018, il termine ha iniziato a decorrere il 1° gennaio 2019 ed è spirato il 31 dicembre 2021.
Le cartelle di pagamento impugnate sono state notificate al ricorrente nel mese di maggio 2024, e dunque in data successiva alla scadenza di entrambi i termini di prescrizione.
A fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, gravava sull'ente impositore l'onere di provare l'esistenza di eventuali atti interruttivi del termine prescrizionale, quali la notifica di un avviso di accertamento.
Nel presente giudizio, l'ente impositore Regione Siciliana, unico soggetto in possesso della documentazione relativa ad eventuali atti prodromici e alla loro notifica, è stato ritualmente chiamato in causa su ordine di questa Corte, proprio al fine di consentirgli l'esercizio del proprio diritto di difesa e l'assolvimento del relativo onere probatorio. Ciononostante, la Regione Siciliana ha scelto di non costituirsi in giudizio, rimanendo contumace e omettendo di fornire qualsiasi prova circa l'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione.
La stessa Agenzia delle Entrate - IO ha ammesso nelle proprie difese di non disporre di tali elementi probatori, in quanto di esclusiva pertinenza dell'ente creditore.
In assenza di prova di validi atti interruttivi, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente deve ritenersi fondata. Di conseguenza, il diritto alla riscossione delle tasse automobilistiche per le annualità 2016 e 2018 deve considerarsi estinto.
L'accoglimento del motivo di ricorso relativo alla prescrizione assorbe ogni altra censura formulata dal ricorrente.
Le cartelle di pagamento impugnate devono, pertanto, essere annullate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le cartelle di pagamento impugnate. Condanna
l'Agenzia delle Entrate - IO e la Regione Siciliana, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in Euro 200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, l'11 febbraio 2026.
Il Giudice
Dott. Flavio Rampello
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6127/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210165597634000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210118335337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 452/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 6127/2024 del registro generale, depositato in data 11 luglio 2024, il Sig.
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320210165597634000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2018, e la cartella di pagamento n.
29320210118335337000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2016, entrambe notificate nel mese di maggio 2024.
Il ricorrente ha eccepito in via principale l'intervenuta prescrizione triennale del diritto alla riscossione del tributo e, in subordine, il difetto di motivazione degli atti impugnati per omessa allegazione degli atti prodromici.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - IO, la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, del D.Lgs. 546/1992, non essendo stato il ricorso notificato anche all'ente impositore, la Regione Siciliana, litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto l'eccezione di prescrizione. Nel merito, ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla suddetta eccezione, affermando di non essere in possesso degli elementi necessari a provare l'eventuale interruzione del termine prescrizionale, trattandosi di atti di esclusiva pertinenza dell'ente creditore. In via subordinata, ha chiesto disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
Regione Siciliana.
Con ordinanza del 22 ottobre 2025, questa Corte, rilevata la necessità di integrare il contraddittorio, ha ordinato al ricorrente di chiamare in causa la Regione Siciliana ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs.
546/1992.
Il ricorrente ha ritualmente ottemperato all'ordine del giudice, notificando in data 28 ottobre 2025 il ricorso introduttivo e l'ordinanza interlocutoria alla Regione Siciliana, la quale, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata pertanto dichiarata contumace.
All'udienza dell'11 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La questione centrale della controversia attiene all'eccezione di prescrizione del credito tributario per le tasse automobilistiche relative agli anni 2016 e 2018.
In materia di tassa automobilistica, la riscossione del tributo è soggetta al termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982. Tale termine, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, decorre dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Pertanto, per la tassa automobilistica relativa all'anno 2016, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere il 1° gennaio 2017 ed è spirato il 31 dicembre 2019. Per quella relativa all'anno 2018, il termine ha iniziato a decorrere il 1° gennaio 2019 ed è spirato il 31 dicembre 2021.
Le cartelle di pagamento impugnate sono state notificate al ricorrente nel mese di maggio 2024, e dunque in data successiva alla scadenza di entrambi i termini di prescrizione.
A fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, gravava sull'ente impositore l'onere di provare l'esistenza di eventuali atti interruttivi del termine prescrizionale, quali la notifica di un avviso di accertamento.
Nel presente giudizio, l'ente impositore Regione Siciliana, unico soggetto in possesso della documentazione relativa ad eventuali atti prodromici e alla loro notifica, è stato ritualmente chiamato in causa su ordine di questa Corte, proprio al fine di consentirgli l'esercizio del proprio diritto di difesa e l'assolvimento del relativo onere probatorio. Ciononostante, la Regione Siciliana ha scelto di non costituirsi in giudizio, rimanendo contumace e omettendo di fornire qualsiasi prova circa l'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione.
La stessa Agenzia delle Entrate - IO ha ammesso nelle proprie difese di non disporre di tali elementi probatori, in quanto di esclusiva pertinenza dell'ente creditore.
In assenza di prova di validi atti interruttivi, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente deve ritenersi fondata. Di conseguenza, il diritto alla riscossione delle tasse automobilistiche per le annualità 2016 e 2018 deve considerarsi estinto.
L'accoglimento del motivo di ricorso relativo alla prescrizione assorbe ogni altra censura formulata dal ricorrente.
Le cartelle di pagamento impugnate devono, pertanto, essere annullate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le cartelle di pagamento impugnate. Condanna
l'Agenzia delle Entrate - IO e la Regione Siciliana, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in Euro 200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, l'11 febbraio 2026.
Il Giudice
Dott. Flavio Rampello